Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1969

Altra decisione · depositata il 26/06/1969 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri, notificato il 31 luglio 1968, depositato in cancelleria il 7

agosto successivo ed iscritto al n. 17 del Registro ricorsi 1968, per

conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto a

seguito del decreto 20 marzo 1968, n. 312, dell'Assessore regionale per

l'industria e il commercio, concernente la determinazione degli

emolumenti del presidente e del vice presidente dell'Ente siciliano di

promozione industriale.

Udita nell'udienza pubblica del 18 giugno 1969 la relazione del

Giudice Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto 20 marzo 1968, n. 312, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale regionale n. 26 del 1 giugno 1968, l'Assessore per

l'industria e il commercio della Regione siciliana, in esecuzione

dell'art. 19 della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18, determinava gli

emolumenti mensili e per spese di rappresentanza, a favore del

presidente e del vice presidente dell'Ente siciliano di promozione

industriale (E.S.P.I.) "al netto da ritenute ed oneri fiscali di

qualsiasi natura".

Contro questo provvedimento il Presidente del Consiglio dei

Ministri, proponeva conflitto di attribuzione nei confronti della

Regione siciliana mediante ricorso 30 luglio 1968, notificato il giorno

successivo e depositato nella cancelleria di questa Corte il 7 agosto

1968. Nel ricorso si deduceva l'invasione della sfera di competenza

esclusiva dello Stato in materia di accertamento e riscossione dei

tributi diretti e la violazione dell'art. 20 dello Statuto, in

riferimento al successivo art. 36, nonché all'art. 6 del D.P.R. 26

luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto

speciale in materia di rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione

siciliana.

Ciò in quanto la fissazione al netto, anziché al lordo, degli

emolumenti suddetti costituiva una illegittima esenzione fiscale,

contraria alle norme della legislazione statale (artt. 14, 87 e 127 del

D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645).

Concludeva, quindi, perché fosse negata "ogni competenza in

materia alla Regione siciliana" e venisse annullato il decreto

assessoriale in esame.

La Regione siciliana non si costituiva in giudizio.

Ma con altro provvedimento 3 ottobre 1968, n. 787, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale regionale n. 53 del 23 novembre successivo,

l'Assessore per l'industria e il commercio ha annullato il precedente

decreto del 20 marzo 1968, per cui è conflitto, e, conformandosi ai

princìpi espressi nelle norme sopra indicate, ha fissato "al lordo"

gli emolumenti dei sopramenzionati funzionari dell'E.S.P.I.

Del che ha dato atto la difesa del Presidente del Consiglio con

memoria depositata il 16 gennaio 1969, concludendo perché questa Corte

"voglia dichiarare cessata la materia del contendere".

Tali conclusioni l'Avvocatura dello Stato ha ribadito anche con

altra memoria, in data 20 maggio 1969, con la quale ha altresì

precisato, a seguito di chiarimento dell'Ufficio della Presidenza della

Regione siciliana, interamente trascritto nello stesso atto difensivo,

che il decreto impugnato, indicato nell'art. 1 del citato decreto di

annullamento, col n. 278, secondo l'ordine progressivo degli atti

emanati dall'Assessorato per l'industria e il commercio, è lo stesso

decreto 20 marzo 1968 apparso nel n. 26 della Gazzetta Ufficiale

regionale del 1 giugno 1968 e contrassegnato dal n. 312 di

pubblicazione. Considerato in diritto :

Il decreto 20 marzo 1968 dell'Assessore per l'industria e il

commercio della Regione siciliana, impugnato dal Presidente del

Consiglio dei Ministri col ricorso sopra indicato, per conflitto di

competenza in materia di accertamento e riscossione delle imposte a

seguito della determinazione, "al netto da ritenute ed oneri fiscali di

qualsiasi natura", degli emolumenti mensili spettanti al presidente e

al vice presidente dell'E.S.P.I., è stato esplicitamente annullato

dall'art. 1 del successivo decreto assessoriale 3 ottobre 1968, n. 787

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale regionale n. 53 del 23 novembre

successivo).

Con l'art. 2 di questo stesso provvedimento, come anche

l'Avvocatura dello Stato deduce in successive memorie illustrative,

l'organo regionale ha altresì deterininato gli emolumenti in questione

"al lordo" da ritenute ed oneri fiscali.

È stato posto in tal modo nel nulla ex tunc l'atto, in relazione

al quale era stato proposto dallo Stato il conflitto di attribuzioni,

ed è venuta a cessare la situazione di contrasto che aveva dato

occasione alla controversia. Di conseguenza è venuto meno l'interesse

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, unica parte costituita in

giudizio, ad ottenere una pronuncia sull'appartenenza del potere.

In conformità di precedenti decisioni questa Corte deve quindi

dichiarare cessata la materia del contendere, cosi accogliendo le

ultime conclusioni formulate dall'Avvocatura dello Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso

proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nei confronti del

decreto dell'Assessore per l'industria e il commercio della Regione

siciliana, in data 20 marzo 1968, n. 312, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 1 giugno 1968, con il quale

Vennero determinati gli emolumenti dovuti al presidente e al vice

presidente dell'Ente siciliano di promozione industriale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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