Corte costituzionale

Sentenza n. 105/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge

regionale della Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64 (Norme per

l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica,

per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione

ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali

di igiene e prevenzione), come sostituito dall'art. 7 della legge

regionale della Lombardia 30 novembre 1984, n. 61 (Modifiche ed

integrazioni alle Leggi Regionali 26 ottobre 1981 n. 64 e n. 65

concernenti "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di

igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di

lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi

veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione"),

promossi con tre ordinanze emesse il 9 marzo, il 9 febbraio e il 23

marzo 1994 dalla Corte d'appello di Brescia, rispettivamente iscritte

ai nn. 411, 412 e 668 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 47, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento della Regione Lombardia;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di tre giudizi promossi, rispettivamente, dalle

società Ampex, Fratelli Miragoli, Ronzoni e Perego in opposizione ad

altrettanti decreti di ingiunzione - ottenuti nei confronti delle

prime due società dall'Unità socio sanitaria locale n. 53 di Crema

e nei confronti della terza dall'Unità socio sanitaria n. 34 di

Chieri - per il pagamento di "diritti veterinari a tariffa" relativi

a visite sanitarie di animali da macellare ed alla segnatura delle

carni, la Corte d'appello di Brescia ha sollevato, con distinte

ordinanze di analogo contenuto, questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 56 della legge regionale della Lombardia 26

ottobre 1981, n. 64 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia

di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi

di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi

veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione), come

sostituito dall'art. 7 della legge regionale della Lombardia 30

novembre 1984, n. 61 (Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali

26 ottobre 1981 n. 64 e n. 65 concernenti "Norme per l'esercizio

delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela

della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il

funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di

igiene e prevenzione"). Il dubbio di legittimità costituzionale è

prospettato in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione.

La disposizione denunciata stabilisce le modalità di adozione

delle tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene

e sanità pubblica e di medicina veterinaria, "ivi inclusi i compensi

per le prestazioni effettuate nell'interesse dei privati". La Corte

d'appello di Brescia ritiene che questa disposizione, non limitando

il pagamento delle prestazioni sanitarie solo a quelle effettuate

nell'interesse dei privati, costituisca il fondamento legislativo

della pretesa, basata sulla tariffa adottata in forza della legge, di

un compenso per la visita sanitaria degli animali da macello e per

l'ispezione delle carni nei mattatoi. Ad avviso della Corte

d'appello, con la previsione del pagamento per il controllo delle

carni sulla base di una tariffa imposta si sarebbe in presenza di un

prelievo di natura tributaria e, in mancanza di una legge statale che

attribuisca alla regione tale tributo, non si sarebbe potuta

esplicare, nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione, l'autonomia

regionale in materia.

La Corte d'appello ritiene, inoltre, che vi sia un principio

fondamentale di gratuità delle prestazioni veterinarie compiute

nell'interesse collettivo stabilito dall'art. 61 del testo unico

delle leggi sanitarie, che prevede il pagamento per le certificazioni

rese non nell'esclusivo interesse privato. Il "diritto veterinario a

tariffa" si riferirebbe ad un controllo effettuato nell'interesse non

dell'operatore economico tenuto al pagamento, ma della collettività,

essendo il controllo diretto ad assicurare l'igiene e la sanità

delle carni. Il mancato rispetto del principio di gratuità

determinerebbe la lesione dell'art. 117 della Costituzione.

La soluzione del dubbio di legittimità costituzionale è ritenuta

dalla Corte d'appello rilevante nel giudizio principale, perché se

l'atto di approvazione della tariffa è legittimo, in quanto emanato

in base alla legge e secondo i criteri dalla stessa stabiliti, esso

non può essere disapplicato, con la conseguenza che il pagamento

delle somme pretese dall'Unità socio sanitaria sarebbe dovuto.

2. - Nei giudizi promossi dalle società Ampex e Fratelli Miragoli

è intervenuta la Regione Lombardia, chiedendo che le questioni siano

dichiarate inammissibili o infondate.

La Regione, ricostruendo il quadro normativo della disciplina

dell'attività di vigilanza e di ispezione sanitaria (regio decreto

20 dicembre 1928, n. 3298; d.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264; d.P.R. 30

dicembre 1965, n. 1701), afferma che i compensi per le visite

veterinarie degli animali da macello non costituiscono un "tributo

proprio" della Regione, ma un corrispettivo per il servizio reso in

una materia di competenza della Regione, che può disporre la

partecipazione degli utenti al costo dei servizi.

Inoltre la legislazione statale non enuncerebbe un principio di

gratuità delle prestazioni in questione. Le certificazioni sono

sempre richieste in vista di un interesse pubblico: l'art. 61 del

testo unico delle leggi sanitarie, quando fa riferimento

all'esclusivo interesse privato per stabilire l'onerosità delle

certificazioni, indicherebbe proprio quelle richieste dal privato,

sia pure come onere imposto dalla legge per un'attività da esso

svolta, quale appunto la macellazione e commercializzazione delle

carni. Considerato in diritto

1. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla

Corte d'appello di Brescia riguardano tutte la disposizione di legge

regionale della Lombardia che, disciplinando le tariffe per gli

accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica e

di medicina veterinaria, "ivi inclusi i compensi per le prestazioni

effettuate nell'interesse dei privati", stabilisce i criteri per la

loro determinazione (art. 56 della legge regionale della Lombardia 26

ottobre 1981, n. 64, come sostituito dall'art. 7 della legge

regionale 30 novembre 1984, n. 61). Risulterebbero così soggette a

pagamento anche le prestazioni eseguite nell'interesse della

collettività e non dei privati che ne fanno richiesta, come appunto

nel caso della visita veterinaria di animali da macello e

dell'ispezione sanitaria delle carni, soggette ad apposita

certificazione.

Il compenso disposto con apposita tariffa per queste prestazioni

avrebbe, ad avviso del giudice rimettente, natura tributaria. In

assenza di una legge statale che attribuisca alla regione questo

tributo, non sarebbe consentito al legislatore regionale di imporlo,

rispettando i limiti dell'art. 119 della Costituzione. Inoltre l'art.

61 del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio

1934, n. 1265) enuncerebbe un principio fondamentale di gratuità del

rilascio delle certificazioni veterinarie che non siano richieste

nell'esclusivo interesse privato. La disposizione regionale

denunciata, non conformandosi a questo principio, violerebbe l'art.

117 della Costituzione.

2. - I giudizi hanno ad oggetto questioni identiche; possono

essere pertanto riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. - I dubbi di legittimità costituzionale poggiano

essenzialmente sul presupposto che vi sia un principio fondamentale

della legislazione statale di gratuità delle certificazioni relative

a prestazioni demandate al veterinario comunale, salvo che siano

richieste nell'esclusivo interesse privato. Implicano inoltre che le

visite sanitarie, cui devono essere sottoposti gli animali da

macello, non rispondano ad un interesse di chi le richiede, ma

esclusivamente all'interesse collettivo dell'igiene e della sanità

delle carni.

Questo presupposto interpretativo non può essere condiviso. Dalla

disciplina di settore in materia di vigilanza sanitaria sugli

alimenti di origine animale e di ispezione delle carni nei macelli

non è dato ricavare un principio di gratuità delle prestazioni e

delle certificazioni veterinarie, richieste in ragione della

commercializzazione e della destinazione al consumo delle carni. Anzi

talvolta è espressamente previsto che gli oneri che questi controlli

comportano siano interamente posti a carico dei privati, quando sia

richiesta una visita collegiale (art. 20 del regio decreto 20

dicembre 1928, n. 3298), ovvero quando veterinari comunali incaricati

operino in macelli privati (art. 6 del d.P.R. 11 febbraio 1961, n.

264).

La previsione di onerosità per il privato richiedente non

costituisce eccezione rispetto ad una regola di gratuità. Lo stesso

art. 61 del testo unico delle leggi sanitarie, indicato

dall'ordinanza di rimessione come fonte di questo principio, non

consente, in aderenza ad una diffusa lettura giurisprudenziale,

questa interpretazione. Esso esclude, secondo la Corte di cassazione,

che a carico degli operatori economici possano essere imposte

contribuzioni in aggiunta ai diritti percepiti per le visite

veterinarie. La stessa disposizione consente, secondo il Consiglio di

Stato, che si determinino le tariffe per gli accertamenti e le

indagini sanitarie richiesti dai privati al fine di ottenere le

autorizzazioni previste dalle leggi e necessarie per lo svolgimento

dell'attività imprenditoriale. Si tratta di prestazioni

nell'interesse del privato che le richiede, anche se coinvolgono un

interesse pubblico al rispetto delle prescrizioni previste da norme

igienico-sanitarie. Del resto il principio del pagamento di un

contributo, non superiore al costo globale effettivo delle ispezioni

e dei controlli sanitari, continua ad essere previsto dal decreto

legislativo 15 gennaio 1992, n. 51.

La disposizione denunciata non contrasta, quindi, con l'art. 117

della Costituzione, non essendo violati i criteri generali ai quali

si ispira la disciplina statale.

Né può essere invocato l'art. 119 della Costituzione, in quanto

non configura un tributo regionale la percezione di un compenso, sia

pure con la tariffa determinata dall'amministrazione secondo i

criteri fissati dalla legge, a parziale copertura dei costi per

prestazioni erogate nell'interesse del richiedente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge regionale della

Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64 (Norme per l'esercizio delle

funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della

salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento

dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e

prevenzione), come sostituito dall'art. 7 della legge regionale della

Lombardia 30 novembre 1984, n. 61 (Modifiche ed integrazioni alle

Leggi Regionali 26 ottobre 1981 n. 64 e n. 65 concernenti "Norme per

l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica,

per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione

ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali

di igiene e prevenzione"), sollevate, in riferimento agli artt. 117 e

119 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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