Corte costituzionale

Sentenza n. 104/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1957 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 della

legge emanata dalla Regione siciliana il 20 marzo 1951, n. 29, per

l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale in relazione all'art. 1

del Codice penale e in riferimento all'art. 70 della Costituzione,

promosso dal Pretore di Vizzini, con ordinanza del 12 novembre 1956,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nella Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana, rispettivamente il 12 e il 15

gennaio 1957 ed iscritta al n. 346 del Registro ordinanze 1956.

Udita, nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1957, la relazione del

Giudice Antonio Manca.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Lo Greco Sebastiano, denunziato per il delitto previsto dall'art.

72 del T.U. 5 febbraio 1948, n. 26 (concernente le elezioni della

Camera dei deputati), per avere turbato il 3 giugno 1955, in occasione

delle elezioni dei deputati all'Assemblea regionale siciliana, un

pubblico comizio in Licodia Eubea, fu prosciolto, per inesistenza del

reato, dal Pretore di Vizzini con sentenza istruttoria del 24 dicembre

1955.

Il Pretore osservò:

1) che, nella specie, non era applicabile la accennata disposizione

del T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, poiché questa legge riguarda le

elezioni per il Parlamento nazionale; e che perciò detta norma non

può ritenersi estesa alle elezioni dell'Assemblea siciliana in base

all'articolo 67 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, poiché

alla Regione non può essere riconosciuto potere normativo nella

materia penale;

2) che tale estensione deve ritenersi esclusa anche per il

carattere temporaneo della norma, perché il più recente decreto

legislativo presidenziale del 3 aprile 1951, n. 203 (che approva il

testo unico per la composizione e l'elezione degli organi delle

amministrazioni comunali), non riproduce la disposizione dell'art. 72

sopra ricordato.

La sentenza del Pretore, su appello del Pubblico Ministero, fu

riformata dal Giudice istruttore, il quale, con sentenza del 12 marzo

1956, restituì gli atti al primo giudice per l'ulteriore corso del

giudizio e rilevò che l'art. 67 della legge regionale 20 marzo 1951,

n. 29, non ha creato alcuna norma di carattere penale, poiché tale

disposizione ha semplice valore indicativo, in quanto, anche se non

fosse stato inserito nella predetta legge, si sarebbero dovute

ugualmente applicare le disposizioni del T.U. del 1948, dato il loro

carattere generale; e che comunque deve ritenersi collegato alla

potestà normativa della Regione, anche il potere di emanare norme

contenenti sanzioni penali.

In relazione a quest'ultimo motivo, il pretore di Vizzini ha

sollevato pregiudizialmente, di ufficio, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 67 della legge regionale del 20 marzo 1951, n.

29, poiché, a suo avviso, sarebbe in contrasto con l'articolo 1 del

Codice penale, in riferimento all'art. 70 della Costituzione. Pertanto,

con ordinanza del 12 novembre 1956, ordinò la trasmissione degli atti

a questa Corte, sospendendo il giudizio.

L'ordinanza ritualmente notificata all'imputato, al Procuratore

della Repubblica, al Presidente della Regione siciliana, al Presidente

del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei

deputati e del Senato ed al Presidente dell'Assemblea siciliana, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nella

Gazzetta Ufficiale della Regione rispettivamente il 12 e il 15 gennaio

1957.

Con atto depositato in cancelleria il 17 dicembre 1956 unitamente

alle deduzioni, si è costituito in questa sede il Presidente della

Regione siciliana, conferendo procura speciale all'avvocato professor

Salvatore Pugliatti.

La difesa della Regione premette che alla Regione siciliana è

attribuita, in base allo Statuto, potestà normativa esclusiva in

materia di ordinamento elettorale regionale e che il conferimento della

potestà normativa per una data materia comprende la disciplina della

materia stessa nel suo complesso anche riguardo alle norme che vi sono

connesse. Donde la conseguenza che l'art. 67 della legge regionale 20

marzo 1951, n. 29 in quanto riguarda norme di carattere penale inerenti

ai precetti stabiliti nell'ambito della potestà normativa regionale,

deve ritenersi costituzionalmente legittimo.

Aggiunge d'altra parte che l'art. 67 della legge elettorale

regionale, rinviando alle sanzioni penali sostenute nella legge statale

(T.U. n. 26 del 1948), non ha fatto che estenderne l'applicazione

alla Sicilia.

La Regione chiede quindi che sia dichiarata la legittimità

costituzionale dell'art. 67 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29. Considerato in diritto :

La questione sottoposta alla decisione di questa Corte consiste

nell'esaminare se debba ritenersi costituzionalmente legittimo l'art.

67 della legge 20 marzo 1951, n. 29, emanata dalla Regione siciliana

per la disciplina delle elezioni dei deputati all'Assemblea regionale.

L'articolo stabilisce che, per le violazioni delle norme di detta

legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni penali

delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati. Si ripropone

perciò, come risulta dall'ordinanza del pretore di Vizzini, in

relazione all'ipotesi particolare preveduta da detto articolo, il

problema se le Regioni a statuto speciale, nell'ambito della potestà

normativa ad esse attribuita, possano emanare disposizioni contenenti

sanzioni penali per la violazione delle proprie norme legislative.

Problema già esaminato da questa Corte nelle sentenze n. 6 del 15

giugno 1956, nn. 21 e 23, rispettivamente del 19 e 21 gennaio 1957, e

n. 58 del 13 aprile 1957, nelle quali si è ritenuto che la competenza

a legiferare nella materia penale è devoluta esclusivamente allo

Stato: onde sono state dichiarate costituzionalmente illegittime (con

riferimento non già all'art. 70, come è detto nella ordinanza, bensì

all'art. 25, secondo comma, della Costituzione) alcune disposizioni

emanate dalle Assemblee regionali della Sardegna, della Sicilia e del

Trentino-Alto Adige. Occorre perciò esaminare se nella fattispecie,

ora sottoposta alla decisione della Corte, il principio anzidetto sia

stato violato.

È opportuno premettere che nel primo comma dell'art. 122 della

Costituzione è stabilito, in via generale, che il sistema di elezione,

il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei

consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica. Ma,

negli Statuti regionali, che, secondo il precedente art. 116, possono

essere emanati per le Regioni cui sono riconosciute forme e condizioni

speciali di autonomia, le elezioni dei Consigli regionali sono regolate

da norme deliberate (fatta eccezione per la Valle d'Aosta) dalle stesse

Regioni. Dispone infatti l'art. 3, primo comma, dello Statuto siciliano

che l'Assemblea regionale è costituita da deputati eletti nella

Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge

emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla

Costituente in materia di elezioni politiche. L'art. 16 dello Statuto

sardo stabilisce che il Consiglio regionale è composto di consiglieri

eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema

proporzionale secondo le norme stabilite con legge regionale; e analoga

disposizione è contenuta nell'art. 19 dello Statuto per il

Trentino-Alto Adige.

Per quanto riguarda quindi la costituzione dei predetti organi,

fondamentali per il funzionamento degli Enti regionali, la potestà

normativa, riconosciuta a quelli dotati di speciale autonomia, esclusa

come si è detto la Valle d'Aosta, trova la sua base in una espressa e

particolare autorizzazione statutaria, alla quale perciò le norme

emanate dalle Regioni sono necessariamente collegate. Ond'è che, per

decidere, in relazione all'attuale controversia, se la Regione

siciliana con l'estendere le disposizioni di carattere penale,

prevedute nel T.U. del 5 febbraio 1948, n. 26, si sia mantenuta

nell'ambito della propria potestà normativa, occorre accertare se,

fermo restando, come regola generale, il principio già enunciato nelle

precedenti sentenze di questa Corte, tale estensione possa ritenersi

legittima, in base alla particolare disposizione contenuta nel

ricordato art. 3 dello Statuto regionale.

Detto articolo, come risulta dal testo sopra riferito, oltre ad

attribuire potestà di legiferare in materia di elezioni politiche,

rispettando così l'autonomia della Regione, stabilisce anche i criteri

basilari cui la legge deve uniformarsi, rinviando ai principi fissati

nella stessa materia dalla Costituente, inquadrando così, sotto questo

aspetto, le norme regionali nel sistema costituzionale dello Stato.

Posto ciò occorre ricordare che il legislatore costituente, con la

legge 20 gennaio 1948, n. 6, attuando i precetti contenuti nell'art. 48

alla Costituzione, stabilì (art. 1) che, per le elezioni della Camera

dei deputati, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del

decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, con le modificazioni

apportate dalla predetta legge; disposizioni e modificazioni poi

riunite nel già citato T.U. del 5 febbraio 1948, n. 26. Ed a queste

disposizioni appunto, vigenti nel tempo in cui fu emanata la legge

regionale 20 marzo 1951, n. 29, questa legge si è uniformata,

riproducendole nella massima parte. E vi si è uniformata, altresì

nell'art. 67, oggetto dell'attuale contestazione, dato che non estende

le sanzioni penali prevedute dalla legge statale a ipotesi di reato

prevedute nella legge regionale, ma di detta legge richiama le

disposizioni; con la conseguenza che le violazioni delle norme

contenute nella legge elettorale regionale, intanto costituiscono

reato, in quanto siano come tali prevedute dalla legge nazionale.

Ora, come è noto, il citato T.U. del 1948, oltre a disciplinare

minutamente le tre fasi concernenti le operazioni elettorali, il

procedimento preparatorio, la votazione e lo scrutinio, comprende

sanzioni punitive per i fatti che hanno appunto come presupposto le

elezioni e che la stessa legge (art. 88 del T.U.) indica come reati

elettorali. E li considera come categoria a sé, poiché dispone (art.

88, quarto comma) che resta sempre salva l'applicazione delle maggiori

pene stabilite dal codice penale e in altre leggi per i reati non

previsti dal T.U., dispone inoltre (art. 88, primo comma) che, qualora

sia applicata la pena della reclusione, questa, oltre alla interdizione

dai pubblici uffici, produce sempre la sospensione dal diritto

elettorale ed esclude infine, per tutti i reati anzidetti,

l'applicabilità dei benefici della sospensione dell'esecuzione della

condanna e della non iscrizione nel casellario.

È peraltro importante notare che la previsione dei reati e delle

relative sanzioni di cui si è fatto cenno, si riscontra costantemente,

per ormai antica e non interrotta tradizione legislativa, in tutte le

leggi elettorali, delle quali, date le finalità peculiari alle leggi

stesse, costituisce un necessario complemento e una particolare

caratteristica. Appunto perché si è ritenuto che la regolarità delle

operazioni inerenti alla consultazione popolare, non possa essere

compiutamente assicurata se non attraverso la più efficace garanzia

che è data dalle specifiche sanzioni penali. Ed è a questa

tradizione che si uniformano anche le più recenti leggi 10 marzo 1946,

n. 74, e 20 gennaio 1948, n. 6, riunite nel T.U. del 1948; 7 ottobre

1947, n. 1058, contenente norme per la disciplina dell'elettorato

attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali; 6

febbraio 1948, n. 29, per l'elezione del Senato; 8 marzo 1951, n. 122,

per l'elezione dei Consigli provinciali; il T.U. 5 aprile 1951, n. 203,

per la elezione degli organi delle amministrazioni comunali; e, da

ultimo, il T.U. delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera

dei deputati, approvato con decreto del 30 marzo 1957, n. 361.

La Corte è pertanto d'avviso che sia giustificato e risponda ad

una razionale interpretazione dell'art. 3 dello Statuto siciliano,

ritenere che l'attribuzione di competenza ad emanare la legge per le

elezioni dei deputati all'Assemblea regionale, si riferisca alla legge

elettorale nel suo complesso, considerata cioè nella sua tradizionale

struttura, comprendente quindi sia i precetti e i divieti concernenti

le operazioni elettorali, sia le disposizioni di carattere penale che,

per quanto si è detto, vi sono connesse.

Com'è chiaro, dopo quanto si è esposto, si tratta di attribuzione

di competenza legislativa di carattere eccezionale, che deroga, per la

materia in esame, al principio generale che si ricava dall'art. 25

della Costituzione, secondo quanto ha già ritenuto questa Corte.

Non è inutile aggiungere, a completamento delle osservazioni

finora esposte, che già questa Corte, con la sentenza n. 4 del 15

giugno 1956, ha riconosciuta, per speciali ragioni pure ricollegantisi

ad un'antica tradizione legislativa, la legittimità della deroga ad un

altro fondamentale precetto costituzionale. Quello cioè contenuto nel

primo comma dell'art. 108 della Costituzione, secondo il quale le norme

sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con

legge. Nella sentenza, infatti, anche per la materia preveduta nella

detta disposizione, trattandosi di principi attinenti all'ordine

costituzionale dello Stato, si è esclusa la competenza normativa delle

Regioni, anche a statuto speciale. Si è tuttavia ritenuto che, per

quanto riguarda la disciplina dei "masi chiusi", deve considerarsi

costituzionalmente legittima una disposizione legislativa emanata dalla

Provincia di Bolzano, che, in deroga ai precetti contenuti nel citato

art. 108, conferisce, nella materia, particolari attribuzioni al

pretore.

In base a quanto si è esposto la disposizione contenuta nell'art.

67 della legge regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29, concernente

l'elezione dei deputati all'Assemblea della Regione, deve ritenersi

costituzionalmente legittima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del

Pretore di Vizzini del 10 novembre 1956, sulla legittimità

costituzionale dell'art. 67 della legge della Regione siciliana 20

marzo 1951, n. 29, concernente l'elezione dei deputati alla Assemblea

regionale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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