Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/04/1985 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 17r.d.l. 680/1938

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo

comma, del R.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), promosso

con ordinanza emessa l'8 marzo 1976 dalla Corte dei Conti sul ricorso

proposto da Vaccari Iris, iscritta al n. 459 del registro ordinanze

1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334

dell'anno 1977.

Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa l'8 marzo 1976 la Corte dei conti, Sez.

III giurisdizionale, nel giudizio proposto da Vaccari Iris, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 36 Cost., dell'art. 17, primo comma, del R.d.l. 3 marzo 1938

n. 680 (convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41), che esonera le

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza da ogni contributo

per il personale in servizio che appartenga a quelle categorie per le

quali leggi o regolamenti prevedano altro trattamento di quiescenza

obbligatorio o facoltativo che non sia di guerra o privilegiato.

Con decreto 18 luglio 1970 n. 14451 della Dir. Gen. degli Istituti

di previdenza era stata conferita alla signora Vaccari Iris, quale

vedova dell'ex dipendente dell'ECA di Modena, Rossi Ettore, la pensione

indiretta, con esclusione dal computo del servizio utile per il

trattamento di quiescenza, del periodo dal 9 settembre 1944 al 29

giugno 1951, durante il quale il Rossi aveva prestato servizio alle

dipendenze dell'ECA contemporaneamente a quello prestato quale

ufficiale in S.P.E..

Avverso tale provvedimento la interessata proponeva ricorso alla

Corte dei conti deducendo che, ai fini del trattamento di quiescenza

spettantele, avrebbe dovuto essere computabile l'intero servizio

prestato all'ECA dal defunto marito.

Nel corso del giudizio, in accoglimento dell'eccezione del

Procuratore Generale, la detta Sezione III sollevava questione di

legittimità costituzionale del precitato art. 17, osservando che

l'esonero previsto da questa disposizione comporta la mancata

iscrizione del dipendente alla Cassa pensioni enti locali, per il

periodo in cui lo stesso ha prestato un simultaneo servizio

pensionabile e la non utilizzazione, ai fini pensionistici, del

servizio reso dallo stesso dipendente agli istituti di beneficenza.

Il giudice a quo, dopo aver ricordato che secondo la stessa Corte

Costituzionale (sent. 3 del 1966 e successive) la retribuzione dei

lavoratori, ivi compresa quella corrisposta sotto forma di trattamento

di liquidazione o di quiescenza, forma oggetto di particolare

protezione in riferimento all'art. 36 Cost., ritiene che sussista

pertanto una incompatibilità fra il menzionato art. 17, primo comma,

del decreto n. 680 del 1938 e l'indicato parametro costituzionale.

Premesso che il caso in esame si presenta in maniera assolutamente

identica a quello già risolto dalla Corte Costituzionale con sentenza

n. 176 del 1975, l'ordinanza osserva altresì, in punto di rilevanza

della questione proposta, che all'eventuale dichiarazione di

incostituzionalità della norma impugnata - rendendosi obbligatorio, da

parte dell'ECA di Modena, l'onere del versamento delle contribuzioni

per il periodo di servizio simultaneo reso dal dipendente dello Stato,

all'ECA stesso (9 settembre 1944-29 giugno 1951) - conseguirebbe la

valutazione in pensione del servizio stesso, così come preteso dalla

ricorrente.

Davanti a questa Corte non si è costituita alcuna delle parti né

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; pertanto, ai

sensi dell'art. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e

dell'art. 9, primo comma, delle norme integrative 16 marzo 1956, la

causa è stata fissata per la decisione in camera di consiglio. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe viene sollevata, in

riferimento all'art. 36, primo comma, della Costituzione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, del R.d.l. 3

marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le

pensioni agli impiegati degli enti locali).

2. - La questione è fondata nei limiti in prosieguo precisati.

L'art. 17 del R.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 esonera le istituzioni

pubbliche di assistenza e beneficenza da ogni contributo pensionistico

per il personale in servizio che appartenga a quelle categorie per le

quali le leggi prevedano altro trattamento di quiescenza non di guerra

né privilegiato.

Questa Corte, con sentenza 18 giugno 1975 n. 176, ha già

dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 l. n. 1035 del 1939 che, con

formulazione letterale analoga a quella della norma ora impugnata,

disponeva che a "le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

sono esonerate da ogni contributo per i medici in servizio già

provvisti di pensione, che non sia di guerra né privilegiata

ordinaria, o che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o

regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o

facoltativo".

Le motivazioni poste a fondamento di quest'ultima declaratoria di

illegittimità costituzionale, per contrasto della norma impugnata con

l'art. 36 della Costituzione, ben possono valere anche per l'ipotesi in

esame. Il trattamento preferenziale che il legislatore ha riservato

agli istituti di assistenza e beneficenza, esonerandoli dal pagamento

dei contributi assicurativi per i dipendenti che si trovino in

particolari condizioni, non può riversare, infatti, i propri effetti a

danno dei dipendenti stessi.

Una volta riconosciuto che, ai sensi del disposto dell'art. 36

Cost., è garantita al lavoratore una retribuzione proporzionata alla

quantità e qualità del suo lavoro e che, secondo la giurisprudenza di

questa Corte, la pensione va considerata una forma di retribuzione

differita, ogni diversa statuizione limitativa degli oneri - quale è

appunto quella oggetto dell'odierno esame - si infrange a fronte dei

principi costituzionali sopraccennati.

D'altronde, anche per la fattispecie in esame, attesa l'identità

di formulazione delle norme, soccorre quanto ulteriormente considerato

nella precedente citata sentenza n. 176, nel senso che la soluzione

normativa (art. 17, comma secondo R.d.l. n. 680) di far corrispondere

dal prestatore d'opera - facoltativamente - anche i contributi che sono

a carico del datore di lavoro contrasta con la struttura del sistema

previdenziale e rappresenta, altresì, una imposizione incidente non

ragionevolmente, all'atto pratico, sul trattamento economico del

lavoratore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma,

del R.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (convertito nella legge 9 gennaio 1939

n. 41) nella parte in cui esonera gli enti ivi indicati da ogni

contributo per i personali in servizio che appartengano a quelle

categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di

quiescenza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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