Corte costituzionale

Sentenza n. 106/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1969 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 16 settembre 1951, nn. 994 e 995, promosso

con ordinanza emessa il 7 febbraio 1968 dal tribunale di Cosenza nel

procedimento civile vertente tra Mazza Gregorio e l'Opera per la

valorizzazione della Sila, iscritta al n. 41 del Registro ordinanze

1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del

20 aprile 1968.

Visti gli atti di costituzione di Mazza Gregorio e dell'Opera per

la valorizzazione della Sila;

udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 1969 la relazione del

Giudice Luigi Oggioni;

uditi l'avv. Adriano Pallottino, per Mazza Gregorio, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Opera

Sila.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con citazione del 21 gennaio 1965 Mazza Gregorio conveniva avanti

al tribunale di Cosenza l'Opera per la valorizzazione della Sila,

chiedendo, in linea principale, la condanna dell'Ente alla restituzione

in suo favore dei terreni espropriatigli per ha. 120,37,90 in

territorio di Squillace e per ha. 580,53,74 in territorio di Borgia,

rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 16

settembre 1951, nn. 994 e 995, previa declaratoria nei modi di legge

della illegittimità costituzionale dei decreti stessi, per avere fatto

riferimento, ai fini della determinazione delle quote da espropriare,

alle risultanze del catasto in formazione, attivato nella zona soltanto

il 1 agosto 1955, anziché alle risultanze del catasto vigente al 15

novembre 1949, e ciò in violazione dei limiti della delega di cui

all'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila).

Il tribunale, con ordinanza emessa il 7 febbraio 1968, rilevava

l'esattezza delle circostanze di fatto poste a base dalla censura di

illegittimità costituzionale, ed osservava che a norma dell'art. 2

della citata legge n. 230 del 1950 e secondo la giurisprudenza della

Corte costituzionale, la determinazione della quota di scorporo si

sarebbe dovuta effettuare con riferimento alle risultanze catastali in

atto al 15 novembre 1949, mentre l'adozione di criteri diversi e cioè

il riferimento ai dati del nuovo catasto, entrato in vigore nella zona

il 1 agosto 1955, importerebbe la violazione della delega legislativa

di cui alla ripetuta legge Sila.

Rimetteva pertanto gli atti alla Corte costituzionale per le

decisioni di competenza.

L'ordinanza, notificata il 23 febbraio 1968 e comunicata ai

Presidenti dei due rami del Parlamento, è stata pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale n. 102 del 20 aprile 1968.

Avanti alla Corte costituzionale si è costituito il Mazza,

rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Pallottino, che ha depositato

le proprie deduzioni il 10 maggio 1968.

La difesa, richiamata la giurisprudenza della Corte con cui sarebbe

stata affermata la fondatezza della tesi della illegittimità dei

decreti di esproprio emanati in attuazione tanto della legge Sila che

della legge successiva 21 ottobre 1950, n. 841 (cosiddetta legge

stralcio) sulla base di dati diversi da quelli risultanti dal catasto

in vigore al 15 novembre 1949, fa tuttavia espressa menzione della

recente sentenza n. 19 del 1968 con cui la Corte si sarebbe espressa in

senso difforme, ammettendo che per le espropriazioni disposte a mente

della legge Sila sia da accertare la consistenza effettiva dei terreni

da espropriare alla data del 15 novembre 1949, indipendentemente da

qualsiasi riferimento a risultanze catastali. Tale ultimo precedente,

tuttavia, non impedirebbe, secondo la difesa Mazza, di tornare in

argomento per illustrare aspetti della questione che non sarebbero

stati esaminati, e consiglierebbero una diversa conclusione.

In sostanza, la difesa osserva al riguardo che la legge Sila

porrebbe criteri differenziati, da un lato, per quanto riguarda

l'individuazione delle proprietà espropriabili, in quanto cioè

superiore alla superficie di 300 ha. e, dall'altro, per quanto concerne

la concreta formazione dei piani, la determinazione delle quote di

scorporo e la misura delle indennità di espropriazione. Mentre

riguardo al primo di tali elementi il criterio enunciato nella citata

sentenza della Corte non sarebbe discutibile, altrettanto non potrebbe

dirsi invece rispetto alle ulteriori fasi della procedura sopra

indicata, in relazione alle quali il riferimento ai dati catastali

vigenti al 15 novembre 1949 assumerebbe invece un valore essenziale e

qualificante. Invero, lo stesso art. 7 della legge delega, nel fare

riferimento, ai fini della determinazione della indennità di

esproprio, ai valori stabiliti per l'applicazione dell'imposta

straordinaria progressiva sul patrimonio, di cui al testo unico 9

maggio 1950, n. 203. che pone appunto a base dell'imposizione i dati

catastali, attribuirebbe valore determinante a queste risultanze e

richiederebbe quindi che, ai fini della formazione del piano

particolareggiato di esproprio, nel quale debbono includersi elementi

di natura catastale, come la classe ed il tipo dei terreni prescelti,

nonché i valori relativi, si debba necessariamente tenere conto delle

risultanze catastali vigenti alla data del 15 novembre 1949.

L'esattezza di tale conclusione risulterebbe anche, per via

analogica, dalla disciplina dettata dalla successiva legge di riforma

21 ottobre 1950, n. 841, che appunto per effetto del richiamo al

reddito dominicale si riferirebbe nell'art. 4 nel modo più preciso ai

dati catastali in vigore alla data del 15 novembre 1949.

Se potessero disattendersi le riferite conclusioni, e dovesse

quindi ammettersi ogni libertà del legislatore delegato per la

determinazione dei terreni da espropriare, secondo la difesa, la

illegittimità si estenderebbe comunque alla stessa legge delega, per

violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Da quanto premesso, aggiunge infine la difesa del Mazza,

emergerebbe altresì l'interesse di questi "presumibilmente e

verosimilmente leso", per la inesatta determinazione della quota di

scorporo, ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dei

provvedimenti impugnati.

L'Opera per la valorizzazione della Sila, in persona del presidente

pro tempore, si è costituita in giudizio rappresentata e difesa

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le proprie

deduzioni l'8 maggio 1968.

L'Avvocatura dello Stato osserva che il Mazza ha omesso di chiarire

se in base al vecchio catasto egli risultasse proprietario di meno di

300 ha. di terreno e quindi esente dall'esproprio, a norma dell'art. 2

della legge Sila. Ciò farebbe ritenere probabile che egli, anche

secondo quei dati, avrebbe potuto risultare proprietario di una

superficie maggiore del limite suddetto, nel qual caso non avrebbe

avuto motivo di dolersi del metodo adottato dall'Ente, perché la legge

non comporterebbe l'obbligo del riferimento catastale per

l'accertamento del limite subbiettivo dei 300 ha., ma dispone che

questo accertamento debba farsi in riferimento all'effettiva

consistenza dei terreni posseduti al 15 novembre 1949.

L'Avvocatura conclude chiedendo dichiararsi infondata la questione.

La difesa del Mazza ha depositato, nei termini, una me moria

illustrativa con cui ribadisce le tesi già svolte, inoltre assumendo

che nel caso in esame non è in discussione la assoggettabilità allo

scorporo dei beni espropriati, ma solo il metodo di accertamento

concreto della quota espropriabile. Insiste pertanto nelle già

rassegnate conclusioni. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale dei suindicati

decreti del Presidente della Repubblica è sollevata dal tribunale di

Cosenza, in relazione agli artt. 2-5 della legge 12 maggio 1950, n. 230

(che ha assoggettato ad esproprio terreni di proprietà privata a scopo

di colonizzazione dell'altopiano della Sila ed ha delegato al Governo

la formazione dei conseguenziali provvedimenti esecutivi) per

violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione riguardanti

l'esercizio della funzione legislativa delegata.

Secondo l'ordinanza, l'illegittimità dei decreti è prospettata

sotto il profilo che, avendo la legge delegante prescritto, all'art.

2, come unico ed insostituibile criterio direttivo per la

determinazione delle quote di scorporo quello del puntuale riferimento

alle risultanze catastali in atto al 15 novembre 1949, il diverso

criterio adottato nei decreti delegati con riferimento a dati di

formazione successiva, parrebbe costituire violazione del precetto

costituzionale che esige corrispondenza assoluta ai principi della

delega.

2. - La questione non è fondata. L'unicità del sistema di

accertamento, che costituisce premessa di base su cui poggia la

motivazione dell'ordinanza, non trova alcun riscontro nel testo della

legge n. 230 del 1950 ed è la stessa relazione ministeriale al Senato

a spiegare la esclusione dal riferimento al reddito catastale in atto

al 1949 "data la vetustà del catasto stesso nel territorio

considerato".

Né ha valore, di fronte a tanto chiare indicazioni, l'argomento

addotto nella "memoria" presentata dalla difesa Mazza, in riferimento

all'art. 7 della citata legge secondo cui, per la commisurazione

dell'indennità di espropriazione, valgono i criteri di valore adottati

per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio (testo

unico 9 maggio 1950, n. 203) calcolabili sul reddito dominicale,

desunto dai dati catastali.

La norma contenuta nell'art. 7 ha un suo particolare significato,

strettamente connesso al calcolo dell'indennità di esproprio, calcolo

che si è voluto stabilire con metodo discrezionale ed autonomo,

informato a valutazione comparativa degli interessi da tutelare, come

ha avuto occasione di precisare in proposito questa Corte con sentenza

13 maggio 1957 n. 61.

Altro motivo, dedotto per sostenere la fondatezza della questione,

attiene al confronto ed all'armonizzazione tra il disposto già citato

dell'art. 2 della legge n. 230 del 1950 sulla colonizzazione

dell'altopiano della Sila e l'art. 4 della successiva legge 21 ottobre

dello stesso anno n. 841 contenente norme per l'espropriazione in

genere di terreni a favore dei contadini, che ha fatto testuale

riferimento, per la determinazione delle quote da espropriare, al

reddito dominicale desumibile dalle tavole catastali.

Il motivo così addotto non è, tuttavia, congruo, in quanto i

campi di operatività delle due leggi sono diversi e diversi i sistemi

adottati. Il sistema della "legge Sila" è particolare a quel

territorio e, per determinare la superficie dei terreni da espropriare

al di là della quota intangibile dei trecento ettari, si riferisce

alla superficie effettiva nella sua reale consistenza, senza imporre

alcun collegamento con le risultanze del reddito dominicale. Perciò,

una volta accertata la condizione essenziale del superamento del limite

dei trecento ettari, resta affidata all'apprezzamento dell'ente

espropriante la scelta del mezzo reputato più idoneo per conseguire lo

scopo di determinare la quantità espropriabile, al contrario di

quanto, ad altri effetti, dispone la successiva legge n. 841.

La giurisprudenza di questa Corte, dopo avere proceduto con

sentenze recenti (n. 19 del 1968 e n. 70 del 1969) alla

puntualizzazione dell'esposto criterio direttivo, è in questo senso.

In difetto di nuove e valide argomentazioni in contrario, detta

giurisprudenza va confermata per la situazione in esame, nella quale,

oltre a non essere in questione la condizione dell'eccedenza dei limiti

dei trecento ettari (ammessa implicitamente nell'ordinanza e

riconosciuta dalla parte privata) la determinazione della quota da

espropriare ben poteva essere non coattivamente riportata ai dati

catastali del 1949 ma desumibile - aliunde - con libertà di ricerca e

di apprezzamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

d ichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dei decreti del Presidente della Repubblica 16 settembre 1951, nn. 994

e 995, proposta dal tribunale di Cosenza, con ordinanza 7 febbraio 1968

in relazione agli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230,

avente per oggetto "Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano

della Sila e dei territori jonici contermini", e in riferimento agli

articoli 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE.

ECLI:IT:COST:1969:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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