Corte costituzionale

Sentenza n. 106/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1967 · relatore Antonino Papaldo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P. 12

febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle

frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti",

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 novembre 1966 dal pretore di Serravalle

Scrivia nel procedimento penale a carico di Cartesegna Virgilio,

iscritta al n. 232 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967;

2) ordinanza emessa il 5 dicembre 1966 dal pretore di Canelli nel

procedimento penale a carico di Coppo Luigi, iscritta al n. 242 del

Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967;

3) ordinanza emessa il 22 dicembre 1966 dal pretore di Verolanuova

nel procedimento penale a carico di Salvalai Alessandro e Biasotto

Italo, iscritta al n. 3 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1967.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione di Coppo Luigi;

udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1967 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Cartesegna Virgilio,

imputato dei reati previsti dal D. P. 12 febbraio 1965, n. 162,

concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e

nel commercio dei mosti, vini ed aceti", emesso su delega della legge 9

ottobre 1964, n. 991, il pretore di Serravalle Scrivia, con ordinanza

in data 23 novembre 1966, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del predetto decreto delegato, per violazione dell'art.

76 della Costituzione, in quanto sarebbe stato emanato oltre il termine

di tre mesi fissato al Governo dalla legge delegante (pubblicata il 28

ottobre 1964 ed entrata in vigore il 12 novembre dello stesso anno), e

per contrasto con l'art. 73, terzo comma, della Costituzione, stante il

ritardo nella pubblicazione della legge delega. Inoltre lo stesso

decreto legislativo è stato ritenuto incostituzionale, in relazione

all'art. 76 della Costituzione, in quanto l'art. 35, secondo comma,

esorbiterebbe dalla delega per aver previsto l'istituzione dei registri

di carico e scarico per l'introduzione e l'estrazione dei mosti,

filtrati dolci e vini, ecc.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato,

la quale, con memoria depositata il 16 febbraio 1967, ha dedotto la

infondatezza di tutte le questioni prospettate.

In particolare, per quanto attiene alla questione della emanazione

della legge delegata oltre il termine di tre mesi fissato dalla legge

delega, ha dedotto motivi sui quali ha trovato fondamento la recente

sentenza costituzionale n. 32 del 1967 con la quale la questione è

stata dichiarata infondata.

Riguardo alla questione del ritardo nella pubblicazione della legge

delegante ha espressamente richiamato la sentenza n. 13 del 1967

chiedendone la conferma.

Per quanto, infine, si riferisce alla illegittimità costituzionale

dell'art. 35 del decreto denunziato, ha osservato come detta norma sia

perfettamente conforme all'art. 2 della legge delegante, in quanto

l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, realizzerebbe

strumentalmente le finalità volute dalla legge di delega, rientrando

pienamente nell'ambito del numero 3 di detto articolo con il quale

venne conferito al Governo di stabilire le cautele da osservarsi per

impedire eventuali frodi e per facilitare il controllo degli organi di

vigilanza.

Nel procedimento penale a carico di Coppo Luigi il pretore di

Canelli, con ordinanza emessa il 5 dicembre 1966, ha sollevato le

medesime questioni di legittimità costituzionale del su indicato

decreto 12 febbraio 1965, n. 162.

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del

Consiglio dei Ministri, ha depositato in data 16 febbraio 1967 una

memoria, sostenendo la infondatezza delle proposte questioni e

adducendo gli stessi motivi di rigetto enunciati nella memoria

depositata nella controversia di cui innanzi.

Nel giudizio si è costituito il sig. Coppo Luigi, la cui difesa,

con deduzioni pervenute alla Corte il 17 febbraio 1967, ha chiesto che

sia dichiarato costituzionalmente illegittimo il D. P. 12 febbraio

1965, n. 162, per tutti i motivi di cui alla memoria difensiva 28

novembre 1966 prodotta in sede di giudizio di merito. Con tale memoria

si sosteneva la tardività dell'esercizio della delega, la tardività

nella pubblicazione della legge delegante e la illegittimità dell'art.

35 del decreto delegato, le cui disposizioni esorbiterebbero dalla

delega.

Con ordinanza in data 22 dicembre 1966 del pretore di Verolanuova,

emessa nel corso di un procedimento penale a carico di Salvalai

Alessandro e Biasotto Italo è stata proposta questione di

costituzionalità del citato decreto nel suo complesso, per

l'arbitrario ritardo frapposto nella pubblicazione della legge delega,

in violazione dell'art. 76 della Costituzione nonché, ancora per

contrasto con l'art. 76, dell'art. 23, lett. a, dello stesso decreto,

in quanto "il D. M. 29 settembre 1965 (sulla determinazione dei limiti

dei componenti dei mosti e dei vini), traente origine dal decreto

legislativo e contenente norme integrative del medesimo, è stato

emesso oltre i tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge

delegante ed è stato emesso dal Ministro anziché dal Governo, unica

autorità delegata, la quale ha, invece, a sua volta, provveduto ad

ulteriore delega, come si evince dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 12

febbraio 1965, n. 162".

L'Avvocatura dello Stato, con memoria depositata il 25 febbraio

1967, per quanto si riferisce alla questione dell'arbitrario ritardo

frapposto nella pubblicazione della legge delega ne ha sostenuto

l'infondatezza, adducendo le argomentazioni già illustrate nei due

precedenti interventi, e, per quanto si riferisce alla eccepita

incostituzionalità dell'art. 23, lett. a, dell'impugnato D. P. 12

febbraio 1965, n. 162, ha rilevato come la norma ivi contenuta si

limiti all'attribuzione di una attività "amministrativa" al Ministro

per l'agricoltura e per le foreste nel limite dell'accertamento e della

conseguente determinazione dei componenti dei mosti e dei vini e dei

rapporti dei componenti medesimi, in relazione ai risultati della

sperimentazione.

Le ordinanze sono state tutte ritualmente notificate, comunicate e

pubblicate.

Le tre cause sono state congiuntamente discusse. Considerato in diritto :

1. - Le tre cause, aventi in gran parte per oggetto identiche

questioni, devono essere decise con unica sentenza.

2. - Le denunzie di incostituzionalità mosse contro il D. P. 12

febbraio 1965, n. 162, per contrasto con gli artt. 73 e 76 della

Costituzione, in quanto la legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, sarebbe

stata pubblicata in ritardo ed in quanto la legge delegata sarebbe

stata emanata al di là del termine fissato con la delega, sono state

dichiarate non fondate con varie sentenze di questa Corte (nn. 13, 32 e

33 del 1967).

Non essendo stati proposti nuovi o diversi argomenti in contrario,

che valgano a modificare quelle decisioni, le questioni suddette devono

essere dichiarate manifestamente infondate.

3. - Con le prime due ordinanze in esame è stata, inoltre,

sollevata questione circa la costituzionalità dell'art. 35 dello

stesso D. P. 12 febbraio 1965, il quale, imponendo l'istituzione di

registri di carico e scarico, avrebbe ecceduto dai limiti della delega,

in quanto nessuno dei 14 punti elencati nell'art. 2 della legge di

delegazione autorizza il Governo a disciplinare in genere il movimento

dei prodotti vinicoli, ma soltanto lo specifico movimento che trovi

causa in ragioni di commercio.

La questione non è fondata.

Vero è che l'art. 2 della legge di delegazione non parla

specificamente di registri di carico e scarico, ed è anche vero che,

per restare nei limiti della delega, non basta che le misure stabilite

con le norme delegate rispondano genericamente alle finalità che la

legge delegante intendeva conseguire: occorre pur sempre che le norme

delegate si adeguino ai criteri specificamente fissati nella delega. Ma

la disposizione che impone la tenuta di registri di carico e scarico è

strettamente in aderenza al n. 3 dell'art. 2 della legge di

delegazione, il quale prevede la predisposizione di cautele per

impedire frodi e facilitare il controllo. Ora, le frodi si possono

verificare nel campo della preparazione oltre che in quello del

commercio e nell'uno e nell'altro campo si svolge il controllo. La

tenuta dei registri di carico e scarico, imposta per le grandi cantine

e per gli stabilimenti, è uno dei mezzi precipui per rendere possibile

la prevenzione ed il controllo.

4. - La terza ordinanza ha sollevato un'altra questione,

riguardante la illegittimità dell'art. 23, lett. a, del decreto

legislativo in esame per eccesso di delega, perché il Governo, unica

autorità delegata, avrebbe provveduto ad ulteriore delega ad un

Ministro, come si evincerebbe dagli artt. 22 e 23 del medesimo decreto

legislativo. Per la stessa ragione sarebbe anche illegittimo il

decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 29 settembre 1965,

sulla determinazione dei limiti dei componenti dei mosti e dei vini.

Altra illegittimità di questo decreto ministeriale deriverebbe dal

fatto che esso è stato emanato oltre i tre mesi dalla data di entrata

in vigore della legge delega.

La Corte osserva, anzitutto, che ogni impugnativa in questa sede

del menzionato decreto ministeriale è inammissibile, trattandosi di un

atto non avente forza di legge.

Quanto al generico richiamo degli artt. 22 e 23 della legge

delegata, che leggesi in una parte dell'ordinanza, occorre precisare

che la disposizione da prendere in esame ai fini della questione

sottoposta alla Corte è soltanto quella dell'art. 23, lettera a),

come, del resto, si evince dall'ordinanza stessa. Ora, la previsione

della competenza dei Ministri del ramo (agricoltura e sanità) di

stabilire i limiti dei componenti dei mosti e dei vini in relazione ai

risultati della sperimentazione non costituisce il conferimento di una

sub delega, bensì il riconoscimento di un potere spettante

all'autorità amministrativa in un settore normativo che non ha

carattere legislativo, giacché trattasi di dettare minute disposizioni

di carattere tecnico in conformità con i criteri della legge ed in

armonia con i risultati della sperimentazione. E questa constatazione

è sufficiente per dichiarare infondata la sola questione proposta, su

questo punto, alla Corte, in quanto, trattandosi di materia non

legislativa, è da escludersi un eccesso di delega.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione sollevata nei confronti del

D. M. 29 settembre 1965: "Caratteristiche e limiti di alcune sostanze

contenute nei vini e nell'aceto";

2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale del D.P. 12 febbraio 1965, n. 162,

contenente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e

nel commercio dei mosti, vini ed aceti", sollevata in riferimento agli

artt. 73 e 76 della Costituzione, con le ordinanze predette, per il

denunziato ritardo nella pubblicazione della legge di delegazione e

nella emanazione del decreto delegato;

3) dichiara non fondate le questioni sollevate circa la

legittimità costituzionale degli artt. 35, secondo comma, e 23,

lettera a), del menzionato decreto 12 febbraio 1965, n. 162, in

riferimento all'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -

LUIGI OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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