Corte costituzionale

Sentenza n. 103/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/04/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con

l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11

della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ricorso della Regione

Lombardia, notificato il 12 giugno 1998, depositato in cancelleria il

19 successivo ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1998.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 2001 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione

Lombardia e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Lombardia, con ricorso notificato il 12 giugno

1998 e depositato il 19 giugno successivo, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma

dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge

15 marzo 1997, n. 59), in riferimento agli artt. 5, 76, 117 e 118

della Costituzione.

1.1. - Ad avviso della ricorrente, il decreto legislativo

impugnato, avente ad oggetto l'istituzione dell'Istituto per i

servizi assicurativi del commercio estero (SACE), la disciplina del

finanziamento dei crediti all'esportazione e disposizioni in materia

di interventi volti a favorire l'internazionalizzazione delle

imprese, oltre che viziato, in via derivata, per la carenza di

principi e criteri direttivi, sarebbe lesivo delle competenze

regionali, in quanto escluderebbe ingiustificatamente le regioni da

ogni partecipazione nei luoghi decisionali, nelle procedure e nei

luoghi consultivi della SACE, nonché dalla regolamentazione e dalla

gestione degli interventi di sostegno all'internazionalizzazione del

sistema produttivo.

1.2. - Pur riconoscendo che, a norma dell'art. 1, comma 3,

lettera a), della legge delega n. 59 del 1997, la materia del

commercio estero non è compresa tra quelle per le quali è previsto

il conferimento di funzioni e compiti alle regioni, la ricorrente

sostiene che la predetta esclusione contrasta con l'art. 1, comma 6,

della stessa legge, che qualifica la promozione dello sviluppo

economico e la valorizzazione dei sistemi produttivi come interessi

pubblici primari sia dello Stato che delle regioni, nonché con i

principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 4, comma 3, della

stessa legge, richiamati dall'art. 4, comma 4, lettera c), ed in

particolare con i principi di sussidiarietà, completezza,

differenziazione nell'allocazione delle funzioni e cooperazione tra

Stato, regioni ed enti locali.

1.3. - La ricorrente ammette inoltre che le funzioni svolte dalla

SACE hanno rilievo unitario, e riconosce quindi l'opportunità che

esse siano svolte da un unico soggetto, ma sostiene che l'esclusione

delle regioni dalla partecipazione alla gestione delle attività in

questione contraddice la logica ispiratrice e le singole disposizioni

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, segnatamente gli

artt. 1, 14, 18, 19, 30, 34, 41, 45, 48 e 49, che prevedono il

conferimento di funzioni e compiti alle regioni in tutte le materie

di interesse del commercio estero.

1.4. - Con particolare riferimento agli artt. 18 e 19 del d.lgs.

n. 112 del 1998, la ricorrente sottolinea che tali disposizioni, pur

riservando allo Stato le prestazioni, i servizi e la gestione dei

fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977,

n. 227, prevedono che tali funzioni si svolgono senza pregiudizio

delle attività concorrenti delle regioni, alle quali è delegata la

concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e

benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per

il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e

dell'internazionalizzazione delle imprese.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che

ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza del

ricorso.

3. - In prossimità dell'udienza pubblica, la difesa erariale ha

depositato una memoria, nella quale insiste per il rigetto della

domanda, osservando che impropriamente la Regione Lombardia invoca i

principi di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 59 del 1997, in

quanto gli stessi si riferiscono al conferimento di funzioni e

compiti alle regioni ed agli enti locali, mentre la materia del

commercio estero, a norma dell'art. 1, comma 3, lettera a), è

riservata alla competenza dello Stato, tra i cui interessi primari

sono comprese anche la promozione dello sviluppo economico e la

valorizzazione dei sistemi produttivi. Ed altrettanto impropriamente

la Regione Lombardia invoca, secondo l'Avvocatura, l'art. 11, comma

1, lettera b), della legge n. 59 del 1997, in quanto principî e

criteri direttivi sono riportati nell'art. 14, comma 1, lettere da a)

a f).

Quanto alla violazione degli artt. 5, 117 e 118 della

Costituzione, la difesa dello Stato osserva che il riconoscimento

della personalità giuridica di diritto pubblico alla SACE, già

preposta all'erogazione dei medesimi servizi in qualità di sezione

speciale dell'Istituto nazionale per le assicurazioni, trova

giustificazione, in relazione all'avvenuta privatizzazione di

quest'ultimo, nella considerazione che si tratta di assicurazioni

assistite da garanzia dello Stato. Il decreto impugnato si limita

quindi a razionalizzare gli strumenti di intervento a supporto

dell'attività delle imprese operanti su mercati diversi da quello

nazionale, senza innovare la disciplina delle relative misure, che

riprende quella dettata dall'art. 2, commi 30-36, della legge

30 dicembre 1996, n. 662.

4. - Anche la ricorrente ha depositato una memoria, nella quale

ribadisce le censure sollevate con il ricorso, insistendo per

l'accoglimento della domanda. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale promossa dalla

Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe ha ad oggetto

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia

di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) e

dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il quale è stato

istituito l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero

(SACE) e sono state dettate disposizioni in materia di finanziamento

dei crediti all'esportazione e per favorire l'internazionalizzazione

delle imprese italiane.

Secondo la regione ricorrente, la disciplina introdotta dal

decreto impugnato contrasterebbe con gli artt. 5, 76, 117 e 118 della

Costituzione, in quanto escluderebbe ingiustificatamente le regioni

da ogni partecipazione nei luoghi decisionali, nelle procedure e nei

luoghi consultivi della SACE, nonché dalla regolamentazione e dalla

gestione degli interventi di sostegno all'internazionalizzazione del

sistema produttivo, in assenza o anche in violazione di principi e

criteri direttivi stabiliti dalla legge delega 15 marzo 1997, n. 59.

Il prospettato contrasto risulterebbe confermato, ad avviso della

ricorrente, anche sulla base delle disposizioni del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevedono il conferimento alle

regioni di funzioni e compiti inerenti al commercio con l'estero e,

in particolare, inerenti alla concessione di agevolazioni e benefici

di qualsiasi genere all'industria.

2. - Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che nella giurisprudenza della Corte costituzionale

è costante l'affermazione che nei giudizi in via principale la

questione di legittimità costituzionale deve essere definita nei

suoi precisi termini e adeguatamente motivata, al fine di rendere

possibile l'inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio e la

verifica della fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati,

nonché della sussistenza in concreto dell'interesse a ricorrere

(cfr. sentenze n. 264 del 1996, n. 261 del 1995, n. 150 del 1993,

n. 49 del 1991).

Ciò premesso, non può ritenersi che l'onere di definizione

della questione e di relativa motivazione sia stato adeguatamente

assolto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, nel quale la

Regione Lombardia ha impugnato, sostanzialmente sotto il profilo

della generica carenza di partecipazione regionale agli organi ed

agli interventi ivi previsti, l'intero testo del decreto legislativo

n. 143 del 1998, senza però contestare in modo specifico singole

disposizioni, neppure quelle di carattere più generale e tali da

irradiare i propri eventuali vizi sul complessivo testo legislativo

(sentenza n. 49 del 1991). Né può valere in tal senso la denuncia,

peraltro da considerare a titolo esemplificativo, di un'unica

disposizione - l'art. 4, comma 10, del decreto - proprio perché,

riguardando tale disposizione un oggetto del tutto particolare, quale

è la composizione del comitato consultivo della SACE, la prospettata

censura non appare certo estensibile all'intero decreto, anche

perché la stessa ricorrente espressamente afferma che "non è

l'istituzione della SACE che la Regione Lombardia contesta al fine di

un'eventuale frammentazione delle sue competenze fra regioni e

province speciali".

Una contestazione specifica, invece, sarebbe stata tanto più

necessaria per un duplice ordine di considerazioni: perché il

decreto impugnato non costituisce un corpo normativo unitario

-recando disposizioni attinenti sia all'organizzazione ed al

funzionamento della SACE (artt. 1-13), sia alla disciplina del

finanziamento e dell'assicurazione dei crediti all'esportazione

(artt. 14-19), sia alle misure per favorire l'internazionalizzazione

delle imprese italiane (artt. 20-25) e perché l'art. 1, comma 3,

lettera a), della legge n. 59 del 1997 esclude espressamente dal

conferimento alle regioni le funzioni ed i compiti riconducibili al

commercio estero. Proprio in ragione di tale eterogeneità di

contenuti normativi del decreto impugnato e della riserva allo Stato

della predetta materia, sulla regione ricorrente gravava in modo

particolare l'onere di individuare con la massima precisione

possibile norme e profili da sottoporre al vaglio della Corte,

definendo così con esattezza il petitum anziché dolersi in maniera

del tutto generica che "alle regioni non sia riconosciuta alcuna

partecipazione nei luoghi decisionali, nelle procedure e nemmeno...

nei luoghi consultivi del[la] SACE". Tanto più che la stessa

ricorrente ritiene indubitabile che le funzioni che il medesimo

Istituto è chiamato a svolgere abbiano rilievo unitario e che sia

pertanto "opportuno che siano svolte, anche a tutela del sistema

imprenditoriale italiano, da un soggetto unico ed unitario".

La genericità delle doglianze, non consentendo di individuare

esattamente quali e sotto quale specifico profilo sarebbero, nella

specie, le competenze regionali violate, né quale sia l'interesse

concreto della regione ricorrente, qualificato, nei giudizi in via

principale, dalla finalità di ripristinare l'integrità delle

proprie competenze lese da norme statali (ex plurimis, sentenze

n. 171 del 1999, n. 244 del 1997, n. 25 del 1996), induce pertanto ad

una pronuncia di inammissibilità del ricorso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143

(Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma

dell'articolo 4, comma 4, lettera c) e dell'art. 11 della legge

15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 76,

117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2001.

ECLI:IT:COST:2001:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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