Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/04/1983 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

il 15 febbraio 1979 e riapprovata il 22 novembre 1979 dal Consiglio

regionale della Lombardia recante "Aggregazione della Borgata Nuova

Curnasco e di alcune aree limitrofe site in comune di Treviolo al

Comune di Bergamo", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio

dei ministri, notificato il 20 dicembre 1979, depositato in cancelleria

il 29 dicembre 1979, iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1979 e del

quale è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

15 del 16 gennaio 1980.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1983 il Giudice relatore

Livio Paladin;

uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e

l'avv. Umberto Pototschnig, per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 20 dicembre 1979, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale lombarda

approvata il 15 febbraio e riapprovata il 22 novembre 1979 (per

l'"aggregazione della Borgata Nuova Curnasco e di alcune aree

limitrofe, site in Comune di Treviolo, al Comune di Bergamo"),

assumendone il contrasto con l'art. 133 della Costituzione.

Il ricorso premette che, stando agli stessi lavori preparatori

della legge impugnata. risulta che essa "deriva da due diversi progetti

di legge regionale": l'uno relativo alla sola borgata "Nuova Curnasco",

l'altro coinvolgente "alcune aree ad essa limitrofe".

Anche nella relazione alla legge in esame si riconosce - secondo

l'Avvocatura dello Stato - che le due aggregazioni conseguentemente

disposte dal Consiglio regionale lombardo rispondevano e rispondono ad

esigenze diverse. E, così pure, il Consiglio comunale di Treviolo ed

il Consiglio provinciale di Bergamo hanno espresso in proposito - a

quanto deduce il ricorso - pareri differenziati: favorevole, circa la

prevista aggregazione della Borgata "Nuova Curnasco"; contrario, in

antitesi all'avviso del Comune di Bergamo, circa le aree limitrofe in

discussione.

Senonché le popolazioni rispettivamente interessate sono state

consultate per mezzo di un unico referendum, svoltosi il 13 ottobre

1978: così violando - sostiene il ricorso - l'art. 25, quarto comma,

della legge regionale n. 26 del 1973, come modificato con legge

regionale n. 12 del 1977, per cui "al referendum indetto... per il

mutamento della circoscrizione comunale partecipano soltanto gli

elettori... di quella frazione o borgata o porzione di territorio che

verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune". In effetti, l'uso della

congiunzione "o" starebbe a significare che "la proposta da sottoporre

a referendum deve riguardare il trasferimento dall'uno all'altro comune

o di una frazione o di una borgata o di una porzione di territorio,

restando rispettivamente distinto, nei singoli casi, il corpo

elettorale interpellato". E la violazione della predetta disciplina

regionale si risolverebbe in un superamento dei "limiti posti alla

competenza della Regione dal secondo comma dell'art. 133 Cost.", dal

momento che, nella specie, le popolazioni interessate al trasferimento

delle aree adiacenti alla borgata "Nuova Curnasco" non sarebbero state

legittimamente sentite: "non solo perché" - si conclude - "gli

abitanti di quella frazione... non sono stati interpellati in modo da

far risultare chiaramente la loro volontà, ma anche perché non sono

stati in alcun modo valutati i pareri degli organi rappresentativi" del

Comune di Treviolo e della Provincia di Bergamo.

2. - Costituitasi in giudizio, la Regione Lombardia ha chiesto la

reiezione del ricorso, per l'infondatezza della questione sollevata.

Secondo la Regione, non varrebbe argomentare che, nella specie, i

referendum da svolgere dovevano essere due: sia perché la legislazione

locale non lo richiederebbe affatto (altro essendo il senso del

richiamato art. 25, quarto comma); sia perché la necessità di

consultazioni distinte potrebbe al più sostenersi nel caso di

trasferimento di territori non contigui, ma non certo in un caso

riguardante territori finitimi, come quelli in discussione. Né si

potrebbe assumere che sia stata omessa ogni valutazione dei pareri

espressi dagli organismi rappresentativi delle popolazioni interessate,

in quanto lo smentirebbero formalmente i lavori preparatori della legge

impugnata; e la circostanza che poi tali pareri siano stati

parzialmente disattesi sarebbe comunque giustificata dal loro carattere

non vincolante. In realtà - conclude la Regione - sotto la veste di

una pretesa violazione dell'art. 133 Cost., il ricorso avrebbe inteso

censurare nel merito la legge impugnata: il che potrebbe se mai

rilevare in sede politica, ma non sul terreno di un giudizio di

legittimità costituzionale.

In vista della pubblica udienza, la parte resistente ha inoltre

depositato una memoria, con cui si prospettano - in particolar modo -

alcune eccezioni d'inammissibilità del ricorso.

La prima delle censure in esame, riguardando la pretesa necessità

di una duplice e distinta consultazione delle popolazioni, si

risolverebbe infatti nella denunzia di un "cattivo uso del potere di

indizione del referendum (cioè di un atto preparatorio della legge),

che non può avere" - si osserva - "riflessi diretti sulla conformità

della legge all'art. 133 della Costituzione", stante che le

"popolazioni interessate" sarebbero state comunque "sentite"

(esprimendo, a forte maggioranza, un voto favorevole alla proposta);

senza dire che sarebbe assurdo dover smembrare "all'infinito" il

territorio da distaccare e da riaggregare, per svolgere consultazioni

distinte in ogni porzione di esso. Del pari, sarebbe inammissibile la

seconda censura, concernente l'inadeguata valutazione di alcuni pareri

degli organismi rappresentativi, perché "rivolta, non alla legge in

quanto tale, ma alla sua motivazione, quale desumibile esclusivamente

dagli atti preparatori". "Il giudice delle leggi" non potrebbe, cioè,

"spingere il suo sindacato sino al punto da valutare la sufficienza od

insufficienza della loro motivazione, sostituendosi in definitiva

all'organo legislativo".

3. - Nella pubblica udienza, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto

che la legge impugnata venga dichiarata illegittima, nella parte

concernente le "aree limitrofe" alla borgata di "Nuova Curnasco"

(laddove l'aggregazione della borgata medesima al Comune di Bergamo

potrebbe ritenersi rispondente alla volontà delle popolazioni

interessate). Quanto, poi, alle eccezioni d'inammissibilità sollevate

dalla Regione resistente, esse sarebbero infondate, dal momento che i

vizi denunciati comporterebbero una diretta violazione dell'art. 133,

secondo comma, della Costituzione.

Per contro, la difesa regionale ha insistito nelle tesi già

svolte, sostenendo in particolar - modo che - sulla base della

legislazione lombarda - non si poteva non sottoporre ad un solo

referendum l'intero progetto di legge ritenuto proponibile dal

Consiglio regionale. Considerato in diritto :

1. - Il ricorso introduttivo del presente giudizio censura per un

duplice motivo l'impugnata legge della Regione Lombardia, riguardante

l'"aggregazione della Borgata Nuova Curnasco e di alcune aree

limitrofe, site in Comune di Treviolo, al Comune di Bergamo".

Da un lato, l'atto legislativo in questione sarebbe stato approvato

in violazione dell'art. 25, quarto comma, della legge regionale 31

luglio 1973, n. 26, come modificato con legge regionale 27 gennaio

1977, n. 12, così violando la stessa previsione dell'art. 133 cpv.

Cost., per cui "la Regione sentite le popolazioni interessate, può con

sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le

loro circoscrizioni e denominazioni": la volontà delle popolazioni non

avrebbe potuto, cioè, manifestarsi in modo chiaro e preciso, dal

momento che il Consiglio regionale lombardo - con deliberazione del 26

maggio 1977 - ha ritenuto "proponibile" ed ha sottoposto ad un solo

referendum l'intero progetto di legge regionale mirante alle predette

modificazioni territoriali, anziché disporre l'effettuazione di due

consultazioni separate, rispettivamente relative alla sorte della

Borgata Nuova Curnasco ed a quella delle "aree limitrofe". D'altro

lato, la legge impugnata sarebbe ulteriormente lesiva dell'art. 133

cpv. Cost., poiché il Consiglio regionale lombardo non avrebbe tenuto

in debito conto i pareri espressi in proposito dal Consiglio comunale

di Treviolo, in data 8 aprile 1976, e dal Consiglio provinciale di

Bergamo, in data 14 febbraio 1977: ambedue contrari alla modificazione

concernente le "aree limitrofe" in esame e sostanzialmente favorevoli

al solo distacco della borgata Nuova Curnasco dal Comune di Treviolo,

in vista della sua conseguente aggregazione al Comune di Bergamo.

Senonché, sotto entrambi i profili, il ricorso si dimostra

inammissibile.

2. - Quanto al primo motivo, esso non trova alcun riscontro nelle

ragioni che hanno ispirato il previo rinvio governativo, disposto ai

sensi dell'art. 127, terzo comma, della Costituzione.

Dal testo del telegramma di rinvio, trasmesso alla Regione

Lombardia in data 17 marzo 1979, si ricava unicamente che "da parte

Consiglio regionale non sunt stati adeguatamente valutati pareri

espressi in ordine variazione territoriale da Consiglio comunale

Treviolo et Consiglio provinciale Bergamo"; ed è appunto "per tale

motivo" che "Governo habet rinviato legge cui trattasi". Ora, una tale

censura non preannuncia per nulla quel difetto di consultazione delle

popolazioni interessate, per la mancata osservanza della legge

regionale n. 12 del 1977, sul quale il ricorrente fa poggiare la gran

parte delle proprie argomentazioni; sicché non sussiste, sotto questo

aspetto, la necessaria "corrispondenza, sia pure sintetica e nelle

linee essenziali, che deve intercorrere" - secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte (ribadita, da ultimo, nella sent.

n. 212 del 1976) - "tra motivi del rinvio e censure esposte nel

successivo ricorso".

3. - Quanto al secondo motivo, esso va dichiarato inammissibile -

in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla Regione resistente -

perché la censura in tal senso proposta non attiene alla legittimità

costituzionale della legge impugnata.

Effettivamente, l'inadeguata valutazione dei pareri del Consiglio

comunale di Treviolo e del Consiglio provinciale di Bergamo,

genericamente lamentata dal citato rinvio governativo, non si risolve

in una diretta violazione dell'art. 133 cpv. Cost. (che si limita ad

esigere la consultazione delle popolazioni interessate mediante

referendum, come la Corte ha precisato nella sentenza n. 204 del 1981);

né implica - stando alla stessa impostazione del ricorso - la

violazione di alcuna altra norma comunque sopraordinata alla legge

regionale in esame. Ed è proprio il ricorso a dare atto che, in sede

di modifica delle circoscrizioni comunali, "i pareri dei comuni e delle

province sono" - se mai - "obbligatori ma non vincolanti": con la

conseguenza che l'apprezzamento di essi da parte del Consiglio

regionale sfugge al sindacato di questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

della legge della Regione Lombardia approvata il 15 febbraio e

riapprovata il 22 novembre 1979 ("Aggregazione della Borgata Nuova

Curnasco e di alcune aree limitrofe site in Comune di Treviolo al

Comune di Bergamo"), in riferimento all'art. 133, secondo comma, della

Costituzione, sollevate con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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