Corte costituzionale

Sentenza n. 103/1981

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/06/1981 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4

della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Istituto

Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie - INAM), promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 aprile 1976 dalla Corte di Cassazione -

Sezioni unite civili - nel procedimento civile vertente tra l'INAM e

la Federazione Associazioni Scientifiche e Tecniche - FAST, iscritta

al n. 627 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 307 del 1976.

2) ordinanza emessa il 19 gennaio 1979 dal Pretore di Genova nel

procedimento civile vertente tra il Sindacato Ligure Dirigenti Aziende

Industriali - SLDAI e l'INAM, iscritta al n. 253 del registro

ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 147 del 1979.

Visto l'atto di costituzione dell'INAM;

udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1981 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito l'avv. Michele Giorgianni per l'INAM.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Provvedendo sul ricorso proposto dall'INAM il Presidente del

Tribunale di Milano, con decreto 26 ottobre 1966, ingiunse alla

Federazione Associazioni Scientifiche e Tecniche (FAST), persona

giuridica privata, di pagare all'Istituto ricorrente la somma di lire

6.984.419 per contributi relativi al periodo 1 gennaio 1961 - 31

dicembre 1964, di cui la Federazione era debitrice a seguito di

iscrizione dei propri dipendenti.

Avverso il decreto, notificatole il 7 novembre 1966, la FAST

spiegò, con atto di citazione notificato il 25 novembre 1966,

opposizione che l'adito Tribunale di Milano, nel contraddittorio

dell'INAM, accolse con sentenza 21 ottobre 1970 - 8 marzo 1971, in cui

dichiarò non dovute le somme pretese dall'INAM. Dispositivo,

confermato dalla Corte d'appello di Milano, adita dall'Istituto, con

sentenza 24 novembre 1972.

Sul ricorso proposto dall'INAM, le Sezioni unite civili della

Corte di cassazione, alle quali la cognizione ne era stata rimessa per

contrasto interpretativo tra sezione II civile e sezione lavoro, con

ordinanza 29 aprile 1976, debitamente comunicata e notificata,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 307 del 17 novembre 1976, e

iscritta al n. 627 registro ordinanze 1976, hanno ritenuto rilevante e

giudicato non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3,

comma primo e 38, comma secondo della Costituzione, la questione di

legittimità dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1943, n. 138,

istitutiva dell'INAM. Poste di fronte al dubbio interpretativo sul se

detta norma sia applicabile oppur no a tutte le categorie di

lavoratori, le Sezioni unite hanno optato per la seconda alternativa,

convalidata vuoi dalla lettera dei commi primo e secondo dell'art. 4

vuoi dalla legislazione successiva (leggi 35/1952, 25/1954 e

264/1967), ma hanno ritenuto che l'art. 4, in tal guisa inteso,

contrasti con l'art. 38, secondo comma della Costituzione, che

concepisce come oggetto di diritto del lavoratore il trattamento

assistenziale in caso di malattia, e con il principio di uguaglianza,

ancor più gravemente leso a seguito degli ampliamenti delle categorie

di lavoratori protetti e, persino, dei lavoratori pensionati, statuiti

con la legislazione successiva alla legge istitutiva dell'INAM.

Avanti la Corte si è costituito il solo INAM, rappresentato e

assistito, giusta procura per notar Franci 13 settembre 1976 rep. n.

209826, dagli avv. Salvatore Di Pasquale e Michele Giorgianni, che,

nelle deduzioni 4 dicembre 1976, depositate il successivo 9, a) ha

precisato che aa) l'art. 4, nel collegare l'assistenza malattie alla

iscrizione alle associazioni sindacali aderenti alle Confederazioni

dell'epoca, non teneva conto di categorie di lavoratori subordinati,

tra cui i dipendenti da associazioni culturali, sportive e ricreative

come la FAST, e ab) tale collegamento più non poteva operare a

seguito della caduta dell'ordinamento corporativo, e b), in aggiunta

alla legislazione successiva ricordata nell'ordinanza di rimessione,

ha fatto menzione ba) della legge 25/1954 della Regione Trentino -

Alto Adige, che devolve i compiti dell'INAM alle Casse Mutue di Trento

e Bolzano, cui sono obbligatoriamente iscritti tutti i lavoratori

subordinati, e, bb) della legge statale 1204/1971 sulla tutela delle

lavoratrici madri, che, con riguardo a tutte le lavoratrici,

contrappone la generalità di tale previsione nel campo del

trattamento della maternità alla struttura ancora categoriale del

servizio relativo alle malattie in genere. Nella memoria 18 febbraio

1981, depositata il successivo 19, l'Istituto ha richiamato la legge

833/1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, la quale,

peraltro, non rende irrilevante la questione per i rapporti pregressi,

ha sottolineato il carattere di "involontario residuato storico" ormai

proprio della norma impugnata ed ha richiamato la sentenza 108/1977,

con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo

unico, comma primo, della legge 392/1956, nella parte in cui esclude

dalla soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie per la

invalidità, vecchiaia, e per la tubercolosi, di cui al r.d. 1827/1935

e successive modificazioni e integrazioni, i religiosi e le religiose

che prestano attività di lavoro retribuita alle dipendenze di enti

ecclesiastici, associazioni e case religiose di cui all'art. 29,

lettere a) e b) del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia.

Avanti la Corte non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Alla pubblica udienza del 4 marzo 1981, nella quale il giudice

Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Giorgianni nell'interesse

dell'INAM ha insistito nelle già espresse argomentazioni e

conclusioni.

2. - Provvedendo sul ricorso depositato il 28 luglio 1978, inteso

dal Sindacato Ligure Dirigenti Aziende Industriali (SLDAI) alla

declaratoria che esso Sindacato non è tenuto ad assicurare i propri

dipendenti in forma obbligatoria e non è, quindi, obbligato a versare

i relativi contributi nella misura prevista per tale forma e le

differenze contributive richieste dall'INAM, e che è valida, anche

per i periodi successivi al 1 gennaio 1975, la convenzione stipulata

tra esso Sindacato e l'Istituto in ordine alla assicurazione in regime

facoltativo dei suoi dipendenti, il Pretore di Genova, in funzione di

giudice del lavoro, con ordinanza 19 gennaio 1979, debitamente

comunicata e notificata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del

30 maggio 1979, e iscritta al n. 253 registro ordinanze 1979, ha

d'ufficio sollevato e, richiamando l'ordinanza 29 aprile 1976 della

Cassazione, giudicato non manifestamente infondata la questione di

legittimità dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 nella

parte in cui esclude dall'obbligo di assicurazione contro le malattie

alcune categorie di lavoratori in riferimento agli artt. 3, comma

primo, e 38 della Costituzione.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

All'udienza del 4 marzo 1981 il giudice Andrioli ha svolto la

relazione. Considerato in diritto :

I due incidenti, che identità di norma di diritto impugnata e di

parametri accomunano, vanno riuniti e sono fondati.

La Cassazione, dirimendo a sezioni unite il conflitto insorto tra

le sezioni semplici sulla possibilità di sancire sul piano

interpretativo l'obbligo per le Federazioni di provvedere

all'assicurazione malattie di lavoratori federati tramite l'INAM e il

corrispondente diritto dell'Ente a percepire dalle Federazioni i

contributi necessari per praticare l'assistenza, ha negato tale

possibilità e, facendo buon viso alla seconda alternativa dall'Ente

prospettata, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di

legittimità, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 38, secondo

comma Cost., dell'art. 4 legge 11 gennaio 1943, n. 138 per il quale

"sono obbligatoriamente iscritti all'Ente i lavoratori rappresentati

dalle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei

lavoratori dell'industria, alla Confederazione fascista dei lavoratori

del commercio, alla Confederazione fascista dei lavoratori delle

aziende di credito e della assicurazione e quelli rappresentati dalla

Confederazione fascista dei professionisti e artisti. Possono anche

essere iscritti, mediante regio decreto promosso dal Ministro per le

corporazioni, d'intesa con quello per le finanze, su proposta delle

Associazioni sindacali interessate, i rappresentanti delle

Associazioni sindacali che non siano compresi tra quelli previsti nel

precedente comma".

Se si muove dalla qualificazione, affermata e ribadita da questa

Corte (sent. 67/1975 e, soprattutto, 91/1976), della posizione del

lavoratore malato come di diritto al trattamento assicurativo

insuscettibile di limitazioni obiettive e subiettive, suona offesa

all'art. 38, secondo comma, Cost., che tale qualificazione sancisce,

subordinare la pertinenza di tale diritto alle previsioni delineate

nell'art. 4.

Il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato vieta

alla Corte di assoggettare ad esame normative che disciplinano

meccanismi giuridico - finanziari intesi ad assicurare il trattamento

di malattia, nei quali non sia impegnato l'INAM, e di discettare sulle

conseguenze che la legislazione sopravvenuta potrà produrre sulla

pronuncia d'incostituzionalità che si va ad adottare, così come di

scrutinare sul se la eliminazione degli impedimenti soggettivi, di cui

all'art. 4, sia sufficiente a garantire agli associati di Federazioni,

per le quali non ricorrevano i requisiti elencati nell'art. 4, il

diritto al trattamento di malattia. Gli associati invero non sono

intervenuti né sono stati chiamati nelle cause di merito, e oggetto

di queste è la pretesa dell'INAM a conseguire dalle Federazioni i

contributi assicurativi.

Essendo l'art. 38 sufficiente a giustificare la declaratoria di

fondatezza della proposta questione, è superfluo indagare sul se

sussista contrasto tra l'art. 3, primo comma, e la norma di diritto

impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

11 gennaio 1943, n. 138, nella parte in cui limita alle categorie di

lavoratori ivi indicate l'iscrizione obbligatoria all'ente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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