Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/05/1976 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 maggio 1975,

recante "Istituzione dei consigli di quartiere nei comuni della Regione

siciliana", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la

Regione siciliana, notificato il 30 maggio 1975, depositato in

cancelleria il 7 giugno successivo ed iscritto al n. 15 del registro

ricorsi 1975.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione

siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice

relatore Angelo De Marco;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il ricorrente, e l'avv. Massimo Severo Giannini, per la Regione

siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 30 maggio 1975, il Commissario dello

Stato presso la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata

dall'Assemblea di detta regione il 21 maggio 1975 avente per oggetto

"Istituzione dei consigli di quartiere nei comuni della Regione

siciliana", chiedendone la dichiarazione di illegittimità

costituzionale per violazione degli artt. 14, lett. o, e 15 dello

Statuto speciale, nonché degli artt. 48, 51, 65 e 114 della

Costituzione.

A sostegno del ricorso si deducono i seguenti motivi:

1) È ben vero che per l'art. 14, lett. o, dello Statuto speciale

la Regione siciliana ha competenza esclusiva in materia di regime degli

enti locali e delle circoscrizioni relative, ma è vero altresì che

l'art. 15 precisa che "l'ordinamento degli enti locali si basa nella

Regione sui comuni e sui liberi consorzi di comuni (corrispondenti alle

province statali), dotati della più ampia autonomia amministrativa e

finanziaria".

Ne consegue che con legge regionale non si possono istituire,

nell'ambito della circoscrizione comunale, nuove circoscrizioni

territoriali, né creare enti territoriali dotati di autarchia

amministrativa, quali si configurano i consigli di quartiere costituiti

attraverso l'elezione diretta.

Di qui la violazione dei richiamati artt. 14 e 15 dello Statuto

speciale.

2) La nomina dei consigli di quartiere, mediante elezione diretta,

determinando l'autonomia politica di tali organi, dà luogo ad una

forma di espressione comunitaria della volontà dei cittadini, in

contrasto con l'art. 114 della Costituzione che statuisce: "La

Repubblica si riparte in regioni, province e comuni".

3) La disciplina del diritto di voto e, implicitamente, la

determinazione dei casi di consultazione del corpo elettorale in forza

dell'art. 48 della Costituzione sono riservate alla legge statale e non

esiste alcuna normativa statale che abbia sanzionato forme di elezioni

popolari comunali: pertanto la legge impugnata viola la citata norma

costituzionale.

4) Sono violati, altresì, gli artt. 51 e 65 della Costituzione che

vietano di stabilire - come fa l'art. 4 della legge impugnata - casi di

incompatibilità con gli uffici di deputato o senatore.

Si è costituita nel giudizio la Regione siciliana, il di cui

patrocinio, con memoria depositata il 20 giugno 1975 chiede che il

ricorso venga respinto, deducendo al riguardo sostanzialmente quanto

segue:

a) I consigli di quartiere non sono enti od organi di nuovi enti

autonomi, ma semplici organi decentrati delle amministrazioni comunali;

b) la Regione siciliana ha potestà legislativa in materia

elettorale e non esiste al riguardo una riserva statale (sentenza n.

108 del 1969 di questa Corte);

c) Il legislatore regionale può prevedere incompatibilità che non

costituiscano deroghe irrazionali alla legislazione statale.

Nell'udienza odierna l'Avvocatura generale dello Stato ha

dichiarato di rinunziare al primo motivo di gravame, insistendo per

l'accoglimento del ricorso per gli altri motivi sopra riassunti, mentre

il patrono della Regione siciliana ha insistito nel chiederne il

rigetto. Considerato in diritto :

1. - Con la rinunzia al primo motivo di gravame da parte

dell'Avvocatura generale dello Stato, la materia del contendere si

riduce all'accertamento della natura giuridica dei consigli di

quartiere istituiti con l'impugnata legge regionale siciliana 21 maggio

1975 e, più precisamente, a stabilire se costituiscono veri e propri

nuovi enti autarchici sub-comunali, come sostiene il Commissario dello

Stato per la Regione siciliana, oppure semplici organi di decentramento

funzionale amministrativo dei comuni, come sostiene la Regione

siciliana.

2. - Precisato, così, l'oggetto del giudizio, è necessario,

anzitutto, stabilire sulla base delle norme contenute nella legge

impugnata, come siano strutturati gli istituiti consigli di quartiere e

quali ne siano le attribuzioni.

La strutturazione riproduce quasi integralmente quella del comune:

consiglio di quartiere, corrispondente al consiglio comunale (anche

nella composizione numerica di poco inferiore: 10 membri per i

quartieri con popolazione fino a 3.000 abitanti, 15 membri per i comuni

fino a 3.000 abitanti; 15 membri per i quartieri con popolazione da

3.001 a 10.000 abitanti, 20 membri per i comuni con popolazione fino a

10.000 abitanti; 20 membri per i quartieri con popolazione superiore a

10.000 abitanti, 30 membri per i comuni con popolazione superiore a

10.000 abitanti), presidente del consiglio corrispondente al sindaco,

eletto dal consiglio con le stesse modalità prevedute dalla legge

sull'ordinamento aniministrativo degi enti locali nella Regione

siciliana per la elezione del sindaco.

Manca la previsione dell'organo giunta, ma come risulta dalla

analisi delle funzioni di amministrazione attiva attribuite - per

delegazione del consiglio comunale ai sensi dell'art. 11 della legge

impugnata - al consiglio di quartiere vi è bensì una elencazione di

materie ma senza specificazione dei poteri delegati, cosicché deve

desumersi che in tali materie il consiglio di quartiere può esercitare

tutte le potestà che il sopra citato ordinamento attribuisce al

consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto riguarda il presidente non sono indicate altre

attribuzioni che non siano quelle di presiedere le pubbliche adunanze

del consiglio.

Peraltro, poiché in base alla norma di rinvio contenuta nell'art.

44 della legge impugnata, per quanto non previsto nella legge stessa si

osservano, in quanto applicabili, le norme di legge concernenti il

consiglio comunale, può ben ritenersi che anche per il presidente del

consiglio di quartiere debbano osservarsi, in quanto applicabili, le

norme di legge concernenti il sindaco.

È vero che, in base all'art. 11 della legge in esame il consiglio

di quartiere ha anche funzione consultiva e di propulsione

dell'attività del comune, ma questa funzione rafforza e non esclude

quella più rilevante di amministrazione attiva, cosicché già si può

ben concludere che non ci si trova di fronte ad un semplice organo di

decentramento funzionale a carattere semplicemente burocratico.

Al riguardo basta tener presenti gli artt. 70 e 71 dell'ordinamento

amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, abrogati con

l'art. 12 della legge in esame.

Con tali articoli, infatti, si prevedevano delegati del sindaco

nelle borgate e frazioni (art. 70) o addirittura nei quartieri, nei

quali il consiglio comunale poteva ripartire il territorio dei comuni

con più di 60.000 abitanti (art. 71), delegati per mezzo dei quali si

attuava, senza che occorresse all'uopo l'istituzione di un apposito

consiglio, quello che soltanto può definirsi decentramento funzionale.

Ma l'elemento che deve togliere ogni dubbio circa la natura di vero

e proprio ente autonomo del consiglio di quartiere è la nomina del

consiglio a suffragio universale, ossia attraverso la forma più

squisitamente politica di esercizio di quella sovranità che l'art. 1

della Costituzione attribuisce al popolo.

3. - Tanto stabilito, resta da accertare se l'istituzione di un

siffatto ente rientri nella potestà di legislazione esclusiva, in

materia di regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative,

attribuita alla Regione siciliana dall'art. 14, lett. o, del relativo

Statuto speciale.

Poiché il primo comma di detto articolo 14 dispone, tra l'altro,

che tale potestà deve esercitarsi "nei limiti delle leggi

costituzionali dello Stato" il problema si sposta all'accertamento

della conformità con le leggi costituzionali dello Stato della legge

impugnata.

Intanto, già l'art. 5 della Costituzione, statuendo che la

Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi

che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;

adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze

dell'autonomia e del decentramento, evidentemente non solo distingue

tra autonomia e decentramento, ma entrambi riserva alla legislazione

statale.

Più specificamente, poi, l'art. 128 dispone che le Province ed i

Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi

generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

Ne consegue che con la legge impugnata la Regione ha usato la

potestà di legislazione esclusiva in materia di regime degli enti

locali e delle circoscrizioni relative, conferite dall'art. 14, lett.

o, dello Statuto speciale, esorbitando dai limiti delle leggi

costituzionali dello Stato, stabiliti nel primo comma di detto art. 14,

perché ha legiferato in materia che, in forza delle norme sopra

richiamate, è riservata alle leggi generali della Repubblica.

Tanto basta perché, senza che occorre passare all'esame degli

altri motivi di gravame, che restano assorbiti, il ricorso debba essere

accolto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale

siciliana approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 21 maggio

1975, avente ad oggetto "Istituzione dei consigli di quartiere nei

comuni della Regione siciliana".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

LUIGI BROSIO - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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