Corte costituzionale

Sentenza n. 106/1985

Altra decisione · depositata il 17/04/1985 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

il 6 maggio 1976 e riapprovata il 30 giugno 1976 dal Consiglio

regionale della Lombardia avente per oggetto "Interventi urgenti in

favore della zootecnia", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificato il 19 luglio 1976, depositato in

cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi

1976.

Udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1985 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via

principale, in riferimento agli artt. 117 e 128 Cost., la legge della

Regione Lombardia, approvata il 6 maggio 1976 e riapprovata a

maggioranza assoluta e senza modifiche, a seguito di rinvio da parte

del Governo, il 30 giugno 1976, recante "Interventi urgenti in favore

della zootecnia", che, all'art. 4, lett. b), prevede, per il

potenziamento degli allevamenti nelle zone montane, la concessione di

premi per l'allevamento di vacche da latte, per l'esercizio 1976.

A sostegno dell'impugnazione sono dedotti i seguenti motivi, già

enunciati in sede di rinvio:

a) contrasto con gli obblighi internazionali derivanti dal trattato

di Roma, determinato dalla violazione del Regolamento CEE n. 620 del 19

marzo 1976, che dispone, per la campagna di commercializzazione

1976/77, la proroga del regime di prezzi previsto dal regolamento CEE

n. 464 del 27 febbraio 1975 - il quale consentiva, in sostituzione del

premio alla macellazione di bovini adulti, il premio per il

mantenimento delle vacche o per la nascita dei vitelli, in relazione

alla campagna 1975/76 (artt. 4, 5 e 6) - limitatamente al premio per la

nascita dei vitelli;

b) omessa comunicazione preventiva del disegno di legge alla

Commissione CEE, ai sensi dell'art. 93 del Trattato di Roma.

Il Consiglio regionale, nel riapprovare la legge, aveva contestato

la violazione della normativa comunitaria richiamando la direttiva

comunitaria n. 68 del 28 aprile 1975, la quale consente, per le zone

montane, l'erogazione di un'indennità compensativa, riferibile alle

vacche da latte; aveva inoltre rilevato che la comunicazione ex art. 93

era stata effettuata, tramite il Ministero degli esteri, con nota

076/9287 del 26 maggio 1976.

Il ricorso è stato notificato al presidente della Giunta regionale

in data 19 luglio 1976 (la comunicazione di riapprovazione è del 5

luglio 1976) e depositato il 24 luglio 1976 nella cancelleria di questa

Corte costituzionale.

Non si è costituita la Regione Lombardia. Considerato in diritto :

1. - Con atto notificato il 19 luglio 1976 e depositato presso la

Cancelleria di questa Corte il 24 luglio 1976 il Governo della

Repubblica ha impugnato, in riferimento agli artt. 117 e 128 Cost., la

legge regionale n. 25 del 1976, concernente "Interventi urgenti a

favore della zootecnia", approvata una prima volta dal Consiglio

regionale il 6 maggio 1976, rinviata dal Commissario del Governo, e

nuovamente approvata dal Consiglio regionale, malgrado il rinvio, il 30

giugno 1976.

A sostegno ha dedotto - oltre alla mancata comunicazione preventiva

del disegno di legge alla Commissione CEE ai sensi dell'art. 93, par.

3, del trattato istitutivo della CEE (rilievo cui il Consiglio

regionale, in sede di rinvio, aveva opposto di avere eseguito la

comunicazione il 26 maggio 1976, e quindi in data successiva a quella

della prima approvazione del disegno di legge, avvenuta il 6 maggio

1976) - l'inosservanza, da parte del legislatore regionale, nell'art.

4, lett. b), della legge impugnata (concessivo di premi per

l'allevamento di vacche da latte per l'annata 1976-77), del Regolamento

CEE n. 620 del 19 marzo 1976 (autorizzativo di premi soltanto per la

nascita di vitelli).

2. - Successivamente la Regione Lombardia ha emanato la legge

regionale 30 agosto 1976, n. 37 (approvata dal Consiglio regionale il

27 luglio 1976 e vistata dal Commissario del Governo il 27 maggio

1976), anche essa concernente "Interventi urgenti in favore della

zootecnia".

Con tale nuova legge è stato disposto sullo stesso oggetto

prevedendosi una serie di benefici e di contributi per fini analoghi a

quelli perseguiti dalla legge impugnata e per le stesse somme: in

particolare, all'art. 4, la concessione di contributi a Comuni singoli

o associati per i miglioramenti fondiari afferenti i pascoli montani e

la concessione di indennità compensative ad allevatori singoli o

associati per l'allevamento di vacche da latte (con riferimento alla

direttiva CEE n. 75/268), per la somma complessiva di L. 2 miliardi e

150 milioni. Ed è stato provveduto al relativo onere mediante

l'impiego della stessa fonte di finanziamento già contemplata per i

propri fini dalla legge impugnata - cioè dei fondi assegnati dallo

Stato ai sensi dell'art. 10 del d.l. 13 agosto 1975, n. 377,

convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 (cfr. art. 8 della legge

regionale 30 agosto 1976, n. 37 e art. 8 della legge regionale

impugnata) - e della relativa disponibilità finanziaria nella sua

interezza (cfr. la variazione arrecata allo stato di previsione

dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1976, ad opera di

entrambe le disposizioni dianzi richiamate, per la stessa somma di L.

13.077.921.000, e le corrispondenti variazioni arrecate, sempre ad

opera di entrambe le disposizioni, allo stato di previsione della spesa

del detto bilancio).

3. - Il fatto che la legge regionale successiva abbia disposto

sullo stesso oggetto analogamente alla legge impugnata senza essere a

sua volta denunciata, e comunque il fatto che la detta legge

successiva, non denunciata, abbia disposto interamente dei mezzi di

finanziamento già previsti per l'attuazione della legge impugnata

(rendendo in tal modo impossibile tale attuazione), importa che deve

dichiararsi cessata la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso

proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19

luglio 1976 e depositato Presso la Cancelleria di questa Corte il 24

luglio 1976 contro la legge della Regione Lombardia 30 giugno 1976, n.

25.

Così deciso in Roma, nella sode della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari