Corte costituzionale

Sentenza n. 11/2000

Altra decisione · depositata il 17/01/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati in data 17

giugno 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Antonio Di Pietro,

promosso con atto del tribunale di Bergamo, notificato il 3 maggio

1999, depositato in Cancelleria il 19 successivo ed iscritta al n.

17 del registro conflitti 1999.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1999 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Udito l'avv. Giuseppe Abbamonte per la Camera dei deputati.

Motivazione

Ritenuto in fatto 1. Il tribunale di Bergamo, II sezione penale, ha proposto - con

ordinanza in data 8 ottobre 1998, nel corso di un giudizio nei

confronti del deputato Vittorio Sgarbi, per il reato di diffamazione

aggravata in danno del dr. Antonio Di Pietro - conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei

deputati, chiedendo l'annullamento della deliberazione, adottata

dall'Assemblea nella seduta del 17 giugno 1998, con la quale è stata

dichiarata l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dal

parlamentare.

1.1. - Il tribunale di Bergamo premette che si procede in sede

penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi per le

dichiarazioni da lui rese nel corso del programma "Sgarbi

quotidiani", trasmesso dall'emittente televisiva Canale 5,

concernenti la locazione da parte del dr. Antonio Di Pietro di un

appartamento in Milano ad un canone ritenuto esiguo.

Ad avviso del tribunale non esisterebbe nessuna connessione tra

dette dichiarazioni e l'attività parlamentare del deputato Vittorio

Sgarbi e, quindi, mancherebbe il nesso funzionale tra le prime e la

seconda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, costituisce

condizione dell'insindacabilità delle opinioni ai sensi dell'art.

68, primo comma, della Costituzione. Il Collegio deduce l'erroneità

della motivazione con la quale la Giunta per le autorizzazioni a

procedere ha sostenuto una differente conclusione, valorizzando tre

profili: il contesto in cui le dichiarazioni sono state rese; la

circostanza che il deputato avrebbe indirizzato la sua azione

politica dentro e fuori del Parlamento proprio sul tema oggetto delle

dichiarazioni; il contenuto delle frasi incriminate. L'ordinanza

espone che la Giunta, relativamente al primo profilo, ha premesso che

il deputato ha criticato la condotta tenuta da un magistrato del

pubblico ministero nel corso di un processo penale ripreso dalla

televisione, per sottolineare che essa configurava una "caduta di

stile". In ordine al secondo, ha osservato che il tema affrontato

nella trasmissione televisiva era uno di quelli verso i quali il

deputato "ha, quasi quotidianamente, indirizzato la sua azione

politica sia all'interno sia all'esterno del parlamento"; quanto al

terzo, ha sottolineato che il parlamentare avrebbe preso "in esame

alcune notizie di stampa relative al dottor Di Pietro esprimendo il

proprio convincimento circa la irrisorietà del canone di locazione

pagato dallo stesso per l'affitto di un appartamento". Da siffatte

premesse la Giunta ha quindi derivato che le opinioni, "collocabili

certamente in un contesto politico", presenterebbero "il carattere di

"attività divulgativa connessa" all'esercizio della funzione

parlamentare", dato che, sempre secondo la Giunta, l'articolo 68,

primo comma, della Costituzione sarebbe applicabile a tutti i

comportamenti del parlamentare riconducibili all'attività politica

intesa in senso lato, pure se svolti fuori dalla sede parlamentare ed

anche in caso di giudizi oggettivamente pesanti e tali, quindi, da

costituire in astratto una condotta illecita, purché non

costituiscano insulti gratuiti e personali che nulla hanno a che

vedere con la funzione parlamentare.

1.2. - Il tribunale sostiene l'erroneità della motivazione della

delibera della Giunta, non integrata nel corso del dibattito in aula,

deducendo che la prerogativa dell'insindacabilità non riguarderebbe

l'attività politica del parlamentare intesa in senso lato e che le

opinioni in esame costituirebbero meri apprezzamenti personali

espressi dal deputato alla stregua di un qualunque privato cittadino.

A suo avviso, la circostanza che esse riguardano un argomento di

rilevanza politica non permetterebbe di affermare l'esistenza del

nesso di funzione con l'attività parlamentare, dato che quest'ultimo

sarebbe ravvisabile solo qualora l'attività divulgativa sia

correlata ad uno specifico atto parlamentare. Inoltre, secondo il

tribunale di Bergamo, anche ritenendo che l'insindacabilità possa

concernere opinioni espresse al di fuori delle Camere, la

partecipazione del deputato alla trasmissione televisiva non potrebbe

comunque configurare un'attività riconducibile all'esercizio delle

funzioni parlamentari, in quanto egli sarebbe intervenuto alla

trasmissione quale "conduttore/entertainer di un programma televisivo

denominato "Sgarbi quotidiani", nel corso del quale egli aveva

l'obbligo - sulla base di uno specifico contratto stipulato con la

Reti Televisive Italiane S.p.a. cui fa capo "Canale 5" - di

commentare ed esprimere le proprie opinioni su argomenti di

attualità e su quanto riportato dalla stampa in generale" sicché,

osservano ancora testualmente i giudici, "poiché per tali

prestazioni era, altresì, contrattualmente prevista una determinata

retribuzione" dovrebbe ritenersi che egli ha partecipato alla

trasmissione quale privato cittadino.

2. - Nel giudizio preliminare di delibazione in camera di

consiglio, il conflitto è stato dichiarato ammissibile (ordinanza n.

129 del 16 aprile 1999).

Dopo l'avvenuta notifica alla Camera dei deputati, il 3 maggio

1999, ed il deposito in cancelleria, il 19 maggio 1999, l'ordinanza

è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33,

prima serie speciale, del 18 agosto 1999.

3. - La Camera dei deputati si è ritualmente costituita in

giudizio, chiedendo che il conflitto sia dichiarato infondato.

La difesa della Camera premette che la stessa formulazione del capo

di imputazione dimostrerebbe che nel caso in esame le dichiarazioni

non costituiscono critiche riguardanti vicende private, ma

configurano una "denuncia da parte di un parlamentare di un fatto che

riguarda un titolare di funzioni pubbliche: fatto sul quale il

controllo parlamentare non può, pertanto, ritenersi interdetto". In

tal senso, a suo avviso, avrebbe pregnante importanza la

considerazione che la fattispecie è stata ampiamente esaminata sia

da parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere, sia

dall'Assemblea, avendo in particolare un deputato sottolineato che le

dichiarazioni, sia pure rese extra moenia sarebbero riconducibili

all'attività parlamentare, in quanto riguardano la vicenda che "va

sotto il nome di "affittopoli" che ha interessato, tra l'altro, il

Parlamento "in iniziative parlamentari tipiche (Interrogazioni,

interpellanze e mozioni) ed anche in richieste di Commissioni

parlamentari di inchiesta".

3.1. - La difesa della Camera osserva che la proposta della Giunta

è stata approvata senza voti contrari e che la relativa relazione si

è soffermata sui seguenti punti: a) il parlamentare conduceva da

tempo una personale battaglia nei confronti di alcuni magistrati che

egli riteneva responsabili di comportamenti poco ortodossi; b) le

opinioni riguardavano una vicenda, "affittopoli", che aveva coinvolto

l'opinione pubblica ed interessato anche il Parlamento; c) i fatti si

inserivano in detta vicenda; d) il contesto nel quale le opinioni

erano state rese era particolarmente significativo per farle

ricondurre all'esercizio del mandato parlamentare. Dunque, secondo la

resistente, si sarebbe trattato "di un'attività di denuncia di un

comportamento più che discutibile e che l'opinione pubblica aveva

interesse non solo a conoscere, ma anche a vedere dibattuto" ossia

dell'esercizio "della funzione ispettiva del parlamentare su

comportamenti di persone investite di funzioni giudiziarie".

Ad avviso della Camera, la giurisprudenza costituzionale avrebbe

affermato che, qualora sia stata deliberata l'insindacabilità, la

Corte può soltanto verificare se sia stato seguito un procedimento

corretto ovvero se manchino i presupposti di detta dichiarazione -

tra i quali è essenziale quello del collegamento delle opinioni

espresse con la funzione parlamentare - o se tali presupposti siano

stati arbitrariamente valutati, tenendo conto che, con la sentenza n.

375 del 1997, la Corte ha sottolineato che "la funzione parlamentare

ha natura generale ed è libera nel fine" e ciò determinerebbe

"conseguenze significative in ordine alle garanzie accordate per le

opinioni espresse e i voti dati".

Secondo la resistente, nel caso in esame si verserebbe

"nell'esercizio della funzione ispettiva, tipica dell'attività

parlamentare" anche perché il deputato Vittorio Sgarbi aveva

indirizzato la sua azione politica dentro e fuori il Parlamento

nell'ordine di interessi affrontato nella trasmissione incriminata.

3.2. - In prossimità dell'udienza pubblica, la difesa della Camera

dei deputati, ha depositato memoria con la quale insiste per il

rigetto del conflitto.

Secondo la resistente, l'atto con il quale è stato sollevato il

conflitto mancherebbe del dovuto approfondimento dei fatti e delle

motivazioni esposte negli atti parlamentari, le quali danno invece

conto della rilevanza politica della vicenda oggetto delle

dichiarazioni. Inoltre, nonostante l'ordinanza riconosca che

l'argomento trattato dal deputato Vittorio Sgarbi aveva rilevanza

politica, erroneamente esclude l'insindacabilità delle

dichiarazioni, in quanto ritenute non riconducibili ad atti tipici

della funzione parlamentare. A suo avviso, siffatta ricostruzione

sarebbe però inesatta e da essa deriverebbe che la politica non

potrebbe avvalersi dei mezzi di comunicazione di massa e dovrebbe

essere relegata al di fuori di quella che è definita la moderna

società della comunicazione e della partecipazione.

La difesa della resistente ha infine concluso deducendo che gli

apprezzamenti sull'insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost.,

sono riservati alla Camera di appartenenza del parlamentare anche

perché essi richiedono "motivazioni assai complesse, difficilmente

percepibili in altre sedi" ed ha chiesto che la Corte dichiari che il

potere di deliberare l'insindacabilità delle opinioni è stato

correttamente esercitato e, conseguentemente, annulli l'ordinanza con

la quale è stato sollevato il conflitto, dichiarando che l'azione

penale non può essere proseguita. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ha ad

oggetto la deliberazione con la quale la Camera dei deputati, nella

seduta del 17 giugno 1998, ha dichiarato che i fatti per i quali era

in corso innanzi al tribunale di Bergamo, II sezione penale, il

giudizio per diffamazione aggravata nei confronti del deputato

Vittorio Sgarbi riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle

funzioni parlamentari e, conseguentemente, sarebbero insindacabili ai

sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il tribunale di Bergamo sostiene che detta deliberazione

violerebbe la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente

garantita, in quanto la Camera dei deputati avrebbe erroneamente

esercitato il potere ad essa spettante, di dichiarare

l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dall'on. Sgarbi. A suo

avviso, la Camera avrebbe arbitrariamente ritenuto insindacabili le

dichiarazioni, omettendo di considerare che esse costituirebbero meri

apprezzamenti personali e che non sarebbe "riscontrabile alcuna

connessione con atti tipici della funzione parlamentare" e neppure

"un qualche intento divulgativo di una scelta o di un'attività

politico-parlamentare". La circostanza che esse riguardavano materia

di rilevanza politica non permetterebbe infatti di ritenere esistente

il nesso di funzione, identificabile soltanto qualora l'attività di

divulgazione sia comunque correlata ad un atto parlamentare tipico.

Il tribunale di Bergamo, conseguentemente, chiede che la Corte

annulli la predetta deliberazione.

2. - In linea preliminare deve essere confermata l'ammissibilità

del conflitto di attribuzione in esame, già dichiarata da questa

Corte in sede di sommaria delibazione con l'ordinanza n. 129 del

1999.

Sotto il profilo dei requisiti soggettivi, devono ritenersi

legittimati ad essere parti del presente conflitto sia il tribunale

di Bergamo, in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare

definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in posizione

di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, sia la Camera

dei deputati, dato che essa è competente a dichiarare in modo

definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità ai suoi

componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (tra le più

recenti, sentenze nn. 417, 329 del 1999 e 289 del 1998). Sotto il

profilo oggettivo, avendo il tribunale denunciato la lesione della

propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, parimenti

sussiste la materia del conflitto (ex plurimis sentenza n. 289 del

1998).

La forma dell'ordinanza utilizzata dalla seconda sezione penale del

tribunale di Bergamo nel caso in esame, di per sé sola non può,

infine, comportare la irricevibilità del conflitto.

Dagli artt. 37 della legge n. 87 del 1953 e 26 delle norme

integrative per i giudizi davanti a questa Corte si ricava infatti

che l'organo legittimato a sollevare conflitto di attribuzione deve

manifestare la propria volontà di promuoverlo mediante ricorso, che

deve avere i requisiti puntualmente stabiliti da dette norme. La

giurisprudenza costituzionale, con orientamento assolutamente

costante e consolidato, ha però già più volte affermato e chiarito

che, qualora il conflitto venga sollevato dall'autorità giudiziaria,

il principio della tipicità dei provvedimenti del giudice (tra le

molte, ordinanze n. 37 del 1998; nn. 469, 442, 325, 251 del 1997; n.

339 del 1996; n. 68 del 1993; nn. 228 e 229 del 1975) non esclude che

anche la forma dell'ordinanza sia idonea alla valida instaurazione

del giudizio, sempre che l'atto contenga tutti i requisiti

specificamente prescritti. Questo orientamento va confermato,

precisando che, in ogni caso, in applicazione del principio

processuale di strumentalità delle forme, la proposizione del

conflitto mediante un atto avente forma diversa da quella del ricorso

non potrebbe essere sanzionata con l'irricevibilità, qualora si

accerti, come appunto nella fattispecie in esame, che esso possiede

tutti i requisiti stabiliti dalle norme da ultimo richiamate ed è

quindi idoneo a conseguire lo scopo cui è preordinato e a consentire

la valida instaurazione del contraddittorio innanzi a questa Corte.

3. - Nel merito il ricorso è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il conflitto di

attribuzione tra autorità giudiziaria e Assemblee parlamentari

relativamente all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione postula che il confine tra i due distinti valori

confliggenti - autonomia delle Camere e legalità-giurisdizione - sia

posto sotto il controllo di questa Corte, che può essere adi'ta dal

potere che si ritenga leso o menomato dall'attività dell'altro

(sentenza n. 379 del 1996). In questa sede non spetta invero alla

Corte di accertare la sussistenza o meno delle responsabilità

dedotte in giudizio, ma piuttosto di accertare, trattandosi di un

conflitto per menomazione, se vi sia stata una illegittima

interferenza nella sfera del potere ricorrente, verificando

l'eventuale sussistenza di vizi del procedimento, ovvero l'omessa o

erronea valutazione delle condizioni e dei presupposti richiesti

dall'art. 68, primo comma, della Costituzione (sentenze n. 329 del

1999, n. 289 del 1998, nn. 375 e 265 del 1997, n. 129 del 1996, n.

443 del 1993, n. 1150 del 1988).

A questa ricognizione della propria competenza la Corte è

pervenuta sulla base dei principi costituzionali che definiscono la

posizione delle Camere nei confronti della giurisdizione, dai quali

appunto emerge "un equilibrio razionale e misurato tra le istanze

dello Stato di diritto, che tendono ad esaltare i valori connessi

all'esercizio della giurisdizione (...) e la salvaguardia di ambiti

di autonomia parlamentare sottratti al diritto comune che valgono a

conservare alla rappresentanza politica un suo indefettibile spazio

di libertà"; in questo senso si debbono pertanto ritenere "coperti

da immunità non tutti i comportamenti dei membri delle Camere, ma

solo quelli strettamente funzionali all'esercizio indipendente delle

attribuzioni proprie del potere legislativo" (sentenza n. 379 del

1996). Ma se appare costante nella giurisprudenza costituzionale il

criterio della necessità di un collegamento, affinché l'immunità

non si trasformi da esenzione di responsabilità legata alla funzione

in privilegio personale, tra la manifestazione dell'opinione e la

funzione parlamentare stessa (cfr. da ultimo sentenza n. 417 del

1999), non sempre agevole risulta l'individuazione in concreto dei

criteri identificativi dei comportamenti "strettamente funzionali

all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere

legislativo".

È pacifico che la funzione della Corte costituzionale in ordine

all'art. 68, primo comma, della Costituzione sia quella di accertare

- come giudice dei conflitti - se dall'esercizio illegittimo da parte

di uno dei poteri confliggenti risulti lesa o menomata una competenza

costituzionalmente spettante all'altro; e cioè, in particolare, se

l'esercizio della potestà spettante alla Camera di appartenenza in

base all'art. 68, primo comma, abbia determinato, per vizi del

procedimento o in ragione dell'insussistenza o dell'arbitrarietà

della valutazione dei presupposti richiesti per esercitare tale

potere, la lamentata, illegittima interferenza nelle attribuzioni

dell'autorità giudiziaria (sentenza n. 289 del 1998). La Corte non

può peraltro limitarsi ad esaminare la valutazione o la congruità

delle motivazioni - talvolta neppure espresse - adottate dalla Camera

di appartenenza, ma deve necessariamente, dovendo giudicare sul

rapporto tra le rispettive sfere di attribuzione dei poteri

confliggenti, accertare se, in concreto, l'espressione dell'opinione

in questione possa o meno ricondursi a quell'"esercizio delle

funzioni" parlamentari, il cui ambito, trattandosi di norma

costituzionale, spetta alla Corte definire.

Il controllo della Corte quindi investe direttamente il merito

della controversia costituzionale sulla portata e l'applicazione

dell'art. 68, primo comma. È infatti vero che il controllo si

esplica sull'apprezzamento della Camera di appartenenza in ordine

alla sindacabilità delle dichiarazioni del parlamentare (sentenza n.

379 del 1996), ma risulta pur sempre attuato in posizione di

terzietà e di garanzia dell'equilibrio costituzionale fra

salvaguardia della potestà autonoma della Camera di appartenenza e

tutela della sfera di attribuzione dell'autorità giudiziaria (cfr.

sentenza in pari data n. 10 del 2000).

4. - Superata ormai, in ragione dei fattori di trasformazione della

comunicazione politica nella società contemporanea, la tradizionale

interpretazione che considerava compiuti nell'esercizio delle

funzioni parlamentari - e quindi coperti dall'immunità che appunto

garantisce l'autonomia delle Camere - i soli atti svolti all'interno

dei vari organi parlamentari o anche paraparlamentari (quali, ad

esempio, i "gruppi" o le "deputazioni"), è tuttavia evidente che

l'estensione del regime di insindacabilità anche agli atti compiuti

al di fuori dell'ambito dei lavori dei predetti organi non può

essere automatica, ma è necessario, essendo questa forma di

insindacabilità significativamente circoscritta, nella previsione

costituzionale, all'esercizio di funzioni parlamentari, verificare,

in base a specifici criteri, più complessi rispetto a quello della

mera "localizzazione" dell'atto, l'esistenza di un "nesso funzionale"

stretto tra espressione di "opinioni" e di "voti" ed "esercizio"

delle funzioni parlamentari. Il nesso funzionale deve cioè

qualificarsi non come "semplice collegamento di argomento o di

contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma come

identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di

attività parlamentare" (sentenza in pari data n. 10 del 2000).

L'interpretazione del primo comma dell'art. 68 porta infatti ad

escludere, per non trasformare la prerogativa in un privilegio

personale (cfr. da ultimo sentenze n. 329 del 1999 e n. 289 del

1998), che sia compresa nella insindacabilità tutta la complessiva

attività politica che il singolo membro del Parlamento pone in

essere, rientrandovi invece soltanto quella che si manifesta

attraverso l'"esercizio" delle funzioni parlamentari. Ed invero la

giurisprudenza di questa Corte è costante nella riaffermazione di

questo criterio distintivo, statuendo che "il discrimine tra i

giudizi e le critiche che anche il parlamentare manifesta nel più

esteso ambito dell'attività politica, per le quali non vale

l'immunità, e le opinioni coperte da tale garanzia, è dunque

costituito dalla inerenza delle opinioni all'esercizio delle funzioni

parlamentari" (da ultimo sentenza n. 417 del 1999).

Nei casi in cui non è riscontrabile esercizio di funzioni

parlamentari, il valore della legalità-giurisdizione non collide

certo con quello dell'autonomia delle Camere e così si spiega che la

giurisprudenza costituzionale abbia appunto stabilito che l'immunità

non vale per tutte quelle opinioni che "il parlamentare manifesta nel

più esteso ambito della politica". Alla luce di tale interpretazione

si debbono pertanto ritenere, in linea di principio, sindacabili

tutte quelle dichiarazioni, che fuoriescono dal campo applicativo del

"diritto parlamentare" e che non siano immediatamente collegabili con

specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari, anche se

siano caratterizzate da un asserito "contesto politico" o ritenute,

per il contenuto delle espressioni o per il destinatario o la sede in

cui sono state rese, manifestazione di sindacato ispettivo. Questa

forma di controllo politico rimessa al singolo parlamentare può

infatti aver rilievo, nei giudizi in oggetto, soltanto se si esplica

come funzione parlamentare, attraverso atti e procedure

specificamente previsti dai regolamenti parlamentari.

Se dunque l'immunità copre il membro del Parlamento per il

contenuto delle proprie dichiarazioni soltanto se concorre il

contesto funzionale, il problema specifico, che non appare

irrilevante in questo conflitto, della riproduzione all'esterno degli

organi parlamentari di dichiarazioni già rese nell'esercizio di

funzioni parlamentari si può risolvere nel senso

dell'insindacabilità solo ove sia riscontrabile corrispondenza

sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non essendo

sufficiente a questo riguardo una mera comunanza di tematiche.

5. - In questa ottica va dunque considerata la vicenda in esame, il

cui oggetto riguarda dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi nel corso

di un programma televisivo e ritenute di contenuto diffamatorio.

A questa Corte, come già rilevato in precedenza, non compete certo

di entrare nel merito del processo penale, ma solo di verificare,

come giudice dei conflitti, se il "cattivo" uso del potere esercitato

dalla Camera di appartenenza in base all'art. 68, primo comma, abbia

determinato o meno la lamentata, illegittima interferenza nelle

attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente. Trattandosi di

dichiarazioni che fuoriescono dal campo applicativo del "diritto

parlamentare", la Corte, ai fini dell'insindacabilità del primo

comma dell'art. 68, deve dunque accertare la corrispondenza di

contenuti con un atto parlamentare precedente o sostanzialmente

contestuale.

Incentrandosi le posizioni delle parti del conflitto sulla

interpretazione delle deliberazioni parlamentari adottate nella

vicenda in esame, va ricordato che la Giunta per le autorizzazioni a

procedere della Camera dei deputati si era limitata a ritenere

applicabile l'art. 68, primo comma, in quanto tale disposizione

appare riferibile a "tutti i comportamenti riconducibili

all'attività politica intesa in senso lato, anche se svolti fuori

dalla sede parlamentare". A sua volta, l'Assemblea aveva confermato

tale criterio interpretativo stabilendo, nella seduta del 17 giugno

1998, che le opinioni espresse dall'on. Sgarbi, nel corso di una

trasmissione televisiva da lui stesso condotta, "sia pure

pronunciate extra moenia cioè al di fuori della Camera dei deputati

e non nel contesto di iniziative parlamentari tipiche, erano comunque

riconducibili all'attività ... di parlamentare dell'on. Sgarbi" e

pertanto non potevano essere sindacate.

Da queste deliberazioni risulta dunque che le dichiarazioni del

deputato Sgarbi erano state pronunciate fuori del Parlamento e non

"nel contesto di iniziative parlamentari tipiche". Le stesse

dichiarazioni non si possono neppure considerare connesse con alcuna

forma di esercizio di funzioni parlamentari, giacché non è

individuabile quale specifico atto parlamentare adottato dal medesimo

deputato esse riproducessero, essendo invece soltanto genericamente

ricollegabili alla sua "attività politica intesa in senso lato", che

però, come già rilevato, non può, per questa Corte, costituire

valido oggetto dell'immunità parlamentare.

In questo giudizio non emerge quindi e non è riscontrabile in

alcun modo la sussistenza del requisito della connessione tra le

opinioni espresse dal parlamentare e l'esercizio delle relative

funzioni; "requisito che, come più volte affermato da questa Corte,

costituisce l'indefettibile presupposto di legittimità della

deliberazione parlamentare di insindacabilità" (sentenza n. 329 del

1999).

Le dichiarazioni in oggetto dell'on. Sgarbi non possono pertanto,

per carenza del nesso funzionale, ritenersi rese nell'esercizio delle

funzioni parlamentari e quindi per esse non è invocabile

l'immunità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

La Camera dei deputati, adottando la deliberazione di

insindacabilità in oggetto, ha perciò interferito, in modo

illegittimo, nella sfera di attribuzione dell'autorità giudiziaria

ricorrente e di conseguenza deve essere disposto l'annullamento della

predetta deliberazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare

l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi,

in ordine alle quali è stato promosso davanti al tribunale di

Bergamo il giudizio penale indicato in epigrafe; conseguentemente

annulla la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella

seduta del 17 giugno 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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