Corte costituzionale

Sentenza n. 11/1966

Altra decisione · depositata il 12/02/1966 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione Trentino-Alto

Adige con ricorso notificato il 20 marzo 1965, depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale il 9 aprile successivo, ed

iscritto al n. 3 del Registro ricorsi 1965, per conflitto di

attribuzione tra la Regione Trentino-Alto Adige e lo Stato, sorto a

seguito di provvedimenti adottati dalia Commissione per l'impiego del

Fondo per l'incremento edilizio in materia di istruttoria delle domande

di finanziamento di cooperative edilizie in base alla legge 10 agosto

1950, n. 715.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 17 novembre 1965 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per il ricorrente, e il sostituto

avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso per conflitto di attribuzione, notificato il 20

marzo 1965, al Presidente del Consiglio dei Ministri, la Regione

Trentino-Alto Adige, in persona del Presidente della Giunta,

rappresentato dall'avv. Giuseppe Guarino, ha impugnato: a) i

provvedimenti adottati dalla Commissione per l'impiego del Fondo per

l'incremento edilizio, di cui all'art. 13 della legge 10 agosto 1950,

n. 715, e del Ministero dei lavori pubblici, con i quali sono state

ammesse a contributo le cooperative edilizie "Impiegati Meranesi" e

"Vaiolet"; b) le determinazioni espresse nella lettera 18 gennaio 1965,

nonché in quella precedente del 14 ottobre 1964, del Presidente della

citata Commissione, relative alla delimitazione delle competenze che

spettano alla Provincia di Bolzano nel procedimento di ammissione a

contributo.

2. - Nel ricorso, premesso che il Comitato urbanistico di Bolzano

(sezione "edilizia popolare ed economica"), istituito con legge

provinciale 6 agosto 1963, n. 9, è subentrato - in forza del D.P.R. 26

gennaio 1959, n. 28 - al locale ufficio del Genio civile nelle

competenze fissate dagli artt. 3, 6 e 7 della legge 10 agosto 1950, n.

715, la Regione denuncia che le due cooperative "Impiegati Meranesi" e

"Vaiolet" sono state ammesse al contributo senza il necessario

intervento del Comitato provinciale; e si duole che nelle

determinazioni contenute nella lettera 18 gennaio 1965 - conclusiva di

una corrispondenza intercorsa con la Provincia di Bolzano, la quale

aveva sollecitato un'intesa idonea a coordinare le attività di tutti

gli organi chiamati ad intervenire nel procedimento di ammissione al

contributo - il Presidente della Commissione statale abbia negato che

il Comitato provinciale debba essere informato dell'ammontare delle

somme destinate alla distribuzione nel territorio della Provincia e

della loro ripartizione fra gli istituti mutuanti; abbia contestato il

criterio di distribuire le somme fra i vari gruppi linguistici in base

a canoni di giustizia; abbia, infine, affermato che la Commissione

centrale conserva nella deliberazione dei contributi i più ampi

poteri, senza essere in alcun modo condizionata dagli interventi

espletati dagli organi provinciali.

Secondo l'assunto della Regione, tutte queste determinazioni

sarebbero illegittime. Si osserva, infatti, che nell'ambito del

procedimento predisposto dalla citata legge del 1950, n. 715, l'uscio

provinciale: a) ha una propria competenza predisposta al fine di

condizionare la discrezionalità dell'organo centrale alle

determinazioni dell'ufficio periferico; b) non si deve limitare a

verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, ma deve

compiere una valutazione comparativa fra le varie domande per stabilire

quali, come dice l'art. 6 della legge, abbiano "la possibilità di

eventuale accoglimento" (e solo queste vanno poi trasmesse alla

Commissione centrale); c) svolge, in definitiva, una attività

discrezionale, il cui corretto esercizio presuppone la conoscenza

dell'ammontare dei fondi da erogare nel territorio della Provincia. Si

osserva altresì che la sostituzione degli organi della Provincia agli

organi dello Stato - operata dal D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 - è

intesa ad assicurare la tutela degli interessi locali

costituzionalmente rilevanti, tra i quali ha un posto preminente quello

della parità dei gruppi linguistici.

La ricorrente conclude affermando che gli atti impugnati

contrastano, per gli anzidetti motivi, con le norme della legge del

1950, n. 715, e, quindi, con quelle del citato D.P.R. del 1959, n. 28:

e poiché quest'ultimo dà attuazione all'art. 11, n. 11 dello Statuto,

l'illegittimità si risolve in una lesione della competenza

costituzionale riservata alla Provincia.

3. - In linea subordinata la Regione osserva che ove, invece, fosse

da riconoscere esatta l'interpretazione data dal Presidente della

Commissione statale alle norme contenute nella legge 10 agosto 1950, n.

715, queste dovrebbero essere considerate costituzionalmente

illegittime per violazione degli artt. 11, n. 11 e 13, dello Statuto

regionale.

Lo Statuto, si afferma, conferisce alla Provincia competenza

esclusiva in materia di case popolari, nella quale lo Stato non può

legiferare per il solo fatto che sia presente un interesse nazionale,

dovendosi ritenere che questo non implichi un limite della competenza

statutaria, ma attenga solo al modo di esercizio di questa. Si osserva

che la materia de qua ha una configurazione del tutto obbiettiva e

comprende una serie di istituti storicamente ben individuati. Da tale

premessa la ricorrente trae la deduzione che la legge del 1950, n. 715,

si inquadra, appunto, nella materia delle case popolari: le

caratteristiche oggettive delle case per le quali è ammesso il

contributo ed i requisiti subbiettivi dei richiedenti corrispondono

esattamente ai criteri informatori della legislazione sulle case

popolari e lo stesso citato D.P.R. del 1959, n. 28, contenente norme di

attuazione in "materia di case popolari", qualifica come rientranti in

questa i poteri che, attribuiti dalla legge del 1950, n. 715, al Genio

civile, sono stati trasferiti alle Provincie di Trento e di Bolzano.

Né, a parere della ricorrente, argomento in contrario dovrebbe

desumersi dalla sentenza di questa Corte n. 71 del 1962, dovendosi

ritenere che la Corte non abbia inteso affermare la completa

estraneità degli anzidetti poteri alla materia delle case popolari

(nel qual caso non sarebbe stato possibile condizionarne il

trasferimento alla emanazione di una legge provinciale; il ricorso

allora prodotto avrebbe dovuto esser dichiarato inammissibile; e lo

stesso D.P.R. del 1959, n. 28, risulterebbe illegittimo, come inidoneo

ad operare al di fuori dell'attuazione di una norma statutaria), ma

abbia voluto, invece, affermare che lo Stato ha trasferito alla

Provincia dei poteri collaterali, funzionalmente collegati alla sua

competenza statutaria.

La ricorrente deduce, infine, che ove la limitazione dei poteri

della Provincia discendesse dall'art. 3 delle norme di attuazione,

dovrebbe esser dichiarata la illegittimità di questa norma per la

parte in cui sottrae alla competenza della Provincia i poteri conferiti

agli organi dello Stato dagli artt. 11-16 della legge 10 agosto 1950,

n. 715. Non si potrebbe, infatti, sostenere che la permanenza della

competenza statale possa essere giustificata dalla circostanza che

l'erogazione riguarda fondi dello Stato, dovendosi contestare che

attraverso questa via possano essere sottratte le competenze statutarie

alla Regione e alle Provincie.

4. - La ricorrente Regione conclude chiedendo che la Corte dichiari

l'incompetenza dello Stato e la competenza della Provincia di Bolzano

nelle materie in contestazione ed annulli conseguentemente gli atti

impugnati. In linea subordinata chiede che venga sollevata questione

incidentale di legittimità costituzionale della legge 10 agosto 1950,

n. 715 e dell'art. 4 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, ai sensi degli

artt. 11, n. 11, 13 e 59 e segg. della legge costituzionale 26 febbraio

1948, n. 5.

5. - Con atto depositato il giorno 8 aprile 1965 si è costituito

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura

generale dello Stato.

Nelle relative deduzioni l'Avvocatura precisa, anzitutto, che per

quanto riguarda le cooperative "Impiegati Meranesi" e "Vaiolet" nessun

provvedimento è stato emanato dal Ministro per i lavori pubblici,

essendo solo intervenuto il parere favorevole della Commissione,

espressamente subordinato alla presentazione del progetto esecutivo ed

all'approvazione di questo. Nel merito si osserva che le attività

istruttorie sono state compiute dal Genio civile di Bolzano, come si

evince dalla documentazione esibita, in data anteriore a quella

dell'entrata in vigore della legge provinciale 6 agosto 1963, n. 9, e

quindi in un momento nel quale non era ancora operativo il

trasferimento alla Provincia dei relativi poteri.

Sul secondo profilo del ricorso, l'Avvocatura afferma che alla

Provincia non sono stati in alcun modo trasferiti i poteri che in base

all'art. 13 della citata legge 1950, n. 715, competono alla Commissione

centrale e richiama la sentenza n. 71 del 1962, nella quale la Corte

accertò che l'art. 3 delle norme di attuazione ha limitato il

trasferimento ai soli poteri relativi all'istruttoria delle domande ed

al riscontro dell'esecuzione delle opere finanziate: sicché effetto di

tale normativa alle Provincie di Trento e di Bolzano non spettano

competenze più ampie di quelle riconosciute agli uffici del Genio

civile.

Sulla eccezione incidentale e subordinata di illegittimità

costituzionale l'Avvocatura ricorda ancora la sentenza 7 giugno 1962,

n. 71, con la quale la Corte, decidendo una questione sollevata negli

stessi termini che ora la Regione ripropone, escluse che la legge 1950,

n. 715, incidesse sulla materia delle case popolari, e sostiene che,

venuto meno questo presupposto, cadono tutte le illazioni che la

ricorrente ne trae. In particolare si osserva che legittima è la

disposizione dell'art. 3 delle norme di attuazione, nelle parti in cui

si escludono dal trasferimento le competenze della Commissione centrale

e del Ministero; legittima è la disposizione dell'art. 4, perché il

Fondo per l'incremento edilizio non riguarda somme stanziate a carico

del bilancio del Ministero dei lavori pubblici; e legittimo, infine, è

l'intervento finanziario dello Stato, il quale conseguentemente può

trattenere nella sua sfera attribuzioni con carattere decisionale.

L'Avvocatura conclude chiedendo che il ricorso venga respinto.

6. - Nella memoria depositata il 5 novembre 1965 la Regione

riporta, anzitutto, la corrispondenza intercorsa fra la Provincia di

Bolzano ed il Presidente della Commissione del Fondo incremento

edilizio ed osserva che probabilmente la presente questione ha perduto

ogni rilievo a causa della circostanza che lo Stato non ha proposto

impugnativa - con ciò dimostrando di voler aderire al punto di vista

espresso dalla Provincia - avverso la delibera 17 giugno 1965, n. 1301,

con la quale la Giunta provinciale ha dettato i criteri direttivi per

l'esame delle domande di contributo e per l'uso dei poteri

discrezionali conferiti alla sezione per l'edilizia popolare ed

economica del Comitato urbanistico provinciale.

Nel merito, premesso che non vengono contestate le competenze

assegnate alla Commissione centrale (e, cioè: determinazione della

complessiva somma annuale da erogare nel territorio provinciale;

fissazione dei criteri in base ai quali tale somma va ripartita fra gli

istituti di credito; nulla osta definitivo), la Regione illustra

ampiamente le ragioni che, secondo il suo assunto, dimostrano il

carattere discrezionale delle competenze assegnate all'organo

provinciale, rilevando che: a) se le domande comportano l'erogazione di

somme superiori a quelle stanziate è necessario decidere a chi il

contributo possa essere assegnato, a chi debba essere negato, e tale

comparazione non può essere effettuata che dalla Provincia; b)

l'accertamento della "possibilità di eventuale accoglimento" (art. 6)

sarebbe impossibile ove ci si dovesse limitare al puro riscontro dei

requisiti richiesti dalla legge; c) il Comitato deve, a norma di legge,

sentire l'istituto mutuante, il che esclude che le sue competenze

vadano ristrette alla valutazione tecnica del progetto; d) una

valutazione discrezionale è certamente attribuita al Comitato circa

l'autorizzazione ad una maggiore ampiezza delle costruende case (art.

2, ultimo comma) e, perciò, in considerazione del carattere omogeneo

di tutte le competenze attribuite su un determinato oggetto,

discrezionale è anche il più generale potere attribuito dall'art. 6;

e) un esame attento delle norme esclude che l'attribuzione alla

Provincia si identifichi con l'approvazione del preventivo di spese; f)

il concetto stesso di trasferimento di poteri alla Provincia implica

che esso debba risolversi nell'attribuzione di una situazione

soggettiva favorevole, mentre adottando l'interpretazione data dallo

Stato le norme di attuazione in esame darebbero luogo ad un mero

obbligo.

Sulla premessa di tali considerazioni la Regione, pur non

contestando che la Provincia nell'uso del potere discrezionale debba

procedere in armonia con le direttive dello Stato, esclude che in una

materia di competenza esclusiva o comunque solennemente attribuita con

le norme di attuazione un soggetto di rilevanza costituzionale possa

essere abbassato ad un rango inferiore a quello di qualsiasi organo che

disponga di poteri decentrati.

La ricorrente contesta poi la validità degli argomenti addotti

dalla difesa dello Stato, soffermandosi particolarmente sulla sentenza

n. 71 del 1962 di questa Corte. A proposito della quale si fa rilevare

che il problema in quella sede affrontato riguardava l'esclusione del

trasferimento dei poteri di cui agli artt. 12 e segg. della legge del

1959, n. 715, e non già l'interpretazione degli artt. 3 e 6; e si

aggiunge che neppure si può far leva sul carattere istruttorio

riconosciuto dalla Corte ai poteri trasferiti, atteso che la natura

dell'attività istruttoria deve essere determinata in base alla sua

posizione nel procedimento: e poiché questo nella specie si conclude

con un nulla osta da parte della Commissione centrale, è necessario

presupporre l'avvenuto esercizio di un potere discrezionale.

La Regione assume, infine, che ove si dovesse accogliere la tesi

interpretativa sostenuta dallo Stato, si porrebbe una nuova questione

di legittimità costituzionale delle norme di attuazione, diversa da

quella esaminata dalla Corte nella più volte citata decisione. La

natura stessa delle norme di attuazione esclude che esse possano

disciplinare oggetti non connessi con le norme costituzionali da

applicare, sicché sembra corretto che la sentenza della Corte debba

essere intesa nel senso che le "nuove attribuzioni" di cui ivi si parla

debbano essere riferite al potere discrezionale che spetta al

legislatore nell'interpretazione, ai fini della attuazione, delle

disposizioni costituzionali.

La Regione ribadisce che la legge del 1950, n. 715, regola la

materia delle case popolari, ed afferma che, se è vero che la presenza

di un interesse nazionale legittima le limitazioni delle competenze

regionali, queste, tuttavia, non possono essere del tutto soppresse, ma

solo contenute nella misura in cui lo giustifichi l'interesse

nazionale. Nel caso in esame questo sarebbe salvaguardato dalle norme

che attribuiscono allo Stato il potere di determinare le somme da

impiegare nel territorio provinciale, ma non affatto turbato dal

conferimento alla Provincia del potere di operare la distribuzione

secondo criteri concordati con lo Stato, al quale pur sempre sarebbe

riservata la decisione definitiva sull'erogazione dei contributi.

Circa quanto dedotto dall'Avvocatura in merito alle procedure

relative alle cooperative "Impiegati Meranesi" e "Vaiolet" la Regione

osserva che il principio affermato dalla costante giurisprudenza del

Consiglio di Stato, secondo la quale le modifiche legislative relative

a fasi anteriori del procedimento non influiscono sugli atti già

compiuti, non può essere ritenuto valido in un caso, come l'attuale,

in cui si è operata la sostituzione non di un organo ad un altro, ma

di un Ente (la Provincia) ad altro Ente (lo Stato).

7. - Nella discussione orale le parti hanno ulteriormente

illustrato le esposte tesi ed hanno insistito nelle rispettive

conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Il D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, contenente le norme di

attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in

materia di case popolari, ha assegnato - art. 3 - alle Provincie di

Trento e di Bolzano i poteri che la legge 10 agosto 1950, n. 715,

relativa alla "costituzione di un fondo per l'incremento edilizio"

demanda agli organi del Ministero dei lavori pubblici, espressamente,

però, escludendo dal trasferimento le funzioni che la legge disciplina

negli artt. 12, 13, 14, 15 e 16.

Con la sentenza n. 71 del 1962 questa Corte ebbe a decidere che i

poteri assegnati alle due Provincie non potessero considerarsi ad esse

effettivamente trasferiti fin quando i due enti non avessero provveduto

all'istituzione dell'organo tecnico destinato a subentrare al locale

ufficio del Genio civile nelle competenze previste dagli artt. 3 e 6

della citata legge 1950, n. 715. Successivamente a tale pronuncia, con

la legge provinciale 6 agosto 1963, n. 9, concernente "l'ordinamento

delle funzioni tecniche e di consulenza in materia urbanistica, tutela

del paesaggio ed edilizia popolare", la Provincia di Bolzano ha

istituito il Comitato urbanistico provinciale, con le due sezioni

"edilizia popolare" e "tutela del paesaggio", disciplinandone

composizione e funzioni.

Nel ricorso introduttivo del presente giudizio il Presidente della

Regione, dopo aver premesso che a seguito della ricordata legge

provinciale le competenze assegnate dalla legge 10 agosto 1950, n. 715,

al locale ufficio del Genio civile devono ritenersi trasferite al

Comitato provinciale, assume che i provvedimenti statali relativi alle

domande delle cooperative "Impiegati Meranesi" e "Vaiolet", emessi

senza che il predetto Comitato sia stato chiamato a pronunciarsi su di

esse, violano la competenza riservata alla Provincia; e che le

determinazioni contenute nella lettera 18 gennaio 1965 del Presidente

della Commissione statale per l'impiego del Fondo per l'incremento

edilizio - con le quali sono state disattese le richieste della

Provincia in ordine ai poteri che questa rivendica - comprimono e

finiscono col rendere impossibile l'esercizio delle funzioni

trasferite.

Il ricorso non è fondato.

2. - Quanto al conflitto di attribuzione sollevato in riferimento

ai provvedimenti relativi alle cooperative "Impiegati Meranesi" e

"Vaiolet", è documentato agli atti, ed è pacifico fra le parti, che

l'attività istruttoria preordinata alla concessione del nulla osta

venne espletata dall'ufficio del Genio civile di Bolzano prima della

emanazione della legge provinciale 6 agosto 1963, n. 9, e, quindi,

prima che il trasferimento dei poteri divenisse operante. È ovvio,

perciò, che non sussiste la lamentata invasione di competenza,

dovendosi escludere che gli atti del procedimento posti in essere

dall'autorità all'epoca competente ad emetterli siano caducati dalla

sopravvenuta legge, e ciò in virtù di un principio generale che non

può non trovare applicazione - difformemente da quanto ritiene la

difesa della ricorrente - anche quando lo spostamento di competenza

riguardi organi inquadrati in enti diversi.

3. - Il conflitto di attribuzione relativo alle determinazioni

enunciate nella lettera del Presidente della Commissione statale

riguarda essenzialmente l'individuazione e la delimitazione dei poteri

che, a seguito dell'intervenuto trasferimento, competono alla Provincia

di Bolzano.

Va in proposito anzitutto rilevato che i poteri in discussione sono

precisamente quelli, e solo quelli, che in virtù degli artt. 3 e 6

della legge del 1950, n. 715, già competevano al Genio civile e che

ora sono trasferiti alla Provincia con lo stesso contenuto e con gli

stessi limiti: si deve infatti disattendere, perché non fondata su

alcun valido argomento, la tesi subordinatamente sostenuta dalla

ricorrente, secondo la quale, in virtù delle norme costituzionali

dettate per la tutela delle autonomie locali, le attribuzioni

trasferite dalle norme di attuazione debbano assumere una sfera più

ampia rispetto a quella propria degli organi statali periferici.

Ciò posto, è da osservare che nel sistema della legge 10 agosto

1950, n. 715, tutti i poteri decisori circa l'impiego del fondo e

l'ammissione dei richiedenti alle provvidenze finanziarie sono

inequivocabilmente riservati alla Commissione statale istituita

dall'art. 12 (i provvedimenti della quale sono resi esecutivi con

decreto del Ministro dei lavori pubblici), sicché agli uffici

periferici del Genio civile, come la Corte ebbe già ad osservare nella

sentenza n. 71 del 1962, non sono riservati che poteri istruttori e di

riscontro delle opere finanziate. Il che è puntualmente confermato

dall'art. 6 della legge, il quale, interpretato nella sua necessaria

connessione con l'art. 13 relativo alle funzioni demandate alla

Commissione, non può non intendersi nel senso che l'accertamento della

"possibilità di eventuale accoglimento" delle domande, devoluto al

Genio civile nella fase preparatoria di sua competenza, riguarda

esclusivamente la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e non

comporta affatto il potere di operare una comparazione o una

graduatoria fra i vari richiedenti, destinata a vincolare le

determinazioni riservate alla Commissione. La Provincia, invece,

chiaramente rivendica poteri ampiamente discrezionali e sostanzialmente

decisori, come emerge dalla circostanza che anche la pretesa alla

previa conoscenza dell'entità della somma annualmente destinata ai

finanziamenti sul suo territorio vien fondata sulla sua assunta

competenza ad operare una scelta fra le varie domande presentate nel

corso dell'anno e sulla conseguente necessità di elaborare, sia pure

di intesa con lo Stato, criteri idonei a regolare tale selezione, in

primo luogo tenendo conto dell'opportunità di un'equa ripartizione dei

fondi fra gli appartenenti a distinti gruppi linguistici. Con il che,

come espressamente si afferma nell'atto introduttivo e si ribadisce

nella memoria, la Provincia intende condizionare attraverso la sua

attività quella della Commissione statale: ma ciò non trova alcuna

giustificazione nel sistema della legge.

Da queste considerazioni, che assorbono tutte le altre osservazioni

prospettate dalla Regione, emerge la non fondatezza del ricorso. E va

aggiunto che sulla decisione non possono aver affatto incidenza né la

circostanza, a puro titolo di informazione resa nota dalla difesa della

ricorrente, che nelle more del presente giudizio la Giunta di Bolzano

ha stabilito vari criteri ai quali il Comitato urbanistico provinciale

deve prestare osservanza, né l'atteggiamento che di fronte a tale atto

possa aver assunto lo Stato.

4. - In linea subordinata la ricorrente eccepisce incidentalmente

la illegittimità costituzionale della legge 10 agosto 1950, n. 715, e

del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, assumendo che, ove le norme in tali

testi contenute dovessero essere interpretate nel senso che vada

esclusa la competenza rivendicata alla Provincia di Bolzano, esse

apparirebbero in contrasto con gli artt. 11, n. 11, 13 e 59 dello

Statuto.

La tesi della Regione ripropone sostanzialmente la stessa eccezione

che la Corte nella citata sentenza n. 71 del 1962 respinse come

manifestamente infondata. Ed in effetti l'assunto che l'attuale

questione sia del tutto diversa, perché nella precedente occasione si

trattava di accertare se legittimamente lo Stato avesse escluso dal

trasferimento le competenze descritte negli artt. 12 - 16 della legge

1950, n. 715, mentre ora si tratterebbe di valutare la legittimità dei

limiti dei poteri trasferiti, non può essere condiviso. È evidente,

infatti, che in entrambi i casi il presupposto necessario delle tesi

sostenute dalla ricorrente era ed è che la legge sulla costituzione

del fondo per l'incremento edilizio riguardi la materia delle case

popolari, riservata alla Provincia dall'art. 11, n. 11, dello Statuto:

e ciò la Corte nella ricordata sentenza escluse sulla base di

considerazioni obbiettive, tratte dalle finalità e dalla disciplina

posta dalla legge, ed alle quali è qui sufficiente rinviare. Gli

argomenti ora addotti dalla ricorrente, infatti, o si identificano con

quelli già disattesi dalla Corte o sono inconferenti. Tali appaiono

quelli ricavati da leggi successive a quella qui in esame -

particolarmente l'art. 4 del D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655, e l'art.

15 del D. L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con legge 1

novembre 1965, n. 1179, sui quali la difesa della Regione ha richiamato

l'attenzione nella discussione orale - giacche, senza necessità di

scendere alla valutazione del significato delle norme invocate, è da

ritenere che l'identificazione della materia regolata dalla legge del

1950, n. 715, va operata esclusivamente attraverso criteri

obbiettivamente deducibili dalla stessa legge. Del pari non attendibili

appaiono sia l'argomento fondato sulla circostanza che la Provincia di

Bolzano avrebbe emanato leggi a contenuto e struttura identici a quelli

della legge nazionale, senza che lo Stato abbia contestato il relativo

potere, sia l'argomento dedotto dalla considerazione che il

trasferimento delle funzioni in contestazione è avvenuto attraverso il

D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, il quale, dettando norme di attuazione

in mataria di edilizia popolare, non avrebbe potuto trasferire poteri

che non fossero statutariamente previsti: l'uno e l'altro argomento,

infatti, si risolvono nella prospettazione di questioni che sono del

tutto estranee all'oggetto del presente giudizio, e non hanno alcun

rilievo ai fini dell'attuale decisione.

L'eccezione subordinata va pertanto respinta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunziando sul ricorso della Regione Trentino - Alto Adige

indicato in epigrafe,

dichiara che non spetta alla Provincia di Bolzano la competenza a

rinnovare gli atti istruttori, relativi alle domande di finanziamento

delle cooperative "Impiegati Meranesi" e "Vaiolet", già compiuti dal

locale ufficio del Genio civile;

dichiara che non spetta alla Provincia di Bolzano, nei sensi di cui

in motivazione, la competenza ad esercitare, in materia di istruttoria

delle domande di finanziamento in base alla legge 10 agosto 1950, n.

715, i poteri rivendicati nel ricorso;

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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