Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1998

Altra decisione · depositata il 10/04/1998 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri notificato il 23 dicembre 1997, depositato in Cancelleria il

2 gennaio 1998 per conflitto di attribuzione nei confronti del

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, sorto a

seguito dell'attività di indagine svolta nei confronti di funzionari

del SISDE e di polizia, volta ad acquisire elementi di conoscenza su

circostanze incise dal segreto di Stato opposto e confermato dal

Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 12 della legge 24

ottobre 1977, n. 801.

Il ricorso è stato iscritto al n. 1 del registro conflitti 1998.

Visto l'atto di costituzione del procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Bologna;

Udito nell'udienza del 24 febbraio 1998 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Uditi l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il

ricorrente, e i dott.ri Ennio Fortuna e Paolo Giovagnoli, procuratore

e sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Bologna.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 25 novembre 1997, depositato il 26 novembre

1997, il Presidente del Consiglio dei Ministri - previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997 -

ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei

confronti del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Bologna, in relazione ad attività di indagine svolta nei confronti

di funzionari del Servizio per la informazione e la sicurezza

democratica (SISDE) e di polizia, e diretta ad acquisire elementi di

conoscenza su circostanze incise dal segreto di Stato opposto e

confermato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ex art. 12

della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei

servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto

di Stato).

I fatti, quali risultano dagli atti di causa, possono essere così

riassunti.

Nel gennaio 1997, la Procura della Repubblica di Roma inizia un

procedimento penale nei confronti di tre funzionari, per attività

svolte in sede di azione informativa effettuata dal Servizio

antiterrorismo della Direzione centrale della polizia di prevenzione

e dal SISDE nel settembre 1991. Nel corso delle indagini preliminari

svolte dalla Procura di Roma è opposto il segreto sia in sede di

interrogatorio che in relazione ad un ordine di esibizione

documentale dell'autorità giudiziaria. La Procura della Repubblica

di Roma formula, pertanto, ai sensi dell'art. 202 cod. proc. pen.,

il rituale interpello al Presidente del Consiglio dei Ministri, che,

in data 12 giugno 1997, conferma le opposizioni, ai sensi degli artt.

202 e 256 cod. proc. pen., in quanto nella specie l'eventuale

divulgazione delle modalità operative utilizzate dai Servizi avrebbe

pregiudicato la loro opera e provocato effetti negativi per gli

interessi indicati e protetti nell'art. 12 della legge n. 801 del

1977.

Successivamente, il Comitato parlamentare per i servizi di

informazione e sicurezza, investito ex art. 16 della legge n. 801 del

1977, con deliberazione assunta all'unanimità il 22 luglio 1997,

ritiene fondata la conferma del segreto di Stato, che il Presidente

del Consiglio aveva opposto.

La Procura di Roma, ritenuta la propria incompetenza territoriale,

trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Bologna, che avvia l'investigazione, notificando alla

Divisione investigazioni generali operazioni speciali (DIGOS) della

locale Questura, nel luglio 1997, ordine di esibizione di

documentazione riguardante le indagini svolte nel settembre 1991 e

relative a un cittadino straniero.

La Questura di Bologna, nel trasmettere alcuni atti, precisa che

essi sono coperti dal segreto di Stato.

Il procuratore della Repubblica, nonostante il segreto opposto e

confermato, prosegue nelle indagini.

Nel corso dell'interrogatorio di un quarto funzionario, che si era

riportato al segreto di Stato, il difensore di fiducia, avvocato

dello Stato, richiama il segreto opposto, con preciso riferimento al

modus operandi del servizio.

Nel novembre 1997, il pubblico ministero effettua gli interrogatori

degli altri indagati, preannunciando all'avvocato dello Stato,

incaricato della difesa, un prossimo deposito della richiesta di

rinvio a giudizio.

Il ricorrente Presidente del Consiglio si duole del fatto che

l'attività svolta dalla Procura di Bologna ha eluso gli effetti

della conferma del segreto di Stato opposto e più volte richiamato

dai diversi interrogati, ricercando e ottenendo "proprio quelle

notizie che si erano volute segretare" (nomi e modus operandi). E

ancora che la divulgazione dei dettagli tecnico-operativi

dell'operazione antiterrorismo de qua può esporre i servizi italiani

al rischio di "ostracismo informativo" da parte degli omologhi

servizi stranieri interessati a problematiche comuni, con evidenti

conseguenze fortemente negative.

Ritenendo che l'attività istruttoria svolta dalla Procura della

Repubblica di Bologna e gli atti istruttori adottati esorbitino dal

potere di indagine in presenza dell'opposizione del segreto di Stato

- previa la necessaria deliberazione del Consiglio dei Ministri,

assunta in data 14 novembre 1997 - il Presidente del Consiglio

solleva conflitto ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n.

87, lamentando la lesione della propria sfera di attribuzioni, come

delimitata dagli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95 e 126 della Costituzione,

e con riguardo agli artt. 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n.

801, nonché agli artt. 202, 256 e 362 del codice di procedura

penale.

2. - Con provvedimento in data 26 novembre 1997, il Presidente

della Corte costituzionale ha accolto la formale istanza del

ricorrente volta ad ottenere la segretazione dei documenti che si

riservava di allegare.

3. - Con l'ordinanza n. 426 del 1997 depositata il 18 dicembre

1997, la Corte costituzionale ha dichiarato l'ammissibilità del

conflitto sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei

confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Bologna.

4. - Quest'ultimo si è costituito nel presente giudizio con atto

depositato il 10 gennaio 1998, nel quale chiede che questa Corte

dichiari il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei

Ministri inammissibile - in quanto gli atti contestati, rientrando

nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, non sarebbero "idonei

a ledere in alcun modo la sfera di attribuzioni costituzionalmente

determinata per il Governo dello Stato" - ovvero infondato, avendo la

Procura di Bologna agito "nell'ambito delle attribuzioni appartenenti

all'Autorità giudiziaria".

A sostegno di tali richieste il procuratore della Repubblica presso

il Tribunale di Bologna osserva, innanzi tutto, che le norme

riguardanti il segreto di Stato contenute negli artt. 202 e 256 cod.

proc. pen. non avrebbero l'effetto di impedire l'accertamento

aliunde dei fatti coperti dal segreto, limitandosi ad escludere il

dovere di testimoniare dei pubblici ufficiali. Le disposizioni

menzionate, subordinando la dichiarazione di non doversi procedere

per l'esistenza del segreto di Stato alla essenzialità della prova

per la definizione del processo, implicherebbero la possibilità "che

la esistenza di prove diverse da quelle non acquisite per

l'opposizione del segreto di Stato, consenta la prosecuzione del

processo con la richiesta di rinvio a giudizio". Ad avviso del

resistente, l'interpretazione prospettata dal ricorrente, volta a

configurare un divieto assoluto di indagine sui fatti e le notizie in

relazione alle quali il pubblico ufficiale ha opposto il segreto di

Stato, non può essere condivisa in considerazione del tenore

letterale e della collocazione sistematica degli artt. 202 e 256

cod. proc. pen., che si limitano a stabilire un'eccezione al dovere

di testimoniare e di esibire atti e documenti. Inoltre, si legge

nell'atto di costituzione, le disposizioni generali sulle prove

(artt. 187 ss. cod. proc. pen.) prevedono un diritto alla prova delle

parti, e quindi anche del pubblico ministero, limitato soltanto

dall'irrilevanza della prova (art. 190 cod. proc. pen.) o da un

esplicito divieto legislativo, non ricavabile dalle citate

disposizioni sul segreto di Stato, "che non prevedono affatto un

divieto di acquisire altrimenti notizie sui fatti coperti dal

segreto". Solo se formulato in modo esplicito, un siffatto divieto

potrebbe superare una serie di norme che stabiliscono espressamente

l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale.

Secondo l'interpretazione fornita dalla Procura costituita nel

presente giudizio, la ratio delle norme sul segreto non è quella di

impedire che si indaghi su un argomento coperto dal segreto di Stato,

bensì quella "di evitare che i pubblici ufficiali e le altre persone

previste dagli artt. 202 e 256 cod. proc. pen. possano essere

obbligate a rendere testimonianza e a consegnare atti e documenti,

riguardanti fatti coperti da segreto di Stato, ovvero che essi

possano essere puniti per il loro rifiuto di compiere tali atti

altrimenti obbligatori".

Il pubblico ministero, nell'atto di costituzione e nella successiva

discussione in udienza, ha concluso chiedendo la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso - perché gli atti compiuti

nell'esercizio delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria non sono

idonei a ledere, in alcun modo, la sfera delle attribuzioni del

Governo -, o comunque la dichiarazione di infondatezza.

5. - In prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei

Ministri ha depositato una memoria illustrativa insistendo per

l'accoglimento del ricorso. La difesa del Governo afferma che la

tesi della Procura di Bologna appare contraria alla lettera e alla

ratio della legge. L'astenersi dal deporre su fatti coperti dal

segreto di Stato non sarebbe, infatti, una facoltà ma un "obbligo";

la segretazione atterrebbe non già alla forma della notizia o alle

sue modalità di acquisizione, ma alla notizia in sé, in quanto

oggetto di conoscenza veicolato da qualunque supporto mnemonico,

cartaceo, simbolico o fattuale, così come reso palese anche dalla

ridondante locuzione adottata dal legislatore nell'art. 12 della

legge n. 801 del 1977. L'errore in cui è incorsa la procura

bolognese - continua l'Avvocatura - è stato quello di arrestare il

proprio esame al "sottosistema processuale probatorio" in cui gli

artt. 202 e 256 cod. proc. pen. sono inseriti, presupponendo una

nozione unitaria di "segreto" comune a tutte le disposizioni del

codice che impiegano tale termine. In ordine all'acquisizione

aliunde delle notizie segretate, l'Avvocatura sostiene che, nel caso

del segreto di Stato, il valore tutelato è la integrità e la

sicurezza dello Stato democratico, che sarebbero messe in pericolo

dalla "diffusione" di determinate notizie, e il processo penale -

sottolinea l'Avvocatura - comporta ex se tale diffusione. Il potere

istruttorio dovrebbe, quindi, arrestarsi di fronte al segreto di

Stato. Ad avviso del ricorrente, l'inammissibilità della prova

dipende dal thema probandum che è escluso di per sé dall'attività

istruttoria, indipendentemente dalla qualità funzionale di chi

detiene il segreto. L'Avvocatura contesta poi la tesi della Procura

secondo la quale l'opposizione del segreto sarebbe venuta da indagati

e non da testimoni, ed altresì l'assunto secondo cui l'esibizione

dei documenti, da parte della Questura di Bologna, sarebbe avvenuta

senza opposizione del segreto.

La prima obiezione, sottolinea l'Avvocatura, è superata da tre

ordini di considerazioni: l'autorità giudiziaria ha chiesto ed

ottenuto la conferma del segreto da parte del Presidente del

Consiglio, ciò che avrebbe sanato gli eventuali vizi

dell'opposizione; il segreto sulle stesse notizie è stato comunque

ritualmente opposto e confermato quanto meno in relazione all'ordine

di esibizione documentale al direttore del SISDE; l'autorità

procedente era in ogni caso a conoscenza del fatto che le notizie

acquisite erano coperte da segreto di Stato. Quest'ultima

considerazione viene altresì addotta dal ricorrente contro la

seconda obiezione, successivamente smentita peraltro anche con la

produzione della nota, della questura, di trasmissione dei documenti

richiesti. Conclude l'Avvocatura che oggetto del segreto di Stato

altro non può essere che il thema probandum in quanto solo in

relazione ad esso è formulabile un giudizio prognostico di

essenzialità del mezzo di prova ai fini del decidere.

6. - La discussione è avvenuta il 24 febbraio 1998 a porte chiuse,

giusta provvedimento del Presidente della Corte in data 15 gennaio

1998. Considerato in diritto

1. - Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del

Consiglio dei Ministri solleva conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato nei confronti del pubblico ministero, in persona del

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in

relazione ad attività istruttoria svolta nei confronti di funzionari

del Servizio per la informazione e la sicurezza democratica (SISDE) e

di polizia, e diretta ad acquisire elementi di conoscenza su

circostanze incise dal segreto di Stato ex art. 12 della legge 24

ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le

informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato).

Il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di

attribuzioni - fra queste, in particolare, il potere di vietare la

diffusione di notizie idonee a recare danno all'integrità dello

Stato democratico - come delimitata dagli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95

e 126 della Costituzione, e con riguardo agli artt. 12 e 16 della

legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché agli artt. 202, 256 e 362 del

codice di procedura penale.

Il ricorrente chiede alla Corte di dichiarare che non spetta al

pubblico ministero procedere ad indagini strumentali all'esercizio

dell'azione penale con riferimento a fatti e notizie in ordine ai

quali è stato opposto il segreto di Stato, confermato dal Presidente

del Consiglio, e di conseguenza di annullare gli atti istruttori

specificamente elencati.

2. - Occorre, innanzitutto, confermare l'ammissibilità del

conflitto di attribuzione in questione, che questa Corte ha già

dichiarato, in linea di prima e sommaria delibazione, con l'ordinanza

n. 426 depositata il 18 dicembre 1997.

Sotto il profilo soggettivo, il Presidente del Consiglio dei

Ministri è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo

competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui

appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma

del segreto di Stato, non solo in base alla legge n. 801 del 1977,

ma, come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, anche alla

stregua delle disposizioni costituzionali - invocate nel ricorso -

che ne delimitano le attribuzioni (sentenza n. 86 del 1977).

Sotto il medesimo profilo, anche la legittimazione del procuratore

della Repubblica presso il Tribunale di Bologna a resistere nel

conflitto deve essere affermata in conformità alla giurisprudenza di

questa Corte, che riconosce al pubblico ministero la legittimazione

ad essere parte di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato,

in quanto, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, è il titolare

diretto ed esclusivo dell'attività di indagine finalizzata

all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (ordinanza n. 269 del

1996; sentenze n. 420 del 1995, e nn. 464, 463 e 462 del 1993).

Quanto al profilo oggettivo, il conflitto riguarda attribuzioni

costituzionalmente garantite inerenti all'esercizio dell'azione

penale da parte del pubblico ministero ed alla salvaguardia della

sicurezza dello Stato anche attraverso lo strumento del segreto, la

cui opposizione è attribuita alla responsabilità del Presidente del

Consiglio ed al controllo del Parlamento.

3. - Per la definizione del presente conflitto è necessario, in

via preliminare, ripercorrere i vari momenti e i diversi passaggi

attraverso i quali la vicenda che ha originato il presente conflitto

si è sviluppata.

Il 12 dicembre 1996 venivano sequestrati dal Procuratore della

Repubblica di Roma due scatoloni di documenti relativi ad indagini,

svolte anni prima da agenti della polizia in forza all'Ufficio

centrale investigazioni generali operazioni speciali (UCIGOS) e da

funzionari del SISDE, in ordine a un cittadino straniero segnalato da

servizi stranieri e sospettato di collegamento con una organizzazione

terroristica straniera in epoca di attentati ad obbiettivi di

pertinenza di Stato estero, siti sul nostro territorio.

Il 27 gennaio 1997 venivano interrogati dal procuratore della

Repubblica di Roma tre funzionari: due in servizio presso la polizia

di Stato, uno presso il SISDE. Quest'ultimo si rifiutava di

rispondere ad alcune domande e dichiarava di opporre il segreto di

Stato sulla documentazione esibitagli.

Dopo di ciò la Procura della Repubblica emetteva decreto di

esibizione ex art. 256 cod. proc. pen., notificato il 5 febbraio

1997, col quale disponeva l'acquisizione al procedimento di copia di

tutta la documentazione, ovunque custodita dal SISDE, relativa alla

persona che era stata oggetto di indagini.

Il SISDE forniva parte della documentazione, mentre su altra

opponeva il segreto di Stato.

Ritenuta "pertinente" alle indagini preliminari in corso la

documentazione segretata, il Procuratore della Repubblica

interpellava il Presidente del Consiglio dei Ministri affinché desse

conferma del segreto opposto ai sensi della legge n. 801 del 1977.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del 12

giugno 1997, ricordando che il segreto era stato opposto prima dal

funzionario del SISDE, in sede di interrogatorio, e poi dal direttore

del SISDE dopo l'ordine di esibizione, ritenute fondate le esigenze

di segreto, dichiarava, con apposita motivazione, correttamente

opposto in sede di interrogatorio il segreto di Stato in ordine alle

domande relative ai dettagli dei modi operandi seguiti dal servizio

nell'operazione antiterrorismo e in ordine all'esibizione di

documenti richiesti dall'autorità giudiziaria.

Successivamente, il Comitato parlamentare per i servizi di

informazione e sicurezza investito ex art. 16 della legge n. 801 del

1977, con delibera unanime riteneva in data 22 luglio 1997 fondata la

conferma del segreto opposta.

La Procura di Roma, ricevuta la decisione del Presidente del

Consiglio e ritenuta la propria incompetenza territoriale,

trasmetteva gli atti, unitamente all'interpello e alla delibera del

Presidente del Consiglio dei Ministri, al pubblico ministero presso

il Tribunale di Bologna. Questi avviava l'investigazione, notificando

alla DIGOS della locale Questura, in data 8 luglio 1997, ordine di

esibizione di documentazione riguardante le indagini svolte a suo

tempo dalla polizia e dai servizi.

La Questura, nel trasmettere il 15 luglio 1997 copia dei documenti

richiesti, precisava che sulle modalità operative era stato opposto

il segreto di Stato. L'Avvocatura generale dello Stato ha prodotto la

nota di trasmissione della Questura di Bologna, per sottolineare come

la predetta trasmissione sia avvenuta con un documento che richiamava

espressamente l'opposizione del segreto di Stato e la sua conferma.

Al riguardo, il ricorrente ha ripetutamente affermato nel ricorso,

nella memoria depositata e nella discussione, che il procuratore

della Repubblica ha proceduto oltre nelle indagini e utilizzato la

documentazione erroneamente trasmessa dalla Questura di Bologna,

ignorando il richiamo da questa formulato alla segretazione.

La Procura, tra il 2 e il 4 agosto 1997, provvedeva ad aprire gli

scatoloni inizialmente sequestrati, costituenti corpo di reato, che

erano stati inviati fin dal 23 giugno 1997 dalla Procura di Roma.

Il 6 novembre 1997, nel corso dell'interrogatorio di un quarto

funzionario (il cui nome era emerso in questa fase dell'indagine

bolognese) che si era riportato al segreto di Stato, era stata

richiamata espressamente la conferma intervenuta da parte del

Presidente del Consiglio con preciso riferimento al modus operandi

del Servizio.

Il 17 novembre 1997, il pubblico ministero effettuava gli

interrogatori degli altri indagati, preannunciando all'avvocato dello

Stato, incaricato della difesa, un prossimo deposito della richiesta

di rinvio a giudizio.

L'Avvocatura dello Stato, in una memoria datata 18 novembre 1997,

chiedeva al pubblico ministero di non procedere alla richiesta di

rinvio a giudizio.

Il pubblico ministero, in data 19-27 novembre 1997, chiedeva

l'emissione di decreto di rinvio a giudizio per i quattro soggetti

imputati per i reati previsti dagli artt. 81, 110, 615, cod. pen.,

81, 110, 617, primo e terzo comma, cod. pen., e ancora 81, 110, 617

bis primo e secondo comma, cod. pen., indicando nella richiesta di

rinvio a giudizio fonti di prova coperte dal segreto di Stato.

Con provvedimento del 2 febbraio 1998 il giudice per le indagini

preliminari fissava per il 22 aprile 1998 l'udienza preliminare.

4. - Nel merito, il ricorso deve essere accolto nei limiti di

seguito precisati.

5. - Questa Corte ritiene di tenere fermi i principi enunciati

nelle sentenze che si sono pronunciate sul fondamento e sui limiti

del segreto opposto, per ragioni di sicurezza interna ed esterna

dello Stato, all'autorità giudiziaria da organi del potere

esecutivo, in epoca anteriore alla legge n. 801 del 1977.

Nella sentenza n. 86 del 1977, si afferma che solo nei casi nei

quali si tratti di agire per la salvaguardia di supremi interessi

dello Stato può trovare legittimazione il segreto, in quanto

strumento necessario per raggiungere il fine della sicurezza dello

Stato e per garantirne l'esistenza, l'integrità, nonché l'assetto

democratico, valori tutelati dagli artt. 1, 5, 52, 87 e 126 della

Costituzione.

Quanto allo "sbarramento all'esercizio del potere giurisdizionale",

potere pur esso garantito dagli artt. 101, 102, 104 e 112 della

Costituzione, la Corte - con la stessa sentenza - ebbe modo di

affermare che "la sicurezza dello Stato costituisce interesse

essenziale, insopprimibile della collettività, con palese carattere

di assoluta preminenza su ogni altro, in quanto tocca (...) la

esistenza stessa dello Stato, un aspetto del quale è la

giurisdizione".

La decisione richiama la precedente sentenza n. 82 del 1976,

anch'essa in tema di segreto politico-militare, nella quale si

sottolinea che il predetto istituto involge "il supremo interesse

della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, e

cioè l'interesse dello Stato-comunità alla propria integrità

territoriale, indipendenza, e - al limite - alla stessa sua

sopravvivenza".

La Corte ha sottolineato che la potestà dell'esecutivo in questa

materia non è illimitata e ha fatto salva l'esigenza - destinata a

trovare il suo punto di equilibrio e la sua definizione in sede

legislativa - di assicurare, in ogni singolo caso concreto, un

ragionevole rapporto di mezzo a fine; precisando che mai il segreto

potrebbe essere allegato per impedire l'accertamento di fatti

eversivi dell'ordine costituzionale; affermando la necessità che

l'esecutivo indichi le ragioni essenziali che stanno a fondamento del

segreto; insistendo sulla centralità della sede parlamentare ai fini

del sindacato politico sulla tutela del segreto, attraverso tutti i

modi consentiti dalla Costituzione, riconducibili alla funzione

ispettiva delle Camere, ovvero all'a'mbito dei procedimenti

fiduciari.

6. - A seguito della sentenza n. 86 del 1977, il Parlamento ha

introdotto con la legge n. 801 del 1977 una nuova disciplina del

segreto di Stato, in larga misura ispirata alla giurisprudenza

costituzionale. Non si tratta tuttavia di una riforma compiuta, come

risulta dall'art. 18, che rinvia ad una successiva "legge organica

relativa alla materia del segreto" - non ancora intervenuta - che,

anche alla luce del presente conflitto, si appalesa auspicabile.

In particolare, l'art. 15 della legge n. 801, che ha modificato

l'art. 352 del codice di procedura penale del 1930, e in seguito la

direttiva della legge-delega per il nuovo codice di procedura penale

di cui all'art. 2, comma 1, n. 70), della legge 16 febbraio 1987, n.

81, e gli artt. 202 e 256 del nuovo codice - norme, queste ultime,

sulla cui base, nella specie, è stato opposto il segreto - hanno

delineato, con formule non tutte identiche, in guisa da determinare

qualche incertezza in ordine alla estensione del segreto, una ipotesi

di improcedibilità, da dichiararsi dal giudice, allorché sia

opposto il segreto e il giudice stesso ritenga essenziali per la

definizione del processo gli elementi di conoscenza da esso preclusi.

7. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente

chiede che la Corte dichiari che non spetta al pubblico ministero,

una volta preso atto della opposizione e della conferma del segreto

di Stato, procedere oltre nelle indagini strumentali all'esercizio

dell'azione penale e compiere ulteriori atti di indagine diretti ad

acquisire aliunde elementi di conoscenza sui fatti incisi dal segreto

di Stato.

La tesi prospettata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale

l'opposizione del segreto inibirebbe in modo assoluto all'Autorità

giudiziaria la conoscenza dei fatti ai quali il segreto si riferisce,

e quindi precluderebbe al pubblico ministero di compiere qualsiasi

indagine, anche se fondata su elementi di conoscenza altrimenti

acquisiti, non può essere condivisa. Tale impostazione altererebbe

in questa materia l'equilibrio dei rapporti tra potere esecutivo e

autorità giudiziaria, che debbono essere improntati al principio di

legalità; né potrebbe questa Corte sostituirsi al legislatore,

operando, in concreto e di volta in volta, senza alcuna base

legislativa, valutazioni di merito attinenti al bilanciamento tra i

beni costituzionali sottostanti rispettivamente alle esigenze di

tutela del segreto e di salvaguardia dei valori protetti dalle

singole fattispecie incriminatrici.

Sulla base di questi princi'pi, e alla luce della disciplina

vigente, che non delinea alcuna ipotesi di immunità sostanziale

collegata all'attività dei servizi informativi, l'opposizione del

segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri

non ha l'effetto di impedire che il pubblico ministero indaghi sui

fatti di reato cui si riferisce la notitia criminis in suo possesso,

ed eserciti se del caso l'azione penale, ma ha l'effetto di inibire

all'autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente di

utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto.

Tale divieto riguarda l'utilizzazione degli atti e documenti

coperti da segreto sia in via diretta, ai fini cioè di fondare su di

essi l'esercizio dell'azione penale, sia in via indiretta, per trarne

spunto ai fini di ulteriori atti di indagine, le cui eventuali

risultanze sarebbero a loro volta viziate dall'illegittimità della

loro origine.

Fermo il principio di legalità, i rapporti tra Governo e autorità

giudiziaria debbono essere ispirati a correttezza e lealtà, nel

senso dell'effettivo rispetto delle attribuzioni a ciascuno

spettanti. Entro questo quadro, non potrebbe ad esempio l'autorità

giudiziaria aggirare surrettiziamente il segreto opposto dal

Presidente del Consiglio, inoltrando ad altri organi richieste di

esibizione di documenti dei quali le sia nota la segretezza

formalmente opposta.

Nel caso di specie, non appare conforme al dovere di lealtà e di

correttezza il comportamento del procuratore della Repubblica presso

il Tribunale di Bologna che, pur essendo a conoscenza dell'avvenuta

opposizione del segreto, non ne ha di fatto tenuto conto, rivolgendo

al Questore di Bologna ordine di esibizione di documentazione

riguardante le indagini svolte a suo tempo dalla polizia e dai

servizi.

Risultano pertanto lese le attribuzioni costituzionalmente

riconosciute al Presidente del Consiglio, e il vizio non riguarda

soltanto l'acquisizione di atti e documenti del cui contenuto il

Procuratore della Repubblica di Bologna sia venuto a conoscenza, ma

coinvolge anche l'eventuale attività di indagine susseguentemente

svolta avvalendosi di quelle conoscenze.

Per contro non è precluso al pubblico ministero di procedere, ove

disponga o possa acquisire per altra via elementi indizianti del

tutto autonomi e indipendenti dagli atti e documenti coperti da

segreto.

Spetta poi al giudice, al quale il pubblico ministero formula le

sue richieste, decidere se si debba dichiarare non doversi procedere

per l'esistenza del segreto di Stato, allorquando ritenga essenziali

prove la cui acquisizione e utilizzazione sono impedite dal segreto

medesimo.

Nella specie, risulta, in base a quanto si è detto nella

precedente esposizione in fatto, che atti coperti dal segreto sono

stati acquisiti ed utilizzati; che da essi il pubblico ministero ha

preso le mosse per ulteriori indagini e che la richiesta di rinvio a

giudizio indica, fra le fonti di prova dei reati contestati, alcuni

documenti coperti dal segreto legalmente opposto. Sotto questo

profilo, la domanda del ricorrente è dunque fondata: e devono

pertanto essere annullati, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 87

del 1953, gli atti di indagine compiuti sulla base di fonti di prova

coperte dal segreto, nonché la sopravvenuta richiesta di rinvio a

giudizio, in quanto vi sono indicate o sono comunque utilizzate fonti

di prova coperte dal segreto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta al pubblico ministero, in persona del

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, né

acquisire, né utilizzare, sotto alcun profilo, direttamente o

indirettamente, atti o documenti sui quali è stato legalmente

opposto e confermato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il

segreto di Stato, né trarne comunque occasione di indagine ai fini

del promovimento dell'azione penale, e conseguentemente annulla gli

atti di indagine compiuti sulla base di fonti di prova coperte dal

segreto di Stato, nonché la sopravvenuta richiesta di rinvio a

giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 10 aprile 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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