Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1957

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/07/1957 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 46, intitolata "Applicazione

della riforma agraria ai terreni degli Enti pubblici", promosso dal

Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Commissario dello Stato per

la Regione siciliana con ricorso notificato il 29 settembre 1956,

depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 4 ottobre

1956 ed iscritto al n. 58 del Registro ricorsi 1956.

Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione

siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 29 maggio 1957 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

uditi il sostituto Avv. gen. dello Stato Francesco Agrò per i

ricorrenti e l'Avv. Antonio Rizzo per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il 13 aprile 1956 l'Assemblea regionale siciliana approvò

un provvedimento legislativo intitolato "Applicazione della riforma

agraria ai terreni degli Enti pubblici" che all'art. 1 disponeva

testualmente:

"I terreni utilizzati o che saranno riconosciuti convenientemente

utilizzabili per la coltura agraria nel territorio della Regione

siciliana, appartenenti a qualsiasi titolo al patrimonio della Regione,

dei Comuni e degli altri Enti pubblici, esclusi quelli che sono oggetto

del regime giuridico stabilito dalla legge 27 maggio 1929, n. 810,

anche se gravati di usi civici, sono soggetti alle disposizioni

contenute nella presente legge.

"Sono compresi nelle disposizioni contenute nella presente legge

anche i terreni soggetti a vincoli idrogeologici.

"L'accertamento della possibilità di utilizzazione per la coltura

agraria dei terreni indicati nel comma precedente è devoluto allo

Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste".

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ritenendo che

le norme contenute in questo articolo invadessero la sfera di

competenza dello Stato, le impugnò, il 21 aprile 1956, davanti

all'Alta Corte per la Sicilia. Sennonché, nelle more del giudizio, il

Presidente della Giunta regionale promulgò la legge, che prese la data

del 13 settembre 1956, n. 46, e ne dispose la pubblicazione sulla

Gazzetta Ufficiale regionale del 15 settembre 1956, n. 61.

Contro il provvedimento diventato legge e in particolare contro

l'articolo sopra ricordato, il Presidente del Consiglio dei Ministri,

su conforme delibera del Consiglio del 28 settembre 1956, ha proposto

ricorso davanti a questa Corte, depositando le sue deduzioni il 4

ottobre del medesimo anno. È da precisare che il ricorso è stato

proposto, anche, "per quanto occorra", dal Commissario dello Stato per

la Regione siciliana, rappresentato e difeso, così come il Presidente

del Consiglio dei Ministri, dalla Avvocatura generale dello Stato.

2. - Nelle sopracitate deduzioni la difesa dello Stato sostiene

l'illegittimità costituzionale della norma regionale, perché questa,

"non prevedendo la esclusione dall'applicazione del provvedimento in

esame, degli Enti pubblici non soggetti a competenza legislativa della

Regione, ovvero di quelli, che, pur svolgendo attività concernenti

materie in cui la Regione ha potestà legislativa, esercitino, in forza

di disciplina giuridica dello Stato, una attività a carattere

nazionale", avrebbe violato gli artt. 14, 15, 16 e 17 dello Statuto

speciale della Sicilia e avrebbe falsamente applicato l'art. 20 del

medesimo Statuto.

3. - A questa tesi la Regione aveva già replicato, nel giudizio

instaurato davanti all'Alta Corte per la Sicilia, con atti del 12

maggio e 13 giugno 1956 sostenendo:

a) che l'omissione lamentata dallo Stato non può dar vita a una

questione di legittimità costituzionale, ma, semmai, a un problema di

interpretazione;

b) che la norma impugnata riguarda una materia attribuita in via

esclusiva alla legislazione regionale e che perciò la natura dell'Ente

al quale il progetto legislativo si rivolge non ha rilevanza ai fini

della legittimità della norma;

c) che, parimenti, non ha rilevanza costituzionale una distinzione

tra Enti soggetti a competenza legislativa della Regione e Enti

soggetti a competenza legislativa dello Stato;

d) che, per quanto attiene agli Enti che svolgono attività sul

piano nazionale, la censura rivolta alla norma ha un significato

economico e perciò non è da accogliere.

4. - A queste obiezioni la difesa dello Stato oppone:

1) il problema non può ridursi a una semplice interpretazione

della legge: l'interprete ordinario deve tenersi al contenuto della

norma fatto manifesto dal significato letterale delle parole e dalla

loro connessione grammaticale e logica, senza arrogarsi le funzioni di

giudice della legittimità costituzionale;

2) la Regione, legiferando in materia di agricoltura, non può

interferire in un ordinamento di carattere amministrativo che le è

precluso, frustrando la possibilità di raggiungere fini che, per

definizione, sono propri dello Stato, o compiendo un giudizio di

prevalenza tra il fine prescritto dall'ordinamento giuridico regionale

e quello prescritto dall'ordinamento giuridico dello Stato;

3) la distinzione tra Enti pubblici soggetti a competenza

legislativa regionale e Enti pubblici soggetti a competenza legislativa

statale ha rilevanza costituzionale in quanto l'istituzione e la

disciplina di un Ente pubblico costituiscono l'esercizio del potere

autonomo di amministrazione in un certo settore: con la conseguenza

che, in tanto un Ente pubblico può essere soggetto alla "supremazia

regionale", in quanto esso nell'ambito territoriale della Regione

persegua fini che rientrino tra quelli indicati nell'art. 20 dello

Statuto;

4) la questione non è di natura economica ma essenzialmente

giuridica, in quanto essa attiene a uno degli elementi costitutivi

della persona giuridica pubblica, cioè il patrimonio. Inoltre la

Regione, alterando la consistenza patrimoniale di Enti pubblici

destinati a operare sul piano del territorio nazionale, viola

l'articolo 14 dello Statuto, che circoscrive i poteri della Regione

dentro i confini territoriali della Sicilia.

5. - La Regione, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Rizzo,

ha depositato un suo controricorso il 20 ottobre 1956. In primo luogo

la difesa regionale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per il

motivo che lo Stato, impugnando il provvedimento regionale divenuto

legittimamente legge ai sensi dell'art. 29 dello Statuto siciliano, ha

impugnato in effetti gli atti presidenziali della promulgazione e della

pubblicazione della legge regionale, che non sono impugnabili. In

secondo luogo, poiché tra le stesse parti, Stato e Regione siciliana,

pende giudizio per il medesimo oggetto davanti a una magistratura di

ordine costituzionale (Alta Corte per la Regione siciliana), del

ricorso dello Stato deve essere dichiarata l'improcedibilità per

litispendenza.

Nell'ipotesi, poi, che il ricorso dello Stato dovesse essere

considerato come il primo atto procedurale riguardante la legittimità

costituzionale della norma in esame, la Regione eccepisce

l'incompetenza della Corte costituzionale a giudicare, in via

principale, sulla costituzionalità delle leggi siciliane.

Nel merito, la Regione ha ribadito le tesi già illustrate davanti

all'Alta Corte per la Sicilia e respinto le successive obiezioni mosse

dall'Avvocatura. In particolare la difesa della Regione ha insistito

sul fatto che, nelle materie di legislazione esclusiva, quale appunto

quella dell'agricoltura, la legge regionale, di forza pari alla legge

statale, non trova altro limite se non quello delle leggi

costituzionali dello Stato. Non esistono ordinamenti di carattere

amministrativo che siano preclusi agli effetti del potere legislativo

esclusivo della Regione, di fronte al quale non ha alcun senso la

distinzione tra Enti pubblici soggetti alla legislazione statale e Enti

pubblici soggetti alla legislazione regionale. Gli uni e gli altri

ricadono sotto l'efficacia della legge regionale e come tutti gli altri

soggetti di diritto sono tenuti ad osservarla sempre che, come nel

caso, essa riguardi materie costituzionalmente affidate alla disciplina

legislativa regionale.

Né può dirsi che una legge regionale, quando rispetti i limiti

posti da norme costituzionali, possa compromettere "finalità di

rilevanza nazionale", come nemmeno può dirsi che la legge in

questione abbia violato i limiti territoriali dell'attività

legislativa della Regione, dato che codesti limiti si devono intendere

come limiti giuridici e non già come limiti di natura economica.

Infine, partendo, come sembra, dall'idea che il patrimonio degli

Enti pubblici, di cui è parola nella norma impugnata, sia il

patrimonio disponibile, la difesa regionale sostiene che esso non è

essenziale al concetto di persona giuridica pubblica, della quale

soltanto per equivoco può dirsi che la norma contestata ponga in gioco

uno degli elementi costitutivi. Considerato in diritto :

Con la sentenza n. 38 del 27 febbraio 1957 la Corte costituzionale

ha affermato la propria competenza a conoscere delle questioni di

legittimità costituzionale delle leggi siciliane, tanto se esse

sorgano nel corso di un giudizio, quanto se vengano proposte in via

principale dallo Stato. Per altro, con la medesima sentenza, la Corte

affermò anche che la particolare autonomia siciliana, quale risulta

dallo Statuto speciale della Regione e quale è prevista dall'art. 116

della Costituzione, rende compatibile, con l'affermata unità della

giurisdizione costituzionale e la competenza esclusiva di questa Corte,

l'esistenza di termini e di modi speciali di impugnativa, che sono

quelli fissati dagli artt. 27, 28 e 29 dell'ora ricordato Statuto

speciale. La conseguenza è che legittimato ad agire davanti alla Corte

è il Commissario dello Stato e non già il Presidente del Consiglio

dei Ministri (art. 27) e che l'impugnativa deve essere proposta entro

otto giorni dalla deliberazione dell'Assemblea (art. 28) e contro la

deliberazione di questa, che deve essere ritenuta come definitiva. Ora

il ricorso è stato proposto anche dal Commissario dello Stato, ma

senza il rispetto dei termini stabiliti nell'art. 28, ed è diretto non

già contro la deliberazione dell'Assemblea, ma contro un provvedimento

divenuto legge ai sensi dell'art. 29 dello Statuto.

Vero è che, nelle forme e nei termini stabiliti dallo Statuto

siciliano, il Commissario dello Stato aveva impugnato davanti all'Alta

Corte per la Sicilia quella deliberazione dell'Assemblea regionale, ma

è vero anche che il ricorso che ha originato il presente giudizio è

indipendente dall'altro, precedente, che instaurò il giudizio davanti

all'Alta Corte ed è diretto contro un atto formalmente diverso. Altra

questione è quella relativa al destino di quel primo ricorso del

Commissario dello Stato e alla sua riproponibilità davanti alla Corte

ora che questa ha dichiarato la propria competenza in materia di

costituzionalità delle leggi siciliane. Ma è questione che non può

essere risolta in questo giudizio, e che deve restare e resta affatto

impregiudicata.

Stando così le cose e dovendosi in conseguenza dichiarare

inammissibile il ricorso dello Stato, non occorre prendere in esame le

altre eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della Regione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Regione

siciliana;

dichiara inammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri e del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, che

chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1

della legge regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 46, intitolata

"Applicazione della riforma agraria ai terreni degli Enti pubblici".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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