Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1971 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 16

della legge della provincia di Bolzano 10 luglio 1960, n. 8 (norme di

procedura per l'approvazione dei piani regolatori comunali), e della

legge della stessa provincia 3 gennaio 1964, n. 1 (che approva il piano

regolatore generale del Comune di Bolzano), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 giugno 1969 dal tribunale di Bolzano nel

procedimento civile vertente tra la Cantina sociale di Gries e la ditta

Sicar, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969 e

nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 9

settembre 1969;

2) ordinanza emessa il 10 luglio 1970 dal tribunale di Bolzano nel

procedimento civile vertente tra Walther Marianna e la società

D.E.C.A. ed altri, iscritta al n. 292 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21

ottobre 1970 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto

Adige n. 44 del 27 ottobre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente della Giunta provinciale

di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1971 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

udito l'avv. Giuseppe Guarino, per il Presidente della Giunta

provinciale di Bolzano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile tra la Cantina sociale

Gries e la ditta Sicar, in cui era in contestazione sia la validità di

un permesso di costruzione rilasciato sotto forma di rinnovo di

precedente licenza edilizia, dopo l'entrata in vigore del nuovo piano

regolatore del Comune di Bolzano, sia la conformità rispetto allo

stesso piano regolatore di una costruzione eseguita, il tribunale di

Bolzano ha sollevato con ordinanza emessa il 20 giugno 1969 questione

di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge provinciale di

Bolzano 10 luglio 1960, n. 8, e della successiva legge di quella

provincia 3 gennaio 1964, n. 1, in riferimento all'art. 95 dello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed all'VIII disposizione

transitoria della Costituzione.

Nell'ordinanza si chiarisce che la disposizione statutaria riserva

ad apposito decreto legislativo la emanazione di norme di attuazione,

condizionanti fra l'altro anche l'esercizio della funzione legislativa

attribuita alle provincie di Trento e Bolzano nelle materie

dell'urbanistica e dei piani regolatori, per cui in mancanza di quelle

norme doveva reputarsi incostituzionale l'art. 16 della citata legge

provinciale n. 8 del 1960 che fissa la procedura per l'approvazione dei

piani regolatori comunali e la successiva legge provinciale n. 1 del

1964 che, richiamandosi ad essa, aveva approvato il piano regolatore

del Comune di Bolzano.

2. - Analoga questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata dallo stesso tribunale con ordinanza 10 luglio 1970 nel corso

di un procedimento civile tra Walther Marianna e la società D.E.C.A.

ed altri.

3. - In entrambi i giudizi è intervenuta la Giunta provinciale di

Bolzano con deduzioni depositate rispettivamente il 2 settembre 1969 ed

il 6 novembre 1970, nelle quali contesta anzitutto la rilevanza della

questione, lamentando che il tribunale abbia omesso in entrambe le

fattispecie di accertare la effettiva sussistenza della violazione del

piano regolatore.

Nel merito, la stessa parte sostiene che l'art. 95 dello Statuto

Trentino-Alto Adige non implica necessariamente la emanazione di norme

di attuazione per tutte quelle ipotesi - fra le quali è da comprendere

anche quella in esame - in cui il testo statutario abbia in sé piena

completezza e non reclami integrazioni o specificazioni: in favore di

questa interpretazione si invocano anche alcune sentenze di questa

Corte, quali la n. 136 del 1969 e la n. 58 del 1958. In particolare,

poi, nella materia dei piani regolatori norme di attuazione sarebbero

già contenute nell'art. 37 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574.

Le conclusioni della Giunta provinciale di Bolzano sono pertanto

intese ad ottenere una pronuncia di rimessione degli atti al giudice a

quo per una più compiuta motivazione in ordine alla rilevanza, o una

dichiarazione di infondatezza delle questioni sollevate.

4. - All'udienza la difesa della Giunta provinciale ha insistito

nelle conclusioni già assunte. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi hanno ad oggetto un'identica questione e vengono

perciò decisi con unica sentenza.

2. - Privi di consistenza sono i dubbi sulla rilevanza, accennati

pregiudizialmente dalla difesa della Provincia. È vero che nella

ordinanza del 10 luglio 1970 manca una espressa motivazione al

riguardo, ma gli argomenti addotti nella precedente ordinanza del 20

giugno 1969, valgono puntualmente con riferimento ad entrambi i giudizi

pendenti davanti al tribunale di Bolzano. Nell'uno come nell'altro si

disputava, infatti, della validità di determinati atti amministrativi

alla stregua del piano regolatore generale di quel Comune, approvato

con legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, e la questione proposta a

questa Corte concerne per l'appunto la costituzionalità della legge

provinciale 10 luglio 1960, n. 8, che ne rappresenta il fondamento.

3. - Nel merito, la questione si riduce alla asserita mancanza di

norme di attuazione dello Statuto, che abbiano operato il trasferimento

alla provincia delle competenze ad essa spettanti in materia

urbanistica.

La questione non è fondata. Per quel che concerne le premesse di

ordine generale, è sufficiente rammentare che l'art. 95 dello Statuto

del Trentino-Alto Adige si limita a prevedere l'emanazione, con decreto

legislativo, delle relative norme di attuazione, e che non sempre né

necessariamente queste sono richieste affinché le regioni possano

validamente esercitare la propria potestà legislativa, così come

questa Corte ha già avuto occasione di affermare con riguardo alle

regioni a statuto speciale (sent. n. 136 del 1969) ed ha ulteriormente,

anche se implicitamente, ribadito per le stesse regioni a statuto

ordinario, respingendo le censure mosse all'art. 17 della legge 16

marzo 1970, n. 281, che subordina, bensì, l'esercizio della potestà

legislativa ad esse spettante al previo passaggio delle funzioni,

limitatamente però ad un biennio: decorso il quale le regioni stesse

potranno legiferare anche ove tale trasferimento non sia intervenuto.

Comunque, per quel che particolarmente attiene al caso di specie,

è decisivo il rilievo che l'art. 37 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574,

contenente norme di attuazione dello Statuto, prescrivendo che i piani

regolatori comunali e quelli territoriali di coordinamento non

eccedenti l'ambito provinciale siano approvati con legge delle

provincie, ha determinato la forma di esplicazione della relativa

competenza da parte delle provincie medesime e presuppone perciò che

detta competenza sia da esse concretamente esplicabile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 16 della legge provinciale di Bolzano 10 luglio 1960, n. 8

(norme di procedura per l'approvazione dei piani regolatori comunali),

e della successiva legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, che approva

il piano regolatore generale del Comune di Bolzano, sollevata, in

riferimento all'art. 95 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige

ed all'VIII disposizione transitoria della Costituzione, dalle

ordinanze del tribunale di Bolzano di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari