Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1964 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R.

26 aprile 1957, n. 818 (norme di attuazione e di coordinamento della

legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni

dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1963 dal

Tribunale di Cuneo nel procedimento civile vertente tra il Consorzio

irriguo Canale Naviglio e l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, iscritta al n. 9 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 47 del 22 febbraio 1964.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto nazionale

della previdenza sociale;

udita nell'udienza pubblica del 5 novembre 1964 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

uditi l'avv. Guido Nardone, per l'I.N.P.S., e il sostituto avvocato

generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Avverso il decreto 16 luglio 1962 del Presidente del Tribunale di

Cuneo, che ha ingiunto al Consorzio irriguo Canale Naviglio di Bra il

pagamento della somma di lire 863.592 oltre interessi e spese per vari

contributi assicurativi, che l'Istituto nazionale della previdenza

sociale assumeva dovuti per l'assicurazione del segretario del

Consorzio, geometra Celso Remondino, il Consorzio ha proposto

opposizione sostenendo che, alla data del luglio 1962, in cui esso è

stato costituito, il Remondino aveva di già superato l'età massima

dell'obbligo assicurativo, fissata dalla legge ai 60 anni per l'uomo e

55 per la donna (artt. 3 del R. D. L. 14 aprile 1939, n. 636, e 5 della

legge 4 aprile 1952, n. 218).

Avendo l'I.N.P.S. invocato l'applicazione della disposizione

dell'art. 1 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, secondo la quale le

persone soggette alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità e

la vecchiaia debbono essere assicurate anche se continuano od iniziano

l'attività retribuita alle dipendenze altrui dopo il compimento del 60

anno di età se uomini e del 55 se donne, il Consorzio ha sollevato

l'eccezione di illegittimità costituzionale di tale norma, denunziando

l'eccesso dai limiti della legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218,

la quale, all'art. 5, prevede il venir meno dell'obbligo assicurativo

per il compimento della età suindicata.

Il Tribunale di Cuneo, con ordinanza del 21 novembre 1963, ritenuta

la questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini del

decidere, ha disposto la sospensione del processo e la trasmissione

degli atti a questa Corte.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata e comunicata, e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 47 del 22 febbraio 1964.

Nel presente giudizio si è costituito l'Istituto nazionale della

previdenza sociale. È altresì intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.

Questa premesso che il problema posto dal Tribunale di Cuneo si

risolve nell'accertamento della conformità o meno delle norme

contenute nell'art. 1 del D.P.R. n. 818 del 1957 ai principi ed ai

criteri direttivi cui si informa la legge n. 218 del 4 aprile 1952

osserva che il Tribunale ha erroneamente tenuto presente soltanto

l'art. 5 di tale legge, senza prendere in alcuna considerazione l'art.

27 della stessa, univocamente risolutivo in senso opposto. Orbene,

l'art. 5, il cui oggetto è la disciplina della cosiddetta prosecuzione

volontaria dell'assicurazione, contiene un richiamo soltanto

incidentale alla ipotesi del venir meno dell'obbligo assicurativo per

il compimento dell'età pensionabile. Invece, l'art. 27, con una norma

chiara e puntuale ha stabilito che "l'obbligo del versamento dei

contributi dovuti per le forme di previdenza e di assistenza

obbligatorie, non cessa qualora il lavoratore, in età superiore ai 55

anni se donna, e 60 anni se uomo, presti attività retribuita alle

dipendenze altrui. Indubbiamente - continua l'Avvocatura - vi è un

difetto di coordinamento tra l'art. 5 e l'art. 27 della legge n. 218

del 1952, ma è altrettanto indubbio che, tra l'affermazione

incidentale contenuta nel primo e la prescrizione chiara e precisa del

secondo, è questa che deve avere la prevalenza. Si tratta di una norma

che regola ex professo la materia sicché ad essa doveva attenersi

l'organo delegato alla emanazione di norme di attuazione, transitorie e

di coordinamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, nelle deduzioni

ritualmente depositate in cancelleria, lamenta anch'esso che il

Tribunale abbia preso in considerazione soltanto l'art. 5 e non anche

l'art. 27 della legge n. 218 del 1952. I due articoli non sono

coordinati, ma, appunto per siffatto difetto, il legislatore delegato

ha usato dei suoi poteri di coordinamento demandatigli con l'art. 37

della legge. Per giustificare la scelta fatta nell'esercizio di tali

poteri, basta considerare che l'art. 5 riguarda la prosecuzione

volontaria dell'assicurazione, mentre l'art. 27 contiene una

disposizione di carattere generale connessa con altre norme come quella

dell'art. 12, dalle quali si evince che il legislatore ha inteso

regolare la condizione previdenziale del lavoratore pensionato od

anziano, che si rioccupi, riaffermandone l'obbligo contributivo. Considerato in diritto :

Il Tribunale di Cuneo ritiene che l'art. 1 del D.P.R. 26 aprile

1957, n. 818 - prescrivendo che "le persone soggette alle assicurazioni

obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la

tubercolosi e per la disoccupazione involontaria debbono essere

assicurate anche se continuano o iniziano l'attività retribuita alle

dipendenze altrui dopo il compimento del 60 anno di età se uomini e

del 55 se donne" - abbia ecceduto dai limiti della delega di cui

all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218. E ciò perché questa

stessa legge prevede all'art. 5 il venir meno dell'obbligo assicurativo

al compimento dei 60 e 55 anni di età, onde il Governo, delegato ad

emanare soltanto disposizioni transitorie, di attuazione e di

coordinamento, non poteva dettare una norma in netto contrasto con

un'altra della stessa legge delegante.

La Corte osserva che il Tribunale non ha preso in esame l'intero

contesto della legge 4 aprile 1952, n. 218, né ha tenuto alcun conto

della evoluzione legislativa in materia di assicurazioni sociali. Ed

infatti, nel tempo in cui vigeva l'art. 3 del R. D. L. 14 aprile 1939,

n. 636, l'obbligo assicurativo delle persone che prestavano attività

lavorativa alle dipendenze altrui aveva inizio alla età di 14 anni del

lavoratore e termine al compimento dei 60 o 55 anni di età a seconda

che si trattasse di uomini o di donne. Ma col riordinamento delle

pensioni della previdenza sociale dell'anno 1952, il legislatore ha

stabilito un principio diverso: rimanendo ferma l'età dei 60 o 55

anni del lavoratore o della lavoratrice per acquistare il diritto alla

pensione della previdenza sociale, i lavoratori i quali, pur avendo

superato tale età, prestino attività lavorativa retribuita alle

dipendenze altrui sono sempre assoggettati all'obbligo assicurativo od

al pagamento dei contributi previdenziali. Il che vuol dire che

l'obbligo della assicurazione è inerente alla prestazione della

attività lavorativa ed alla relativa retribuzione, e sussiste

indipendentemente dal raggiungimento di ogni limite di età del

lavoratore.

L'art. 27 della legge n. 218 del 1952 dispone che il detto obbligo

assicurativo "non cessa", al compimento della età pensionabile, usando

questo termine in relazione alle precedenti norme della legge del 1939

che fissavano una età di cessazione di tale obbligo.

Questa considerazione vale ad eliminare ogni dubbio interpretativo

sulla sussistenza del ripetuto obbligo per tutti i lavoratori che si

trovino nelle suindicate condizioni, tanto nel caso in cui continuino a

lavorare, quanto nel caso in cui "inizino" la attività dopo il

compimento degli anni sopraindicati.

È opportuno rilevare ancora che la norma dell'art. 27 è

coordinata con quella dell'art. 12, la quale prevede, per i pensionati

della previdenza sociale che lavorino alle dipendenze altrui, una

trattenuta sulla retribuzione, da versare all'I.N.P.S.; ed è anche

coordinata con le altre norme che prevedono la concessione di uno o

più supplementi di pensione, il cui presupposto giuridico ed economico

è appunto il versamento obbligatorio dei contributi assicurativi

effettuato dopo il compimento della età pensionabile.

Avendo il legislatore delegato ribadito uno dei principi

fondamentali in merito ai lavoratori i quali prestino attività

lavorativa retribuita dopo superata l'età pensionabile, non sussiste

alcun vizio di legittimità per eccesso di delega.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (norme di attuazione e

di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento

delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti), sollevata dal Tribunale di Cuneo con

ordinanza del 21 novembre 1963, in relazione agli artt. 5 e 37 della

legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento agli artt. 70, 76 e 77

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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