Corte costituzionale

Sentenza n. 104/1973

Altra decisione · depositata il 05/07/1973 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Ministro per l'interno,

delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28

giugno 1972, depositato in cancelleria il 7 luglio successivo ed

iscritto al n. 20 del registro conflitti 1972, per conflitto di

attribuzione sorto per effetto: a) della delibera 17 aprile 1972, n.

4363, con la quale il Comitato regionale di controllo della Regione

Emilia- Romagna nominava un Commissario nel Comune di Cortemaggiore per

provvedere all'adempimento delle operazioni prescritte dall'art. 4

della legge 4 aprile 1956, n. 212; b) della delibera 19 aprile 1972, n.

4472, dello stesso Comitato, concernente l'annullamento della

deliberazione 17 aprile 1972, n. 56, con la quale il Commissario di

nomina prefettizia aveva già provveduto alle operazioni predette nel

Comune di Cortemaggiore.

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1973 il Giudice relatore

Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto 17 aprile 1972 il prefetto di Piacenza nominava il

dott. Lorenzo de Luca di Pietralata Commissario ad acta con l'incarico

di provvedere, nel Comune di Cortemaggiore, in sostituzione della

Giunta municipale inadempiente, all'assegnazione degli spazi per

l'affissione di materiale di propaganda elettorale, ai sensi dell'art.

4 della legge 4 aprile 1956, n. 212. Con deliberazione 17 aprile 1972,

n. 56, il suddetto funzionario adempiva l'incarico affidatogli.

Nonostante ciò il Comitato regionale di controllo sugli atti degli

enti locali - sezione di Piacenza - con deliberazione n. 4363 del 17

aprile 1972 affidava il medesimo incarico ad un proprio Commissario,

all'uopo nominato, il quale, a sua volta, con proprio atto emesso il 18

aprile rinnovava il provvedimento adottato il giorno precedente dal

Commissario prefettizio. Lo stesso Comitato, con deliberazione n. 4472

del 19 aprile 1972, provvedeva poi ad annullare, per ritenuta

incompetenza, il provvedimento del Commissario prefettizio.

Avverso queste due deliberazioni del Comitato di controllo ha

proposto ricorso, per regolamento di competenza, il Ministro per

l'interno a seguito di delega avuta dal Presidente del Consiglio dei

ministri. Nel ricorso, notificato il 28 giugno 1972, si sostiene che i

provvedimenti impugnati violano gli artt. 117, 118, 129, 130 e 134

della Costituzione, in relazione all'art. 59 della legge 10 febbraio

1953, n. 62, e alla V disposizione transitoria dello Statuto regionale

dell'Emilia-Romagna, giacché la ripartizione degli spazi destinati

alla propaganda elettorale è adempimento strettamente inerente alla

materia elettorale ed in siffatta materia non compete alle Regioni a

statuto ordinario alcuna competenza legislativa e, conseguentemente,

nessuna funzione amministrativa.

Né varrebbe in contrario opinare che essendo gli adempimenti di

cui trattasi riservati alla Giunta comunale dovrebbe riconoscersi la

competenza dell'organo di controllo regionale sugli Enti locali, giusta

l'art. 130 della Costituzione, l'art. 59 della legge 10 febbraio 1953,

n. 62, e la V disp. trans. dello statuto. Il controllo previsto da

queste norme ha per oggetto atti propri dei Comuni e non atti, come

quelli di specie, che rientrano nel concetto di funzioni statali

decentrate ad organi comunali. Nell'adempimento delle operazioni

prodromiche allo svolgimento delle elezioni la Giunta comunale non

agisce quindi come organo dell'ente locale, bensì in veste di organo

dell'amministrazione statale; viene conseguentemente a trovarsi in uno

speciale rapporto di dipendenza nei confronti dello Stato al quale

spetteranno poteri di vigilanza, di annullamento d'ufficio nonché di

controllo sostitutivo.

Riguardo poi alla seconda deliberazione, con la quale il Comitato

di controllo regionale ha annullato il provvedimento adottato dal

Commissario prefettizio ritenendo, per contro, legittimo l'analogo

provvedimento emesso dal Commissario regionale, nel ricorso si osserva

che palese è la violazione dell'art. 130 Cost. ai sensi del quale il

controllo da parte dell'organo regionale può avvenire sugli atti delle

Province, dei Comuni e degli altri Enti locali e non anche sugli atti

adottati dallo Stato in sostituzione di quelli dei predetti Enti

locali. Il Commissario prefettizio non agiva quale organo del Comune ma

come missus del prefetto; il suo provvedimento, non poteva quindi

essere annullato da parte del Comitato regionale di controllo. Soltanto

la Corte costituzionale, qualora fosse stata investita della questione

con ricorso della Regione, avrebbe potuto annullare il provvedimento in

questione.

Conclude, pertanto, il ricorrente chiedendo l'annullamento delle

delibere impugnate, in quanto invasive della competenza

costituzionalmente attribuita allo Stato nella materia in esame e la

declaratoria di spettanza allo Stato del potere di esercitare, a mezzo

di Commissario prefettizio, il controllo sostitutivo nella soggetta

materia, nonché il potere di controllo sulle Conseguenti deliberazioni

adottate dal Commissario.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte la Regione Emilia-Romagna non

si è costituita. Considerato in diritto :

1. - Il presente ricorso per regolamento di competenza proposto dal

Ministro per l'interno, su delega del Presidente del Consiglio dei

ministri, ha ad oggetto due deliberazioni emesse dal Comitato regionale

di controllo sugli atti degli enti locali della Regione Emilia-Romagna:

la prima (n. 4363 del 17 aprile 1972) concernente la nomina di un

Commissario ad acta con incarico di provvedere nel Comune di

Cortemaggiore alle operazioni di assegnazione definitiva degli spazi

per l'affissione del materiale di propaganda elettorale da parte dei

candidati al Senato della Repubblica nelle elezioni politiche del 7

maggio 1972; la seconda (n. 4472 del 19 aprile 1972) contenente

l'annullamento da parte dello stesso Comitato, della deliberazione 17

aprile 1972 con cui il Commissario ad acta, all'uopo nominato dal

prefetto di Piacenza, aveva già provveduto alle anzidette operazioni.

Nel ricorso si sostiene che l'adempimento delle operazioni di cui

trattasi, che la legge 4 aprile 1956, n. 212, affida alla Giunta

municipale, rientra nella materia elettorale di competenza statale,

sicché spetta allo Stato, in sostituzione della Giunta inadempiente,

provvedere a detta incombenza a mezzo di Commissario di nomina

prefettizia.

2. - Il ricorso è fondato.

Nel nostro ordinamento costituzionale alle Regioni a statuto

ordinario non è attribuita alcuna competenza legislativa (art. 117

Cost.) e, quindi, alcuna correlativa funzione amministrativa (art. 118

Cost.) nella materia elettorale. Nella disciplina di questa materia va

ricompreso anche ciò che attiene alla organizzazione della funzione

elettorale, ossia tutta quella normazione positiva riguardante lo

svolgimento delle elezioni.

Orbene, indubbiamente fanno parte del procedimento elettorale le

"norme per la disciplina della propaganda elettorale" dettate dal

legislatore con la citata legge n. 212 del 1956, che vengono in

considerazione nel presente giudizio. È a termini di questa legge che,

nel caso di specie, il prefetto di Piacenza, al fine di garantire il

regolare corso delle elezioni politiche del 1972, ha dovuto esercitare

tempestivamente il suo controllo sostitutivo nel Comune di

Cortemaggiore sulla Giunta municipale.

La delimitazione degli spazi affissionali per la propaganda

elettorale e la loro ripartizione in tante sezioni distinte quante sono

le liste o le candidature ammesse sono operazioni che il legislatore ha

affidato alla Giunta municipale (art. 4). La stessa legge ha peraltro

statuito (art. 2, ultimo comma) che, nel caso in cui la giunta non

provveda entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione

del decreto di convocazione dei comizi a determinare e ripartire gli

spazi per le affissioni, il prefetto nomina un suo commissario che si

sostituisce alla giunta nell'espletamento di tali compiti.

Ora è di tutta evidenza che le indicate operazioni sono eseguite

dalla Giunta municipale nella qualità di organo cui la legge affida

l'esercizio di funzioni statali.

In relazione a detta specifica posizione e alla natura delle

funzioni attribuite appare quindi ovvia la riserva allo Stato dei

poteri di vigilanza e di controllo sostitutivo su detto organo.

Facendo applicazione di tali concetti al caso in esame non può

pertanto disconoscersi che - non avendo la Regione Emilia-Romagna

alcuna competenza legislativa e amministrativa in materia elettorale -

spetta allo Stato, e per esso al prefetto nella sua qualità di organo

statale preposto alla vigilanza del regolare svolgimento di alcune

operazioni tecniche del procedimento elettorale, il potere di

sostituirsi alla Giunta municipale.

Invasivo della competenza statale deve perciò ritenersi il

provvedimento 17 aprile 1972 con il quale il Comitato di controllo

sugli atti degli enti locali della Regione ha nominato un proprio

commissario perché, in luogo della Giunta municipale, procedesse

all'adempimento delle operazioni di riparto degli spazi per

l'affissione del materiale di propaganda elettorale. Siffatto

intervento sostitutivo non può essere giustificabile alla stregua

degli artt. 130 Cost., 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e V

disposizione transitoria dello Statuto regionale, giacché il sistema

dei controlli previsto dalle citate norme si riferisce unicamente agli

organi rappresentativi degli enti locali che pongono in essere atti

rientranti nella loro competenza istituzionale e non può, per contro,

estendersi agli stessi organi ove agiscano per l'esercizio di

attribuzioni statali ad essi demandate.

3. - Le considerazioni anzisvolte valgono anche a dimostrare

l'illegittimità del secondo provvedimento (19 aprile 1972, n. 4472)

con il quale il Comitato di controllo ha annullato l'atto 17 aprile

1972, n. 56, con cui il Commissario prefettizio aveva disposto la

ripartizione degli spazi per la propaganda elettorale. Il potere di

annullamento del Comitato può, infatti, esercitarsi su atti ritenuti

illegittimi che siano stati adottati dalle Province, dai Comuni e da

altri Enti locali. Il Commissario di nomina prefettizia non agiva in

qualità di organo comunale, né poneva in essere attività propria del

Comune. Il suo atto - in quanto relativo allo svolgimento del servizio

elettorale la cui organizzazione è di riserva statale - va considerato

come provvedimento imputabile e riferibile allo Stato e come tale non

poteva essere annullato dall'organo di controllo regionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato il potere di nominare un Commissario

che, in sostituzione della Giunta municipale inadempiente, provveda a

delimitare e ripartire gli spazi affissionali per la propaganda

elettorale ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4 aprile 1956, n.

212, e, per conseguenza,

annulla:

a) il provvedimento 17 aprile 1972, n. 4363, con il quale il

Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali della

Regione Emilia-Romagna ha nominato un proprio Commissario con incarico

di procedere alle operazioni anzidette nel Comune di Cortemaggiore;

b) il provvedimento 19 aprile 1972, n. 4472, con il quale il

Comitato ha annullato la deliberazione n. 56 del 17 aprile 1972, con

cui il Commissario, all'uopo nominato dal prefetto di Piacenza, aveva

già provveduto alle indicate operazioni nel Comune di Cortemaggiore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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