Corte costituzionale

Sentenza n. 1145/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto

comma, 3, quarto comma, 4, 5, secondo comma, e 6 della legge 8

novembre 1986, n. 752 intitolata "Legge pluriennale per l'attuazione

di interventi programmati in agricoltura", promossi con ricorsi delle

Province autonome di Trento e di Bolzano notificati il 13 dicembre

1986, depositati in cancelleria il 22 dicembre successivo ed iscritti

ai nn. 29 e 30 del registro ricorsi 1986;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avv. Sergio Panunzio per le Province autonome di Trento e

di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente

del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 13 dicembre 1986 e depositato il 22

successivo, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato la legge 8

novembre 1986, n. 752 ("Legge pluriennale per l'attuazione di

interventi programmati in agricoltura") - ed in particolare gli artt.

1, quarto comma, 3, quarto comma, 4 e 6 - per violazione degli artt.

8, n. 21, e 16 St. T.A.A., nonché delle relative norme di

attuazione, che assicurano alla su detta Provincia potestà

legislativa primaria e amministrativa in materia di agricoltura e

foreste.

1.1. - Secondo la ricorrente, l'art. 1, quarto comma, della

predetta legge - nel disporre che gli interventi finanziari previsti

nei commi precedenti del medesimo articolo debbano rispettare i

principi e i criteri generali stabiliti dalle leggi dello Stato

nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento da

svolgere nei confronti delle regioni e delle Province autonome di

Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle determinazioni del

piano agricolo nazionale e di quello forestale, previsti dall'art. 2

della stessa legge - sarebbe in contrasto con i principi

costituzionalmente richiesti per un corretto esercizio della funzione

di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni (o province)

dotate di autonomia speciale, come delineati da varie sentenze di

questa Corte (v., ad esempio, sentt. nn. 340 del 1983 e 177 del

1986). In particolare, risulterebbero violate tanto l'esigenza

dell'infrazionabilità degli interessi regolati, dato che quelli

insistenti nella materia agricoltura e foreste sarebbero sicuramente

localizzabili, quanto l'esigenza dell'astrattezza e generalità degli

indirizzi, poiché il riferimento alle "determinazioni del Piano

agricolo nazionale e di quello forestale" potrebbe implicare un

vincolo, per le predette province ad autonomia differenziata,

rispetto a prescrizioni dal contenuto analitico e puntuale.

1.2. - Una censura identica a quest'ultima è pure mossa dalla

ricorrente all'art. 3, quarto comma, della legge n. 752 del 1986, che

vincola le regioni (o le province) ad autonomia speciale a rispettare

le "determinazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale

nazionale" allorché adottino, in conformità ai propri ordinamenti,

i programmi di sviluppo regionali nel settore agricolo e forestale.

1.3. - Un'ulteriore censura è mossa dalla Provincia di Trento

agli artt. 4 e 6 della legge impugnata, che dispongono, il primo, il

finanziamento di interventi attinenti a svariate materie e attività

di competenza statale o promosse dallo Stato, e, il secondo,

l'estensione degli interventi finanziari e delle procedure di

ripartizione delle somme, coinvolgenti il C.I.P.E., al settore della

forestazione produttiva, protettiva e conservativa. Secondo la

ricorrente, l'illegittimità delle disposizioni citate deriverebbe

dal rilievo che le azioni e le materie ivi contemplate, per quanto si

riferiscono al territorio provinciale, sono affidate alla competenza

esclusiva della Provincia di Trento.

2. - Con un ricorso notificato e depositato nelle stesse date del

precedente, la Provincia di Bolzano ha sollevato questioni di

legittimità costituzionale identiche a quelle prospettate dal

ricorso della Provincia di Trento, svolgendo argomentazioni analoghe.

La Provincia di Bolzano ha altresì impugnato l'art. 5, secondo

comma, della legge n. 752 del 1986, deducendone il contrasto con

l'art. 78 St. T.A.A., che garantisce alle province autonome anche una

speciale autonomia finanziaria. I particolari meccanismi di

assegnazione delle quote erariali ivi previste sarebbero violati,

secondo la ricorrente, dalla disposizione dell'art. 5 che affida al

Ministro dell'agricoltura e delle foreste il potere di stabilire,

sulla base delle indicazioni delle regioni e delle Province autonome

di Trento e di Bolzano, le occorrenze finanziarie per l'attuazione di

ciascun regolamento comunitario, stimate sulla base delle effettive

potenzialità di attuazione e salvi i limiti di erogazione annuale

fissati dal primo comma dello stesso articolo.

3. - In ambo i giudizi si è costiuito il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per

chiedere il rigetto dei relativi ricorsi.

Quanto alle censure attinenti all'art. 1, quarto comma, e 3,

quarto comma, l'Avvocatura dello Stato, ritenendo che anche le

Province autonome di Trento e di Bolzano siano sottoposte alla

funzione di indirizzo e di coordinamento quando questa sia esercitata

per esigenze di carattere unitario, rileva che nel caso si sarebbe in

presenza di interessi infrazionabili e non localizzabili, come

risulterebbe dal riferimento delle disposizioni impugnate al piano

agricolo nazionale e a quello forestale, vale a dire a norme di

carattere programmatorio.

La stessa Avvocatura contesta, inoltre, che gli interventi

previsti dagli artt. 4 e 6 della legge impugnata possano ledere le

competenze delle ricorrenti, dal momento che debbono essere adottati

nel rispetto degli articoli del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che

prevedono una ripartizione delle competenze fra Stato e regioni in

materia di agricoltura e foreste valida anche per le province

autonome (artt. 66 - 78).

Infine, con riferimento alle censure mosse all'art. 5 dalla

Provincia di Bolzano, l'Avvocatura osserva che, oltre al carattere

nazionale e unitario delle attività oggetto del finanziamento, la

previsione che il Ministro debba tener conto delle indicazioni della

provincia autonoma (o regione) interessata relativamente alla

determinazione delle quote da assegnare alla stessa per l'attuazione

di ciascun regolamento comunitario, escluderebbe qualsiasi lesione

dell'autonomia finanziaria della ricorrente.

4. - In prossimità della udienza tutte le parti in giudizio hanno

presentato ulteriori memorie, con le quali, oltre a ribadire le

argomentazioni svolte nei precedenti scritti difensivi, hanno

formulato nuove considerazioni.

4.1. - Le Province autonome di Trento e di Bolzano - nel

sottolineare che esse contestano, non già il potere di indirizzo e

coordinamento statale collegato ai piani previsti dalla legge

impugnata, ma il fatto che nei confronti delle province autonome

munite di autonomia speciale tali piani possano legittimamente

esprimersi attraverso previsioni specifiche e puntuali - replicano

all'Avvocatura dello Stato che non varrebbe osservare, al fine di

escludere l'illegittimità dell'analitica descrizione degli

interventi previsti dagli artt. 4 e 6 della legge impugnata, che

questi debbano svolgersi in armonia con la ripartizione delle

competenze operata dagli artt. 66-78 del d.P.R. n. 616 del 1977, dal

momento che queste ultime disposizioni non sarebbero applicabili alle

province (o regioni) ad autonomia differenziata, non prevedendo

funzioni ulteriori o di più ampia portata rispetto a quelle

riconosciute alle province stesse dalle norme di attuazione dello

Statuto.

4.2. - Nel rilevare che la legge impugnata valorizza, anziché

comprimere, l'autonomia regionale (o provinciale), l'Avvocatura dello

Stato precisa che la stessa legge si è limitata ad organizzare

l'indirizzo e il coordinamento delle attività regionali nei settori

considerati, prevedendo, in particolare, un raccordo costante tra le

azioni dell'amministrazione centrale e quelle degli uffici regionali

(o provinciali) attraverso i lavori dell'apposita Commissione di

settore (effettivamente istituita con d.P.C.M. 23 gennaio 1987), la

quale, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, opera nell'ambito della

Conferenza Stato-regioni ed è composta dal Ministro dell'agricoltura

e dagli assessori regionali e provinciali delegati dai Presidenti

delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

In particolare, per quanto riguarda le censure mosse agli artt. 4

e 6, l'Avvocatura dello Stato, nel ribadire la propria

interpretazione delle disposizioni impugnate, precisa, anche con

riferimento all'attuazione che ne è stata data, che il finanziamento

ivi previsto sarebbe destinato, in parte, agli organi statali per lo

svolgimento di proprie competenze e, in parte, agli interventi

regionali promossi nel quadro di azioni a carattere nazionale e

realizzati in regime di co- finanziamento fra Stato e regioni, regime

che, non solo non lederebbe le autonomie provinciali (o regionali),

ma tenderebbe piuttosto a potenziare condizioni di sinergia

attraverso la destinazione di finanze statali ad interventi di

carattere provinciale o regionale, i quali sono gestiti dagli enti

beneficiari nel quadro di azioni strategicamente concordate a livello

nazionale tra il Ministero, le regioni e le province autonome.

Anche per quel che riguarda le censure mosse dalla Provincia di

Bolzano all'art. 5, l'Avvocatura dello Stato, oltre a precisare che

pur in tal caso le procedure introdotte non si discostano dal modello

collaborativo precedentemente tratteggiato, esclude qualsivoglia

violazione dell'art. 78 St. T.A.A. in ragione del rilievo che l'art.

5 concernerebbe un finanziamento settoriale di carattere

straordinario, relativo ad interventi di attuazione di regolamenti

comunitari in materia di azioni strutturali nel mercato agricolo

(finanziamento che, in fatto, è stato ben superiore a quello che

sarebbe spettato alla Provincia in base al criterio fissato dal

citato art. 78). Considerato in diritto

1. - Con i due ricorsi indicati in epigrafe le Province autonome

di Trento e di Bolzano pongono al giudizio di questa Corte tre

distinte questioni di legittimità costituzionale afferenti a

disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1986, n. 752, dal

titolo "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati

in agricoltura".

Più precisamente, ambedue le ricorrenti sospettano

d'incostituzionalità - per presunta violazione dell'art. 8, n. 21, e

dell'art. 16 St. T.A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché

delle relative norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279),

che riconoscono alle Province di Trento e di Bolzano la competenza

legislativa esclusiva e quella amministrativa in materia di

agricoltura e foreste - le seguenti disposizioni:

a) l'art. 1, quarto comma, e l'art. 3, quarto comma, che,

vincolando le attività e gli interventi demandati alle regioni e

alle province autonome al "rispetto dei principi e dei criteri

generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di

indirizzo e di coordinamento in materia di politica agricola e

forestale, con particolare riguardo alle determinazioni del Piano

agricolo nazionale e di quello forestale" elaborato, ai sensi

dell'art. 2, dal CIPE, assoggetterebbero le Province ricorrenti a

prescrizioni che, a tenore della disposizione impugnata, potrebbero

illegittimamente consistere in comandi puntuali e concreti;

b) gli artt. 4 e 6, che, nel descrivere analiticamente, ai fini

dell'ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge impugnata, le

"azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero

dell'agricoltura e delle foreste", nonché quelle di competenza dello

stesso Ministero e quelle attinenti alla forestazione produttiva,

protettiva e conservativa, invaderebbero, per quanto si riferiscono

ad attività localizzate nelle Province di Trento e di Bolzano,

settori statutariamente affidati alla competenza legislativa e

amministrativa delle province stesse.

Una terza questione di legittimità costituzionale è, infine,

sollevata dalla sola Provincia di Bolzano nei confronti dell'art. 5,

secondo comma, il quale, nell'affidare al Ministro dell'agricoltura e

foreste il potere di stabilire, sulla base delle indicazioni della

regione o della provincia autonoma interessata ed entro i limiti di

erogazione annuale fissati dal primo comma dello stesso art. 5, le

occorrenze finanziarie necessarie per l'attuazione di ciascun

regolamento comunitario, stimate in relazione alle effettive

potenzialità di attuazione, si porrebbe in contrasto con l'art. 78

St. T.A.A., che, ai fini di adeguare le finanze delle province

autonome alle esigenze connesse all'esercizio delle proprie funzioni,

prevede la devoluzione delle somme alle stesse spettanti secondo un

meccanismo predeterminato, consistente nell'assegnazione di quote del

gettito di determinate imposte o tasse erariali.

In considerazione dell'identità o della connessione delle

questioni di costituzionalità sollevate con i ricorsi indicati in

epigrafe, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con

un'unica sentenza.

2. - Non fondata, nei termini precisati dalla presente

motivazione, è la questione di legittimità costituzionale relativa

agli artt. 1, quarto comma, e 3, quarto comma, della legge n. 752 del

1986, sollevata, in riferimento agli artt. 8, n. 21, e 16 St. T.A.A.,

per la pretesa violazione dei limiti posti all'esercizio della

funzione statale di indirizzo e coordinamento nei confronti di

materie affidate alla competenza legislativa (esclusiva) e

amministrativa delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2.1. - Le disposizioni impugnate prevedono che gli interventi

demandati alle Province di Trento e di Bolzano (o alle regioni) e i

programmi provinciali (o regionali) di sviluppo agricolo e forestale,

nonché le azioni vòlte alla razionalizzazione e al miglioramento

delle strutture agricole nell'ambito delle previsioni di spesa

operate dai regolamenti CEE a complemento delle erogazioni a carico

della sezione orientamento del F.E.O.G.A., siano "progammati e

realizzati nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti

dallo Stato nell'esercizio della funzione di indirizzo e di

coordinamento in materia di politica agricola e forestale, con

particolare riguardo alle determinazioni del Piano agricolo nazionale

e di quello forestale", previsti dall'art. 2 della legge n. 752 del

1986. Le ricorrenti sospettano d'incostituzionalità tali previsioni,

in quanto le ritengono lesive della propria autonomia legislativa e

amministrativa soprattutto in relazione alla possibilità che - a

causa del tenore letterale delle disposizioni impugnate, che parlano

di "determinazioni" del piano nazionale agricolo e di quello

forestale - la funzione di indirizzo e coordinamento ivi prevista si

esprima in prescrizioni puntuali e concrete. Tuttavia tale dubbio non

ha alcun fondamento, poiché le disposizioni di legge oggetto del

presente giudizio, ove siano correttamente interpretate, non

appaiono, di per sé, lesive della competenza legislativa esclusiva e

di quella amministrativa attribuita alle province ricorrenti in

materia di agricoltura e foreste (art. 8, n. 21, e art. 16 St.

T.A.A.).

In effetti, gli artt. 1, comma quarto, e 3, comma quarto, della

legge n. 752 del 1986 prevedono interventi regionali che, oltre ad

essere sorretti da finanziamenti statali senza vincoli di

destinazione, sono soggetti alla funzione di indirizzo e

coordinamento spettante al Governo e, in particolare, alle

determinazioni del piano agricolo nazionale e di quello forestale,

previsti dall'art. 2 della stessa legge n. 752.

A norma di quest'ultimo articolo, tali piani sono adottati dal

CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,

previo esperimento di una particolare procedura, che prevede tanto il

parere della Commissione interregionale istituita dall'art. 13 della

legge 16 maggio 1970, n. 281, quanto una fase di confronto e di

consultazione fra Stato e regioni (e province autonome) da svolgersi

all'interno di un'apposita Commissione di settore, composta dal

Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dagli assessori regionali

e provinciali delegati dai presidenti delle rispettive giunte, la

quale è stata istituita, nell'ambito della Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento

e di Bolzano, dall'art. 2, comma quarto, della legge n. 752 del 1986.

Tuttavia, tale articolato sistema di raccordi fra Stato e regioni

(e province autonome) - il quale è pienamente giustificato dal fatto

che in ipotesi la distribuzione delle attribuzioni fra gli organi

statali e quelli regionali (o provinciali) concerne competenze che si

condizionano reciprocamente ed esigono pertanto modalità

essenzialmente cooperative - non può esser considerato di per sé

sufficiente, contrariamente a quanto sembra adombrare la difesa del

Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di affermare

conclusivamente che il piano agricolo nazionale e quello forestale,

per l'adozione dei quali quel sistema di raccordi è precostituito,

siano per ciò stesso conformi alle condizioni e ai limiti

costituzionalmente necessari per un legittimo esercizio della

funzione governativa di indirizzo e di coordinamento.

2.2. - Gli atti di indirizzo e di coordinamento, secondo la

costante giurisprudenza di questa Corte, oltre a dover essere

adottati secondo le procedure prestabilite dall'art. 3 della legge 22

luglio 1975, n. 382, nel caso puntualmente rispettate, non possono

essere caratterizzati, in linea generale, da forme espressive così

analitiche e dettagliate da precludere alle regioni e alle Province

di Trento e di Bolzano lo spazio di autonomia necessario per poter

svolgere le funzioni legislative e amministrative che sono state loro

costituzionalmente affidate (v., da ultimo, sent. n. 177 del 1988).

La ricorrenza di questo requisito va valutata, in sede di

legittimità costituzionale, con particolare rigore quando, come nel

caso di specie, l'indirizzo e coordinamento statale si colloca in una

catena pianificatoria diretta a porre principi e criteri direttivi

nei confronti di piani di sviluppo regionali o provinciali adottabili

nell'esercizio di una competenza legislativa di tipo esclusivo, e,

pertanto, non vincolabili da prescrizioni in grado di snaturarne o di

degradarne l'autentico significato costituzionale.

Ciò posto, va tuttavia escluso che nelle disposizioni di legge in

considerazione vi siano elementi tali da indurre a ritenere violati i

principi ora ricordati. Le disposizioni impugnate, infatti, prevedono

che le Province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare i

propri interventi nel settore agricolo e forestale in armonia con le

"determinazioni" dei piani nazionali in materia di agricoltura e di

foreste, precisando, nell'art. 1, comma quarto, che queste ultime

devono consistere nei "principi e criteri generali" stabiliti dallo

Stato nell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di

coordinamento, e sottolineando, nell'art. 3, comma quarto, che le

regioni e le province autonome adottano i loro piani di settore "in

conformità ai propri ordinamenti".

Queste precisazioni inducono a ritenere che non è possibile dare

alle disposizioni impugnate un significato specificamente allusivo ad

atti statali in grado di porre vincoli concreti e puntuali nei

confronti delle competenze provinciali in materia di agricoltura e

foreste, tanto più che l'espressione usata dal legislatore

nazionale, cioè "determinazioni" di piano, non rinvia

necessariamente, al contrario di quanto suppongono le ricorrenti, a

previsioni di carattere dettagliato e concreto. Ai fini di una

corretta interpretazione delle disposizioni impugnate, è più

importante sottolineare che l'esplicito richiamo dei limiti

costituzionalmente posti alle competenze delle regioni o delle

province autonome e, in particolare, di quelli propri della funzione

di indirizzo e coordinamento esclude, a questo stadio della

legislazione statale, qualsiasi lesione delle competenze garantite

alle ricorrenti.

Resta il fatto che, ove nella concreta adozione dei piani agricoli

nazionali o di quelli forestali lo Stato dovesse porre vincoli

esorbitanti i limiti costituzionalmente previsti nei confronti delle

attribuzioni proprie delle Province autonome di Trento e di Bolzano,

queste ultime potranno comunque difendere, anche di fronte a questa

Corte, l'integrità delle competenze garantite dallo Statuto, che

contiene la disciplina fondamentale e intangibile dei rapporti tra

Stato e Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. - Un'ulteriore lesione delle attribuzioni legislative e

amministrative costituzionalmente garantite alle Province autonome di

Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e foreste è

prospettata dalle ricorrenti in relazione agli artt. 4 e 6 della

legge n. 752 del 1986, i quali determinano il campo e le attività

cui vanno destinati i finanziamenti ivi previsti. Ad avviso delle

ricorrenti, poiché molte delle attività contemplate rientrano nella

competenza legislativa esclusiva e in quella amministrativa delle

Province autonome a norma dell'art. 8, n. 21, e dell'art. 16 St.

T.A.A. (e relative norme di attuazione), le disposizioni impugnate

dovrebbero essere dichiarate costituzionalmente illegittime per la

parte in cui si riferiscono alle Province di Trento e di Bolzano.

Nei termini di seguito precisati, la questione non è fondata.

L'art. 4 prevede un finanziamento pluriennale delle c.d. azioni

orizzontali promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste,

le quali comprendono materie che rientrano sia nelle competenze

regionali (o provinciali) sia in quelle statali. Nell'elencare le

azioni ammesse al finanziamento lo stesso art. 4 non intende

modificarne l'attribuzione, quale prevista dalle norme vigenti sulla

ripartizione delle competenze fra Stato e regioni (o province

autonome), ma rinvia espressamente a queste ultime, affermando che

gli interventi finanziari dovranno realizzarsi "nel rispetto delle

disposizioni contenute negli articoli da 66 a 78 del decreto del

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". Analogo rinvio

è contenuto nell'art. 6, che, nel fissare un finanziamento

pluriennale per la forestazione produttiva, protettiva e

conservativa, richiama, per l'attuazione dei relativi interventi, il

meccanismo stabilito dal precedente art. 4.

Dalla descrizione ora compiuta appare chiaro che gli articoli

impugnati non incidono affatto sulla distribuzione delle competenze

spettanti allo Stato, alle regioni o alle province autonome in

materia di agricoltura e foreste, ma si limitano a elencare, talora

in via meramente esemplificativa (v. art. 4, comma terzo), il

complesso delle attività che potranno beneficiare dei finanziamenti

previsti. L'assegnazione delle somme globalmente stanziate dalla

legge impugnata avverrà, poi, secondo l'ordine delle competenze

stabilito dalle norme che ripartiscono le attribuzioni fra Stato e

regioni (e province autonome), in dipendenza dell'imputazione al

primo e alle seconde delle singole attività oggetto delle

incentivazioni finanziarie previste. Sarà, pertanto, contro i

provvedimenti diretti in futuro alla concreta individuazione di tali

attività e alla determinazione del conseguente regime di competenze,

cui le stesse dovranno essere sottoposte, che le province ricorrenti

potranno eventualmente difendere l'integrità delle loro

attribuzioni, nel caso in cui riterranno che quei provvedimenti siano

stati adottati in contrasto con le norme costituzionali determinanti

le loro competenze.

In senso contrario all'interpretazione ora enunciata non si può

validamente sostenere, come fanno le ricorrenti, che, rinviando al

solo d.P.R. n. 616 del 1977 (capo VIII), le disposizioni impugnate

intendono restringere le più ampie competenze spettanti alle

Province di Trento e di Bolzano in base allo Statuto e alle relative

norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279). Non v'è dubbio

che, poiché i finanziamenti previsti dagli artt. 4 e 6 riguardano

per lo più regioni a statuto ordinario, il legislatore abbia

adottato l'espressione più ellittica, anche se non del tutto

precisa, per porre il principio che i concreti interventi finanziari

dovranno essere realizzati sulla base delle regole generali relative

alla ripartizione delle competenze fra Stato e regioni, tanto se

fissate dal d.P.R. n. 616, quanto se contenute negli Statuti e nelle

norme di attuazione che si riferiscono alle singole regioni o

province ad autonomia differenziata.

Per gli stessi motivi, non possono essere ritenute rilevanti, ai

fini della dimostrazione di eventuali lesioni di competenza, altre

imprecisioni presenti nella legge impugnata, come, ad esempio, quella

di collocare fra le attività di competenza statale materie che, se

in generale sono sottratte alle regioni a statuto ordinario, sono

tuttavia riconosciute, almeno in parte, fra le competenze affidate

alle province ricorrenti (v. l'art. 4, comma terzo, lett. b, della

legge impugnata). A parte che l'elencazione delle attività contenute

nel comma appena citato è meramente esemplificativa, resta il fatto

che il legislatore statale, nel prevedere globalmente le azioni

ammesse ai finanziamenti stabiliti, ha chiaramente modellato le

proprie definizioni, per esigenze di brevità, sulla ripartizione

delle competenze operanti fra lo Stato e le regioni a statuto

ordinario. Ciò non autorizza, tuttavia, a interpretare le

conseguenti imprecisioni come indizi diretti a escludere

l'applicabilità delle disposizioni impugnate alle regioni o alle

province ad autonomia differenziata oppure a pretendere

l'illegittimità del riferimento a queste ultime delle stesse

disposizioni, per il fatto che una tale illazione è esclusa

dall'interpretazione sistematica dell'intera legge.

4. - Un'ultima censura è stata sollevata dalla Provincia di

Bolzano nei confronti dell'art. 5, comma secondo, della legge n. 752

del 1986, che affida al Ministro dell'agricoltura e delle foreste il

compito di determinare, sulla base delle indicazioni fornite dalle

regioni e dalle province autonome nonché delle effettive

potenzialità di attuazione, le occorrenze finanziarie necessarie per

dare esecuzione ai singoli regolamenti comunitari. Questa

disposizione, a giudizio della ricorrente, violerebbe l'art. 78 St.

T.A.A., in quanto, anziché prevedere l'intesa tra Governo e

Presidente della Giunta provinciale quale strumento per la

determinazione delle somme ad essa spettanti, stabilisce che

quest'ultima sia compiuta dal Ministro dell'agricoltura e delle

foreste "sulla base delle indicazioni fornite dalle province autonome

e dalle regioni".

La questione non è fondata.

A parte il rilievo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte

(v. sentt. nn. 195 del 1986 e 433 del 1987), la garanzia predisposta

dall'art. 78 St. T.A.A. non opera nei confronti di finanziamenti

settoriali di tipo straordinario, qual'è quello previsto dalle

disposizioni impugnate, appare decisivo il fatto che questa stessa

Corte ha precisato in più occasioni (sentt. nn. 356 e 357 del 1985,

195 del 1986, 633 del 1988) che il citato art. 78 concerne soltanto

le modalità procedurali e i criteri per la determinazione della

quota del gettito erariale che, limitatamente ai tributi indicati

nello stesso articolo, è riservata alle province autonome. Ciò

significa che l'art. 78 St. T.A.A. non può essere invocato con

riferimento alle singole leggi di stanziamento e alle modalità di

determinazione delle somme predisposte di volta in volta, essendo

sufficiente, ai fini del rispetto dell'autonomia finanziaria delle

province autonome, che l'accordo tra Governo e Presidente della

Giunta provinciale avvenga, nel rispetto dei parametri fissati dallo

stesso art. 78, in occasione della definizione annuale della predetta

quota di gettito erariale da devolvere a ciascuna provincia autonoma.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto comma,

3, quarto comma, 4 e 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 ("Legge

pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in

agricoltura"), sollevata, in riferimento all'art. 8, n. 21, e

all'art. 16 dello Statuto del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto

1972, n. 670), nonché alle relative norme di attuazione (d.P.R. 22

marzo 1974, n. 279), dalle Province autonome di Trento e di Bolzano

con i ricorsi indicati in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 della medesima legge, sollevata, in

riferimento all'art. 78 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, dalla

Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari