Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1977

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/06/1977 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5r.d.l. 400/1936

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del r.d.l.

9 marzo 1936, n. 400 (Riordinamento dei Provveditorati agli studi),

promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1974 dal tribunale di

Messina, nel procedimento civile vertente tra il Commissariato

nazionale della gioventù italiana e l'Amministrazione provinciale di

Messina, iscritta al n. 401 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 13 novembre 1974.

Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione provinciale di

Messina e del Commissariato nazionale della gioventù italiana, nonché

l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1977 il Giudice relatore

Guglielmo Rochrssen;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Commissariato nazionale della gioventù italiana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con citazione 29 settembre 1970, il Commissariato nazionale della

gioventù italiana conveniva davanti al tribunale di Messina

l'Amministrazione provinciale di Messina, esponendo di avere locato

alla convenuta un edificio destinato a sede del locale Provveditorato

agli studi. Tale contratto era scaduto nel 1966 e l'Amministrazione

provinciale si era rifiutata di rinnovarlo e di corrispondere alcun

compenso per l'occupazione dell'immobile. L'attore chiedeva, pertanto,

che la convenuta fosse condannata al rilascio dell'immobile, ormai

detenuto senza titolo, nonché al risarcimento dei danni per il

protrarsi dell'occupazione abusiva.

L'Amministrazione provinciale di Messina, costituitasi, eccepiva

l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 del r.d.l. 9 marzo 1936, n.

400, il quale stabilisce che "ciascuna Provincia è tenuta a fornire i

locali e l'arredamento per il Provveditorato agli studi".

Il tribunale di Messina, affermata (senza peraltro motivarla) la

rilevanza di detta questione per la risoluzione del giudizio, la ha

ritenuta non manifestamente infondata, sollevandola in riferimento agli

artt. 5 e 128 della Costituzione. Secondo l'ordinanza di rimessione la

norma impugnata sarebbe incompatibile con la natura, la funzione ed i

fini propri delle Provincie, e ne lederebbe l'autonomia, in quanto la

prestazione del servizio scolastico costituisce attività propria dello

Stato e della Regione, sicché gli oneri finanziari che ineriscono

all'esercizio delle attribuzioni affidate ai loro organi periferici,

debbono essere assunti dallo Stato o dalla Regione e non possono essere

demandati alla Provincia. Imporre a questa oneri finanziari che non

hanno relazione con le sue attribuzioni, lederebbe l'autonomia

garantita dagli artt. 5 e 128 della Costituzione.

Si è costituita davanti a questa Corte l'Amministrazione

provinciale di Messina, la quale ha chiesto l'accoglimento

dell'eccezione d'illegittimità costituzionale, insistendo nel

sostenere che la norma impugnata lederebbe l'autonomia finanziaria

della provincia, in contrasto con i precetti non solo degli artt. 5 e

128, ma anche dell'art. 97 della Costituzione, nonché degli artt. 14,

lett. o) e 15 dello Statuto regionale siciliano.

L'Avvocatura dello Stato si è costituita tanto per il

Commissariato della gioventù italiana (in termine), quanto per il

Presidente del Consiglio dei ministri (fuori termine).

Essa sostiene anzitutto l'irrilevanza, per la definizione del

giudizio a quo, della questione sollevata. Il tribunale di Messina non

ha motivato, infatti, come l'illegittimità costituzionale della norma

impugnata possa influire sulla domanda di restituzione e di

risarcimento di danni, avanzata dall'attore nei confronti

dell'Amministrazione provinciale.

Nel merito l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della questione,

dato che l'art. 5 del r.d.l. n. 400 del 1936 non fa che porre le

prestazioni da esso previste (fornitura dei locali e arredamento per

gli uffici dei Provveditorati agli studi), fra i compiti istituzionali

della Provincia, e ciò è conforme al disposto dell'art. 128 della

Costituzione, il quale demanda alla legge ordinaria la determinazione

dei compiti delle provincie. Considerato in diritto :

L'eccezione d'irrilevanza prospettata dall'Avvocatura dello Stato

va accolta e la questione dichiarata inammissibile.

L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (recante "Norme sulla

costituzione ed il funzionamento della Corte costituzionale"),

richiede, perché nel corso di un giudizio possa essere sollevata una

questione di legittimità costituzionale, che il giudizio stesso non

possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di essa.

Questa Corte ha costantemente ritenuto (sentenze nn. 44 e 56 del

1975; 73 del 1974; 45 e 60 del 1972) che sono manifestamente

irrilevanti nel giudizio a quo le questioni di legittimità

costituzionale di norme che il giudice non deve né direttamente né

indirettamente applicare e che, in forza del menzionato art. 23 della

legge n. 87 del 1953, tali questioni debbono essere dichiarate

inammissibili quando il difetto di rilevanza risulti prima facie

dall'esame degli atti.

Nella specie - come si è esposto in narrativa - dinanzi al

tribunale è stato instaurato un giudizio, promosso dal Commissariato

nazionale della gioventù italiana contro l'Amministrazione provinciale

di Messina, a seguito della scadenza di un contratto di locazione

intercorso tra le parti ed al tribunale è stata richiesta una sentenza

di condanna della convenuta al rilascio dell'immobile locato ed al

risarcimento dei danni derivanti dal protrarsi dell'occupazione

dell'immobile dopo la scadenza di quel contratto.

È di tutta evidenza che su tale domanda nessuna incidenza può

avere la norma contenuta nell'art. 5 del r.d.l. 9 marzo 1936, n. 400,

giacché trattasi di un'azione nascente da un rapporto giuridico al

quale è estranea l'Amministrazione dello Stato e nella quale il

giudice è chiamato ad accertare unicamente se si sia verificato

l'inadempimento e la misura dei danni da questo eventualmente derivati,

in applicazione delle relative norme del codice civile e non certo

dell'articolo impugnato, il quale sancisce un obbligo che è stato mero

motivo del contratto di locazione, manifestamente inidoneo, come tale,

ad influire sulla sua validità e sulle obbligazioni da esso nascenti.

Ne consegue che, anche se l'art. 5 del r.d.l. n. 400 del 1936 fosse

dichiarato illegittimo, ciò non produrrebbe alcun effetto sul giudizio

a quo; cosicché la questione prospettata dal tribunale di Messina deve

essere dichiarata inammissibile per difetto assoluto di rilevanza

constatabile prima facie dall'esame degli atti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 del r.d.l. 9 marzo 1936, n. 400 (recante "Riordinamento

dei Provveditorati agli studi"), sollevata dal tribunale di Messina con

l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 5 e 128 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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