Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1962 · relatore Aldo Sandulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo

comma, della legge 10 luglio 1959, n. 459, e dell'art. 2, ultimo comma,

del D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460, promosso con ordinanza emessa il 21

febbraio 1962 dalla Corte d'assise d'appello di Palermo nel

procedimento penale a carico di Sparacino Agostino ed altri, iscritta

al n. 82 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 145 del 9 giugno 1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1962 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli,

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In un procedimento penale a carico di Sparacino Agostino e altri 34

imputati, condannati dalla Corte di primo grado per avere, in

associazione, commesso vari reati contro il patrimonio, fu sollevata da

alcuni dei difensori, innanzi alla Corte d'assise d'appello di Palermo,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma,

della legge 10 luglio 1959, n. 459, e dell'art. 2, ultimo comma, del

D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460, in relazione all'art. 79 della

Costituzione. La legge n. 459 ha per oggetto la delegazione al

Presidente della Repubblica per la emanazione di provvedimenti di

amnistia e indulto; l'art. 2, ultimo comma, di essa riguarda la

possibilità di avvalersi o meno della delega del potere di indulto per

alcuni reati espressamente indicati; l'art. 2 del D.P.R. n. 460 è

quello attraverso il quale il potere di scelta è stato esercitato,

escludendo dall'indulto uno solo dei reati per i quali la legge aveva

dato facoltà di concederlo.

La Corte ritenne non manifestamente infondata la questione

attinente al fatto che, conferendo al Capo dello Stato la facoltà di

concedere o meno l'indulto per i reati indicati nell'ultimo comma

dell'art. 2 della legge, il Parlamento gli avrebbe attribuito - in

contrasto con l'art. 79 della Costituzione e con quanto praticato dalla

stessa legge in relazione al potere di amnistia (per la quale fu,

invece, la legge a indicare tassativamente i reati ai quali non si

estendeva) - un potere "discrezionale ed autonomo", instaurando, per

giunta, una distinzione, quanto al modo di concedere l'amnistia e

l'indulto, non ricavabile dall'art. 79 della Costituzione. Pertanto,

ritenuta, in dissenso dal Pubblico Ministero, non irrilevante tale

questione - potendo, la dichiarazione di illegittimità costituzionale,

"comportare la implicita inclusione nel beneficio, previsto in via

generale nella prima parte dell'art. 2, di quei reati che ne sono

esclusi con le impugnate disposizioni" -, la Corte di Palermo sospese

il giudizio, ordinando la rimessione degli atti alla Corte

costituzionale.

L'ordinanza è stata notificata alle parti private non presenti al

dibattimento e al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è stata

comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Essa è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 1962, n. 145.

Innanzi a questa Corte si è costituito soltanto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello

Stato, che ha depositato in data 18 marzo 1962 un atto d'intervento.

Premessa una diffusa disamina della prassi legislativa successiva

alla Costituzione, dei lavori preparatori della legge di delega del

1959 e dello stato della dottrina costituzionale sui poteri di amnistia

e indulto, in esso si conclude per la dichiarazione di infondatezza

della sollevata questione, osservando che tale conclusione è

necessaria tanto se si accolga la tesi che il potere di amnistia e

indulto sia un potere non rinunciabile del Parlamento, dato che il

Parlamento non vi ha rinunciato nel caso in esame "sol perché ha

sottoposto al Capo dello Stato una alternativa propria dell'esercizio o

meno, in certi casi, del potere medesimo", quanto se si accolga la tesi

che il Parlamento possa "delegare" il potere in questione con la

fissazione di criteri e principi direttivi, dato che ciò appunto il

Parlamento ha fatto.

In ordine poi al particolare profilo relativo alla diversità dei

poteri conferiti con la legge al Capo dello Stato per la concessione,

rispettivamente, dell'amnistia e dell'indulto, l'Avvocato dello Stato

osserva che esso non può interessare ai fini della presente causa,

nella quale - dati i limiti della rilevanza e dell'impugnativa -

importa stabilire se contrasti o meno con l'art. 79 della Costituzione

il modo in cui la legge ha regolato l'esercizio del potere di indulto e

non anche quello in cui ha regolato l'esercizio del potere di amnistia

(che non viene in alcun modo in questione).

All'udienza di trattazione, l'Avvocato dello Stato ha insistito nei

medesimi sensi. Considerato in diritto :

1. - La Corte è stata investita del giudizio di legittimità

costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 10 luglio

1959, n. 459, intitolata "delegazione al Presidente della Repubblica

per la concessione di amnistia e di indulto" e dell'ultimo comma

dell'art. 2 del D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460, intitolato "concessione

di amnistia e indulto".

Non può esser dubbio che anche quest'ultimo provvedimento sia da

considerare un "atto avente forza di legge", come tale suscettibile del

sindacato della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 134 della

Costituzione. Oltre alla natura di legge dell'atto del Parlamento,

sulla base del quale deve procedersi, ai sensi dell'art. 79 della

Costituzione, alla emanazione di provvedimenti di amnistia e indulto, e

al fatto che la citata disposizione costituzionale denomina

"delegazione" il contenuto di tale atto, appaiono decisive in tali

sensi due circostanze: la prima è che i provvedimenti di amnistia e

indulto sono atti normativi destinati a operare nel campo dei reati e

delle pene, che la Costituzione riserva alla legge (art. 25); la

seconda è che la formula dell'art. 79 è il risultato della

elaborazione e semplificazione (non innovativa sul punto) di un testo,

nel quale i provvedimenti in questione venivano espressamente indicati

col nome di "decreti legislativi". In effetti, i provvedimenti di

amnistia ed indulto adottati successivamente all'entrata in vigore

della Costituzione sono stati posti in essere tutti (compreso quello di

cui si discute) nelle forme proprie dei decreti legislativi.

2. - Nel merito, la Corte non ritiene fondata la questione di

legittimità costituzionale sottopostale.

Quest'ultima riguarda soltanto il fatto che con la legge 10 luglio

1959, n. 459, e precisamente con l'ultimo comma dell'art. 2, sia stato

consentito un potere di indulto sotto certi profili "discrezionale ed

autonomo". Per decidere tale questione è sufficiente, dunque,

stabilire se l'art. 79 della Costituzione consenta alla legge che

disponga l'adozione di provvedimenti di amnistia e indulto di lasciare

che, in sede di emanazione dei relativi decreti legislativi, venga

esercitato un qualche potere di scelta. Orbene, non tanto e non

soltanto dall'impiego, nell'art. 79, del concetto di "delegazione",

quanto dalle esigenze di tecnicismo e di tempestività che - come

risulta dalle discussioni parlamentari - ispirarono l'Assemblea

costituente a disporre che i provvedimenti di amnistia e indulto non

fossero adottati dalle Camere, ma "su legge di delegazione delle

Camere", risulta che il citato articolo intese sicuramente consentire

che attraverso i decreti legislativi di amnistia e indulto venisse

esercitato un qualche potere di scelta

3. - Ove, poi, la questione sottoposta alla Corte dovesse essere

intesa nel senso che nel caso in esame la legge di delegazione avrebbe

conferito un potere non adeguatamente specificato e delimitato, essa

sarebbe egualmente infondata.

La Corte ritiene che anche le leggi di delegazione previste

dall'art. 79 della Costituzione debbano contenere un'adeguata

specificazione e delimitazione dei poteri conferiti. Indipendentemente

dalla assimilabilità di esse alle leggi previste dall'art. 76, ciò

discende da un principio cardinale dell'ordine costituzionale vigente,

in base al quale, nelle materie riservate alla legge (come, appunto, la

materia dei reati e delle pene, dove operano i provvedimenti di

amnistia e indulto), il Parlamento, quando pur gli sia consentito di

conferire poteri ad altri organi od enti, non può operare tale

conferimento se non con adeguata specificazione e delimitazione dei

poteri conferiti (come è stato più volte affermato da questa Corte a

partire dalla sentenza n. 4 del 1957, fino alle sentenze nn. 35 e 48

del 1961 e nn. 5 e 54 del 1962).

Ciò premesso, non può dirsi tuttavia che la legge 10 luglio 1959,

n. 459, non abbia sufficientemente specificato e delimitato il potere

da essa delegato. Mentre escludeva espressamente dall'indulto i reati

militari e finanziari, essa dispose che il potere stesso venisse

esercitato per la generalità dei reati e fissò l'entità massima

delle misure di clemenza, consentendo al decreto di attuazione una

possibilità di esclusione dell'indulto limitata a pochissime figure di

reati: quelle prevedute negli artt. 278, 416, 519, 520, 521, 575, 628,

629, 630 del Cod. penale, nonché negli artt. da 531 a 536 dello stesso

Codice e nell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75. Di tale

limitato potere di scelta, il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460, si avvalse

poi accordando l'indulto per una soltanto delle figure di reato per cui

era stato consentito il potere di esclusione (quella prevista dall'art.

278, riguardante l'offesa all'onore o al prestigio del Presidente della

Repubblica).

È da tener presente che le figure delittuose per le quali fu

accordato il potere di esclusione dall'indulto possono essere

raggruppate - a parte quella, già menzionata, per la quale l'indulto

fu concesso - , in cinque categorie, comprendenti una l'associazione a

delinquere (art. 416), un'altra l'omicidio (articolo 575), e, le

rimanenti, reati tra loro omogenei, particolarmente gravi, lesivi,

rispettivamente, della libertà sessuale (artt. 519, 520, 521), del

patrimonio mediante violenza alle persone (artt. 628, 629 e 630), o

riguardanti la repressione dell'istigazione e dello sfruttamento della

prostituzione (artt. da 531 a 536 del Cod. pen. e art. 3 della legge 20

febbraio 1958, n. 75). Nella legge è contenuta cioè la direttiva di

una particolare ponderazione nella concessione dell'indulto per le

anzidette figure di reati, tutte particolarmente ripugnanti alla

coscienza sociale. E ciò è sufficiente a far ritenere osservato

l'art. 79 della Costituzione.

4. - Resta da esaminare l'ulteriore profilo di illegittimità

prospettato nell'ordinanza di rinvio, consistente nel fatto che la

legge di delegazione impugnata ebbe a fare un trattamento diverso per

l'amnistia e per l'indulto, lasciando al Governo un certo potere di

scelta unicamente per quest'ultimo e non anche per la prima.

Anche sotto il profilo in esame la questione sollevata, in

relazione all'ultimo comma dell'art. 2 della legge di delegazione, non

appare fondata. Infatti nulla esclude che il Parlamento, nel suo

criterio politico insindacabile dalla Corte, faccia uso del potere di

delega con maggiore rigidità per l'amnistia e con minore rigidità per

l'indulto.

5. - Dalla dichiarazione di infondatezza della questione di

legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'ultimo comma

dell'art. 2 della legge 10 luglio 1959, n. 459, discende

necessariamente una identica dichiarazione a proposito dell'analoga

questione relativa all'ultimo comma dell'art. 2 del D. P. R. 11

luglio 1959, n. 460, impugnato per invalidità derivata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, sollevata con l'ordinanza

indicata in epigrafe, relativa alla legittimità costituzionale

dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 10 luglio 1959, n. 459, e

dell'ultimo comma dell'art. 2 del D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460, in

riferimento all'art. 79 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1962:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari