Corte costituzionale

Sentenza n. 11/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche), come sostituito dall'art. 5 della

legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con

ordinanza emessa il 3 ottobre 1986 dalla Commissione tributaria di 2°

grado di Milano sul ricorso proposto da Ribolzi Cesare contro il 1°

Ufficio Distrettuale II.DD. di Milano, iscritta al n. 248 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di costituzione di Ribolzi Cesare nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avvocato Enrico Romanelli per Ribolzi Cesare e l'Avvocato

dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

RITENUTO IN FATTO

1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto la deducibilità

dal reddito percepito nel 1978 delle spese di assistenza erogate a

favore di un congiunto in stato di bisogno, la Commissione tributaria

di secondo grado di Milano, con ordinanza in data 3 ottobre 1986,

pervenuta a questa Corte il 2 maggio 1989 (r.o. n. 248 del 1989), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione agli artt. 2 e 38

della Costituzione.

Rileva il giudice a quo che, nella fattispecie sottoposta al suo

esame, il contribuente, avendo titolo alla successione legittima nei

confronti della propria zia, era tenuto, ai sensi dell'art. 1 della

legge 3 dicembre 1931, n. 1580, a rimborsare le spese di ricovero di

quest'ultima e, quindi, obbligato a provvedervi direttamente a

prescindere dalla procedura di rivalsa esperibile dall'ente

ospedaliero.

Essendo però deducibili soltanto gli oneri tassativamente

indicati dalla norma impugnata (che, peraltro, come sostituita

dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114, non contempla le

spese di ricovero di congiunti che non abbiano diritto agli

alimenti), la Commissione remittente osserva che la corresponsione di

assegni a favore di parenti in terzo grado che versino in stato di

bisogno e necessitino di ricovero definitivo in istituto

specializzato per difetto di autosufficienza fisica costituirebbe,

pur sempre, adempimento di un dovere inderogabile di solidarietà

(art. 2 della

Costituzione), nonché di un preciso obbligo giuridico che l'art. 1

della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, pone a carico dei soggetti

aventi titolo alla successione mortis causa dell'assistito.

L'esclusione di tali assegni dal novero degli oneri deducibili si

porrebbe pertanto in contrasto con gli artt. 2 e 38 della

Costituzione, in quanto ostacolerebbe l'adempimento dei doveri di

solidarietà e degli obblighi di assistenza sociale, incombenti,

nella specie, ad un soggetto privato.

2. - Si è costituita la parte privata rilevando come, in base ad

un'interpretazione estensiva già adottata in precedenti occasioni

dal giudice tributario, sia possibile comprendere l'onere in

questione fra quelli contemplati dalla disposizione censurata,

inquadrandolo nelle ipotesi di spese per prestazioni di assistenza

specifica (lett. d) o assimilandolo, per identità di ratio, agli

assegni alimentari (lett. h).

Per quanto attiene, più strettamente, al merito della questione,

il contribuente ha invece ribadito le argomentazioni svolte dal

giudice a quo, precisando che "con l'assunzione convenzionale

dell'impegno della retta, l'interessato non avrebbe fatto altro che

adempiere in anticipo a ciò che, alla morte del parente, sarebbe

diventato un obbligo a tutti gli effetti".

3. - La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta per il

tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, ha contestato che in

base all'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, sussista un

obbligo, a carico dei successibili ex lege del ricoverato, al

pagamento delle spese di spedalità: secondo il tenore della norma,

infatti, l'obbligo di rivalsa è direttamente sancito nei confronti

dei ricoverati che non si trovano in condizioni di povertà e,

soltanto in caso di morte di quest'ultimi, si trasmette iure

successionis in capo agli eredi legittimi o testamentari. Non tanto

l'astratta possibilità di una delazione di eredità, ma il concreto

acquisto di quest'ultima costituirebbe dunque il presupposto

dell'assoggettamento all'obbligo di corrispondere quanto già dovuto

dal de cuius.

L'interveniente osserva poi che, in ogni caso, la determinazione

degli oneri deducibili rientra nell'esclusiva competenza del

legislatore e che il richiamo all'art. 2 della Costituzione è del

tutto inconferente in quanto, come già affermato da questa Corte, la

norma in esso contenuta non ha alcuna attinenza con la materia

tributaria, mentre, anche in considerazione del carattere libero

dell'assistenza privata, l'art. 38 della Costituzione non potrebbe

comportare la deducibilità delle spese sostenute per finalità

assistenziali. La questione risulterebbe dunque inammissibile o

comunque infondata. CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - La Commissione tributaria di Milano dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

(come sostituito dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114),

nella parte in cui "non prevede la deducibilità dal reddito

complessivo del contribuente dell'onere delle spese di spedalità

dovute a norma dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 da

parente del ricoverato avente diritto a succedere per legge a

quest'ultimo, mortis causa".

In tale mancata previsione sarebbe da ravvisarsi, secondo

l'ordinanza di rimessione, un contrasto con gli artt. 2 e 38 della

Costituzione anche quando, come nel caso oggetto del giudizio a quo,

il contribuente abbia corrisposto spontaneamente per una parente di

terzo grado le rette di ricovero in una casa di cura.

2. - La questione non è fondata.

Il richiamo all'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, è

inconferente ai fini della risoluzione della questione di

legittimità costituzionale riferita alla mancata previsione della

deducibilità di spese di ricovero spontaneamente sostenute per un

parente entro il terzo grado. Tale disposizione, difatti, contempla

la possibilità, per le amministrazioni ospedaliere, di rivalersi

delle spese di spedalità, relative ai "ricoverati che non si trovino

in condizioni di povertà", direttamente o, alla loro morte, nei

confronti degli "eredi legittimi e testamentari".

Diversa è invece la situazione di coloro che, come nel caso del

giudizio a quo, si siano spontaneamente accollati le spese del

ricovero di un soggetto ancora in vita cui siano legati da vincolo di

parentela di terzo grado. Essi non sono ancora "eredi legittimi e

testamentari" in quanto tale status si acquista con la morte del de

cuius e non si trovano, pertanto, nella possibilità di essere

escussi, come previsto dalla norma per ultimo citata, essendo del

tutto priva di significato la loro posizione di successibili ex lege,

cui fa riferimento l'ordinanza di rinvio. Questa loro posizione

costituisce perciò una mera aspettativa collegata alla possibilità

futura ed eventuale, e quindi neppure necessaria, di divenire eredi.

Né si può ritenere che la situazione in esame possa essere

inquadrata nel terzo comma dell'art. 1 della legge n. 1580 del 1931,

ed infatti i parenti in terzo grado non sono inclusi fra le categorie

di soggetti tenuti all'obbligo degli alimenti.

Se, quindi, l'onere sopportato da un soggetto che, senza esservi

obbligato, ma, per spirito di mera liberalità, sopperisca alle spese

di ricovero di un proprio parente entro il terzo grado non è

assimilabile a quello dei soggetti tenuti agli alimenti, non

troverebbe fondamento una pronuncia additiva che ai fini della

deducibilità equiparasse all'obbligo legale la corresponsione

spontanea.

Nella mancata previsione della deducibilità di quest'ultima,

peraltro, non può ravvisarsi alcun contrasto con gli artt. 2 e 38

della Costituzione, perché, nella ipotesi di comportamenti ispirati

ad un generico dovere di solidarietà osservato per scopi di

assistenza, non può vantarsi alcuna pretesa di deducibilità ai fini

tributari degli oneri sostenuti, in quanto essi si qualificano quali

mere liberalità ispirate a motivi morali o sociali: come tali spetta

solo al legislatore, nella sua discrezionalità, di ammetterli o meno

a deduzione ai fini della determinazione dell'imponibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come

sostituito dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114

(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), sollevata dalla Commissione tributaria di Milano, in

riferimento agli artt. 2 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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