Corte costituzionale

Sentenza n. 113/1957

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/07/1957 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e,

per quanto possa occorrere, dal Commissario dello Stato presso la

Regione siciliana, notificato il 22 gennaio 1957, depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale il 30 gennaio 1957 ed iscritto

al n. 2 del Registro ricorsi 1957, per la dichiarazione di

illegittimità costituzionale del disegno di legge approvato

dall'Assemblea regionale siciliana contenente: "Provvedimenti

concernenti il pagamento dei tributi sui terreni assegnati in

applicazione della legge di riforma agraria", in riferimento agli artt.

15 e 36 dello Statuto per la Regione siciliana.

Udita nella pubblica udienza del 29 maggio 1957 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

uditi il sost. Avv. gen. dello Stato Giuseppe Belli e, per la

Regione siciliana, l'Avv. Antonio Navarra.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato al Presidente della Giunta regionale

siciliana il 22 gennaio 1957 il Presidente del Consiglio dei Ministri,

previa conforme deliberazione del Consiglio stesso (in data 21 gennaio

1957), e, "per quanto possa occorrere", il Commissario dello Stato,

hanno impugnato per illegittimità costituzionale il disegno di legge

della Regione siciliana concernente "provvedimenti per il pagamento dei

tributi sui terreni assegnati in applicazione della legge regionale 27

dicembre 1950, n. 104, per la riforma agraria"; disegno di legge

comunicato al predetto Commissario, dopo l'approvazione dell'Assemblea

regionale, il 17 gennaio 1957.

L'Avvocatura generale dello Stato il 30 gennaio 1957 ha depositato

nella cancelleria della Corte il ricorso con i prescritti documenti

illustrativi.

Del deposito è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica del 9 febbraio 1957 n. 27 e nella Gazzetta Ufficiale della

Regione del 27 febbraio 1957 n. 24.

L'Avvocatura, dopo avere accennato alla questione circa la potestà

normativa della Regione in materia di tributi erariali, per quanto

attiene alla illegittimità costituzionale del disegno di legge oggetto

dell'impugnazione, nel ricorso e nella memoria depositata il 10 maggio

1957, deduce che l'art. 1 contiene, in sostanza, una esenzione

tributaria, perché pone temporaneamente a carico dell'Ente per la

riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.) il pagamento delle imposte sui

terreni e sui redditi agrari, le quali, ai sensi dell'art. 11, 2

comma, della legge regionale 2 agosto 1954, n. 29, devono essere

corrisposte dagli assegnatari dei fondi; disponendo d'altra parte,

nell'art. 2, che la Regione rimborsa annualmente all'Ente le somme

occorrenti per far fronte all'onere anzidetto. Secondo l'Avvocatura

tale esenzione non troverebbe fondamento nella legislazione statale,

cui deve uniformarsi quella regionale, anche se si ammettesse la

competenza della Regione a disporre esenzioni per i tributi erariali.

Si aggiunge che la disposizione contenuta nell'art. 1 sarebbe pure in

contrasto con i principi fondamentali della legislazione tributaria,

precisati anche nella sentenza di questa Corte n. 9 del 26 gennaio

1957, in quanto introdurrebbe nel rapporto di imposta un soggetto

passivo, cioè l'Ente per la riforma, che non potrebbe essere iscritto

nei ruoli, né per l'imposta fondiaria, né per quella sul reddito

agrario, non verificandosi, nei suoi confronti, i presupposti per porre

a suo carico i detti tributi.

In ordine poi all'art. 3 del ricordato disegno di legge,

l'Avvocatura sostiene che, con l'autorizzare i comuni e gli enti

provinciali a concedere agli assegnatari dei fondi lo sgravio

temporaneo, anche parziale, dalle sovrimposte di rispettiva competenza

(disposizione che non troverebbe neppure riscontro nella legislazione

statale) la Regione verrebbe ad interferire illegittimamente nella

finanza locale.

La difesa dello Stato rileva infine che le norme impugnate non si

riferiscono ad una particolare esigenza della Regione siciliana, ma

riguardano la situazione in cui si trovano tutti gli assegnatari dei

terreni in applicazione delle leggi di riforma fondiaria e agraria;

situazione quindi che si presenta uguale anche negli altri territori

della Repubblica in cui è stata attuata la riforma.

L'Avvocatura chiede pertanto che si dichiari l'illegittimità

costituzionale del disegno di legge sopra accennato.

La Regione siciliana, costituitasi in termine il 18 febbraio 1957

con deposito delle deduzioni, in via preliminare eccepisce

l'inammissibilità del ricorso, perché proposto senza l'osservanza

della procedura prescritta dall'art. 127 della Costituzione e dagli

artt. 23, 31 e 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Quanto alla competenza normativa della Regione nella materia

tributaria, pur richiamando la sentenza di questa Corte n. 9 del 17

gennaio 1957, pone in rilievo il carattere autonomo di tale competenza,

non suscettibile quindi di altre limitazioni al di fuori di quelle

espressamente prevedute negli artt. 26 e 39 dello Statuto regionale.

Per sostenere poi la legittimità delle disposizioni legislative

impugnate col ricorso, osserva, in ordine all'art. 1, che l'emanazione

di norme di esonero dai tributi è pure preveduta dalla legislazione

nazionale e che, in particolare per la Regione, è stata già ammessa

dalla giurisprudenza dell'Alta Corte; con la conseguenza quindi che,

nel caso attuale, il legislatore regionale si sarebbe uniformato ai

principi già contenuti nelle leggi statali, essendo irrilevante il

mezzo tecnico adottato per raggiungere lo scopo; e che le disposizioni

del disegno di legge, oggetto del ricorso, non soltanto non sono in

contrasto con la legge concernente la riforma agraria, ma che anzi

tendono a realizzarne gli intendimenti favorendo l'opera di

miglioramento agrario nella Regione. Deduce d'altra parte che, per

coerente ragione, non è in contrasto con alcun principio

costituzionale la disposizione dell'art. 3, che attribuisce la facoltà

di esonero anche agli enti locali.

Aggiunge che il fatto che le disposizioni del disegno di legge

riflettono interessi di carattere generale, non sarebbe di ostacolo a

che la Regione provveda a tutelarli in modo particolare nell'ambito del

suo territorio.

Nella memoria depositata il 20 aprile 1957 la difesa della Regione

illustra le ragioni già esposte nelle deduzioni, insistendo per la

dichiarazione di legittimità delle disposizioni impugnate. Considerato in diritto :

Per respingere l'eccezione di inammissibilità del ricorso, dedotta

dalla difesa della Regione nel senso che, presupposta la competenza

della Corte costituzionale a decidere sulla legittimità delle leggi

emanate in Sicilia, si sarebbe dovuta seguire, quanto ai termini ed

alle formalità preliminari, la procedura stabilita dall'art. 127 della

Costituzione e dagli artt. 23, 31 e 34 della legge n. 87 dell'11 marzo

1953, basta richiamare la sentenza di questa Corte n. 38 del 27

febbraio 1957. Nella quale si è ritenuto che l'osservanza delle norme

ora ricordate non deriva come necessaria conseguenza dell'affermazione

della competenza della Corte costituzionale; onde, in relazione alle

forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116 della

Costituzione, rimangono operanti le disposizioni degli artt. 28 e 29

dello Statuto regionale. Questo principio, per le ragioni esposte nella

predetta sentenza, deve essere confermato anche riguardo alla attuale

controversia.

Parimenti, per quanto attiene alla potestà normativa della Regione

in materia di tributi erariali, alla quale accennano le parti, si

devono tenere presenti i principi enunciati nella sentenza n. 9 del 17

gennaio 1957 circa l'ambito e i limiti in cui può svolgersi

l'attività legislativa regionale; limiti cui occorre pure riferirsi

per la decisione delle attuali questioni. Queste, nel merito, vertono

sulla legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del disegno di

legge approvato dall'Assemblea della Regione, il quale contiene

provvedimenti concernenti il pagamento dei tributi sui terreni

assegnati in applicazione della legge 27 dicembre 1950, n. 104, per la

riforma agraria.

Con l'art. 1 si pone temporaneamente a carico dell'Ente per la

riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.) l'onere del pagamento

dell'imposta sui terreni e sui redditi agrari gravante, ai sensi

dell'art. 11 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 29, sugli

assegnatari dei terreni a norma dell'art. 40 della citata legge n. 104

del dicembre 1950. Con l'art. 3 si stabilisce che le amministrazioni

dei comuni e degli enti provinciali, pure temporaneamente, possono

concedere lo sgravio, anche parziale, dalle sovrimposte di rispettiva

competenza, mediante deliberazione da adottarsi annualmente in

relazione ai criteri di massima, determinati dall'Ispettorato regionale

dell'agricoltura.

Nel ricorso si deduce la inconstituzionalità delle anzidette

disposizioni. Dell'art. 1, perché in esso è contenuta una esenzione

da tributi erariali; esenzione che, anche ammesso, in ipotesi, il

potere della Regione di emanare norme al riguardo, non troverebbe alcun

riscontro nelle leggi dello Stato, alle quali quelle regionali (in

applicazione dei principi affermati nella sentenza n. 9 di questa

Corte) devono uniformarsi; e perché inoltre, con questi principi,

sarebbe altresì in contrasto il sistema adottato nell'art. 1 per

pervenire all'esenzione, dato che, ponendo l'onere del pagamento dei

tributi a carico dell'E.R.A.S., si viene ad introdurre nel rapporto di

imposta un nuovo soggetto passivo estraneo al rapporto stesso.

Dell'art. 3, in quanto la facoltà concessa ai comuni e agli enti

provinciali della Regione di procedere temporaneamente allo sgravio,

anche parziale, dei tributi di loro spettanza, oltre a non trovare

riscontro nella legislazione nazionale, comporterebbe comunque

un'interferenza, non consentita, nella autonomia della finanza locale.

Così delineato l'ambito della controversia, la Corte è d'avviso

che le deduzioni dell'Avvocatura siano fondate. Da queste e dalle

controdeduzioni prospettate dalla difesa della Regione, si desume che

le tesi sostenute rispettivamente dalle parti muovono dal presupposto

(che la Corte ritiene esatto) che le disposizioni del disegno di legge,

ora impugnate, riguardano materia tributaria. Lo dimostra l'art. 1,

dove si prevede un sistema particolare per il pagamento dei tributi ivi

indicati, vale a dire per l'estinzione dell'obbligo di imposta; e lo

dimostra, con maggiore chiarezza, l'art. 3, che riguarda i poteri

tributari dei comuni e degli enti provinciali, in ordine allo sgravio

(come si esprime il testo legislativo) temporaneo o anche parziale

dalle sovrimposte di loro rispettiva spettanza.

Ciò premesso per decidere della legittimità costituzionale

dell'art. 1, occorre accertare:

1) se, nella fattispecie ivi preveduta, ricorra un'ipotesi di

esenzione tributaria;

2) se e in quali limiti possa ritenersi consentito alla Regione di

emanare norme al riguardo.

Ora, sul primo punto, dall'art. 1 del disegno di legge si desume

che non si tratta di un'esenzione propriamente detta, quale è

disciplinata nel sistema tributario, poiché quando la legge accorda

l'esenzione nei confronti di determinati soggetti, o in riferimento a

determinati beni, non sorge l'obbligazione tributaria e, in

conseguenza, resta inoperante tutto il meccanismo di accertamento e di

riscossione del tributo.

Nel sistema invece adottato dal disegno di legge, è palese che non

soltanto sussiste l'accertamento dell'imposta sui terreni e sui redditi

agrari, ma altresì che l'accertamento è fatto nei confronti degli

assegnatari dei terreni, sui quali dette imposte gravano in base

all'art. 11 della legge regionale n. 29 del 2 agosto 1954. Ciò è

confermato anche dalle disposizioni dell'art. 3 del disegno di legge,

che vanno collegate con l'art. 1, poiché, mentre questo dispone, come

si è veduto, che l'onere del pagamento delle predette imposte erariali

si trasferisce dagli assegnatari all'ente per la riforma agraria,

l'art. 3, proprio in relazione a tali tributi, lascia integro a carico

degli stessi l'obbligo del pagamento delle sovrimposte. Di guisa che

per queste non è previsto alcun esonero o trasferimento di

obbligazione, ma soltanto la facoltà per gli enti locali di procedere

direttamente allo sgravio, come è detto nell'art. 3.

Se si considera d'altra parte che, in base al potere di istituire

addizionali sulle imposte erariali, sorge un rapporto tributario

diretto fra l'ente impositore e il soggetto passivo, che tale rapporto

è però collegato con nesso di accessorietà a quello istituito fra il

soggetto passivo e lo Stato, e che l'accertamento dell'imposta da parte

dello Stato costituisce il presupposto necessario per quello della

sovrimposta, si ha la conferma che, nella specie, lo accertamento

fiscale è effettuato nei confronti degli assegnatari. Ma sebbene la

situazione si presenti in tali termini da un punto di vista

strettamente formale, tuttavia se si tiene conto dei risultati pratici

cui tende la disposizione dell'art. 1 del disegno di legge, collegato

con l'art. 2, non si può fondatamente disconoscere che si tratta, in

sostanza, di un esonero temporaneo dall'onere derivante dalle imposte.

Difatti è bensì vero che, ai termini del predetto art. 1, l'onere del

pagamento dei tributi erariali ivi indicati si trasferisce dagli

assegnatari dei terreni all'Ente per la riforma agraria in Sicilia, ma

poiché per l'art. 2 la Regione rimborsa annualmente all'Ente l'importo

dei tributi, e poiché d'altra parte, ai sensi dell'art. 3 della legge

regionale 1 luglio 1947, n. 2, e degli artt. 2 e 3 del decreto

legislativo statale 12 aprile 1948, n. 507, spettano alla Regione i

tributi e le altre entrate già di spettanza dello Stato, salve le

eccezioni espressamente indicate, ne deriva che, secondo la

disposizione impugnata, da un lato i soggetti passivi dei tributi non

sono tenuti a corrisponderli, e dall'altro che la Regione, titolare del

credito tributario, non ne incassa l'ammontare; il che importa

un'esenzione tributaria, come del resto è pacificamente riconosciuto

dalle parti.

Onde la necessità di esaminare l'altro aspetto dell'impugnazione

proposta dal Commissario dello Stato, al fine di stabilire se, ed entro

quali limiti, la Regione possa emanare norme concernenti l'esenzione

dai tributi erariali. È da ricordare in proposito che questa Corte,

con la sentenza n. 58 del 13 aprile 1957, dopo avere richiamato i

principi già affermati nella sentenza n. 9 del 17 gennaio dello stesso

anno sulla potestà normativa della Regione siciliana in materia di

tributi erariali, ha ritenuto che, ammesso nel sistema tributario

generale e nella legge sulla finanza locale, il principio delle

esenzioni fiscali, non può disconoscersi alla Sicilia il potere di

emanare leggi del genere. Purché però, si aggiunge nella sentenza,

trovino riscontro "in un tipo di esenzione delle leggi statali e

rispondano ad un interesse regionale". Coerentemente, in relazione al

caso allora sottoposto all'esame della Corte (esenzione dalle imposte

di consumo per i materiali adibiti a costruzione di sepolcri), si

ritenne l'illegittimità della disposizione legislativa regionale,

perché, sebbene nel testo unico per la finanza locale, che la sentenza

menziona, siano contemplate esenzioni anche riferentisi ai materiali da

costruzione, mancava tuttavia "nel quadro della legislazione statale,

il tipo di esenzione cui fare riferimento per attenuare o eliminare il

tributo", oltre un interesse particolare della Regione.

Appare chiaro perciò che, secondo i criteri direttivi segnati

dalla predetta sentenza applicabili anche al caso di esenzione da

tributi erariali, la legittimità della norma regionale è

condizionata, non soltanto all'accertamento che nella legislazione

statale si riscontrino casi di esenzione da un determinato tributo per

sé considerato, ma anche che le disposizioni che li prevedono, nella

loro concreta obiettività, contengono elementi cui possa riferirsi la

norma emanata dalla Regione. E ciò per il necessario coordinamento fra

la finanza regionale e quella statale, che la ricordata sentenza di

questa Corte n. 9 ha ritenuto costituisca uno dei limiti entro i quali

è consentito alla Regione di legiferare nella materia dei tributi

erariali. Ora, nella specie, se è dato riscontrare, nelle leggi

statali, casi di esenzione (numerosi per l'imposta fondiaria, meno

frequenti per quella sui redditi agrari), si tratta tuttavia di

disposizioni che, per l'oggetto cui si riferiscono e per le finalità

specifiche che le hanno determinate, non presentano possibilità di

collegamento con le esenzioni contenute nell'art. 1 del disegno di

legge. Né disposizioni del genere sono indicate dalla difesa della

Regione e neppure nella relazione al detto disegno di legge.

Prescindendo infatti dalle esenzioni subiettive permanenti da ogni

tributo erariale e locale stabilite dalla legge 16 gennaio 1919, n. 55,

a favore dell'Opera Nazionale Combattenti, ed estese da successive

leggi ad istituti affini (esenzioni che anche nella ricordata relazione

si riconoscono estranee ai casi preveduti nell'art. 1), la situazione

non si presenta diversamente non soltanto in relazione alle varie

disposizioni che riflettono obiettivamente detti tributi, ma altresì

se si ha riguardo a quelle che più si avvicinano all'attuazione della

riforma fondiaria, cui si riferisce l'art. 1 del disegno di legge.

Infatti, tanto l'ultimo comma della legge 12 maggio 1950, n. 230

(cosiddetta legge Sila), quanto la legge 8 gennaio 1952, n. 32,

riguardo alla legge 21 ottobre 1950, n. 841 (così detta legge

stralcio), richiamano, per la classificazione dei terreni compresi in

dette leggi, il decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215,

contenente norme per la bonifica integrale. Nell'art. 86 di questo

decreto si dispone che, ferme restando le esenzioni dalla imposta

fondiaria consentite dalle vigenti leggi per le colture forestali,

nonché per l'impianto, il miglioramento e il ringiovanimento di

colture fruttifere, è accordata l'esenzione dall'imposta fondiaria

(non da quella sui redditi agrari) per la durata di anni venti, sugli

aumenti di reddito dei terreni bonificati in applicazione del decreto

medesimo.

Ora, a parte il rilievo che l'esenzione non riguarda i redditi

agrari, pure contemplati nell'art. 1 del disegno di legge, è da notare

che le due disposizioni operano in un campo sostanzialmente diverso,

che non consente quel collegamento che si ritiene necessario per

legittimare l'esenzione contenuta nella norma regionale. Ciò risulta

palese dal raffronto delle norme stesse. Infatti la legge sulla

bonifica concede l'agevolazione fiscale se e in quanto si verifichino

gli aumenti di reddito dei terreni bonificati. La legge regionale

riguarda invece un periodo precedente, cioè decorrente dalla data di

immissione nel possesso del terreno fino a quella di inizio

dell'ammortamento della quota di spese di trasformazione, dovuta

dall'assegnatario ai sensi dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950, n.

230. Del resto che l'art. 1 del disegno di legge intenda riferirsi a

situazioni diverse da quelle tenute presenti dal decreto sulla

bonifica, risulta anche dal fatto che tale decreto è stato già

richiamato, a tutti gli effetti, dal penultimo comma dell'art. 5 della

legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in

Sicilia. Posto tutto ciò, l'esenzione contenuta nell'art. 1 del

disegno di legge, considerata sotto l'aspetto finora esaminato, non

può ritenersi legittima. Ed è pure da notare al riguardo, in

relazione ad un rilievo della difesa della Regione, che l'interesse

economico e sociale alla migliore realizzazione della riforma fondiaria

e agraria non si manifesta con particolare carattere per la Regione

siciliana, ma, per parità di situazioni e di intenti, non può non

considerarsi comune a tutte le zone del territorio nazionale, cui si

riferiscono, sia la legge Sila, n. 230, del 1950, sia la legge

stralcio, n. 841, pure del 1950.

Sennonché, ad avviso della Corte, l'art. 1 della legge impugnata

è da ritenersi illegittimo anche sotto l'altro profilo dedotto nel

ricorso. In quanto cioè, dato che, come si è in precedenza accennato,

detta legge riguarda materia tributaria, col porre a carico dell'Ente

regionale per la riforma agraria (E.R.A.S.) l'onere del pagamento dei

tributi da altri dovuti, si viene ad estendere l'obbligo dell'imposta a

un soggetto estraneo al rapporto tributario. Ciò è bensì ammesso

nella legislazione statale, ma nelle ipotesi espressamente prevedute

dalla legge. Così in base alle leggi sulla imposta di ricchezza mobile

e sull'imposta complementare nel caso di sostituto d'imposta, quando

sussista un collegamento fra il soggetto estraneo e quello

originariamente gravato dal tributo, nel qual caso l'obbligo della

imposta è a carico di altro soggetto, in quanto si trova in possesso

del reddito spettante al vero soggetto passivo. E così parimenti per

le leggi sull'imposta di registro e sull'imposta doganale, nel caso di

responsabile dell'imposta, allorché il collegamento anzidetto si

riscontra con l'oggetto che è a base dell'accertamento tributario, per

l'attività che, in ordine all'oggetto stesso, spiegano coloro ai quali

la legge ritiene opportuno estendere l'obbligo di imposta. Ma, com'è

agevole vedere, la situazione in cui la legge regionale pone l'Ente non

può riportarsi ad alcuna di quelle prevedute nelle leggi statali, non

essendo certo sufficienti a stabilire e a giustificare un collegamento

ai fini e per gli effetti fiscali, gli scopi di assistenza alle nuove

aziende costituite in base alla legge regionale di riforma agraria,

eventualmente affidati all'E.R.A.S. Deriva dalle predette osservazioni

che l'art. 1 in esame è in contrasto coi principi generali e di

carattere fondamentale per il sistema tributario nazionale; principi ai

quali le leggi della Sicilia devono pure uniformarsi ai sensi dell'art.

17 dello Statuto regionale, poiché l'attività normativa della

Regione, secondo quanto questa Corte ha ritenuto nella sentenza n. 9

del 17 gennaio 1957, ha carattere concorrente e sussidiario, e si

svolge quindi nell'ambito del citato art. 17.

Dall'illegittimità costituzionale dell'art. 1 deriva come

conseguenza anche l'illegittimità dell'art. 2, secondo il disposto

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87; e deriva altresì per

logica connessione anche la incostituzionalità dell'art. 3 della legge

impugnata.

Se infatti, come si è detto, uno dei motivi per cui non può

ritenersi legittima l'esenzione tributaria contenuta nell'art. 1,

dipende dalla mancanza di una norma statale, cui possa coordinarsi

quella regionale, tale situazione si riflette necessariamente anche

sulla disposizione dell'art. 3, poiché, venuta meno la base giuridica

per l'esenzione dalla imposta, viene meno anche il fondamento per

l'esonero dalle addizionali, dato il carattere accessorio di queste

ultime.

Ma, a parte ciò, l'illegittimità dell'art. 3 discende anche da un

altro ordine di considerazioni. Nella relazione al disegno di legge ora

menzionato si riconosce che, nell'art. 15 dello Statuto, si afferma

chiaramente l'autonomia finanziaria dei comuni dell'Isola, e si ricorda

altresì la sentenza dell'Alta Corte siciliana (21 luglio - 4 ottobre

1955) nella quale, in relazione appunto a tale autonomia, fu dichiarata

illegittima una disposizione contenuta nella legge regionale di delega

per l'ordinamento degli enti locali. Si riconosce altresì che, nella

legislazione statale, non è dato riscontrare alcun principio

direttivo, cui possa richiamarsi la Regione per esonerare dalle

sovrimposte. Si è tuttavia ritenuto di poter superare la difficoltà

lasciando agli enti locali la possibilità di estendere l'esenzione

temporanea, totale o parziale, alle addizionali.

Ad avviso della Corte peraltro non si è considerato che, anche in

tal maniera, non si può evitare una interferenza nella finanza locale.

Secondo l'art. 15 dello Statuto regionale i comuni e i liberi consorzi

comunali della Sicilia sono dotati della più ampia autonomia

amministrativa e finanziaria. E, precisa l'ultimo comma del detto

articolo, nel quadro di tali principi spetta alla Regione la

legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di

circoscrizioni, ordinamento e controllo degli enti locali. Dato il

tenore di tale disposizione è ben difficile ritenere che

l'autorizzazione ai comuni e agli enti provinciali, sostanzialmente

contenuta nell'art. 3 del disegno di legge, non interferisca, sia pure

indirettamente, nella finanza locale, incidendo, in contrasto con

l'art. 15, in quell'ampia autonomia che questa disposizione

espressamente riconosce. Ciò in quanto si verrebbe ad alterare

l'equilibrio che domina l'organizzazione della finanza locale, poiché

gli enti che provvedessero eventualmente all'esonero, sarebbero

costretti, dati gli oneri che gravano sulle loro finanze, a ricercare

altre fonti di entrata o aggravando la situazione tributaria nei

riguardi dei cittadini, o ricorrendo ai mutui che hanno carattere

eccezionale, non soltanto ai sensi dell'art. 260 del T.U. sulla finanza

locale (ricordato anche nella relazione al disegno di legge), ma anche

ai sensi degli artt. 103 e 104 del decreto legislativo del Presidente

della Regione 29 ottobre 1955, n. 6, sull'ordinamento amministrativo

degli enti locali. E potrebbe inoltre portare una sperequazione nella

finanza dei detti enti, qualora non tutti gli enti, nel cui territorio

si attua la riforma agraria, si avvalessero di tale autorizzazione. A

parte il considerare che costituisce altresì una interferenza

nell'autonomia finanziaria degli enti indicati nello art. 3, il dover

adottare, nell'ipotesi di provvedimenti di esonero, i criteri di

massima determinati dall'Ispettorato regionale dell'agricoltura, in

relazione alle particolari situazioni ed esigenze delle aziende

regionali costituite nei terreni assegnati in attuazione della riforma

agraria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta l'eccezione pregiudiziale dedotta dalla difesa della

Regione;

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del

disegno di legge, approvato dall'Assemblea della Regione siciliana,

relativo a "Provvedimenti concernenti il pagamento dei tributi sui

terreni assegnati in applicazione della legge di riforma agraria", in

riferimento agli artt. 15 e 36 dello Statuto per la Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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