Corte costituzionale

Sentenza n. 115/1963

Altra decisione · depositata il 04/07/1963 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con

ricorso notificato il 6 luglio 1962, depositato nella cancelleria della

Corte costituzionale il 16 dello stesso mese ed iscritto al n. 7 del

Registro ricorsi 1962, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la

Regione siciliana, sorto a seguito della circolare 20 febbraio 1962, n.

313, dell'Assessore per il bilancio della Regione siciliana, e del

decreto con il quale è stato istituito, nello stato di previsione

dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1961-62, il cap. 83

bis denominato: "Provento dell'aumento dell'addizionale istituita con

R.D. L. 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni".

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della

Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1963 il Giudice relatore

Giuseppe Chiarelli;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv.

Pietro Virga, per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 6

luglio 1962 e depositato il 16 successivo, sollevava conflitto di

attribuzione riguardo alla circolare 20 febbraio 1962, n. 313,

dell'Assessore per il bilancio della Regione siciliana, e riguardo al

decreto con il quale era stato istituito, nello stato di previsione

dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1961-62, il cap. 83

bis denominato: "Provento dell'aumento dell'addizionale istituita con

R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni" (legge 10

dicembre 1961, n. 1346).

Col ricorso si assumeva che i detti provvedimenti violano l'art. 4

della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, il quale riserva allo Stato il

provento della istituzione della detta addizionale, nonché gli artt.

20 e 36 dello Statuto siciliano e l'art. 2 del D. L. 12 aprile 1948, n.

507. Il ricorrente osservava che la Regione ha modificato la

disposizione del predetto art. 4 della legge 10 dicembre 1961, n. 1346,

dirottando nelle casse regionali il gettito di un tributo destinato

allo Stato, e ciò facendo ha esorbitato dalla competenza attribuita

agli organi regionali dell'art.20 dello Statuto, ed anche dalla sua

competenza legislativa, in quanto, in base agli artt. 36 dello Statuto

siciliano e 2 del D. L. n. 507 del 1948, la Regione può riscuotere

solo i contributi di sua spettanza, che, allo stato, sono quelli

elencati nel bilancio di previsione 1947-48. Chiedeva, quindi, che la

Corte dichiarasse di esclusiva spettanza dello Stato il gettito delle

addizionali in questione e, negata alla Regione, e in particolare

all'Assessore per il bilancio, ogni competenza in materia, annullasse

gli impugnati provvedimenti.

Si costituiva in giudizio il Presidente della Regione siciliana,

rappresentato dall'avv. Pietro Virga, con deduzioni depositate il 25

luglio 1962. Con queste si eccepiva preliminarmente l'irricevibilità

del ricorso per decorrenza di termini, si escludeva il carattere

legislativo dei provvedimenti impugnati, e si sosteneva spettare alla

Regione il maggiore gettito per l'inasprimento delle aliquote in

questione, non trattandosi di un nuovo tributo.

In memoria depositata il 10 gennaio 1963, l'Avvocatura dello Stato

affermava l'infondatezza dell'eccezione di irricevibilità del ricorso

e ribadiva le ragioni in esso esposte.

La discussione del ricorso, fissata per l'udienza del 6 febbraio

1963, fu rinviata sull'accordo delle parti, avendo la difesa della

Regione dichiarato che l'Amministrazione regionale aveva revocato il

decreto assessoriale impugnato.

Con memoria depositata il 27 maggio 1963 la difesa della Regione ha

confermato che, con decreto presidenziale 4 febbraio 1963, n. 2-A, è

stato revocato, con effetto dalla sua emanazione, il decreto

dell'Assessore per il bilancio 26 febbraio 1962, n. 31157, col quale

era stato istituito il cap. 83 bis nello stato di previsione 1961-62.

Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata la cessazione della materia del

contendere.

All'udienza del 12 giugno 1963 la difesa della Regione esibiva il

decreto presidenziale 4 febbraio 1963, n. 2-A, di revoca del

precedente decreto 26 febbraio 1962, n. 31157; la circolare n. 445, del

10 giugno 1963, di revoca della circolare n. 313 del 20 febbraio 1962;

e la deliberazione n. 71 della Sezione della Corte dei conti per la

Regione siciliana, con la quale era stato negato il visto e la

registrazione al predetto decreto n. 31157 del 1962.

La Corte prendeva atto della presentazione degli indicati

documenti, alla quale la difesa dello Stato aderiva, e si riservava di

decidere. Considerato in diritto :

Il decreto 4 febbraio 1963 del Presidente della Regione siciliana

ha revocato "con effetto dalla sua emanazione" - come si legge nel

dispositivo - il decreto 26 febbraio 1962, dell'Assessore per il

bilancio, col quale era stato istituito nello stato di previsione delle

entrate della Regione per l'anno 1961- 62, il cap. 83 bis, denominato

"Provento dell'aumento dell'addizionale istituita con R.D.L. 30

novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni" (legge 10 dicembre

1961, n. 1346). Inoltre, con circolare n. 445 del 10 giugno 1963, dello

stesso Presidente della Regione, si è comunicato ai competenti uffici

finanziari che, per il predetto decreto, deve anche considerarsi

revocata, con effetto dalla sua emanazione, la circolare n. 313 del 20

febbraio 1962, concernente il medesimo oggetto.

In tal modo sono venuti meno ex tunc gli atti in relazione ai quali

era stato proposto dallo Stato il conflitto di attribuzione, ed è

pertanto venuto meno l'oggetto del giudizio.

Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare come la

dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in quanto è

una vera e propria pronuncia relativa all'oggetto del giudizio, si

inquadra nel sistema delle norme che regolano il giudizio davanti alla

Corte sui conflitti di attribuzione, e ad essa deve quindi farsi luogo

quando, per annullamento o revoca degli atti che hanno provocato il

conflitto, viene a cessare la situazione di contrasto che ha dato

occasione alla controversia (sentenze n. 71 del 1960 e n. 3 del 1962).

Questi principi trovano applicazione nel caso presente, in cui, con

gli atti precedentemente indicati, sono stati posti nel nulla, nella

loro totalità, gli atti impugnati con ricorso del Presidente del

Consiglio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso

proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della

circolare 20 febbraio 1962, n. 313, dell'Assessore per il bilancio

della Regione siciliana e del decreto con il quale è stato istituito,

nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione

siciliana per l'anno 1961-62, il cap. 83 bis.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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