Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/04/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Province autonome di Bolzano e

Trento notificati il 17 ottobre 1994, depositati in cancelleria il 25

ed il 28 ottobre 1994, per conflitti di attribuzione sorti a seguito

dei decreti del Ministro per la Funzione pubblica del 9 e 24 agosto

1994, entrambi concernenti la nomina della Commissione paritetica di

cui all'art. 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed

iscritti ai nn. 39 e 40 del registro conflitti 1994;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1995 il Giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia

autonoma di Bolzano e l'avvocato Valerio Onida per la Provincia

autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la

Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione

nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione

ai decreti del Ministro della Funzione pubblica 9 agosto 1994 e 24

agosto 1994, con i quali il Governo ha provveduto a nominare i

componenti di parte statale della Commissione paritetica prevista

dall'art. 107 dello statuto del Trentino-Alto Adige (il secondo

decreto sostituisce interamente il primo, e differisce da quello

soltanto in ordine alla nomina di un componente eletto dalla

Provincia di Trento). I motivi di doglianza riguardano tuttavia non i

decreti complessivamente considerati, bensì esclusivamente

l'indicazione, in essi contenuta, di uno dei componenti come

Presidente della Commissione paritetica: indicazione che la Provincia

ricorrente ritiene contrastante sia con le attribuzioni provinciali

ex art. 107 dello statuto, sia con il principio di leale

collaborazione tra Stato e provincia autonoma.

2. - Anche la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto

di attribuzione nei confronti dei decreti predetti. Osserva in

proposito la Provincia che, nel silenzio sul punto specifico

dell'art. 107 dello statuto, deve trovare applicazione il principio

generale per cui ciascun organo collegiale disciplina la propria

organizzazione e il proprio funzionamento nei limiti di quanto

stabilito dalle norme di diritto ad esso applicabili, e dunque

stabilendo autonomamente tutto ciò che non è regolato in modo

vincolante da dette norme: onde la scelta del presidente, non essendo

stabilito diversamente, spetta alla Commissione.

3. - In relazione ad entrambi i conflitti, si è costituito il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo nel senso

dell'inammissibilità o, comunque, dell'infondatezza, dei ricorsi.

Sostiene la difesa erariale che il principio di pariteticità, di cui

all'art. 107 dello statuto, attiene al solo aspetto strutturale

(cioè alla composizione) della Commissione e non pure a quelli

organizzatori o funzionali, giacché la garanzia assicurata dalla

norma riguarda l'eguale rappresentanza degli interessi di cui sono

esponenti, rispettivamente, lo Stato e gli enti locali di autonomia.

4. - In prossimità dell'udienza, hanno presentato ulteriori

memorie sia la Provincia autonoma di Trento che la Provincia autonoma

di Bolzano, insistendo sulle tesi già espresse. Considerato in diritto

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte è se spetti

allo Stato, e per esso al Ministro della Funzione pubblica, la

designazione del presidente della Commissione paritetica prevista

dall'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e, di conseguenza, se siano legittimi

in parte qua i decreti del Ministro per la Funzione pubblica 9 agosto

1994 e 24 agosto 1994.

2. - I ricorsi della Provincia di Bolzano e di Trento hanno ad

oggetto gli stessi decreti, ed in relazione al medesimo profilo.

La evidente connessione consente di riunire i giudizi, perché

siano decisi con unica sentenza.

3. - Va pregiudizialmente rilevato che, come già detto, il

secondo decreto sostituisce interamente il primo, differendo da

quello in relazione ad uno dei componenti designati in rappresentanza

della Provincia di Trento. Deve pertanto restringersi il conflitto in

esame al secondo decreto che supera ed assorbe il precedente, e

dichiarare di conseguenza inammissibile per carenza di interesse il

conflitto sollevato nei confronti del primo.

4. - Devono inoltre indicarsi altri due limiti del presente

conflitto. L'Avvocatura dello Stato, infatti, ha teso a precisare in

questo giudizio che il conflitto riguarda solo la Commissione

paritetica di cui al primo comma dell'art. 107 dello Statuto (quella,

cioè, composta da dodici membri), e non la Commissione speciale

prevista dal secondo comma, composta da sei membri, per le sole

materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano. Tale

precisazione è condivisa da questa Corte in quanto coerente con

l'oggetto del presente conflitto, limitato alla verifica della

legittimità del decreto impugnato in relazione al disposto dell'art.

107.

Infine, va avvertito che il presente giudizio concerne unicamente

l'ipotesi della designazione del presidente nel momento in cui viene

insediata una nuova Commissione paritetica.

5. - Il problema posto dal conflitto di attribuzione, di cui ora

va esaminato il merito, può essere così sintetizzato: se, in

mancanza di una esplicita indicazione normativa circa la scelta del

presidente della Commissione paritetica prevista dall'art. 107 dello

statuto del Trentino-Alto Adige, il criterio per questa scelta - a

prescindere dalla prassi finora seguita per il Trentino-Alto Adige e

per altre regioni a statuto speciale - sia ricavabile dalla portata

implicita della norma stessa, ovvero dallo specifico sistema dei

rapporti tra Stato, Regione e Province autonome, ovvero ancora, in

difetto, dai principi generali sugli organi collegiali.

La difesa dello Stato e quella della Provincia di Bolzano

ritengono - sia pure per giungere a conclusioni opposte - che il

predetto criterio sia implicitamente deducibile da due elementi

enunciati dalla stessa norma in questione: la portata della

"pariteticità" e la natura della "competenza" della Commissione. La

Provincia di Trento aggiunge a questi argomenti quello ricavabile dai

principi generali in tema di organizzazione e funzionamento degli

organi collegiali per i quali non vi sia una specifica disciplina.

6. - Sul primo argomento non appare convincente la difesa dello

Stato nel sostenere che la "pariteticità" sia riferita dallo statuto

soltanto alla composizione dell'organo e non anche all'organizzazione

ed al funzionamento dello stesso, e che dovrebbe inquadrarsi solo in

questo secondo ambito la scelta del presidente. In realtà, - a parte

la questione se la indicazione del presidente attenga anche alla

composizione oltre che all'organizzazione ed al funzionamento della

Commissione - l'art. 107 citato riferisce la pariteticità alla

Commissione complessivamente considerata e, quindi, non solo alla

nomina dei suoi componenti, ma anche a quella degli organi cui spetta

un ruolo essenziale per il suo funzionamento, coerentemente alla

finalità della sua istituzione.

Da ciò consegue che, stante la posizione paritetica degli enti

coinvolti dall'ambito di attività della Commissione, la nomina del

presidente non possa derivare unicamente da uno solo dei predetti

enti; mentre la parità di posizione giuridica dei vari membri

presuppone che il conferimento ad uno di essi del ruolo di

presidente, cui sono istituzionalmente connesse specifiche funzioni,

non possa prescindere dalla scelta da parte degli altri componenti,

salva l'ipotesi di una previa intesa tra gli enti interessati, come

sopra indicato.

Quanto poi alla considerazione che la nomina unilaterale

governativa del presidente si giustificherebbe a motivo della

funzione consultiva di detta Commissione in ordine all'emanazione di

decreti legislativi da parte dello Stato, appare prevalente la

considerazione che la Commissione è stata istituita come strumento

di collaborazione fra Stato, Regione e Province autonome e perciò

come organo finalizzato alla ricerca di una sintesi positiva tra

posizioni ed interessi potenzialmente diversi. Una delle conseguenze

di questo sistema dei rapporti è che - come i componenti della

Commissione paritetica sono nominati in rappresentanza dei quattro

enti - così anche il suo presidente non può che derivare da

un'intesa fra gli stessi enti ovvero dalla scelta dei componenti che

li rappresentano in seno alla Commissione.

7. - Se ne deve concludere che questa scelta in una delle

modalità sopraindicate non può comunque ravvisarsi nella nomina

unilaterale da parte del Governo.

Una volta ritenuto che questo risultato discende implicitamente

dalla portata dell'art. 107 dello statuto e dallo specifico sistema

dei rapporti fra Stato, Regione e Province autonome, non è

necessario approfondire se la conclusione stessa possa essere

giustificata - come sostiene la Provincia di Trento - anche dai

principi generali sugli organi collegiali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara, che non spetta allo Stato nominare unilateralmente il

Presidente della Commissione paritetica prevista dall'art. 107, primo

comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato

con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e conseguenzialmente annulla il

decreto 24 agosto 1994 del Ministero per la funzione pubblica;

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato,

con i ricorsi di cui in epigrafe, in relazione al decreto del

Ministro per la funzione pubblica 9 agosto 1994.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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