Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1968

Altra decisione · depositata il 19/07/1968 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri, notificato il 15 dicembre 1967, depositato in cancelleria il

19 successivo ed iscritto al n. 33 del Registro ricorsi 1967, per

conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia

Giulia sulla competenza a provvedere in materia di edilizia scolastica

per scuole materne.

Udita nell'udienza pubblica del 20 giugno 1968 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso per

regolamento di competenza depositato il 19 dicembre 1967, ha impugnato

la circolare n. 14700/16/67 emessa dall'Assessore ai lavori pubblici

della Regione Friuli- Venezia Giulia l'11 settembre 1967.

La circolare rivendica alla Regione la competenza a provvedere in

materia di edilizia scolastica per scuole materne in quanto esse non

costituiscono "allo stato della legislazione, un servizio statale";

perciò, secondo l'Avvocatura dello Stato, violerebbe gli artt. 6, n.

1, 5, n. 15, e 8 dello Statuto Friuli-Venezia Giulia, oltreché l'art.

26, lett. a, del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, e la legge 28 luglio

1967, n. 641, che riserva allo Stato ogni competenza in fatto di

scuole, d'ogni ordine e grado, e di edilizia scolastica.

Nel ricorso e nella memoria depositata il 6 giugno 1968, si ricorda

che la legge 1967 n. 641 disciplina l'edilizia scolastica come materia

a sé stante: questa legge, al pari di quella del 18 marzo 1968, n.

444, sull'ordinamento della scuola materna, contiene una programmazione

di settore che assicura uniformità normativa in tutto il territorio

nazionale, perciò, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza n.

116 del 1967 e altre), fuoriesce dalla competenza regionale.

Inoltre l'art. 6, n. 1, dello Statuto, in materia di scuole

materne, consente alla Regione soltanto l'emanazione di norme

integrative e d'attuazione delle leggi nazionali; né v'è norma

statutaria che le attribuisca competenza amministrativa relativamente

alla pubblica istruzione; infine, secondo la legge 1965 n. 1116, gli

edifici delle scuole materne a carico dello Stato sono "statali",

cosicché non rientrerebbero nel numero delle opere pubbliche di

interesse locale e regionale su cui lo Statuto attribuisce la potestà

legislativa e amministrativa alla Regione (art. 26, lett. e, delle

norme d'attuazione D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116): motivi tutti per

cui la difesa dello Stato chiede l'annullamento della circolare

impugnata.

Nel presente giudizio la Regione non si è costituita. Considerato in diritto :

La Regione Friuli-Venezia Giulia, nella circolare impugnata,

afferma la propria competenza in materia di edilizia delle scuole

materne poiché "tale tipo di istruzione non costituisce, allo stato

della legislazione, un servizio statale". Lo Stato, invece, nel

ricorso, rivendica a sé la competenza.

Il ricorso è fondato.

La potestà della Regione in materia di scuole materne non va oltre

l'integrazione e l'attuazione delle leggi dello Stato (art. 6 dello

Statuto); in materia di lavori pubblici, essa le è attribuita

limitatamente alle opere di interesse locale e regionale (art. 4, n. 9,

dello Statuto). Ma la disciplina delle scuole materne è oggetto di

leggi dello Stato (28 luglio 1967, n. 641 e 18 marzo 1968, n. 444) ed

è uniforme nell'intero territorio nazionale; né può esservi dubbio

che l'attività amministrativa prevista in queste leggi sia di

competenza statale. Perciò gli edifici che ospitano le scuole materne,

consentendo lo svolgimento d'un servizio dello Stato, sono opere di

interesse nazionale, gravanti sul bilancio dello Stato e sottratte alla

competenza della Regione (art. 4, n. 9, dello Statuto e 26, lett. e,

D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la competenza dello Stato in materia di edilizia relativa

alle scuole materne ed annulla pertanto la circolare 11 settembre 1967,

n. 14700/16/67 dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

ECLI:IT:COST:1968:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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