Corte costituzionale

Sentenza n. 112/1957

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/07/1957 · relatore Giuseppe Cappi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

siciliana n. 1 del 4 gennaio 1957 intitolata "Interpretazione autentica

dell'art. 2 della legge regionale siciliana 1 agosto 1953 n. 44",

promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 26

gennaio 1957, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale

il 29 successivo ed iscritto al n. 1 del Registro ricorsi 1957.

Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione

siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 29 maggio 1957 la relazione del

Giudice Giuseppe Cappi;

uditi il sost. Avv. gen. dello Stato Cesare Arias per i ricorrenti

e l'Avv. Pietro Virga per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

L'Assemblea regionale siciliana, in data 3 ottobre 1956, approvava

una legge intitolata "Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge

regionale 1 agosto 1953, n. 44". Tale legge - che constava di due

soli articoli - venne ritualmente impugnata dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri avanti questa Corte; la quale, con sentenza 7

marzo 1957, depositata il 18 stesso, respinse le eccezioni di

incompetenza e di inammissibilità sollevate dalla Regione siciliana,

e, nel merito, respinse il ricorso dello Stato per quanto riguarda

l'art. 1 della predetta legge, dichiarando invece l'illegittimità

costituzionale dell'art. 2.

Prima che la sentenza di questa Corte venisse depositata, la

Regione siciliana, avvalendosi del disposto del capoverso dello art. 29

dello Statuto siciliano, provvedeva a promulgare e pubblicare la legge

di cui trattasi (n. 1 del 4 gennaio 1957 in Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana del 12 gennaio 1957).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e - come leggesi nel

ricorso - "per quanto possa occorrere, il Commissario dello Stato per

la Regione siciliana", rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale

dello Stato, in data 24 gennaio 1957, proposero ricorso quatenus opus

avverso la dianzi citata legge regionale, prima quindi che venisse

depositata la già citata sentenza 18 marzo 1957 di questa Corte.

Lo Stato, in questo suo secondo ricorso, ripeté le motivazioni e

le conclusioni del primo, chiedendo declaratoria di illegittimità

costituzionale della citata legge siciliana n. 1 del 4 gennaio 1957.

La Regione, in data 6 febbraio 1957, depositò nella cancelleria

della Corte le proprie deduzioni, ripetendo gli argomenti e le

conclusioni già contenute nelle deduzioni presentate contro il primo

ricorso dello Stato; e concluse: "Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale

dichiarare inammissibile e subordinatamente respingere perché

infondato il ricorso indicato in epigrafe, proposto dal Presidente del

Consiglio dei Ministri contro la legge regionale siciliana approvata

dall'Assemblea regionale siciliana in data 3 ottobre 1956 e pubblicata

il 12 gennaio 1957".

In data 18 marzo 1957, veniva depositata, come sopra si è detto,

la sentenza di questa Corte 7 marzo 1957, con la quale veniva respinto

il ricorso dello Stato relativamente all'art. 1 della citata legge

regionale e veniva invece dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 2.

Pertanto la situazione era questa: che avverso una stessa legge,

prima semplicemente approvata dalla Regione siciliana e successivamente

promulgata e pubblicata, si erano avute due distinte impugnative da

parte dello Stato e due distinte deduzioni difensive da parte della

Regione.

Devesi aggiungere che, avvenuto il deposito della sentenza di

questa Corte che decideva il primo ricorso, la Regione, in data 13

maggio 1957, depositava nuove deduzioni. In esse la Regione prendeva

atto della suaccennata sentenza di questa Corte e concludeva perché la

Corte stessa volesse: in via preliminare, dichiarare irricevibile il

ricorso della Presidenza del Consiglio contro la legge regionale n. 1

del 4 gennaio 1957; in subordine, dichiarare la cessazione della

materia del contendere quanto all'art. 2 e la efficacia del giudicato

quanto all'art. 1 della stessa legge.

L'Avvocatura dello Stato, che non aveva presentato nuove deduzioni,

nella discussione orale prese essa pure atto dell'intervenuta sentenza

7-18 marzo 1957 di questa Corte e chiese si dichiara, se cessata la

materia del contendere relativamente alla intera legge, opponendosi

però alla declaratoria di irricevibilità del ricorso dello Stato,

chiesta dalla Regione. Considerato in diritto :

1. - L'impugnativa in via diretta, da parte dello Stato, delle

leggi regionali siciliane è regolata dallo Statuto della Regione

siciliana negli artt. 28 e 29, che non è inopportuno trascrivere:

Art. 28. "Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre

giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i

successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte".

Art. 29. "L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni

dalla ricevuta delle medesime.

"Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia

pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla

impugnazione, senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte

dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed

immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione".

La formazione delle leggi regionali siciliane passa, come vedesi,

per due momenti: l'approvazione, da parte dell'Assemblea; la

promulgazione, da parte del Presidente della Regione e la conseguente

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione. Lo Stato può

impugnare le leggi, dopo che le stesse sono state approvate

dall'Assemblea e gli sono state comunicate.

2. - Questa procedura è tuttora in vigore, anche dopo la

sentenza n. 38 del 27 febbraio - 9 marzo 1957 della Corte

costituzionale. Con questa sentenza la Corte dichiarò la propria

competenza a decidere le questioni di legittimità costituzionale delle

leggi regionali siciliane, ma ritenne che i modi e i termini della

proposizione del giudizio di legittimità potessero continuare ad

essere quelli che regolavano la impugnativa davanti all'Alta Corte per

la Regione siciliana. La citata sentenza così al riguardo si espresse:

"L'esistenza di un organo speciale autorizzato a promuovere le

questioni di legittimità - il Commissario dello Stato - e i termini

più brevi che l'art. 28 stabilisce perché la impugnativa sia valida,

bene si inseriscono nella particolare forma di autonomia riconosciuta

alla Regione siciliana. È lo stesso è da dire del termine di venti

giorni per la decisione della Corte (art. 29), fermo restando peraltro,

nei rapporti di detto termine, il carattere ordinatorio, quale, del

resto, è stato già ammesso nella prassi dell'Alta Corte per la

Sicilia".

3. - Alla stregua dei suesposti principi, che la Corte conferma,

è chiaro che lo Stato, proposta ritualmente l'impugnativa contro la

legge di cui trattasi dopo che era stata approvata dalla Assemblea

regionale, non poteva più proporre nuovo ricorso contro la stessa

legge quando poi era stata promulgata e approvata. La Circostanza che

al momento in cui il nuovo ricorso fu proposto non era ancora stata

depositata l'or citata sentenza n. 38 di questa Corte, né l'altra, n.

44, che decideva la questione di legittimità costituzionale della

legge in disputa, possono spiegare perché lo Stato, per uno scrupolo

di cautela, ritenne di dover proporre il nuovo ricorso. Resta però

fermo che non poteva proporlo, onde la Corte, usando la formula

comprensiva da essa adottata, ritiene di dichiararlo inammissibile.

4. - Appena è d'uopo aggiungere che se la Regione, in base

all'art. 29 dello Statuto siciliano, aveva diritto di promulgare e

pubblicare la legge in disputa, ciò non muta in nulla la sostanza

delle cose, giacché, in forza dell'art. 136 della Costituzione, la

legge di cui è causa, nella parte della quale fu dichiarata

l'illegittimità costituzionale, ha già cessato di avere efficacia in

conseguenza della sentenza n. 44 pronunciata dalla Corte sul primo

ricorso che era stato proposto dallo Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Presidente del

Consiglio dei Ministri in data 24 gennaio 1957 per la dichiarazione di

illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana n. 1 del

4 gennaio 1957, intitolata "Interpretazione autentica dell'art. 2 della

legge regionale siciliana 1 agosto 1953, n. 44".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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