Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1957

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/07/1957 · relatore Mario Bracci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 ottobre

1954 e del decreto del Commissario generale del Governo per il

territorio di Trieste 8 agosto 1956, n. 270, promosso con l'ordinanza

24 agosto 1956, emessa dal Giudice conciliatore di Trieste nel

procedimento civile vertente tra l'Associazione esercenti pubblici

esercizi di Trieste e Cavalli Ida in Brumez, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 286 del 10 novembre 1956, ed iscritta al

n. 322 del Registro ordinanze 1956.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 22 maggio 1957 la relazione del

Giudice Mario Bracci;

udito il sostituto Avv. gen. dello Stato Francesco Agrò.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il 28 aprile 1956 l'Associazione esercenti pubblici esercizi di

Trieste citò la sig.ra Ida Cavalli in Brumez davanti al Giudice

conciliatore di Trieste per ottenere il pagamento di L. 4.800, quali

quote d'associazione scadute per il secondo semestre del 1955 e per il

1956.

All'udienza del 24 agosto 1956 il Giudice conciliatore, nella

assenza della parte attrice, sollevò ex officio la questione di

legittimità costituzionale del D.P.R. 27 ottobre 1954, non numerato,

col quale si istituì un Commissario generale del Governo per il

territorio di Trieste e del decreto del predetto Commissario 8 agosto

1956, n. 270, col quale fu estesa al territorio di Trieste la legge 18

luglio 1956, n. 761, che aumentò il limite di valore della competenza

dei conciliatori e dei pretori e il limite d'inappellabilità delle

sentenze dei conciliatori.

Questa ordinanza 24 agosto 1956 del Giudice conciliatore di Trieste

fu regolarmente notificata e comunicata e fu pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale del 10 novembre 1956, n. 286.

I profili d'illegittimità costituzionale delineati dall'ordinanza

del Giudice conciliatore di Trieste sono i seguenti.

In primo luogo, secondo l'ordinanza, il territorio di Trieste

sarebbe parte integrante dello Stato italiano e il Commissario generale

del Governo sarebbe un organo non previsto né dalla Costituzione, né

da alcuna altra legge della Repubblica. Perciò il decreto

presidenziale di nomina del Commissario avrebbe violato l'art. 97 della

Costituzione.

In secondo luogo, a giudizio del Conciliatore, il Governo potrebbe

esercitare la potestà legislativa soltanto in virtù di una delega

legislativa, che non fosse astratta e a tempo indeterminato. Poiché

nel D.P.R. 27 ottobre 1954 si legge invece che al Commissario generale

del Governo sono attribuiti "i poteri spettanti al Governo medesimo per

l'amministrazione del territorio, nonché i poteri già esercitati nel

territorio predetto dal cessato Governo militare alleato", il decreto

suddetto - che non è neppure numerato, né controfirmato dal

Guardasigilli - sarebbe incostituzionale in quanto attributivo di

potestà legislativa fuor i casi e dei limiti degli artt. 70 e 76 della

Costituzione.

In terzo luogo, anche ammesso in ipotesi che il territorio di

Trieste fosse ancora distaccato dal territorio nazionale, il Memorandum

d'intesa, parafato a Londra il 5 ottobre 1954, non potrebbe essere né

un valido titolo internazionale, perché mai ratificato dal Parlamento,

né un valido titolo interno, perché mai pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale e nei fogli analoghi che si pubblicavano e che si pubblicano

a Trieste. Perciò l'ordinanza commissariale, in quanto considerata

esercizio dei poteri riconosciuti al Governo italiano dal Memorandum

d'intesa, avrebbe violato l'art. 60 della Costituzione.

I suddetti profili d'illegittimità costituzionale sembrarono

rilevanti al Conciliatore di Trieste perché, a suo avviso, la fonte

dalla quale egli avrebbe dovuto trarre norma per l'esercizio delle

proprie funzioni giurisdizionali sarebbe stata proprio il decreto

commissariale, 8 agosto 1956, n. 270, della cui legittimità

costituzionale dubitava e che, secondo lui, aveva forza di legge.

Perciò il Conciliatore di Trieste, sollevata la questione di

legittimità costituzionale, trasmise gli atti del giudizio a questa

Corte.

Il 18 settembre 1956 intervenne nel giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, che, difeso dall'Avvocatura dello Stato,

contestò l'ammissibilità del ricorso e le affermazioni

dell'ordinanza, sia in relazione alla natura giuridica dei poteri del

Commissario generale del Governo, sia sul carattere degli atti emanati

da quell'organo.

In via pregiudiziale il Presidente del Consiglio dei Ministri negò

che la questione di costituzionalità, sollevata dal Conciliatore di

Trieste, fosse indispensabile ai fini della decisione del giudice di

merito. Difatti se la legislazione italiana fosse da ritenersi in

vigore nel territorio di Trieste, sarebbe irrilevante accertare la

costituzionalità o meno del decreto commissariale 8 agosto 1956, n.

270, che estese a Trieste la legge 18 luglio 1956, n. 761, perché

questa avrebbe vigore di per sé, per il solo fatto della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Se invece, per ipotesi,

l'ordinamento giuridico italiano non fosse esteso al territorio

triestino, sarebbe assurdo invocare le norme della Costituzione

italiana e fare ricorso alla Corte costituzionale per accertare

l'illegittimità del citato decreto commissariale.

In merito poi il Presidente del Consiglio dei Ministri eccepì che

il D.P.R. 27 ottobre 1954 sarebbe un atto amministrativo, sottratto a

qualunque controllo di legittimità costituzionale da parte di questa

Corte e che del pari atti amministrativi sarebbero i decreti del

Commissario generale del Governo, come tali sottoposti alla normale

competenza della giurisdizione ordinaria e amministrativa, se

illegittimi.

L'Associazione esercenti pubblici esercizi e la sig.ra Cavalli

Brumez non hanno presentato deduzioni e non sono comparse davanti a

questa Corte.

La difesa del Presidente del Consiglio ha concluso all'udienza di

discussione del 22 maggio 1957 perché sia dichiarato inammissibile il

giudizio di legittimità costituzionale sopra indicato. Considerato in diritto :

Secondo l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione

sulla legittimità costituzionale d'una legge o d'un atto avente forza

di legge può essere sollevata, anche d'ufficio, dalla autorità

giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio, se questo non

possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della

questione di legittimità costituzionale stessa.

La Corte ha avuto più volte occasione di dichiarare che il

giudizio di merito sulla rilevanza della questione di legittimità

costituzionale è insindacabile, ma ciò non esclude che dall'ordinanza

debbano risultare i motivi del convincimento positivo del giudice circa

la rilevanza e la pregiudizialità della questione di legittimità

costituzionale rispetto al giudizio sulla controversia principale.

Altrimenti mancherebbero i requisiti essenziali per il processo sulla

legittimità costituzionale della legge, che sono invece necessari

secondo il sistema adottato dalla nostra Costituzione.

Ora, nella fattispecie in esame, appaiono ben chiari gli atti che

il Giudice conciliatore di Trieste ritiene abbiano forza di legge e

che, a suo avviso, sarebbero viziati da illegittimità costituzionale.

Del pari con molta precisione sono indicate le disposizioni della

Costituzione che si ritengono violate.

Ma i motivi del convincimento del giudice circa le gravi questioni

costituzionali sollevate incidentalmente sembrano portare invece alla

conclusione che queste, importantissime obiettivamente, siano del tutto

irrilevanti ai fini della decisione di merito.

Difatti si legge nell'ordinanza essere pacifico che i cittadini di

Trieste non hanno mai perduto ed anzi hanno conservato integro lo stato

di cittadini italiani; che trattandosi di territorio facente parte

della Repubblica italiana quivi hanno vigore le norme costituzionali e

le guarentigie dei civici diritti affidati alla suprema tutela della

Corte costituzionale e che a Trieste possono ritenersi valide soltanto

le leggi italiane deliberate e promulgate nelle forme costituzionali.

Perciò, nel caso attuale, se il D.P.R. 27 ottobre 1954 e il

decreto commissariale 8 agosto 1956, n. 270, sono costituzionalmente

legittimi, la legge in base alla quale il Conciliatore deve determinare

la propria competenza è la legge 18 luglio 1956, n. 761, estesa

appunto a Trieste dal decreto commissariale. Se invece tanto il decreto

presidenziale, quanto il decreto commissariale si considerano

costituzionalmente illegittimi, la legge da applicarsi è ugualmente la

legge 18 luglio 1956, n. 761, perché, secondo il Conciliatore, a

Trieste sono in vigore le leggi della Repubblica italiana.

Proprio lo stesso Conciliatore, che probabilmente fu attratto

dall'importanza intrinseca che hanno le questioni di costituzionalità

da lui sollevate piuttosto che dalla loro rilevanza per la propria

decisione sulla domanda di condanna a pagamento di lire 4.800, avanzata

dall'Associazione esercenti pubblici esercizi di Trieste neppure

comparsa all'udienza, ha messo in luce che la rilevanza della questione

di legittimità costituzionale è soltanto apparente. Difatti

l'ordinanza osserva testualmente che "pure essendo il decreto

commissariale, in sostanza, soltanto estensivo di una analoga legge

vigente nella Repubblica italiana (legge 18 luglio 1956, n. 761), è

questo decreto commissariale la fonte del diritto dal quale il

Conciliatore avrebbe dovuto trarre norma per la propria potestà

giurisdizionale".

Sembra perciò che sotto questo profilo del tutto formale il

Conciliatore non abbia addotto nessun motivo che possa giustificare la

rilevanza dell'incidente di legittimità costituzionale.

Nessun altro profilo della motivazione del Conciliatore consente

un'interpretazione positiva. A proposito della validità delle leggi

italiane nel territorio di Trieste, una delle molte considerazioni

esposte nell'ordinanza del Giudice conciliatore sembra alludere anche

alla necessità che in queste leggi vi sia l'indicazione che esse

devono trovare applicazione nei sei comuni triestini. Ma a parte che

mal si comprende se trattisi d'un particolare requisito costituzionale,

affermato come necessario dal Giudice conciliatore di Trieste o

piuttosto d'un esempio tratto dalla legge elettorale politica (art. 4

della legge 16 maggio 1956, n. 493) a conferma del vigore delle leggi

italiane nel territorio di Trieste, quest'incerto rilievo è rimasto

del tutto isolato e marginale, senza che l'ordinanza ne abbia tratto

conclusione alcuna ai fini della rilevanza di tale profilo sulla

questione di legittimità costituzionale.

È perciò da ritenersi, in definitiva, che "l'imprescindibile

necessità di una decisione sulla questione di costituzionalità del

D.P.R. 27 ottobre 1954 e del decreto commissariale 8 agosto 1956, n.

270" pronunciata dal Giudice conciliatore di Trieste, sia una

affermazione contraddittoria smentita dai motivi del convincimento del

giudice stesso che invece concordano sostanzialmente nel ritenere che

nessuna influenza possono avere le questioni di legittimità

costituzionale sul giudizio principale, quale che sia la loro

soluzione. Vengono in tal modo a mancare i requisiti essenziali per il

giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione, proposta dal Giudice

conciliatore di Trieste con l'ordinanza del 24 agosto 1956, sulla

legittimità costituzionale del D.P.R. 27 ottobre 1954 e del decreto

del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste 8

agosto 1956, n. 270.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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