Corte costituzionale

Sentenza n. 105/1968

Altra decisione · depositata il 16/07/1968 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

citata

  • art. 11d.lgs. 778/1947

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri, notificato il 29 gennaio 1968, depositato in cancelleria il

17 febbraio successivo ed iscritto al n. 4 del Registro ricorsi 1968,

per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana,

sorto per effetto della deliberazione dell'E.R.A.S. in data 6 luglio

1962, n. 1054, sul trattamento di quiescenza dovuto al personale

dipendente.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione

siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 20 giugno 1968 la relazione del

Giudice Angelo De Marco;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il ricorrente, e l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con deliberazione in data 6 luglio 1962, n. 1054, approvata il

successivo 1 ottobre dall'Assessore regionale dell'agricoltura, il

Consiglio di amministrazione dell'E.R.A.S. - ora Ente di sviluppo

agricolo per la Sicilia - adottava talune norme e criteri per il

miglioramento del trattamento di quiescenza dovuto al personale

dipendente, al dichiarato intento di dare applicazione, nelle more

dell'approvazione del regolamento organico da parte degli organi di

controllo, agli artt. 16 e 17 del regolamento stesso.

Su ricorso di un dipendente dell'E.R.A.S. che chiedeva

l'applicazione di tali norme più favorevoli, avendo l'Avvocatura dello

Stato eccepito che la deliberazione 6 luglio 1962 doveva ritenersi

inefficace, perché adottata senza il preventivo concerto con lo Stato

(Ministro per il tesoro) prescritto dall'art. 11 del D.L.C.P.S. 5

agosto 1947, n. 778, il Consiglio di giustizia amministrativa della

Regione siciliana, con decisione 29 aprile-19 ottobre 1967, n. 382,

rilevava che la denunziata violazione del citato art. 11, avrebbe

potuto porre in essere non un vizio di legittimità, deducibile in sede

di giurisdizione amministrativa, ma un vizio di legittimità

costituzionale che avrebbe potuto dar luogo ad un conflitto di

attribuzioni di competenza di questa Corte e, poiché tale conflitto

non risultava sollevato, dichiarava esecutiva la deliberazione

suddetta.

Venuto a conoscenza di questa decisione, il magistrato della Corte

dei conti delegato presso l'E.S.A. con funzioni di controllo, con nota

29 novembre 1967, n. 1278, ne dava notizia alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, ai fini di un eventuale ricorso per regolamento

di competenza.

Infatti, con ricorso notificato il 29 gennaio 1968 e depositato il

17 febbraio successivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha

sollevato il conflitto di attribuzioni, chiedendo a questa Corte di

dichiarare, in relazione alla deliberazione 6 luglio 1962, n. 1054

dell'E.R.A.S., approvata dall'Assessorato agricoltura e foreste della

Regione siciliana il 1 ottobre successivo, che l'approvazione spetta,

bensì a tale Assessorato, ma previo accordo od intesa con l'organo

dello Stato (Ministero del tesoro) e, in conseguenza, di annullare

l'approvazione accordata dal solo Assessore.

A sostegno del gravame, premesso che deve ritenersi tempestivo, in

quanto solo attraverso la lettera del magistrato della Corte dei conti,

la Presidenza del Consiglio ha avuto notizia dell'atto impugnato, si

deduce quanto segue:

a) l'E.R.A.S. (ora Ente di sviluppo agricolo) è Ente al quale lo

Stato contribuisce in via ordinaria, come tale, sottoposto al controllo

della Corte dei conti e, di conseguenza, doveva, come deve,

considerarsi soggetto alla particolare tutela istituita dal D.L.C.P.S.

n. 778 del 5 agosto 1947, che, con l'art. 11 dispose che i regolamenti

organici, concernenti la disciplina economica e giuridica degli Enti,

al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere

continuativo, sono soggetti all'approvazione del Ministero competente

di concerto con quello del tesoro.

b) È vero che col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, in

attuazione dello Statuto speciale, le attribuzioni del Ministero

dell'agricoltura e delle foreste, nel territorio della Regione

siciliana, sono state trasferite all'Amministrazione regionale, ma è

vero, altresì, che non sono state trasferite anche le attribuzioni del

Ministero del tesoro.

In conseguenza, poiché è chiaro che non potevano essere

trasferiti alla Regione poteri maggiori di quelli attribuiti al

Ministero dell'agricoltura e foreste, il limite del "concerto" col

Ministero del tesoro sussiste anche per la Regione.

Eseguiti gli adempimenti di legge, è intervenuta nel giudizio la

Regione siciliana, il di cui patrocinio, con la memoria di intervento,

ha dedotto, in sostanza, quanto segue.

1. - In via pregiudiziale:

a) Anzitutto è assai dubbio che la Presidenza del Consiglio sia

venuta a conoscenza di un atto emanato ben sei anni fa, soltanto in

seguito alla lettera del magistrato della Corte dei conti delegato

presso l'E.R.A.S. e, di conseguenza, è assai dubbia la tempestività

del ricorso.

b) Manca, del resto, nella specie un qualsiasi interesse tale da

legittimare, allo stato attuale, l'impugnazione, che è stata proposta.

Il provvedimento impugnato, infatti, allo stato, ha perduto ogni

efficacia diretta, in quanto è intervenuta una ulteriore normativa ed

ha conservato soltanto un'efficacia indiretta, dovendosene tenere conto

al momento di liquidare ai dipendenti il trattamento di quiescenza.

Inoltre l'accoglimento del ricorso non avrebbe alcun pratico

effetto e si risolverebbe soltanto in un'astratta affermazione di

competenza, non potendosi disconoscere ai dipendenti dell'Ente il

trattamento di quiescenza, che ad essi è stato assicurato col detto

provvedimento.

2. - Sul merito:

a) La disposizione dell'art. 11 del D.L.C.P.S. n. 778 del 1947 non

è applicabile nella specie, in quanto la deliberazione 6 luglio 1962

dell'E.R.A.S. non ha natura di regolamento organico.

b) Comunque, la suddetta disposizione non è più applicabile nella

specie, in quanto la Regione, facendo uso della sua competenza

legislativa esclusiva, in materia di agricoltura e foreste, ha emanato

la legge 12 maggio 1959, n. 21, l'art. 9 della quale dispone che le

deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'E R.A.S. debbono

essere trasmesse all'Assessorato dell'agricoltura e foreste per l'esame

e l'approvazione.

Con tale norma, infatti, si è verificata la eliminazione delle

disposizioni di leggi dello Stato disciplinanti in modo diverso la

materia regolata.

Sulla base di tali deduzioni nell'interesse della Regione si chiede

che il ricorso venga dichiarato tardivo o inammissibile o, comunque,

infondato nel merito.

Con memoria depositata il 7 corrente, l'Avvocatura dello Stato, a

confutazione delle deduzioni contenute nella memoria di intervento

della Regione siciliana, obbietta, in sostanza, quanto segue.

1. - Sulle pregiudiziali:

a) La tempestività del ricorso non può essere messa in dubbio, in

quanto, mentre è pacifico che la deliberazione dell'E.R.A.S. 6 luglio

1962 non è stata mai notificata (né pubblicata a norma di legge), la

Regione non ha dimostrato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri

ne abbia avuta piena conoscenza prima di aver ricevuto la lettera 29

novembre 1967 del magistrato della Corte dei conti delegato al

controllo dell'E.R.A.S.

b) L'interesse all'impugnativa, in riferimento al tempo e al modo

in cui la suddetta deliberazione è stata approvata, non può essere

contestato.

Né tale interesse può essere venuto meno per effetto della

ulteriore normativa adottata ai riguardo, sia dall'E.R.A.S. sia dalla

Regione, in quanto, sostanzialmente, questa nuova normativa ha, sia

pure in via transitoria, conservato efficacia a quella deliberazione,

che, conseguentemente, continua ad avere gravi effetti pratici, in

quanto implica il raddoppio delle indennità di licenziamento, con un

onere di vari miliardi.

Comunque, nei riguardi delle deliberazioni dell'E.R.A.S. che hanno

adottato il nuovo regolamento organico è stato proposto altro separato

ricorso per conflitto di competenza, nel quale si è chiesta anche la

sospensione dell'esecuzione degli atti, ai sensi dell'art. 40 della

legge 11 marzo 1953, n. 87.

Analoga istanza di sospensione si propone anche nei riguardi della

deliberazione 6 luglio 1962.

2. - Nel merito:

a) Anche col richiamo alla giurisprudenza di questa Corte si

ribadisce il concetto che l'E.R.A.S. è un Ente strumentale e

para-regionale, rispetto al quale la Regione ha l'obbligo di osservare

strettamente, nell'esercizio delle funzioni ad essa riservate, le norme

ed i principi costituzionali, circa le sfere di potere ad essa

trasferite e quelle che lo Stato si è riservate.

Poiché alla Regione sono state trasferite le attribuzioni del

Ministero dell'agricoltura e foreste, ma non anche quelle del Ministero

del tesoro, laddove il Ministro per l'agricoltura e le foreste doveva

provvedere di concerto col Ministro per il tesoro, anche la Regione

deve fare altrettanto.

b) Che, poi, la deliberazione 6 luglio 1962 non abbia carattere

regolamentare non è seriamente sostenibile.

c) Infine, l'argomento, per l'inapplicabilità nella specie

dell'art. 11 del D.L.C.P.S. n. 778 del 1947, che vorrebbe trarsi

dall'art. 9 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, sul

riordinamento dell'E.R.A.S. è inconsistente, in quanto il limite dei

poteri amministrativi del Ministero dell'agricoltura e foreste,

trasferiti alla Regione, sussiste anche per la potestà legislativa

esclusiva, epperò non può ritenersi che, per giunta implicitamente,

nell'esercizio di tale potestà legislativa, la Regione possa aver

abrogato la normativa statale, che quel limite ha posto in essere, col

richiedere, per taluni atti del Ministero dell'agricoltura e foreste il

previo concerto col Ministero del tesoro.

Nell'interesse della Presidenza del Consiglio, s'insiste, pertanto,

nel chiedere l'accoglimento del ricorso.

Anche il patrocinio della Regione, in data 7 corrente, ha

depositato una memoria, con la quale, in sostanza, si deduce quanto

segue.

1. - In via pregiudiziale:

a) Il ricorso proposto dallo Stato, in quanto intende impugnare

autonomamente, per conflitto di attribuzioni, la deliberazione 6 luglio

1962, n. 1054 del Consiglio di amministrazione dell'E.R.A.S., è

inammissibile per difetto di giurisdizione della Corte costituzionale,

in quanto il conflitto di attribuzioni può sorgere soltanto fra Stato

e Regioni (o fra Regioni) mentre lo Stato non può, con tale mezzo di

gravame dolersi di un atto amministrativo, emanato da un Ente che non

sia l'Ente- Regione.

b) Non si contesta che, secondo la costante giurisprudenza della

Corte costituzionale, il termine per ricorrere decorre dal giorno in

cui gli organi legittimati alla proposizione del conflitto di

attribuzioni abbiano avuto conoscenza dell'atto (fuori dei casi di

notificazione o di pubblicazione) e che tali organi sono la Presidenza

del Consiglio dei Ministri per lo Stato e la Presidenza della Giunta

regionale per la Regione.

Ma, nella specie, la questione si presenta con caratteri

particolari, in quanto non è contestabile che la deliberazione 6

luglio 1962 dell'E.R.A.S. era a conoscenza del magistrato della Corte

dei conti delegato presso tale Ente, fin dalla sua emanazione, in

quanto tale magistrato assisteva alle sedute del Consiglio di

amministrazione.

Non è, inoltre, contestabile che l'Avvocatura distrettuale dello

Stato di Palermo, che rappresentava e difendeva l'E.R.A.S. nel giudizio

contro la stessa promosso davanti al Consiglio di giustizia

amministrativa della Regione siciliana, avente per oggetto proprio

l'impugnativa di quella deliberazione e che eccepì l'inefficacia della

stessa per difetto di concerto col Ministro per il tesoro, ignorasse

non soltanto la ripetuta deliberazione, ma anche il conflitto di

attribuzioni, che nel modo col quale era stata approvata poteva

ravvisarsi.

La Corte dei conti è organicamente inquadrata nella Presidenza del

Consiglio dei Ministri e fra i suoi compiti istituzionali vi è quello

di formulare, in qualsiasi momento, se accerti irregolarità nella

gestione di un Ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi

rilievi al Ministro per il tesoro ed al Ministro competente. Del pari

gli uffici dell'Avvocatura dello Stato dipendono direttamente dal

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ora, poiché non può richiedersi, ai fini della decorrenza del

termine per ricorrere, la conoscenza personale da parte del Presidente

del Consiglio dei Ministri dell'atto impugnabile, è evidente che la

conoscenza di tale atto da parte di organi, non soltanto direttamente

dipendenti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ma ad esso tenuti

a riferire, possa, anzi, debba ritenersi sufficiente ai fini suddetti.

c) Nel 1965, per effetto della legge regionale 10 agosto, n. 21,

all'E.R.A.S. è succeduto l'attuale Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.)

che non è semplice continuazione di quello precedente, ma è Ente

nuovo.

Per l'art. 28 della legge regionale n. 21 del 1965, che rende

evidente la natura ed i limiti del fenomeno successorio verificatosi,

il personale già dipendente dall'E.R.A.S. è conservato in servizio

presso l'E.S.A.: coloro che conseguiranno la sistemazione nei nuovi

ruoli avranno diritto al rispetto del trattamento economico vigente

alla data di entrata in vigore della legge; gli idonei che non

troveranno sistemazione in ruolo saranno collocati in soprannumero, con

le medesime garanzie dei precedenti; il personale che non possa

partecipare ai concorsi o che non vi consegua l'idoneità, verrà

mantenuto in servizio conservando lo stato giuridico conseguito al 31

dicembre 1964 ed il trattamento economico vigente all'entrata in vigore

della legge.

Per effetto di questa legge, pertanto, il diritto dei dipendenti

dell'Ente a fruire delle condizioni dettate dalla deliberazione n. 1054

del 1962 non si fonda più su tale provvedimento, bensì, in modo

assolutamente autonomo, sul sopra riportato articolo 28 della legge

regionale n. 21 del 1965.

Tale norma ha assunto, come proprio contenuto, tutti i

provvedimenti, con cui in precedenza era stato disciplinato lo stato

giuridico ed economico del personale, con un rinvio che ha piena

efficacia novativa; pertanto non è più consentito discutere della

legittimità di tali provvedimenti, in quanto il loro contenuto è

assunto dalla nuova norma, indipendentemente dalla loro qualificazione

giuridica.

Ne consegue che la deliberazione n. 1054 del 1962, risulta

completamente svuotata di contenuto e che la impugnativa dello Stato,

diretta ad invalidarla, attraverso l'intermediazione del provvedimento

di approvazione dell'Assessore, si manifesta addirittura priva di

oggetto.

D'altra parte il vizio, che - in ipotesi - inficiava il

provvedimento assessoriale, non tocca la legge regionale, la quale,

vertendo in materia di competenza legislativa regionale esclusiva, ben

poteva disporre circa lo stato giuridico ed economico del personale,

senza che si ponesse la necessità di un concerto con il Ministero del

tesoro.

2. - Sul merito:

a) Gli artt. 10 ed 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 non possono trovare applicazione nei

confronti delle Regioni e degli Enti para-regionali, che hanno piena

autonomia finanziaria, traendo i loro mezzi dalla imposizione

tributaria e dalla partecipazione ai proventi dei tributi assegnati

all'Erario dello Stato, senza alcuna ingerenza del Ministero del

tesoro.

b) Il provvedimento, in relazione al quale è stato proposto il

conflitto di attribuzioni, non è un regolamento organico del

personale, sebbene una semplice deliberazione concernente il personale,

con la quale sono state dettate disposizioni transitorie, dirette ad

assicurare al personale stesso un particolare trattamento di quiescenza

"nelle more dell'approvazione del regolamento organico da parte di

organi di controllo".

c) Il fatto che questa Corte abbia ritenuto l'E.R.A.S.

assoggettabile al controllo della Corte dei conti, perché fruente di

contribuzioni a carattere ordinario da parte dello Stato, non implica

che tale Ente sia soggetto, altresì, agli interventi del Ministero del

tesoro, in sede di approvazione di regolamenti organici.

A tal fine, infatti, ai sensi degli artt. 10 e 11 del decreto n.

778 del 1947, gli Enti ai cui mantenimento lo Stato concorre con

"contributi a carattere continuativo" sono cosa ben diversa dagli Enti

cui lo Stato provvede con "contributi di carattere ordinario".

d) Ben diversi, d'altra parte, sono il fondamento giuridico e la

finalità funzionale della sottoposizione al controllo della Corte dei

conti, da quelli del concerto col Ministero di cui agli artt. 10 e 11

del decreto n. 778 del 1947.

Non può, pertanto, anche da questo punto di vista, desumersi dalla

sottoposizione al controllo della Corte dei conti, anche l'obbligo, per

taluni atti, del concerto col Ministero del tesoro.

e) Se, poi, si potesse ritenere coincidente l'ambito applicativo

della norma, che sottopone gli Enti al controllo della Corte dei conti,

con quello dell'art. 10 del decreto n. 778 del 1947, si dovrebbe

egualmente concludere nel senso della inapplicabilità nella specie di

quest'ultima norma.

L'E.S.A., infatti, non ha ricevuto alcuna somma, a nessun titolo,

dallo Stato.

Quell'apporto di capitale effettuato dallo Stato nei confronti

dell'E.R.A.S. e che ha fatto ritenere quest'Ente assoggettabile al

controllo della Corte dei conti, è stato, bensì, trasferito all'E.S

A. ma per effetto della successione all'E.R.A.S. e come base

costituente il suo fondo di dotazione, perdendo, così, il carattere di

contributo statale.

Né vale opporre che il controllo della Corte dei conti è stato

mantenuto per l'E.S.A. dall'art. 23 della legge regionale n. 21 del

1965, perché tale mantenimento è del tutto ipotetico, per l'ipotesi

cioè, che nell'avvenire, come preveduto dall'art. 32 della stessa

legge, lo Stato possa contribuire al funzionamento dell'Ente, con

appositi finanziamenti. Se altrimenti fosse, sarebbe addirittura dubbia

la legittimità costituzionale del citato art. 23, in quanto non è

sicuramente consentito al legislatore regionale imporre obblighi ad un

organo dello Stato.

f) Anche sotto altri aspetti si deve affermare l'inapplicabilità

all'E.S.A.

La finalità di tale norma era quella di stabilire un certo

rapporto perequativo tra il trattamento economico e giuridico del

personale degli Enti pubblici ivi considerati e quello del personale

dello Stato.

L'art. 14, lett. c, dello Statuto speciale attribuisce alla Regione

siciliana la potestà legislativa esclusiva in materia "di stato

giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in

ogni caso non inferiore a quello del personale statale".

Ciò significa che il legislatore siciliano può benissimo

attribuire al personale regionale un trattamento superiore a quello del

personale statale.

Ovviamente, la stessa possibilità esiste per il personale degli

Enti para-regionali. Ne consegue che la funzione del Ministero del

tesoro, preveduta dall'art. 11 del decreto n. 778 del 1947, risulta

completamente superata.

A tale conclusione sembra essere pervenuto lo stesso legislatore

statale, perché con l'art. 5, ultimo comma, del D.P.R. 14 febbraio

1966, n. 257, prevede l'assoggettamento dei regolamenti organici degli

Enti di sviluppo agrario alla approvazione, oltre che del Ministero

dell'agricoltura e foreste, anche del Ministero del tesoro, ma fra tali

Enti non contempla l'E.S.A.

g) La inapplicabilità in Sicilia dell'art. 11 del decreto n. 778

del 1947 risulta anche da una più generale impostazione del problema:

tale norma, infatti, non ha carattere costituzionale e non è, quindi,

inderogabile.

Dopo il trasferimento alla Regione delle attribuzioni del Ministero

dell'agricoltura e foreste, il legislatore siciliano per ben due volte,

con le leggi 12 maggio 1959, n. 21, e 10 agosto 1965, n. 21, leggi che

non sono state impugnate, facendo uso della sua potestà legislativa

esclusiva, ha escluso che i regolamenti organici dell'E.R.A.S. prima,

dell'E.S.A. poi, dovessero essere assoggettati all'approvazione del

Ministero del tesoro. Come si è già messo in rilievo, per quanto

attiene all'E.S.A. altrettanto può desumersi dal D.P.R. 14 febbraio

1966, n. 257.

Si deve, quindi, concludere che il decreto n. 778 non più vigente

in Sicilia.

h) Si deve, infine, rilevare che molti dipendenti dell'E.R.A.S.

hanno già percepito la liquidazione, in base ai criteri stabiliti con

la deliberazione 6 luglio 1962, n. 1054. Ove venisse accolto il

ricorso, le somme così erogate, dato il loro carattere alimentare,

secondo una giurisprudenza ormai consolidata, non potrebbero essere

ripetute dallo Stato. Viceversa i dipendenti che verranno collocati a

riposo successivamente, non potrebbero fruire dei benefici, concessi

con la delibera n. 1054.

Si verrebbe così a verificare una grave ed ingiusta disparità di

trattamento, tanto più grave ed ingiusta, in quanto i dipendenti che

verranno, poi, ad essere collocati a riposo in base al nuovo

regolamento dell'E.S.A. godranno anch'essi del trattamento di cui alla

ripetuta deliberazione n. 1054, il cui contenuto è stato recepito da

detto regolamento.

In base alle riportate deduzioni, nell'interesse della Regione

siciliana si insiste nel chiedere che il ricorso venga dichiarato

inammissibile o rigettato nel merito. Considerato in diritto :

1. - Debbono, anzitutto, essere esaminate le pregiudiziali,

sollevate dal patrocinio della Regione siciliana:

a) In ordine a quella di tardività del ricorso, si osserva che, se

è vero che il provvedimento, in riferimento al quale è stato

sollevato il conflitto di attribuzioni, risale al 1962, è vero

altresì che, non trattandosi di atto soggetto a notificazione o a

pubblicazione, il termine per l'impugnazione decorra dal giorno in cui

si dimostri che l'ufficio legittimato a proporla - nella specie la

Presidenza del Consiglio dei Ministri - ne abbia avuto conoscenza.

Dagli atti non risulta in alcun modo che questa conoscenza ci sia

stata, prima che il magistrato della Corte dei conti, delegato presso

l'E.S.A. con funzioni di controllo, con nota 29 novembre 1967, n. 1278,

desse notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della

decisione del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione

siciliana 29 aprile-19 ottobre 1967, n. 382, con la quale si rilevava

la possibilità del conflitto di attribuzione, sollevato, poi, col

ricorso in esame.

Ma il patrocinio della Regione sostiene che tale conoscenza debba

ritenersi verificata, attraverso quella che, indubbiamente, hanno

avuto, rispettivamente, fin da quando la deliberazione de qua venne

adottata e fin da quando venne impugnata in sede giurisdizionale

amministrativa, il magistrato della Corte dei conti delegato presso

l'E.S.A. con funzioni di controllo e l'Avvocato dello Stato, che difese

l'E.R.A.S. davanti al Consiglio di giustizia amministrativa della

Regione siciliana.

Infatti, secondo il patrocinio della Regione, poiché tanto la

Corte dei conti quanto l'Avvocatura dello Stato sono organicamente

inquadrate nella Presidenza del Consiglio dei Ministri e tenute a

riferire alla medesima, la conoscenza dell'atto impugnabile da parte di

appartenenti a quegli organi, per ragioni delle loro attribuzioni,

implica necessariamente conoscenza da parte della Presidenza del

Consiglio, essendo evidente che non può pretendersi la conoscenza

personale da parte del Presidente del Consiglio.

Ritiene però la Corte, sulla base della posizione e delle funzioni

dei due anzidetti organi - nessuno dei quali può considerarsi

incorporato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri - che solo con

la comunicazione agli uffici propri della Presidenza del Consiglio, si

sia verificata, per quest'ultima, la conoscenza idonea a far decorrere

il termine per l'impugnativa; e tale comunicazione ebbe luogo soltanto

con la citata lettera del 29 novembre 1967.

In conseguenza, questa prima pregiudiziale deve riconoscersi

infondata.

b) La pregiudiziale relativa all'inammissibilità per difetto di

giurisdizione, sollevata nella memoria depositata il 7 giugno 1968 sul

semplice presupposto che si fosse impugnata autonomamente, per

conflitto di attribuzioni, la deliberazione dell'E.R.A.S. 6 luglio

1962, n. 1054, poi approvata dalla Regione, è stata in udienza

ampliata e modificata. Ha osservato la difesa regionale che

l'approvazione, essendo intervenuta quando la deliberazione era

divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 9 della

legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, dovrebbe ritenersi

giuridicamente inesistente; cosicché soltanto la deliberazione

suddetta sarebbe in condizioni di costituire oggetto della proposta

impugnativa. Invece, secondo le norme costituzionali, questa Corte ha

competenza limitata ai conflitti di attribuzioni tra Stato e Regioni (o

fra Regioni); onde lo Stato non potrebbe avvalersi di tale mezzo nei

confronti di un atto amministrativo, posto in essere da un Ente - quale

l'E.R.A.S. - diverso dalla Regione.

Ma la pregiudiziale è sotto ogni aspetto infondata.

Anzitutto, in linea di fatto, come si rileva dal ricorso,

l'impugnativa è diretta ad ottenere la dichiarazione che

"l'approvazione spetta, in base alle norme ed ai principi

costituzionali, all'Assessore regionale dell'agricoltura previo accordo

od intesa con l'organo dello Stato (Ministero del tesoro)".

Deve, poi, rilevarsi che né l'art. 6, né l'art. 9 della legge

regionale 12 maggio 1959, n. 21, prevedono che le deliberazioni del

Consiglio di amministrazione dell'E.R.A.S. soggette all'approvazione

dell'Assessore per l'agricoltura possano divenire esecutive per

decorrenza di termini: l'ultimo comma dell'art. 6, infatti, dispone:

"L'approvazione è accordata o negata entro venti giorni dalla

ricezione della deliberazione" e l'ultimo comma dell'art. 9 dispone:

"Entro i successivi trenta giorni l'Assessore provvede in via

definitiva".

Dunque, così per l'approvazione come per il diniego della

medesima, è sempre richiesta una pronunzia espressa dell'Assessore,

cosicché l'inutile decorrenza dei termini, come sopra stabiliti, anche

se dovessero ritenersi perentori e non semplicemente ordinatori,

potrebbe tutt'al più determinare la caducazione e non l'esecutività

della deliberazione soggetta al controllo assessoriale.

Non occorre dunque soffermarsi sul problema se attraverso un

conflitto di attribuzione si possano denunciare a questa Corte, oltre

gli atti propri di una Regione, anche quelli di enti strumentali della

Regione, tra i quali, come tra breve si dirà, rientra l'E.R.A.S.

c) Secondo il patrocinio della Regione, il ricorso sarebbe

inammissibile per carenza di un interesse attuale. Ciò perché la

deliberazione n. 1054 del 1962 avrebbe perduto ogni efficacia autonoma,

per effetto della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, la quale

disciplina la trasformazione dell'E.R.A.S. in E.S.A.

Con l'art. 28 di tale legge si dispone, infatti, che il personale,

già dipendente dell'E.R.A.S., comunque mantenuto in servizio

dall'E.S.A., "conserva lo stato giuridico conseguito al 31 dicembre

1964 ed il trattamento economico vigente all'entrata in vigore della

legge".

Sempre secondo il patrocinio della Regione "tale norma ha assunto

come proprio contenuto tutti i provvedimenti, con cui in precedenza era

stato disciplinato lo stato giuridico ed economico del personale, con

un rinvio che ha efficacia integralmente novativa, onde non è più

consentito discutere della legittimità di tali provvedimenti, in

quanto il loro contenuto è assunto dalla nuova norma come semplice

fatto, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica".

Senonché è assai facile obbiettare che il citato art. 28 (il

quale riproduce alla lettera le disposizioni dell'art. 8 della legge

statale 14 luglio 1965, n. 901, di "Delega al Governo per

l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro

attività") manifestamente non ha altro contenuto e significato, che

quello di rispettare i diritti "quesiti" del personale, di provenienza

E.R.A.S., mantenuto in servizio dall'E.S.A.

Né può essere presa in considerazione la pretesa disparità di

trattamento che, secondo il patrocinio della Regione, deriverebbe da un

eventuale annullamento della ripetuta deliberazione n. 1054 del 1962.

Ammesso, infatti, che qualcuno possa beneficiare di un atto

illegittimo, non è questo un motivo valido per estendere

l'illegittimità ad altri, onde evitare quella disparità.

D'altra parte è già stato proposto altro ricorso per conflitto di

attribuzione in ordine alle deliberazioni dell'E.S.A. 9 agosto 1967, n.

919, e 10 agosto 1967, n. 920, rispettivamente di approvazione del

regolamento organico per il personale impiegatizio (che avrebbe

recepito il contenuto della deliberazione n. 1054 del 1962) e per il

personale operaio, della deliberazione 3 aprile 1968, n. 141, con la

quale l'Ente ha ritenuto di prendere atto dell'esecutività dei

regolamenti organici, anche in mancanza dell'approvazione da parte

dell'Assessorato dell'agricoltura, nonché del comportamento

dell'Assessorato, in ordine all'approvazione delle deliberazioni

anzidette; cosicché non può affermarsi con sicurezza, come fa il

patrocinio della Regione, che attraverso tale regolamento il personale

dell'E.S.A., che cesserà dal servizio dopo l'emanazione di esso,

potrà godere del trattamento già preveduto dalla deliberazione n.

1054 del 1962.

2. - Dimostrata la infondatezza delle pregiudiziali sollevate dal

patrocinio della Regione, passando all'esame del merito si rileva:

Come si è esposto in narrativa, la questione prospettata a questa

Corte col ricorso è quella di accertare se per la validità delle

deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'E.R.A.S.

concernenti regolamenti organici del personale, sia sufficiente

l'approvazione dell'Assessore per l'agricoltura e foreste o sia anche

necessario il previo concerto con il Ministero del tesoro, preveduto

dall'art. 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778, omettendosi il

quale debba ritenersi invasa la sfera di competenza dello Stato, in

violazione degli artt. 14 e 20 dello Statuto speciale per la Regione

siciliana, nonché delle relative norme di attuazione, approvate col

decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, il tutto con riferimento

alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.R.A.S. 6

luglio 1962, n. 1054, approvata dall'Assessorato regionale

dell'agricoltura e foreste, con atto 1 ottobre 1962, n. 10254.

Ai sensi degli artt. 10 e 11 del decreto legislativo n. 778 del

1947, i regolamenti organici concernenti la determinazione della

consistenza numerica e la disciplina giuridica ed economica dei

personali degli Enti parastatali ed in genere di tutti gli Enti ed

Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo sottoposti

a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato

concorra con contributi a carattere continuativo, devono essere

approvati mediante provvedimenti da emanare dal Ministero competente di

concerto col Ministro del tesoro.

Per dimostrare che queste norme non sono applicabili nel caso che

ha dato origine al presente giudizio, il patrocinio dell'E.R.A.S., oggi

E.S.A., oppone:

a) la deliberazione 6 luglio 1962, n. 1054 non ha carattere di

regolamento organico;

b) l'art. 11 del decreto legislativo n. 778 del 1947 non è

applicabile all'E.R.A.S. (e tanto meno all'E.S.A.) perché si tratta di

Enti che hanno una propria autonomia finanziaria ed al mantenimento dei

quali lo Stato è completamente estraneo;

c) comunque, la Regione, facendo uso della sua potestà di

legislazione esclusiva in materia di agricoltura e foreste, ha

disciplinato compiutamente, con la legge 12 maggio 1959, n. 21, la

struttura ed il funzionamento dell'E.R.A.S.

In tale legge non è preveduto alcun intervento del Ministero del

tesoro nell'approvazione delle deliberazioni dell'Ente, e poiché tale

intervento è preveduto da una legge statale ordinaria e non

costituzionale - che, quindi, ben poteva, come può, essere abrogata

dalla Regione nell'esercizio della sua potestà di legislazione

esclusiva -, può ritenersi che, in forza della normativa regionale

l'art. 11 del decreto legislativo n. 778 del 1947 sia stato, per quanto

attiene alla materia dell'agricoltura e foreste, abrogato.

3. - Chiariti, così, i vari aspetti sotto i quali la gestione

viene prospettata è facile rilevare quanto segue:

a) Che la deliberazione 6 luglio 1962, n. 1054, non abbia carattere

di regolamento organico, sia pure parziale, non può assolutamente

affermarsi.

Anzitutto, come premessa di tale deliberazione, vi è il dichiarato

intendimento di anticipare, per quanto attiene al trattamento di

quiescenza, l'applicazione del regolamento organico del personale,

allora in corso di approvazione da parte degli organi di controllo, del

quale regolamento, infatti, sono recepiti gli artt. 16 e 17.

Ma, a parte tale rilievo, che pure dimostra quale fosse la volontà

dell'Amministrazione, è il contenuto obbiettivo della deliberazione

che chiaramente ne denunzia il carattere.

Ben lungi dal provvedere in modo particolare e specifico su

questioni singole e concrete, con i due articoli, adottati da quella

deliberazione, sono, invero, disciplinati in modo generale ed astratto,

da un lato, i termini, le condizioni ed i modi del preavviso di

licenziamento, la facoltà di corresponsione dell'indennità

sostitutiva, nonché i criteri di determinazione della medesima,

dall'altro lato, i casi in cui sia dovuta l'indennità di licenziamento

e l'ammontare della medesima. Si tratta cioè di materia tipica dei

regolamenti attinenti al trattamento del personale.

b) Con la legge 2 gennaio 1940, n. 1, e con il R.D. 26 febbraio

1940, n. 247, fu costituito l'Ente per la colonizzazione del latifondo

siciliano sottoposto alla tutela e vigilanza del Ministero

dell'agricoltura. Tale Ente aveva chiaramente i caratteri dell'Ente di

diritto pubblico parastatale.

Entrato in vigore lo Statuto speciale per la Regione siciliana e

trasferite alla Regione, in forza delle norme di attuazione approvate

con D.L. 7 maggio 1948, n. 789, le attribuzioni del Ministero

dell'agricoltura e foreste, la Regione stessa, facendo uso della

potestà di legislazione esclusiva in materia di agricoltura e foreste

di cui all'art. 14, lett. a dello Statuto speciale, con la legge 27

dicembre 1950, n. 104, disciplinò la riforma agraria in Sicilia.

Con l'art. 2 di tale legge, che contempla gli organi di attuazione

della riforma, e precisamente con il secondo comma si dispone: "Nei

casi espressamente previsti, l'Assessorato (dell'agricoltura e foreste)

si avvale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, che

assume la denominazione di Ente per la riforma agraria in Sicilia

(E.R.A.S.)". L'Ente diventò così un ente strumentale della Regione, e

cioè un ente para- regionale.

A sua volta l'art. 48 della stessa legge, sotto il titolo: "Spese

per l'attuazione della riforma" dispone: "Alle spese occorrenti per

l'esecuzione della presente legge si provvederà con i fondi, che

saranno destinati alla Regione siciliana in dipendenza della legge 10

agosto 1950, n. 646, per l'attuazione della riforma agraria, anche in

riferimento alle leggi concernenti l'agricoltura che prevedono

contributi, concorsi e sussidi". Nonostante la trasformazione in ente

para-regionale l'E.R.A.S. continuò dunque ad essere finanziato dallo

Stato, almeno per quanto attiene alla sua funzione di organo di

attuazione della riforma fondiaria.

Di ciò si ha la prova tanto nei bilanci di previsione del

Ministero dell'agricoltura e foreste, che dal 1950 a tutt'oggi

contemplano tutti, in apposito capitolo, le somme da corrispondere agli

Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, tra gli altri,

preveduti dalla legge regionale siciliana n. 104 del 1950, quanto, più

specificamente, dalla relazione della Corte dei conti al Parlamento.

Nella parte di quest'ultima che riguarda l'E.R.A.S. (Esercizi 1961-62,

1962-63 e 1963-64 - Vol. 7), si legge infatti (pag. 7 - Parte seconda,

par. 2): "I mezzi di cui l'Ente per la riforma agraria in Sicilia ha

potuto disporre per lo svolgimento dell'attività di riforma, sono

rappresentati, in massima parte, da assegnazioni statali". Più

specificamente nell'esercizio 1962-63 - che è quello nel corso del

quale è stata adottata la deliberazione che al presente ricorso' ha

dato Origine - l'E.R.A.S. ha ottenuto assegnazioni statali per

l'importo di 9 miliardi e 958 milioni, e ne riscosse per l'importo di 5

miliardi e 562 milioni (v. il prospetto a pag. 8, Vol. cit.,

dell'anzidetta relazione).

Ciò è tanto più significativo, in quanto conferma che "gli

ulteriori ed eventuali apporti dello Stato" preveduti come fonti di

finanziamento dell'Ente dall'art..14 della legge regionale 12 maggio

1959, n. 21, non costituiscono una ipotesi astratta, bensì una realtà

concreta.

Dalla sua costituzione fino alla trasformazione in E.S.A. (legge

regionale 10 agosto 1965, n. 21), l'E.R.A.S. ha dunque ottenuto

continuativamente contributi statali. Ad esso deve perciò essere

applicato l'art. 11 del decreto legislativo n. 778 del 1947.

Né il trasferimento alla Regione, in sede di norme di attuazione

dello Statuto regionale, delle attribuzioni del Ministero

dell'agricoltura e foreste può condurre a diverso avviso, perché non

potevano trasferirsi e non furono trasferiti poteri maggiori di quelli

che rientravano nelle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura.

Nella materia in esame quel Ministero doveva agire invece di concerto

col Ministero del tesoro; e le attribuzioni di questo ultimo Ministero

non sono state trasferite alla Regione.

D'altra parte, il fatto che la legge regionale 12 maggio 1959, n.

21, agli artt. 6 e 9 contempla, per le deliberazioni del Consiglio di

amministrazione dell'E.R.A.S. soltanto l'approvazione dell'Assessorato

dell'agricoltura e foreste e non prevede l'ipotesi di concerto col

Ministro del tesoro, non implica, né può implicare soppressione,

tanto meno implicita, di quel concerto.

Significa soltanto che la Regione ha rettamente mantenuto

l'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva nei limiti

statutari ed ha, quindi, legiferato soltanto nella materia

dell'agricoltura e foreste ad essa trasferita, mentre non ha ritenuto

di poter fare altrettanto, neppure in via indiretta, nella materia di

competenza del Ministero del tesoro, nella quale non ha neppure

potestà legislativa concorrente.

In conseguenza di questa interpretazione delle norme degli artt. 6

e 9 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, il ricorso deve

essere accolto, mentre rimane esclusa ogni fondatezza della questione

relativa alla legittimità costituzionale delle norme stesse, cui ha

accennato nelle proprie difese l'Avvocatura dello Stato.

c) Dalle considerazioni che precedono risulta altresì la piena

infondatezza della tesi della abrogazione tacita, per effetto della

legislazione regionale, con essa incompatibile, dell'art. 11 del

decreto legislativo n. 778, nell'ambito territoriale della Regione

siciliana.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara spettare allo Stato, e precisamente al Ministero del

tesoro, partecipare, attraverso il concerto previsto dall'art. 11 del

decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, alla emanazione dei

provvedimenti di approvazione, da parte della Regione siciliana, delle

deliberazioni dell'E.R.A.S. concernenti determinazioni in materia di

trattamento economico di quiescenza del personale dipendente dall'Ente;

annulla di conseguenza l'atto dell'Assessore regionale per

l'agricoltura e foreste in data 1 ottobre 1962, n. 10254, col quale è

stata approvata la deliberazione dell'E.R.A.S. in data 6 luglio 1962,

n. 1054.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

ECLI:IT:COST:1968:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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