Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1963 · relatore Giovanni Cassandro

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera c,

della legge 11 marzo 1953, n. 87, promosso con ordinanza emessa il 25

aprile 1963 dalla Corte dei conti a Sezioni riunite su ricorso di Paone

Pasquale, Mureddu Giuseppe, D'Orso Ugo ed altri avverso il decreto del

Presidente della Corte dei conti 15 febbraio 1963, n. 12, iscritta al

n. 99 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 132 del 18 maggio 1963.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione in giudizio di Paone Pasquale, Mureddu

Giuseppe e D'Orso Ugo;

udita nell'udienza pubblica del 14 giugno 1963 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

uditi l'avv. Massimo Severo Giannini, per Paone Pasquale, Mureddu

Giuseppe e D'Orso Ugo, e il sostituto avvocato generale dello Stato

Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 26 febbraio 1963 e depositato il 28

dello stesso mese, il dott. Pasquale Paone ed altri 37 primi

referendari e referendari della Corte dei conti chiesero alle Sezioni

riunite che fosse annullato, o quantomeno dichiarato illegittimo e

illecito il decreto 15 febbraio 1963, n. 12, con il quale il Presidente

della Corte dei conti aveva convocato il collegio per l'elezione del

giudice costituzionale riservata a detta Corte; e che la stessa

dichiarazione si dovesse fare, unitamente o disgiuntamente, del

comportamento del medesimo Presidente.

I ricorrenti desumevano i motivi del ricorso dal fatto che il

citato decreto dichiarava che del collegio elettorale dovessero far

parte soltanto il presidente, i presidenti di Sezione, il procuratore

generale, i consiglieri e i vice procuratori generali (tranne coloro

tra essi che fossero in posizione di aspettativa o di fuori ruolo per

esercitare funzioni non d'istituto); e ciò in violazione dell'art. 135

della Costituzione che, parlando dei giudici costituzionali da

nominarsi dalle "supreme magistrature ordinaria e amministrative", ha

certamente ricompreso tra queste la Corte dei conti e tra i magistrati

di questa anche i primi referendari e i referendari. Nello stesso tempo

i ricorrenti sollevavano, come necessariamente pregiudiziale, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera c, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, che, determinando la composizione del

collegio elettorale nel modo sopraesposto e puntualmente osservato nel

decreto del Presidente della Corte dei conti, avrebbe violato il

richiamato art. 135 della Costituzione.

Le Sezioni riunite hanno preliminarmente affermato che il decreto

denunciato ben poteva essere enucleato dal complesso procedimento, che

si conclude con la proclamazione del giudice costituzionale, e

autonomamente impugnato, in quanto esso comporta il disconoscimento del

preteso diritto di voto dei primi referendari e referendari, nonché

dell'esercizio di codesto diritto. In conseguenza esso opera la

violazione di un diritto soggettivo perfetto e fa sorgere un interesse

attuale al ricorso, interesse che permane, permanendo la lesione, nella

sua attualità, anche dopo la conclusione del procedimento. In secondo

luogo affermavano che non può essere messa in dubbio la

giurisdizione-competenza delle Sezioni riunite a conoscere della

controversia, giurisdizione-competenza che risulta dall'art. 65 del

T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, sul contenzioso d'impiego della Corte dei

conti, che assegna a questa la competenza a pronunziare sui reclami dei

propri dipendenti, riguardino essi diritti soggettivi o interessi

legittimi. E poiché non potrebbe negarsi che il preteso diritto al

voto per l'elezione del giudice costituzionale sia un diritto

soggettivo di ordine funzionale, ricompreso tra gli attributi che

costituiscono lo status dei magistrati della Corte dei conti, se ne

deve trarre la conseguenza che la controversia è di quelle devolute

alla giurisdizione - competenza di detta Corte.

Sul merito della questione la Corte, ricordato che le parti hanno

richiamato a sostegno della loro tesi i lavori parlamentari relativi

alla legge n. 87 del 1953, riconosce che questi offrono uno scarso

ausilio per l'interpretazione della formula adoperata nella

Costituzione "supreme magistrature ordinaria e amministrative", ma

aggiunge che essi forniscono, tuttavia, "apprezzabili ragioni di dubbio

in ordine alla rispondenza delle norme di legge ordinaria al precetto

costituzionale". In conseguenza ha ritenuto la questione, a sua avviso

di evidente rilevanza ai fini del giudizio principale, non

manifestamente infondata e, con ordinanza 25 aprile 1963, ha sospeso il

giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte.

L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti e al Presidente del

Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del

Parlamento, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 18

maggio 1963.

2. - Nel presente giudizio si sono costituiti i dott. Pasquale

Paone, Giuseppe Mureddu e Ugo D'Orso, rappresentati e difesi dagli

avvocati Carlo Fornario e Massimo Severo Giannini. Nelle deduzioni,

depositate il 31 maggio 1963, la difesa sostiene la tesi che l'art. 135

della Costituzione, laddove parla di supreme magistrature

amministrative, intende fare riferimento a tutti i magistrati che

concorrono a costituirle, non già a coloro che rivestono i gradi

gerarchici più elevati. La soluzione adottata dalla legge 11 marzo

1953, n. 87, che si potrebbe definire dei "supremi magistrati delle

supreme magistrature", sarebbe una soluzione restrittiva del disposto

costituzionale.

I primi referendari, i referendari e i sostituti procuratori

generali, come risulta dalla legislazione relativa alla Corte dei

conti, hanno sempre fatto parte del gruppo che la difesa chiama "di

magistratura", contrapponendolo a quello "non di magistratura". Vero

è che i vice referendari e gli aiuto referendari facevano un tempo

parte del personale di concetto della Corte dei conti, ma è

altrettanto vero che la legge 21 marzo 1953, n. 161, soppresse questo

gruppo e creò un unico ruolo di magistratura del quale fanno parte i

primi referendari e i referendari, i quali, pertanto, concorrono a

costituire la suprema magistratura amministrativa di cui parla l'art.

135 della Costituzione. Del che sarebbe conferma il fatto che i

ricordati magistrati della Corte dei conti, come si evince anche dal

sistema, svolgono funzioni "oggettivamente e soggettivamente" proprie

dei tre uffici principali della Corte dei conti: di controllo,

giurisdizionale e della procura generale, e non diverse, perciò, da

quelle dei consiglieri e dei vice procuratori generali, insieme con i

quali sono addetti a sezioni giurisdizionali o ad attività di

controllo.

Conclude chiedendo che la Corte dichiari l'illegittimità

costituzionale dell'art. 2, lettera c, della legge 11 marzo 1953, n.

87, in riferimento all'art. 135, primo comma, ultima parte, della

Costituzione.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

La tesi dell'Avvocatura, quale risulta dall'atto di intervento

depositato il 30 maggio scorso, si articola su tre punti, due

pregiudiziali e uno di merito.

I. - Il rapporto processuale di merito, il provvedimento di

rimessione e, di conseguenza, il rapporto processuale in questa sede

sarebbero viziati dal fatto che la Corte dei conti non ha considerato,

ai fini dell'ammissibilità del ricorso e della sussistenza dei

presupposti per un valido instaurarsi del giudizio davanti alla Corte

costituzionale, la posizione di colui che fu proclamato eletto, "unico

controinteressato al ricorso" e comunque legittimato a contraddire

anche in ordine alla sollevata questione di costituzionalità, né

quella dei magistrati che fanno parte del collegio elettorale,

anch'essi senza dubbio controinteressati all'impugnativa del decreto de

quo.

II. - La questione sarebbe inammissibile perché, riferendosi essa

alla validità della nomina di un giudice costituzionale, rientrerebbe

nell'ambito della competenza-prerogativa di questa Corte, esclusiva di

ogni altra giurisdizione generale e speciale, e tale da estendersi ad

ogni atto del procedimento di nomina, sia questo atto preparatorio, o

terminale e conclusivo. Avrebbe qui vigore il principio

costituzionale, che si applica ai giudizi sui titoli di ammissione dei

componenti delle due Camere (art. 66 della Costituzione), sulla base

dell'assoluta autonomia e indipendenza della Corte costituzionale. La

quale, nell'esercitare questa sua competenza - prerogativa, potrebbe

decidere, secondo l'Avvocatura, ogni questione pregiudiziale circa la

costituzionalità delle norme "che regolano la formazione del titolo".

III. - La questione è infondata nel merito, perché nello

stabilire quali siano i requisiti per la nomina dei giudici

costituzionali riservata alle supreme magistrature, si deve tener conto

della situazione qual'era al momento in cui il Costituente dispose

mediante un rinvio recettizio sostanziale a una norma di grado

inferiore, non già ai sopravvenuti mutamenti che comporterebbero una

modifica della norma costituzionale ad opera della legge ordinaria.

Deve perciò intendersi per membro o componente della suprema

magistratura chi riveste in effetti la qualifica e ne esercita la

relativa funzione "con qualifica necessaria ed incondizionata e con le

relative garanzie", non già chi aspira alla prima ed esercita la

seconda soltanto a titolo semipieno o suppletivo, come avveniva per gli

aiuto-referendari al momento dell'entrata in vigore della Costituzione

e come avviene tuttora per i referendari, che hanno funzioni limitate

nel tempo e per il contenuto.

L'Avvocatura riprende, infine, un accenno che si legge

nell'ordinanza di rinvio circa la particolare "forza" e natura della

legge 11 marzo 1953, n. 87, rimettendosi alla Corte per quanto attiene,

nei riguardi di questa legge, ai limiti del controllo di

costituzionalità della Corte stessa.

4. - In un'ampia memoria depositata questo 7 di giugno, la difesa

dei ricorrenti respinge le eccezioni pregiudiziali dell'Avvocatura. La

sua tesi è che occorre distinguere tra questioni relative al diritto

elettorale e questioni relative alle operazioni elettorali e che danno

luogo a un giudizio di convalida, il quale sarebbe un giudizio

amministrativo contenzioso, ossia un giudizio non giurisdizionale. Le

questioni del primo tipo, quando si tratti, come nel caso, di elezione

- nomina, non sono mai di competenza del giudice della convalida o

dell'elettorato passivo. E poiché il ricorso contro il decreto del

Presidente della Corte dei conti è un ricorso avente ad oggetto un

diritto di elettorato attivo di rilevanza costituzionale, ne dovrebbe

conseguire:

a) che non si possa parlare di controinteressati, ma, se mai, di

autorità resistente;

b) che non sussiste la pretesa competenza assoluta ed esclusiva di

questa Corte, giudice, viceversa, della "convalida".

Né il fatto che la controversia, trattandosi di un collegio

elettorale di formazione automatica, in quanto la qualità di membro è

legata al possesso di uno status giuridico, possa sorgere soltanto

quando sia convocato il collegio, è circostanza sufficiente a

trasformare la controversia in una controversia relativa alle

operazioni elettorali.

Nel merito, la difesa, distinte le funzioni della Corte dei conti

in funzioni di pubblico ministero e funzioni di decisione (a loro

volta distinguibili in giurisdizionali e di controllo), sostiene che i

primi referendari e i referendari assolvono alle medesime funzioni dei

consiglieri con qualche differenza, che è "del tipo di quelle che si

ascrivono alle esigenze tecnico- funzionali", differenze che poi nelle

funzioni di pubblico ministero non esisterebbero punto.

Replicando poi alla tesi della mancanza di pienezza di garanzie di

cui soffrirebbero referendari e primi referendari, con particolare

riferimento alla guarantigia di inamovibilità dalla quale quelli

sarebbero esclusi ai sensi dell'art. 8 del T.U. 12 luglio 1934, n.

1214, la difesa asserisce che tale norma deve intendersi tacitamente

abrogata dalla legge 21 marzo 1953, n. 161, e, nel caso ciò non si

ritenesse, formula espressa domanda giudiziale perché la Corte sollevi

direttamente dinanzi a se stessa, secondo le norme di rito, la relativa

questione di legittimità costituzionale.

Quanto, infine, alla competenza della Corte a sindacare la

legittimità costituzionale della legge 11 marzo 1953, n. 87, la difesa

sostiene che, quale che sia la categoria nella quale questa legge debba

essere iscritta, sarebbe certo il suo carattere di legge non

costituzionale e quindi la sua assoggettabilità all'esame di questa

Corte.

5. - Anche l'Avvocatura in una non meno ampia memoria del 7 scorso

ripropone le sue tesi, ribadendole con copiosi richiami ai lavori

preparatori e alle leggi che hanno regolato e regolano la Corte dei

conti.

Ai fini di una migliore precisazione dei termini della controversia

è sufficiente richiamare i seguenti punti:

a) la competenza esclusiva della Corte costituzionale, che deriva

dal principio della divisione dei poteri, sarebbe giustificata anche

dal fatto che, nei collegi previsti dalla legge per l'elezione dei

giudici costituzionali da parte delle supreme magistrature, l'eletto

rato attivo coinciderebbe con quello passivo, sicché ogni questione

relativa alla partecipazione a quei collegi diventerebbe insieme

questione relativa alla capacità di essere eletto e, come tale,

necessariamente devoluta a una "competenza unitaria", qual'è quella

spettante a questa Corte in sede di verifica dei titoli. La quale

competenza sarebbe diversa da quella normalmente attribuita dall'art.

134 della Costituzione nel senso che essa si eserciterebbe

indipendentemente dalle condizioni e dai presupposti stabiliti nei casi

ordinari dalla legge, potendo la Corte conoscere "sovranamente ed

esclusivamente" di tutte le questioni che attengono alla "validità del

titolo" e, ove necessario, risolvere direttamente e di ufficio le

eventuali questioni di legittimità costituzionale. I singoli

interessati e gli organi giurisdizionali e non giurisdizionali che si

trovassero di fronte a questioni relative alla validità del titolo,

potrebbero avvalersi della facoltà di farne denuncia alla Corte

costituzionale, al solo fine di eccitarne "il potere sovrano ed

esclusivo di decisione in materia";

b) conferma della tesi che la norma di attuazione impugnata non

contrasti con l'art. 135, si trarrebbe da questo medesimo articolo,

laddove stabilisce la nomina dei cinque giudici riservata alle supreme

magistrature ordinaria e amministrative senza riferirsi ai magistrati

"tutti" di tali magistrature, e laddove indica, come requisiti dei

giudici costituzionali in genere, la particolare qualifica di

magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, di professori

universitari e di avvocati. Tale indicazione deve necessariamente

riflettersi, sostiene l'Avvocatura, sulla composizione dei collegi,

stante la circostanza già messa in rilievo che coloro i quali sono

chiamati a far parte dei collegi, sono anche quelli che possono essere

eletti;

c) la partecipazione all'esercizio dell'attività giurisdizionale

non è per i primi referendari e i referendari necessaria e

incondizionata, ma eventuale e subordinata al verificarsi di

determinati presupposti, collegati in sostanza a una valutazione

discrezionale del superiore gerarchico (nomina a relatore, incarico di

sostituzione). Primi referendari e referendari sono in conseguenza gli

unici magistrati della Corte a non godere della cosiddetta

"inamovibilità perfetta".

Infine, l'art. 105 del T.U. del 1934, richiamato e mantenuto in

vigore anche dalla più recente legge sull'ordinamento della Corte dei

conti (20 dicembre 1961, n. 1345, art. 11) stabilisce che il numero

complessivo dei primi referendari e dei referendari non può essere

superiore a due nelle singole sezioni e a quattro nelle Sezioni

riunite, assicurando così sempre la prevalenza della volontà dei

magistrati delle categorie qualificate, cioè di quelli che rivestono

la qualifica ed esercitano la funzione propria di magistrato della

Corte dei conti.

6. - All'udienza del 14 giugno 1963, le parti hanno illustrato i

punti salienti delle rispettive tesi e hanno insistito nelle loro con

clusioni. Considerato in diritto :

1. - In primo luogo deve essere respinta l'eccezione pregiudiziale

dell'Avvocatura dello Stato, giusta la quale la Corte dei conti sarebbe

incompetente a conoscere la questione oggetto del ricorso davanti alle

Sezioni riunite.

La tesi della difesa del Presidente del Consiglio che, trattandosi

di una questione relativa alla validità della nomina di un giudice

costituzionale, sussisterebbe una competenza esclusiva ed assoluta di

questa Corte, non può trovare ingresso in questa sede. La Corte è

stata, infatti, chiamata a giudicare della legittimità costituzionale

di una norma di legge e non può procedere all'indagine sulla

competenza del giudice che ha emesso l'ordinanza di rinvio; come non

può esaminare e risolvere questioni attinenti alla giurisdizione. Su

questi punti la giurisprudenza della Corte è costante e ferma (cfr. da

ultimo la sentenza n. 65 del 7 giugno 1962). Alla Corte spetta soltanto

di accertare che la questione provenga da un'autorità giurisdizionale,

sia sorta nel corso di un giudizio e ne sia sufficientemente dimostrata

la rilevanza ai fini della decisione del giudizio principale. Tutte e

tre queste condizioni si verificano nel caso presente, non potendosi

porre in dubbio il carattere giurisdizionale dell'organo che ha

proposto la questione, né che l'ordinanza sia stata pronunciata nel

corso di un giudizio; e non essendo stata affacciata nemmeno

dall'Avvocatura la tesi che la questione non fosse in rapporto di

pregiudizialità col giudizio principale.

Tutto quanto precede non tocca la questione, affatto diversa,

dell'estensione dei poteri della Corte in tema di giudizio sulla

validità dei titoli dei suoi membri o dei titoli di ammissione dei

suoi componenti, che norme costituzionali riservano ad essa sola (art.

3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e art. 3 della

legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1).

Le eventuali questioni che sorgessero a questo proposito devono

rimanere pertanto affatto impregiudicate.

2. - Le medesime ragioni valgono a fortiori nei confronti

dell'altra eccezione di inammissibilità, fondata sul fatto che non

sarebbero stati presenti nel giudizio a quo coloro che l'Avvocatura

ritiene necessari controinteressati (il presidente di sezione eletto

giudice costituzionale e gli appartenenti al collegio elettorale

convocato dal Presidente della Corte dei conti). Questa, infatti, è

una eccezione che riguarda il legittimo instaurarsi del rapporto

processuale davanti al giudice a quo, sul quale ancora meno può

portarsi il giudizio di questa Corte, che deve, in conseguenza,

procedere ad esaminare nel merito la questione di legittimità

dell'art. 2, lett. c, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

3. - Le parti hanno a lungo discusso sullo status dei primi

referendari e dei referendari per trarne sostegno alle loro opposte

tesi. La difesa dei ricorrenti non ha negato che qualche differenza

esista tra essi e i consiglieri della Corte dei conti, ma ha

qualificato codeste differenze "del tipo di quelle che si ascrivono

alle esigenze tecnico-funzionali". Viceversa, l'Avvocatura ha insistito

sulla circostanza che la partecipazione all'esercizio dell'attività

giurisdizionale da parte dei primi referendari e dei referendari non è

necessaria e incondizionata, ma eventuale e subordinata al verificarsi

di presupposti collegati, in sostanza, a una valutazione discrezionale

di altri organi, e che essi, pertanto, esercitano la funzione che è

propria dei consiglieri soltanto a titolo semiproprio o suppletivo.

Detto diversamente, primi referendari e referendari svolgerebbero le

funzioni giurisdizionali e anche quelle di pubblico ministero non già

istituzionalmente, sul fondamento diretto della legge, che organizza e

regola l'attività della Corte dei conti, ma, in ogni caso, per il

tramite di un atto di preposizione all'ufficio del Presidente della

Corte e del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 2 del R. D. 13

agosto 1933, n. 1038; art. 5 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214; art. 11

della legge 20 dicembre 1961, n. 1345).

4. - Tuttavia la Corte, pur rendendosi conto del peso e

dell'importanza degli argomenti addotti dall'Avvocatura, ritiene che il

sistema creato dalla Costituzione e dalle leggi che per questa parte la

integrano e la attuano, offra elementi sufficienti per dichiarare non

fondata la sollevata questione di costituzionalità.

L'art. 135 della Costituzione stabilisce che un terzo dei giudici

della Corte siano eletti dalle "supreme magistrature ordinaria e

amministrative". Si tratta, come è chiaro, di un precetto che ha

bisogno di essere integrato e specificato, come lo stesso Costituente

riconosce (e non soltanto in relazione a questa specifica norma),

quando rinvia, nel successivo art. 137, a una legge costituzionale per

quel che attiene alle condizioni, le forme e i termini di

proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e alle

garanzie di indipendenza dei giudici della Corte (primo comma); e alla

legge ordinaria per le "altre norme necessarie per la costituzione e il

funzionamento della Corte". Il che trova conferma nell'art. 1 della

legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, che ribadisce il rapporto

sistematico che intercorre tra Carta costituzionale, leggi

costituzionali e legge ordinaria, la quale ultima definisce come

"emanata per la prima 'attuazione' delle predette norme

costituzionali".

Da ciò non può dedursi, come qualche cenno dell'ordinanza di

rimessione e i più aperti assunti della difesa del Presidente del

Consiglio potrebbero far ritenere, che questa legge si ponga a un grado

diverso da quello della legge ordinaria nella gerarchia delle fonti,

con conseguenze che si rifletterebbero perfino sul controllo di

costituzionalità; ma se ne può ricavare soltanto che ad essa è

lasciato dal precetto costituzionale, più che non accada nel caso di

altri rinvii alla legge così frequenti nella Costituzione, uno spazio

più ampio, e che le è assegnato, per la funzione che deve svolgere,

un carattere che potrebbe consentire di accostarla alle norme di

attuazione degli Statuti regionali, sulla natura, i limiti e

l'efficacia delle quali la Corte ha già avuto, del resto, occasione di

manifestare il proprio pensiero (sentenza n. 14 del 15 giugno 1956;

sentenza n. 20 del 29 giugno 1956).

5. - Ora, nel dettare la norma dell'art. 2, lett. c, che è quella

impugnata, il legislatore ordinario non ha travalicato i limiti

impliciti nel rinvio alla legge di attuazione, che, ovviamente, sono

quelli di non contrastare con le norme costituzionali, nell'integrare

ed attuare il sistema, le cui basi sono poste dalla Costituzione, e

segnatamente dall'art. 135. Vero è che questo articolo parla di

"supreme magistrature ordinaria e amministrative", ed è anche vero che

qui "magistrature" non sta al luogo di "magistrati"; ma è altrettanto

vero che il richiamo è fatto alle magistrature, non già nella loro

composizione ordinaria, ma ad esse in quanto speciali collegi

elettorali, investiti dell'alto compito di designare un terzo dei

componenti della Corte costituzionale, l'organo a cui è affidato il

compito di controllare la costituzionalità delle leggi e l'ordinata ed

equilibrata convivenza degli organi costituzionali, tra i quali si

suddivide l'esercizio della sovranità statale. Sicché, limitando la

composizione del collegio ai consiglieri, ai presidenti di sezione, ai

vice procuratori generali , al procuratore generale e al presidente

della Corte dei conti, la legge non ha violato alcuna norma

costituzionale, ma piuttosto, ha attuato l'intento del Costituente,

affidando compito così grave a collegi, che, sotto ogni aspetto, ha

considerato supremi. Del che è conferma la norma contenuta nel secondo

comma del medesimo art. 135 della Costituzione, strettamente collegata

col primo, al quale dà e dal quale riceve luce, che, ispirata al

medesimo intento, limita l'eleggibilità ai magistrati anche a riposo

delle giurisdizioni superiori, ai professori ordinari di università in

materie giuridiche e agli avvocati dopo venti anni di esercizio:

categorie, per prestigio ed esperienza, omogenee tra loro e con quelle

che concorrono a costituire i collegi elettorali. E, infine, integra il

sistema, in conformità col precetto costituzionale, rivolta com'è al

fine di rendere rigorosa e meditata la scelta, la norma dell'art. 3

della stessa legge, che, ponendo quelle che un tempo Si dicevano

"strettezze", stabilisce che i giudici nominati dal Parlamento devono

essere eletti da questo in seduta Comune delle due Camere, a scrutinio

segreto e con maggioranza di tre quinti dell'Assemblea nel primo

scrutinio, e dei tre quinti dei votanti negli scrutini successivi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione sollevata dalle Sezioni riunite

della Corte dei conti, sulla legittimità costituzionale dell'art. 2,

lett. c, della legge 11 marzo 1953, n. 87, in riferimento all'art. 135,

primo comma, ultima parte, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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