Corte costituzionale

Sentenza n. 1150/1988

Altra decisione · depositata il 29/12/1988 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Corte d'appello di Roma Sez.

I civile, notificato il 25 febbraio 1988, pervenuto in Cancelleria a

mezzo raccomandata n. 1702 del 15 marzo 1988 ed iscritto al n. 6 del

registro ricorsi 1988, per conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della

Repubblica, in data 5 marzo 1986, di insindacabilità ai sensi

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nell'udienza del 22 novembre 1988 il Giudice relatore Luigi

Mengoni;

Udito l'avv. Paolo Barile per il Senato della Repubblica;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con sentenza 3 maggio - 19 giugno 1985 il Tribunale di Roma,

sezione I civile, ha condannato il sen. Michele Marchio, in solido

con l'on. Giorgio Almirante e Franz Maria D'Asaro, Direttore de "Il

Secolo d'Italia", al risarcimento dei danni morali sofferti dai

giudici Vittorio Ragonesi, Paolo Izzo, Tommaso Figliuzzi, Alessandro

de Renzis, Felice Terraciano, Giovanni Caramazza, Umberto Apice,

Paolo Celotti, Giovanni Prestipino, Vittorio Palmisano e Giovanni

Ferrara, componenti la sezione fallimentare del medesimo tribunale,

in conseguenza di tre articoli pubblicati sul nominato giornale

rispettivamente il 6 dicembre 1980, il 18 dicembre 1980 e il 16

aprile 1981, e ritenuti offensivi della loro reputazione morale e

professionale, nonché, nei confronti di uno dei giudici, anche del

suo decoro personale. Nei tre articoli, originati da una

interrogazione presentata al Ministro di grazia e giustizia dal sen.

Marchio il 9 dicembre 1980, erano riferite ulteriori dichiarazioni

rese dal senatore, in risposta alle domande del giornalista, a

commento dei fatti esposti nell'interrogazione.

Nel corso del giudizio di secondo grado è pervenuto alla Corte di

appello di Roma, I sezione civile, per il tramite della Presidenza

del Senato e del Ministero di grazia e giustizia, il resoconto della

seduta tenuta al Senato della Repubblica il 5 marzo 1986, nella quale

l'Assemblea, deliberando sulla domanda di autorizzazione a procedere

penalmente contro il sen. Marchio per il reato di diffamazione

aggravata a mezzo stampa, proposta dal Procuratore della Repubblica

di Perugia ai sensi dell'art. 68, secondo comma, Cost., aveva

approvato le conclusioni adottate dalla Giunta delle elezioni e delle

immunità parlamentari, così formulate: a) "i fatti per cui è stata

richiesta l'autorizzazione a procedere nei confronti del sen. Marchio

ricadono nella prerogativa della insindacabilità sancita dall'art.

68, primo comma, della Costituzione"; b) "l'effetto naturale

dell'insindacabilità sanzionata per i fatti esaminati consiste

nell'irresponsabilità assoluta (penale, civile e amministrativa), e

quindi il procedimento civile pendente, nel quale il sen. Marchio è

convenuto per il risarcimento del danno, è necessariamente assorbito

nella suddetta dichiarazione di insindacabilità".

2. - La Corte d'appello di Roma ritiene che la delibera del

Senato, affermante l'insindacabilità assoluta delle dichiarazioni

del sen. Marchio ex art. 68, primo comma, Cost., abbia un effetto

impeditivo dello svolgimento delle proprie funzioni, ma in pari tempo

contesta la spettanza di tale potere al Parlamento. Pertanto ha

sollevato conflitto di attribuzione ai sensi degli art. 134 Cost. e

37 della legge n. 87 del 1953, affinché "la Corte costituzionale

dica se il potere di decidere in ordine alla sussistenza o meno, nel

caso concreto, della imperseguibilità stabilita dal primo comma

dell'art. 68 Cost. spetti al Senato della Repubblica ovvero alla

Magistratura".

La ricorrente osserva che, mentre la norma processuale di cui al

secondo comma dell'art. 68 "individua una specifica ed esclusiva

competenza della Camera di appartenenza", il primo comma, invece,

"nessuna competenza attribuisce al Parlamento" in ordine alla

fattispecie sostanziale ivi prevista. Né si potrebbe argomentare per

analogia dal secondo comma, dato il carattere eccezionale delle norme

che introducono limiti alla funzione giurisdizionale

istituzionalmente esercitata dalla magistratura ai sensi dell'art.

102 Cost.

La non spettanza alle Camere di un potere di decisione circa la

questione se ricorrano o no gli estremi dell'irresponsabilità

garantita ai loro membri dell'art. 68, primo comma, Cost., è inoltre

argomentata sia dalla mancanza di una norma che disponga la

sospensione del processo civile e la rimessione degli atti alla

Camera di appartenenza nel caso che il parlamentare convenuto in

giudizio con una azione di risarcimento dei danni eccepisca

l'irresponsabilità ai sensi del detto precetto costituzionale, sia

dalla mancanza di una disciplina del procedimento davanti alle Camere

che preveda un minimo di contraddittorio e di garanzie processuali a

tutela dei diritti fondamentali delle persone offese.

3. - Nel giudizio preliminare di delibazione in camera di

consiglio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge n.

87 del 1953, la Corte costituzionale, con ordinanza 10/18 febbraio

1988, ha dichiarato ammissibile il ricorso. Con la medesima ordinanza

ha rigettato, in conformità della sua costante giurisprudenza,

l'istanza di intervento in giudizio proposta dai giudici sopra

nominati, in quanto soggetti diversi dagli organi tra cui è sorto il

conflitto di attribuzione.

4. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito soltanto il

Senato della Repubblica, in persona del suo presidente, rappresentato

e difeso dal prof. avv. Paolo Barile, chiedendo che il ricorso sia

dichiarato inammissibile e comunque infondato.

Secondo il patrocinio del Senato, poiché l'immunità di cui

all'art. 68, primo comma, Cost. è diretta a garantire l'autonomia e

l'indipendenza del Parlamento, non può essere dubbia la spettanza a

ciascuna Camera del potere di interpretare l'estensione di tale

prerogativa, e quindi "di valutare se l'attività svolta da un

proprio membro costituisca espressione o meno delle funzioni

parlamentari". Ma, contrariamente all'opinione della Corte romana,

tale potere non implica una funzione giurisdizionale. I due poteri il

potere delle Camere di determinare la portata delle immunità

parlamentari e il potere giurisdizionale dell'autorità giudiziaria -

"si svolgono su piani diversi" e possono entrare in conflitto

soltanto se l'uno e l'altro si traducano in atti esprimenti

valutazioni divergenti. Perciò, ad avviso del resistente, il

conflitto oggetto del presente giudizio è, allo stato,

inammissibile, non avendo la Corte d'appello formulato alcuna

valutazione, difforme da quella del Senato, circa la fondatezza della

pretesa di insindacabilità delle dichiarazioni addebitategli, fatta

valere dall'appellante sen. Marchio in base all'art. 68, primo comma.

La delibera del 5 marzo 1986 adottata dal Senato non impediva, né

impedisce, sempre secondo il resistente, alla Corte d'appello di

adempiere le proprie funzioni proseguendo fino alla sentenza il

giudizio di secondo grado di cui è investita. Oltre a tutto, si

osserva, l'oggetto di tale giudizio "riguarda le dichiarazioni rese

dal sen. Marchio in tre articoli pubblicati sul quotidiano "Il Secolo

d'Italia" (6 e 18 dicembre 1980, 16 aprile 1981), mentre il Senato

ebbe a pronunciarsi esclusivamente sui fatti riguardanti l'articolo

del 16 aprile. La Corte d'appello avrebbe dovuto quanto meno spiegare

le ragioni per le quali la delibera del Senato le impedirebbe di

sindacare i fatti relativi agli articoli del 6 e 18 dicembre 1980".

In conclusione si contesta "l'interesse attuale della Corte romana

a ottenere la decisione del conflitto".

5. - Nel merito la difesa del Senato ritiene che "con la citata

delibera del 5 marzo 1986 sia stata effettuata una legittima

qualificazione dei fatti addebitati al sen. Marchio", e che, in caso

di diversa valutazione dell'autorità giudiziaria circa la concreta

estensione delle prerogative di cui all'art. 68, primo comma, Cost.,

"debba prevalere la decisione del Parlamento, in quanto organo a

tutela del quale sono state dettate le prerogative stesse". Considerato in diritto

1. - L'ordinanza del 9 giugno 1987, con cui la Corte d'appello di

Roma ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato,

in riferimento alla delibera 5 marzo 1986 del Senato della Repubblica

sopra riprodotta in narrativa, imposta la questione in termini che

devono essere rettificati.

Nella motivazione la ricorrente contesta che il Senato abbia "il

potere di esercitare, in questa materia, la funzione giurisdizionale

che, istituzionalmente, spetta invece all'autorità giudiziaria

ordinaria", quasi che il Senato, nel valutare i fatti oggetto della

domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il sen.

Marchio, si fosse ritenuto investito delle funzioni di foro speciale

in tema di prerogative parlamentari. In realtà, come si arguisce dal

seguito dell'argomentazione, dove si istituisce un confronto tra il

primo e il secondo comma dell'art. 68 Cost., la Corte d'appello

intende dire che, mentre il secondo comma concede a ciascuna Camera

il potere di sottrarre i propri membri alla giurisdizione penale per

fatti ad essi imputabili a titolo di reato, "il primo comma, invece,

in ordine alla garanzia sostanziale, nessuna competenza attribuisce

al Parlamento". Ne deduce che, se la Camera di appartenenza afferma

che i fatti addebitati a un proprio membro sono coperti

dall'irresponsabilità ex art. 68, primo comma, e quindi ordina la

restituzione degli atti al Ministro, tale delibera impedisce il

proseguimento dell'azione penale in quanto implica rifiuto

dell'autorizzazione a procedere, ma non può avere l'effetto preteso

dal Senato di impedire anche l'accertamento dei fatti da parte del

giudice civile, al quale sia stata proposta una domanda di

risarcimento dei danni.

2. - Tra la premessa (esatta) che l'art. 68, primo comma, non

attribuisce alle Camere un potere del tipo di quello previsto dal

secondo comma e la conclusione, tratta dalla ricorrente, che in

materia di irresponsabilità dei parlamentari nessuna competenza, in

assoluto, spetta al Parlamento, v'è un salto logico evidente. Le

prerogative parlamentari non possono non implicare un potere

dell'organo a tutela del quale sono disposte; ma la logica diversa

che presiede alle due prerogative sancite dall'art. 68 Cost. si

riflette in poteri di natura diversa.

La prerogativa del primo comma (c.d. insindacabilità) attribuisce

alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta

addebitata a un proprio membro, con l'effetto, qualora sia

qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in

ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità,

sempre che, come sarà precisato appresso, il potere sia stato

correttamente esercitato.

In questo significato va intesa la frase "non possono essere

perseguiti", conformemente alla ratio delle immunità parlamentari,

riconducibile al principio più generale dell'indipendenza e

dell'autonomia delle Camere verso gli altri organi e poteri dello

Stato.

3. - In quanto è attribuito nei limiti della fattispecie indicata

dall'art. 68, primo comma, e solo entro questi limiti legittimamente

esercitato, il potere valutativo delle Camere non è arbitrario o

soggetto soltanto a una regola interna di self-restraint. Nella

nostra Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo

(fra cui il diritto all'onore e alla reputazione) come valori

fondamentali dell'ordinamento giuridico e prevede un organo

giurisdizionale di garanzia costituzionale, il detto potere è

soggetto a un controllo di legittimità, operante con lo strumento

del conflitto di attribuzione, a norma degli artt. 134 Cost. e 37

della legge n. 87 del 1953, e perciò circoscritto ai vizi che

incidono, comprimendola, sulla sfera di attribuzioni dell'autorità

giudiziaria.

Qualora il giudice di una causa civile di risarcimento dei danni,

promossa da una persona lesa da dichiarazioni diffamatorie fatte da

un deputato o senatore in sede extraparlamentare, reputi che la

delibera della Camera di appartenenza, affermante l'irresponsabilità

del proprio membro convenuto in giudizio, sia il risultato di un

esercizio illegittimo (o, come altri si esprime, di "cattivo uso")

del potere di valutazione, può provocare il controllo della Corte

costituzionale sollevando davanti a questa conflitto di attribuzione.

Il conflitto non si configura nei termini di una vindicatio

potestatis (il potere di valutazione del Parlamento non è in

astratto contestabile), bensì come contestazione dell'altrui potere

in concreto, per vizi del procedimento oppure per omessa o erronea

valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti per il valido

esercizio di esso.

In questi termini deve essere letto il dispositivo dell'ordinanza

della Corte d'appello, cioè come istanza alla Corte costituzionale

affinché dica se "nel caso concreto" il potere di valutazione del

Senato, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. e all'effetto

indicato nel secondo capo della deliberazione 5 marzo 1986, sia stato

legittimamente esercitato. E in questi termini sussiste un attuale

interesse al ricorso, onde deve essere disattesa l'eccezione di

inammissibilità avanzata dalla difesa del resistente.

4. Nel caso in esame non è necessario procedere al controllo

della valutazione, da parte del Senato, dei presupposti di esercizio

del proprio potere richiesti dall'art. 68, primo comma, essendo in

limine riscontrabile nella deliberazione 5 marzo 1986 un vizio in

procedendo, determinato dal divario tra i fatti esaminati dalla

Giunta per le elezioni e le autorizzazioni a procedere e i fatti in

relazione ai quali la Giunta ha formulato la proposta, approvata

dall'Assemblea, di affermazione dell'insindacabilità ex art. 68,

primo comma, e della conseguente improseguibilità del giudizio

pendente davanti alla Corte d'appello. Il Senato è stato investito

soltanto della cognizione dei fatti sottoposti al suo esame dalla

domanda di autorizzazione a proseguire l'azione penale, cioè delle

dichiarazioni del sen. Marchio pubblicate nell'articolo del 16 aprile

1981, mentre il giudizio di responsabilità civile pendente davanti

alla Corte d'appello di Roma, sul quale si è spostata la valutazione

conclusiva del procedimento parlamentare, concerne inscindibilmente

tutti e tre gli articoli pubblicati su "Il Secolo d'Italia" tra il 6

dicembre 1980 e il 16 aprile 1981. L'inscindibilità dei fatti

dedotti come causa petendi rende insostenibile la tesi, affacciata in

subordine dal patrocinio del Senato, secondo la quale niente impediva

alla Corte d'appello "di sindacare i fatti relativi agli articoli del

16 (recte: 6) e 18 dicembre 1980".

Correttamente la Corte d'appello di Roma si è sentita spogliata

del potere di ius dicere in ordine a tutti i fatti dedotti in

giudizio, e a ragione essa lamenta che, nei termini in cui si è

svolto il procedimento parlamentare, la citata deliberazione del

Senato non era giustificata, e pertanto non poteva determinare

l'"assorbimento" del processo civile in corso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta al Senato valutare le condizioni

dell'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.; che,

nella specie, il modo di esercizio di tale potere non legittimava la

statuizione che "il procedimento civile pendente, nel quale il

senatore Marchio è convenuto per il risarcimento del danno, è

necessariamente assorbito nella suddetta deliberazione di

insindacabilità".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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