Corte costituzionale

Sentenza n. 115/1985

Altra decisione · depositata il 23/04/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, ultimo

comma, e 4, limitatamente all'inciso "per quanto riguarda le spese di

cui all'art. 1 si applica anche per le forniture effettuate in

previsione delle consultazioni previste per la primavera 1980" del

disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 23

maggio 1980, recante "Norme sul regime delle spese elettorali e sugli

onorari ed indennità da corrispondere in occasione di elezioni

regionali, provinciali e comunali", promosso con ricorso del

Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 31 maggio

1980 e depositato in cancelleria il 5 giugno successivo ed iscritto al

n. 13 del registro ricorsi 1980.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Sicilia;

udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1985 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

uditi l'avv. Antonino Sansone per la Regione Sicilia e l'Avvocato

dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso del 31 maggio 1980, il Commissario dello Stato per la

Regione siciliana, ha impugnato gli artt. 1, ultimo capoverso e 4 del

disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella

seduta del 23 maggio 1980, recante "Norme sul regime delle spese

elettorali e sugli onorari ed indennità da corrispondere in occasione

di elezioni regionali, provinciali e comunali".

L'art. 1, ultimo capoverso, di detto disegno di legge, statuisce

che il parere previsto al secondo comma dell'"art. 6 del R.D. 18

novembre 1923, n. 2440, sarà richiesto solo per le forniture

d'importo superiore a lire duecento milioni. L'esecuzione dei contratti

per le stesse forniture può avere luogo anche in pendenza del

controllo della Corte dei conti sul decreto di approvazione degli

stessi contratti".

Il Commissario dello Stato, rileva che l'art. 6 del r.d. n. 2440

del 1923 richiede il parere del Consiglio di Stato sui progetti di

contratto, da concludere a trattativa privata, il cui importo sia

superiore a diciotto milioni di lire: parere che a norma del d. leg.vo

n. 654 del 1948 (recante norme di attuazione dello Statuto siciliano),

per i contratti dell'Amministrazione regionale siciliana, deve essere

richiesto al Consiglio di giustizia amministrativa.

L'art. 1, ultimo capoverso, del disegno di legge impugnato, secondo

il Commissario dello Stato, elevando a duecento milioni l'importo dei

contratti al di sopra del quale occorre acquisire il parere del

Consiglio di giustizia amministrativa, interferirebbe illegittimamente

sulla normativa statale che disciplina le attribuzioni di tale organo,

costituendo una palese violazione delle norme di attuazione dello

Statuto speciale concernente l'esercizio, nella Regione siciliana,

delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato. Infatti i decreti di

attuazione non possono essere modificati se non mediante altri decreti,

aventi i medesimi caratteri formali e le disposizioni in essi contenute

costituiscono un limite che la Regione è tenuta ad osservare anche

nelle materie in cui ha competenza legislativa esclusiva.

Parimenti, per gli stessi motivi, il su detto art. 1 sarebbe

illegittimo nella parte in cui prevede la possibilità di dare

esecuzione ai contratti per le forniture elettorali in pendenza del

controllo della Corte dei conti, in contrasto con quanto stabilito

dall'art. 18 del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti e dell'art. 117

del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello

Stato - richiamati per quanto riguarda la Regione siciliana dal d.

leg.vo n. 655 del 1948 - a norma dei quali è prevista la

registrazione di tutti i decreti con i quali si approvano contratti per

importo superiore a lire 4.800.000. E tale registrazione costituisce

condizione sospensiva della loro esecuzione.

Sempre per gli stessi motivi, infine, sarebbe illegittimo l'art. 4

dello stesso disegno di legge, nella parte in cui rende applicabile

l'impugnato disposto dell'art. 1 anche per le forniture effettuate in

relazione alla già avvenuta consultazione elettorale del 1980 e cioè,

con efficacia retroattiva, al fine di sanare irregolarità già

avvenute.

Dinanzi a questa Corte si è costituita la Regione siciliana

chiedendo che il ricorso sia rigettato.

Secondo l'atto di costituzione, dal d. leg.vo n. 654 del 1948

deriverebbe solo che la legge regionale non può sottrarre i contratti

dell'Amministrazione regionale al parere preventivo del Consiglio di

giustizia amministrativa, demandandoli ad un organo diverso. La

Regione, invece, con la sua legge, ben potrebbe mutare l'importo dei

contratti per i quali tale parere è richiesto. Inoltre, secondo la

Regione, la regola generale dell'art. 6 del r.d. n. 2440 del 1923,

secondo la quale è richiesto il parere del Consiglio di Stato sui

progetti di contratti a trattativa privata d'importo superiore ai

diciotto milioni, non sarebbe più vigente, tenuto conto della

successiva legislazione statale.

Norme analoghe a quelle impugnate, del resto - si osserva - erano

state già emanate dalla regione Sicilia, senza dar luogo ad alcuna

questione di legittimità costituzionale.

Identiche considerazioni si prospettano in relazione alla

disposizione che prevede la possibilità di dare esecuzione ai

contratti per forniture elettorali in pendenza del controllo della

Corte dei conti.

Quanto poi alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 4

nella parte in cui dispone l'applicazione delle procedure indicate

dall'art. 1, anche alle forniture effettuate in previsione delle

elezioni dell'8-9 giugno 1980, la Regione sostiene che la norma, lungi

dall'essere retroattiva, riguarda procedimenti non ancora esauriti

sotto l'imperio della antecedente normativa.

Comunque, secondo la Regione, le norme impugnate sono norme di

contabilità, nella quale essa ha una potestà legislativa primaria,

cosicché l'applicabilità delle leggi di contabilità dello Stato

nell'ambito della Regione è subordinata al mancato esercizio della

potestà regionale in materia.

Successivamente, con memoria 22 gennaio 1985, il Commissario dello

Stato per la Regione siciliana, ha chiesto che sia dichiarata la

cessazione della materia del contendere, essendo stata la legge

promulgata il 4 giugno 1980, con omissione delle parti impugnate.

Nella discussione orale, la Regione siciliana vi si è opposta. Considerato in diritto :

1. - Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la promulgazione,

da parte del Presidente della Regione siciliana di una legge regionale,

con omissione delle parti impugnate dal Commissario dello Stato,

comporta che le parti omesse non possano essere più promulgate e,

quindi, la cessazione della materia del contendere nel giudizio

promosso dal Commissario stesso, relativamente alle parti impugnate e

non promulgate (sentenze n. 142 del 1981; nn. 13 e 54 del 1983).

Infatti, in pendenza dell'impugnazione, il Presidente della Regione

siciliana può - ai sensi dell'art. 29 dello Statuto siciliano -

promulgare o non promulgare, sino alla decisione della Corte, l'intera

legge, secondo una scelta discrezionale e, in tal senso, la mancata

promulgazione non influisce sulla materia del contendere. Viceversa la

promulgazione con omissione delle parti impugnate esaurisce il potere

di promulgazione del Presidente della Regione e non lascia sussistere

alcuna possibilità di una successiva ed autonoma promulgazione delle

norme omesse, determinando, perciò, la cessazione della materia del

contendere.

2. - Nel caso di specie, la legge regionale approvata

dall'Assemblea siciliana il 23 maggio 1980, è stata promulgata il 4

giugno 1980 dal Presidente della Regione - dopo che il 31 maggio

precedente era stata impugnata in alcune sue parti dal Commissario

dello Stato - con omissione delle parti impugnate ed espressa menzione

che le omissioni erano determinate da detta impugnazione.

Ne deriva che, in applicazione dei principi dianzi enunciati,

essendo ormai impossibile la promulgazione delle norme impugnate, la

materia del contendere deve ritenersi cessata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso 31

maggio 1980 col quale il Commissario dello Stato per la Regione

siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1, ultimo capoverso, e 4 della legge approvata dall'Assemblea

regionale nella seduta del 23 maggio 1980, recante: "Norme sul regime

delle spese elettorali e sugli onorari ed indennità da corrispondere

in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali", sollevata

in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale e ai decreti

legislativi 6 maggio 1948, nn. 654 e 655.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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