Corte costituzionale

Sentenza n. 1043/1988

Altra decisione · depositata il 30/11/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione siciliana, notificato

il 18 settembre 1987, depositato in Cancelleria il 25 settembre 1987

ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1987, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito della nota n. 301186/86 del Ministero

delle finanze comunicata in allegato alla lettera prot. n. 28816 in

data 8 luglio 1987 dell'Intendenza di finanza di Palermo avente ad

oggetto: "Marche per diritti di verificazione dei pesi e delle misure

e del marchio - Capo VIII - Capitolo 2001 del quadro di

classificazione delle entrate dello Stato";

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione siciliana e l'Avvocato

dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto 1.1 - Con ricorso notificato il 18 settembre 1987 il Presidente

della Regione siciliana ha proposto conflitto di attribuzione tra la

Regione e lo Stato per effetto della nota del Ministero delle finanze

(Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli

affari, Div. X, Prot. n. 301186/86) diretta all'Intendenza di finanza

di Palermo in data 3 aprile 1987 e allegata alla lettera

dell'Intendenza (n. 28816 dell'8 luglio, pervenuta il 20 successivo),

avente per oggetto: "Marche per diritti di verificazione dei pesi e

delle misure e del marchio - Capo VIII - Capitolo 2001 del quadro di

classificazione delle entrate dello Stato".

1.2 - Si deduce che sin dall'entrata in vigore del d.lgs. 12

aprile 1948 n. 507 riguardante la disciplina provvisoria dei rapporti

finanziari con lo Stato ed anche dopo l'emanazione delle norme di

attuazione dello Statuto in materia finanziaria (d.P.R. 26 luglio

1965 n.1074) la Regione siciliana ha riscosso fino al 1987, senza

soluzione di continuità e senza contestazione alcuna, le entrate

derivanti dai pagamenti in Sicilia, a mezzo delle apposite marche,

cui sono obbligati coloro i quali svolgono attività commerciale, di

scambio e di specificazione di determinati beni, assoggettati al

regime di verifica dei pesi e delle misure in virtù del T.U. 23

agosto 1890 n. 7088.

Si deduce ancora che la Ragioneria provinciale dello Stato di

Palermo, in sede di riscontro contabile sulla convenzione stipulata

tra la Cassa di Risparmio per le Province siciliane e la Regione, per

la distribuzione dei valori bollati in Sicilia, ha formulato alla

Ragioneria generale dello Stato, rivoltasi a sua volta alla Direzione

generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari del Ministero

delle finanze, un apposito quesito sulla natura giuridica dei detti

proventi, al fine di stabilire se il ricavo fosse di spettanza della

Regione ovvero dello Stato.

A seguito di ciò il Ministero delle finanze, con la nota oggetto

del ricorso, richiamandosi ad una comunicazione avuta dal Servizio

centrale metrico del Ministero dell'industria e commercio, ha

disposto il recupero a carico della Regione delle somme riscosse per

la vendita delle marche in questione, quantificato dall'Intendenza in

L. 1.740.459.720.

1.3 - Il provvedimento, ad avviso della Regione ricorrente, "si

fonda sull'erroneo presupposto che, in quanto nell'art. 1 delle norme

di attuazione dello Statuto siciliano (d.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074)

si legge, tra l'altro, che al fabbisogno finanziario della Regione si

provvede 'mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e

patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di sua

competenza'', costituendo nella specie il provento delle marche per i

pesi e le misure una entrata connessa ad una attività amministrativa

non di competenza della Regione ma di competenza dello Stato, tale

provento non dovrebbe essere utilizzato per la copertura del

fabbisogno finanziario della Regione, ma andrebbe versato all'entrata

del bilancio statale". Per converso, giusta il successivo art. 2

spetterebbero alla Regione medesima, salvo le eccezioni

tassativamente previste, tutte le entrate tributarie riscosse

nell'ambito del suo territorio, fra le quali sicuramente

rientrerebbero quelle in parola.

Senonché il Ministero, "pur non assumendo alcuna posizione

esplicita in ordine alla qualificazione giuridica del provento de

quo, implicitamente vorrebbe disconoscerne la natura di una vera e

propria tassa", anche per il fatto che nel bilancio statale i cespiti

risultano allocati nel titolo II, relativo alle entrate

extratributarie.

L'enunciata impostazione sarebbe smentita, tuttavia, dalle stesse

voci di entrata inserite appunto sotto il ridetto titolo, diverse

delle quali si riferiscono a tributi.

Talché la nota impugnata invaderebbe la sfera della competenza

riservata alla Regione siciliana in quanto emessa in violazione

dell'art. 36 dello Statuto e degli articoli 1 e 2 d.P.R. n. 1074 del

1965. Viene richiesta, pertanto, la affermazione che i proventi

derivanti dalla vendita delle marche, relativi ai "diritti" di

verificazione dei pesi e delle misure e riscossi nel territorio della

Regione siciliana, spettano alla Regione medesima, con l'annullamento

di ogni ulteriore e contrario atto posto in essere al riguardo.

2. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio

per il Presidente del Consiglio dei ministri, rileva che l'assunto

della ricorrente, secondo cui spettano alla Regione tutte le entrate

tributarie, dirette o indirette, comunque denominate, con le sole

eccezioni dei tributi tassativamente indicati di competenza statale,

deve ritenersi infondato.

Il criterio di attribuzione delle entrate tributarie

individuerebbe, infatti, come di spettanza della Regione le entrate

"connesse alla attività amministrativa di sua competenza". I diritti

di verificazione di cui trattasi sarebbero agevolmente ricollegabili,

invece, ad un'attività di certificazione amministrativa preordinata

ad imprimere pubblica fede ai pesi ed alle misure ed agli strumenti

per pesare e misurare. La certificazione in parola costituirebbe

oggetto, perciò, di una naturale riserva a favore dello Stato,

attesa anche la rilevanza dell'attribuzione di pubblica fede negli

scambi, di sicura competenza statale. Considerato in diritto 1.1 - L'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n.1074 (Norme di

attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia

finanziaria) dispone la spettanza alla Regione di tutte le entrate

tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate,

riscosse nell'ambito del suo territorio, fatta eccezione di talune

specificamente e tassativamente elencate.

1.2 - Per i diritti di verificazione dei pesi e delle misure,

dovuti ai sensi del relativo testo unico (r.d. 23 agosto 1890, n.

7088) il Ministero delle finanze, trattandosi di attività svolta

dagli Ispettori metrici, ha ravvisato la competenza statale nello

svolgimento del servizio, con la connessa spettanza dei relativi

introiti. In conseguenza, ha disposto il recupero al bilancio dello

Stato di quanto, per il menzionato titolo, riscosso.

1.3. - La Regione, mediante il conflitto in esame, contesta le

determinazioni ministeriali ravvisando pacifico trattarsi nella

specie di riscossione di una tassa, di conseguente appartenenza,

considerata la puntuale statuizione della normativa (supra 1.1),

della Regione medesima.

2.1. - Le doglianze sono fondate.

Ai proventi per la verificazione dei pesi e delle misure è

comunemente riconosciuta la connotazione di tassa, considerandosene

l'utilità e l'interesse anche per il singolo operatore; trattasi,

infatti, di certificazioni - fra le quali la verifica in parola

sicuramente rientra - volte a tutelare, anche sul piano penale che ne

persegue la contraffazione, la fede pubblica.

2.2 - Proprio per l'amplissima accezione dei tributi il cui

ammontare spetta alla Regione, non han pregio, pertanto, le deduzioni

dell'Avvocatura, là dove, pur non contrastandosi la natura di tassa

del cespite in parola, lo si assume attribuibile all'erario statale,

sol perché attinente a un servizio che viene espletato dagli organi

dello Stato.

2.3 - Neppure è conferente, ai fini di una differente soluzione,

sul versante della gestione, l'inserimento del cespite fra le poste

d'entrata extratributarie (Titolo II). A parte la tendenza a rendere

vieppiù contigui, per evidenti esigenze contabili globali, i

rapporti, nel prelievo delle risorse, tra le allocazioni di bilancio

e le sottostanti "verità" d'ordine economico, appare indubbia la

mera strumentalità del bilancio rispetto alle molteplici antecedenti

normative che lo concernono e alle quali dev'essere fatto riferimento

per ogni individuazione sostantiva.

3. - Va così esclusa l'attribuzione allo Stato degli introiti di

cui trattasi, con i conseguenziali provvedimenti sugli inerenti atti

che, in concreto, risultano assunti e che devono, pertanto, essere

annullati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato disporre il recupero delle somme

riscosse in Sicilia a titolo di pagamento dei diritti di

verificazione dei pesi e delle misure; ed, in conseguenza, annulla la

nota del Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e

delle imposte indirette sugli affari) n. 301186/86 del 3 aprile 1987,

avente per oggetto "Marche per diritti di verificazione dei pesi e

delle misure", nonché la successiva nota dell'Intendenza di finanza

di Palermo dell' 8 luglio 1987, n. 28816, di uguale oggetto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1043 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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