Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1963

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/06/1963 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 234,

secondo comma, del Codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 settembre 1962 dalla Sezione istruttoria

della Corte di appello di Perugia nel procedimento penale a carico di

Crispolti Marco ed altri, iscritta al n. 191 del Registro ordinanze

1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del

7 dicembre 1962;

2) ordinanza emessa l'11 febbraio 1963 dalla Sezione istruttoria

della Corte di appello di Roma nel procedimento penale a carico di

Bratelli Maria, iscritta al n. 46 del Registro ordinanze 1963 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 del 9 marzo

1963;

3) ordinanza emessa il 15 gennaio 1963 dal Tribunale di Potenza nel

procedimento penale a carico di Severino Ulisse ed altro, iscritta al

n. 50 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 67 del 9 marzo 1963;

4) ordinanze emesse il 12 dicembre 1962 dalla Sezione istruttoria

della Corte di appello di Napoli nei procedimenti penali a carico

rispettivamente di Bassino Roberto ed altro e di Botta Luigi, Botta

Rocco, Frasci Umberto ed altri, iscritte ai nn. 55 e 56 del Registro

ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 87 del 30 marzo 1963.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Bratelli Maria, Botta

Rocco e Frasci Umberto;

udita nell'udienza pubblica del 5 giugno 1963 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

udito l'avv. Remo Pannain, per Bratelli Maria.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Dalle Sezioni istruttorie delle Corti di appello di Perugia

(ordinanza 26 settembre 1962, nel procedimento penale a carico di

Crispolti Marco ed altri), di Napoli (ordinanze 12 dicembre 1962, nei

procedimenti penali a carico rispettivamente di Bassino Roberto ed

altro e di Botta Luigi ed altri) e di Roma (ordinanza 11 febbraio 1963,

nel procedimento penale a carico di Bratelli Maria) , in riferimento

all'art. 25 della Costituzione, è stata proposta questione di

legittimità costituzionale dell'art. 234, secondo comma, del Cod.

proc. pen., il quale dispone che il Procuratore generale presso la

Corte di appello può, con provvedimento insindacabile, prima della

sentenza o del decreto di citazione, a seconda della forma del

procedimento istruttorio, richiamare gli atti e rimettere l'istruzione

alla Sezione istruttoria.

Identica questione è stata sollevata dal Tribunale di Potenza con

ordinanza 15 gennaio 1963, emessa nel procedimento penale a carico di

Severino Ulisse ed altro.

2. - In tutte le ordinanze è stato fatto richiamo alla sentenza di

questa Corte 3 luglio 1962, n. 88, che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 30, secondo e terzo comma, del Cod. proc.

pen., dell'art. 31, secondo comma, dello stesso Codice, e dell'art. 10

del R. D. 20 luglio 1934, n. 1404; si è rilevato che la norma

denunziata attribuisce al Procuratore generale la facoltà di sottrarre

quella funzione al giudice istruttore che è precostituito dalla legge

per la funzione stessa, e si è soggiunto che al conferimento di tale

facoltà si oppone il principio della predeterminazione e della

certezza del giudice.

Nelle ordinanze delle Sezioni istruttorie di Perugia e di Napoli e

in quella del Tribunale di Potenza si è inoltre posto in risalto il

carattere giurisdizionale della funzione istruttoria nel procedimento

penale; e il Tribunale di Potenza ha altresì osservato che non avrebbe

valore l'obiezione per cui giudice competente per la pronuncia

definitiva rimane sempre quello predeterminato dalla legge.

La Sezione istruttoria d i Napoli ha pure considerato che l'art. 25

della Costituzione ha stabilito una riserva assoluta di legge in

materia di competenza, e che questa riserva esclude la possibilità di

determinare il giudice in relazione ad un fatto già verificatosi; la

stessa Sezione e il Tribunale di Potenza hanno rilevato che il

provvedimento di rimessione è discrezionale, svincolato da qualsiasi

presupposto, insindacabile.

Il Tribunale di Potenza ha infine osservato che, a far ritenere

legittima la norma denunciata, non vale obiettare che l'istruttoria

condotta da un giudice superiore dà maggior garanzia; sia perché il

principio della certezza del giudice non ammette eccezioni, sia

perché la conseguenza della rimessione dell'istruttoria ad un giudice

superiore è la soppressione dell'appello. Quest'ultimo rilievo è

esposto anche dalla Sezione istruttoria di Napoli.

3. - L'ordinanza della Sezione istruttoria di Perugia è stata

notificata il 4 ottobre 1962 agli imputati, il giorno 5 successivo al

Pubblico Ministero e l'8 stesso ottobre al Presidente del Consiglio dei

Ministri; è stata comunicata il 3 ottobre 1962 ai Presidenti del

Senato e della Camera dei Deputati e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 313 del 7 dicembre 1962.

L'ordinanza della Sezione istruttoria di Napoli, emessa nel

procedimento a carico di Bassino Roberto ed altro, è stata notificata

il 21 e il 25 febbraio 1963 agli imputati, il 18 stesso febbraio al

Pubblico Ministero, il 4 gennaio 1963 al Presidente del Consiglio dei

Ministri; è stata comunicata il 10 gennaio 1963 ai Presidenti del

Senato e della Camera dei Deputati e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 87 del 30 marzo 1963.

L'ordinanza della Sezione istruttoria di Napoli, pronunciata nel

procedimento a carico di Botta Luigi ed altri, è stata notificata il

19 e 20 febbraio 1963 agli imputati, il 18 stesso febbraio al Pubblico

Ministero, il 4 gennaio 1963 al Presidente del Consiglio dei Ministri;

è stata comunicata il 12 gennaio 1963 ai Presidenti del Senato e della

Camera dei Deputati e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 87 del 30 marzo 1963.

L'ordinanza della Sezione istruttoria di Roma è stata notificata

il 14 febbraio 1963 all'imputata, al Pubblico Ministero ed al

Presidente del Consiglio dei Ministri; è stata comunicata il 13 stesso

febbraio ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 del 9 marzo

1963.

L'ordinanza del Tribunale di Potenza è stata notificata il 23

gennaio 1963 al Presidente del Consiglio dei Ministri; è stata

comunicata il 18 stesso gennaio ai Presidenti del Senato e della Camera

dei Deputati e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

67 del 9 marzo 1963.

Innanzi a questa Corte si sono costituiti soltanto Bratelli Maria,

Botta Rocco e Frasci Umberto; la prima per il procedimento di cui

all'ordinanza della Sezione istruttoria della Corte d'appello di Roma,

gli altri per il procedimento di cui all'ordinanza della Sezione

istruttoria della Corte di appello di Napoli.

4. - La Bratelli ha dedotto che la questione è stata già

praticamente risolta da questa Corte con la sopracitata sentenza di

questa Corte medesima del 3 luglio 1962, n. 88. Nessuna esigenza

logica o giuridica, ha soggiunto, imponeva o solo consigliava la norma

denunciata; la quale da un lato sostituisce un giudice ad un altro, e

dall'altro fa perdere all'imputato, o gli fa correre il rischio di

perdere, un grado di giurisdizione. In tal modo ad un provvedimento

insindacabile del Pubblico Ministero si dà la forza di togliere alla

parte una garanzia processuale.

Il Botta ed il Frasci si sono richiamati pure alla suddetta

sentenza di questa Corte, ed hanno rilevato che giudice istruttore e

Sezione istruttoria sono organi di funzione giurisdizionale la cui

competenza è garantita dal divieto posto dall'art. 25, primo comma,

della Costituzione: hanno infatti una potestà giurisdizionale di

decisione rispetto all'inesistenza della pretesa punitiva,

all'esistenza delle condizioni per il proseguimento dell'azione penale,

alla libertà personale dell'imputato, alle spese del querelante e

delle parti, all'azione civile esercitata nel procedimento penale, alla

dichiarazione della falsità di atti; a parte l'applicazione delle

misure di sicurezza garantita dalla natura giurisdizionale dell'organo.

Non ha perciò pregio, secondo il Botta ed il Frasci, l'obiezione che

l'imputato non possa essere condannato dagli organi dell'istruzione;

mentre ha importanza che la rimessione gli toglie, in talune ipotesi,

il normale mezzo di impugnazione dell'appello.

Fuori termine la Bratelli ha depositato note illustrative.

5. - All'udienza del 5 giugno 1963, il difensore della Bratelli ha

sviluppato le deduzioni svolte nell'atto di costituzione. Considerato in diritto :

1. - Le cinque ordinanze prospettano la medesima questione. Deve

perciò essere pronunciata una sola sentenza.

2. - Esattamente le ordinanze predette ritengono che il divieto di

distrarre dal giudice naturale si applichi, nel procedimento penale,

pure all'istruttoria formale.

L ' art. 25 della Costituzione non si riferisce soltanto al giudice

competente per la pronunzia finale. La norma è formulata

genericamente; e il fondamento di garanzia che la ispira permette di

comprendere nel suo tenore anche l'istruttoria formale perché pure

rispetto a questa è necessaria la protezione del principio di certezza

del giudice.

L'istruttoria formale, a parte altri rilievi, potendo concludersi

con una sentenza di proscioglimento, ha in sé per ciò solo gli

estremi della giurisdizione. La sentenza di assoluzione contiene una

espressa pronuncia sul fondamento dell'accusa, ed è quindi sentenza di

merito al pari di quella pronunziata nel dibattimento. La sua speciale

forza di resistenza è un limite alla sua efficacia, non un dato che le

nega natura giurisdizionale.

3. - Ora, in forza del secondo comma dell'art. 234 del Cod. proc.

pen., che è la norma denunciata, il Procuratore generale della Corte

di appello può spostare la competenza del giudice istruttore senza

vincoli di prescrizioni legali; e per giunta il suo provvedimento non

è soggetto a gravame.

Chiaro è che, in tal modo, la designazione del giudice competente

per l'istruttoria può avvenire post factum, per la sola autorità del

Pubblico Ministero, che può determinarsi anche sulla base di

circostanze ignote alla parte privata, prima che inoppugnabili. E va

soggiunto che il Pubblico Ministero, con l'esercizio del suo

incontrollabile potere, in quanto attrae ad un giudice superiore la

competenza per l'istruttoria, toglie alla parte la garanzia del doppio

grado di giurisdizione; il che certo non contraddice a norme

costituzionali, ma indubbiamente dà la misura della gravità delle

conseguenze che possono risultare da una non congrua osservanza della

norma.

Questa Corte ha altre volte deciso (3 luglio 1962, n. 88; 27 aprile

1963, n. 50) che la determinazione della competenza del giudice deve

dipendere non dall'insindacabile discrezionalità dell'organo

giudiziario, com'è prescritto dalla norma denunziata, ma

necessariamente dall'accertamento di fatti ipotizzati dalla legge, da

verificarsi nel futuro e non già verificati. Eppertanto ritiene che

la competenza della Sezione istruttoria della Corte d'appello, per

rispondere al dettato dell'art. 25 della Costituzione, potrebbe essere

determinata solo mediante la preventiva precisazione dei criteri di

collegamento e con esclusione di ogni discrezionalità, in modo che sia

consentito pure alla parte privata di far valere ragioni in contrasto

con quelle rappresentate dal Pubblico Ministero.

4. - La disposizione denunciata va pertanto dichiarata priva di

legittimità costituzionale, salva la nuova disciplina della materia

nei sensi suesposti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce i procedimenti, per la decisione con unica sentenza;

dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma

dell'art. 234 del Codice di procedura penale, in riferimento all'art.

25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI- GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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