Corte costituzionale

Sentenza n. 1065/1988

Altra decisione · depositata il 06/12/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano

notificato il 25 febbraio 1988, depositato in Cancelleria il 4 marzo

1988 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 1988 per conflitto di

attribuzione sorto a seguito dei provvedimenti di cui ai telegrammi

del Ministero della Difesa d.d. 31 dicembre 1987 e 16 gennaio 1988,

con i quali lo stesso ha rifiutato di sottoporre all'esame del

Comitato misto paritetico ex art. 3 l. 24 dicembre 1976, n. 898

("Nuova regolamentazione delle servitù militari") il progetto per la

costruzione della nuova caserma di Velturno.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia Autonoma di Bolzano

e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 25 febbraio 1988, la Provincia

autonoma di Bolzano solleva conflitto di attribuzione nei confronti

dei provvedimenti, di cui ai telegrammi del Ministero della difesa

del 31 dicembre 1987 e del 16 gennaio 1988, con i quali l'autorità

statale ha rifiutato di sottoporre all'esame del Comitato misto

paritetico, previsto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898

("Nuova regolamentazione delle servitù militari"), il progetto per

la costruzione della nuova caserma dei carabinieri in Comune di

Velturno (BZ).

Dopo aver ricordato, quanto all'ammissibilità del ricorso, il

consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale il

conflitto è ammissibile, non soltanto ove si abbia invasione di

competenza, ma anche quando l'ordinamento richieda la collaborazione

di una pluralità di enti e, per contro, uno di questi provveda

autonomamente senza tener conto delle potestà altrui (sentt. nn. 206

e 286 del 1985), la Provincia ricorrente assume la violazione del

principio del coordinamento espresso nell'art. 3 della legge n. 898

del 1976 attraverso la previsione di un "comitato misto paritetico di

reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative

della regione (o della provincia autonoma) e dell'autorità militare,

dei problemi connessi alla armonizzazione tra i piani di assetto

territoriale della regione (o della provincia) ed i programmi delle

installazioni militari e delle conseguenti limitazioni".

Ciò premesso, la Provincia ricorrente sostiene che, tenuto conto

della sicura appartenenza della costruenda caserma alle installazioni

militari, il relativo progetto avrebbe dovuto essere sottoposto

all'esame del suddetto comitato misto paritetico.

Quanto alla opinione contraria del Ministero - secondo cui, non

comportando la nuova costruzione la imposizione di servitù,

l'argomento esulerebbe dalle competenze del predetto organo di

coordinamento - la Provincia rileva che essa si fonda su un'erronea

interpretazione della disposizione legislativa, la quale viceversa,

con l'uso della congiunzione "e" ('i programmi delle istallazioni

militari e delle conseguenti limitazioni'), espressamente prevede lo

strumento del coordinamento per ogni nuova installazione militare,

pur se non comportante immediate limitazioni.

La ricorrente conclude perciò per l'annullamento degli atti di

rifiuto impugnati in questa sede.

2. - Si è costituito nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello

Stato, eccependo in via preliminare la inammissibilità del ricorso

per mancanza del presupposto, secondo quanto già affermato da questa

Corte (sent. n. 216 del 1985), la quale ha escluso che in materia di

costruzione di infrastrutture militari (tra le quali rientrano

pacificamente le caserme dei carabinieri) debba farsi ricorso alla

pretesa forma di collaborazione; ciò in quanto, in tali casi, si

deve "tener conto delle esigenze della difesa nazionale".

Nel merito, l'Avvocatura ha comunque sostenuto la infondatezza del

ricorso, non trovando applicazione, nella specie, l'art. 3 della

legge n. 898 del 1976. Tale normativa, infatti, fa espresso

riferimento alle servitù militari che sorgono dalle installazioni

militari; il che, nella fattispecie oggetto del conflitto, non

ricorre.

3. - Nell'imminenza della udienza di discussione del ricorso hanno

presentato memorie entrambe le parti del conflitto.

L'Avvocatura generale dello Stato ha ribadito la tesi secondo la

quale, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, sarebbe da

escludere, in materia di infrastrutture militari, il ricorso alla

forma di collaborazione tra Stato e Provincia autonoma pretesa dalla

ricorrente. In particolare, poi, quanto alla natura di

"infrastrutture militari destinate alla difesa nazionale" che deve

essere riconosciuta anche alle caserme dei Carabinieri, richiama la

pronuncia di questa Corte (n. 216/85) che tale natura espressamente

riconobbe a detti immobili, in quanto beni strumentali all'esercizio

delle funzioni di difesa della nazione.

La Provincia autonoma di Bolzano, dal canto suo, ha contestato la

fondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso proposta

dall'Avvocatura dello Stato nell'atto di costituzione in giudizio,

sotto il profilo del difetto del presupposto costituito dalla

necessità di una collaborazione tra i soggetti interessati (Stato e

Provincia autonoma) in materia di costruzione di infrastrutture

militari. Considerato in diritto

1. - La Provincia autonoma di Bolzano solleva conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato sostenendo che anche le

progettazioni relative alla costruzione delle caserme dei Carabinieri

debbano essere preventivamente esaminate dal Comitato misto

paritetico previsto dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1976, n. 898.

Il conflitto trae origine dal rifiuto del Ministero della difesa

di sottoporre all'esame del Comitato il progetto per la costruzione

della caserma dei Carabinieri di Velturno, nell'assunto che

l'installazione delle caserme non comporti imposizione di servitù

militari.

2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità

sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite

dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale - pur convenendo con

la Provincia autonoma secondo cui ricorre invasione di competenza

"anche quando l'ordinamento richiede la collaborazione di una

pluralità di enti e, per contro, uno di essi provveda autonomamente

senza tener conto della potestà altrui" (sentt. n. 206 e n. 286 del

1985) - sostiene che nella specie difetterebbe il presupposto del

conflitto. Difatti, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato,

questa Corte, con la sentenza n. 216 del 1985, avrebbe già escluso

che in materia di costruzione di infrastrutture militari (fra le

quali rientrano le caserme dei Carabinieri) debba farsi ricorso ad

ogni forma di "collaborazione" fra Stato e regioni o Province

autonome.

In proposito è opportuno precisare che le considerazioni svolte

dalla difesa dell'interveniente sembrerebbero piuttosto attenere,

come si vedrà in prosieguo, al merito del conflitto, perché lo

stabilire se nella specie sia applicabile la modalità collaborativa

costituita dall'esame del Comitato paritetico, riguarda proprio la

soluzione del thema decidendum proposto dalla Provincia.

Comunque, la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato muove da

una premessa che non trova riscontro nel contenuto della richiamata

sentenza n. 216 del 1985. Questa, difatti, nel disattendere l'assunto

della Provincia autonoma di Bolzano - la quale in occasione di tale

giudizio aveva sostenuto che anche per le sedi di servizio dei

Carabinieri occorresse la preventiva "intesa" fra Stato e regioni,

prevista dall'art. 81, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, ai

fini dell'accertamento di conformità alle previsioni urbanistiche -

aveva escluso che in tale materia fosse necessaria la "preventiva

intesa", limitandosi ad affermare che tali sedi, in quanto beni

strumentali di un Corpo militare, "rientrano nell'eccezione contenuta

nella stessa disposizione" con riguardo alle opere di difesa

nazionale, senza affrontare il profilo, che costituisce appunto il

thema decidendum del presente conflitto, circa l'assoggettibilità o

meno di questo tipo di opere ad altre formalità collaborative come

nella specie quella del parere previsto dall'art. 3 della legge n.

898 del 1976.

3. - Nel merito il ricorso è fondato.

Secondo l'art. 3 della legge 21 dicembre 1976 n. 898, in ciascuna

regione (ed in ciascuna delle Province autonome di Trento e di

Bolzano) è costituito un comitato misto paritetico di reciproca

consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della

regione (o delle province autonome) e dell'autorità militare, dei

problemi connessi alla armonizzazione tra i piani di assetto

territoriale della regione ed i programmi delle installazioni

militari e delle conseguenti limitazioni.

In tale ordine di idee l'art. 2 del d.P.R. 17 dicembre 1979 n. 780

(recante il regolamento di esecuzione della citata legge n. 898 del

1976) ribadisce che debbano essere "sottoposte all'esame del Comitato

i piani di assetto territoriale della regione e i programmi delle

installazioni militari e delle conseguenti limitazioni".

La formulazione delle norme non consente di condividere la tesi,

sostenuta in un primo momento dal Ministero della difesa nei

confronti della Provincia autonoma di Bolzano ed in questa sede

ribadita dall'Avvocatura generale dello Stato nell'interesse della

Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo cui la consultazione

del Comitato sarebbe prevista solo per le installazioni che

comportino l'imposizione di servitù militari in senso proprio.

Anche se la legge n. 898 del 1976 ed il d.P.R. n. 780 del 1979 si

riferiscono nel loro titolo alla regolamentazione delle servitù

militari, le disposizioni particolari di tali testi normativi

invocati dalla Provincia ricorrente, nel prevedere la consultazione

del Comitato paritetico, non la circoscrivono solo alle ipotesi di

imposizione di servitù in senso stretto, ma la estendono ad ogni

tipo di "installazioni militari e delle conseguenti limitazioni", e

quindi la formula adoperata ha un significato così ampio da non

consentire l'interpretazione limitativa sostenuta

dall'amministrazione statale.

Né d'altronde le esigenze proprie della difesa militare vengono

in tal modo ad essere vanificate, perché la legge invocata ed il

relativo regolamento di attuazione prevedono un procedimento tale da

evitare che la richiesta di sottoposizione dei progetti delle opere

militari al Comitato in parola, possa risolversi in uno strumento

dilatorio.

È difatti espressamente previsto (art. 3, comma 11, della legge

n. 898 del 1976) che le definitive decisioni sui programmi di

installazioni militari e relative limitazioni sono riservate al

Ministero della difesa, mentre la Regione (o la Provincia)

interessata può richiedere al Presidente del Consiglio, entro

quindici giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione

ministeriale, che la questione sia sottoposta al riesame da parte del

Consiglio dei Ministri.

Si è quindi in presenza di modalità procedimentali che, da un

canto, assicurano una ponderata valutazione delle reciproche esigenze

dello Stato e delle regioni (e delle provincie autonome) in un quadro

ampiamente collaborativo e, d'altro canto, assicurano allo Stato di

soddisfare ugualmente - nel caso in cui non venga risolto il

contrasto in un tempo ragionevole, da valutarsi di volta in volta, in

armonia con il principio del buon andamento, dall'organo cui spetta

la presidenza del Comitato - le esigenze proprie della difesa

nazionale e dell'attività dei Corpi militari.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, nel caso in cui la Provincia di

Bolzano ne faccia richiesta, di definire l'installazione delle sedi

di servizio dell'Arma dei Carabinieri senza la previa consultazione

del Comitato misto paritetico previsto dall'art. 3 della legge 24

dicembre 1976 n. 898.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1065 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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