Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1983

Altra decisione · depositata il 29/04/1983 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. l,

4, 5, 6 e 8 della legge 29 giugno 1977, n. 349 (Norme transitorie per

il trasferimento alle Regioni delle funzioni già esercitate dagli enti

mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il

personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria) promossi con

ricorsi della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di

Bolzano, notificati il 30 luglio 1977, depositati in cancelleria il 5

agosto successivo, rispettivamente iscritti ai nn. 20 e 21 del registro

ricorsi 1977 e dei quali è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 237 del 31 agosto 1977.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 il Giudice relatore

Antonio La Pergola;

uditi l'avv. Fabio Lorenzoni, delegato dall'avv. Giuseppe Guarino,

per la Regione Trentino Alto Adige e per la Provincia autonoma di

Bolzano e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Regione del Trentino-Alto Adige produceva ricorso in data 30

luglio 1977, contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per

sentir dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 4,5 e

6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, recante:

"Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni

già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle

convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma

sanitaria". La ricorrente deduce la violazione degli artt. 4 e 6 dello

Statuto della Regione Trentino- Alto Adige.

In pari data, proponeva ricorso, nei confronti del Presidente del

Consiglio dei ministri, anche la Provincia autonoma di Bolzano,

sollevando questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4,

quarto comma, 5, primo comma, 6, secondo comma, e 8, terzo comma, della

citata legge n. 349 del 1977, in riferimento agli artt. 8 e 9 del

suddetto Statuto.

Regione e Provincia lamentavano che le norme censurate ledono le

attribuzioni loro rispettivamente conferite in materia di previdenza e

di assicurazione, di ordinamento sanitario ed ospedaliero, di

ordinamento degli uffici regionali e del personale ad esso addetto, e

in materia di igiene e sanità, di ordinamento degli uffici provinciali

e del relativo personale.

Nei giudizi instaurati con i ricorsi in epigrafe si è costituito,

tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio,

per dedurre l'infondatezza delle questioni sollevate.

In prossimità dell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 sia la

Regione, sia la Provincia, hanno presentato atto di rinuncia al

ricorso. In udienza, la difesa delle ricorrenti ha chiesto alla Corte

di pronunziare l'estinzione del giudizio. L'Avvocatura si è associata

alla richiesta. Considerato in diritto :

Avendo la difesa della Regione e della Provincia, dietro regolare

mandato, presentato atto di rinunzia al ricorso - accettato

dall'Avvocatura dello Stato, come si dice in narrativa il processo deve

ritenersi estinto in forza dell'art. 25 delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinti i giudizi promossi con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

- LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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