Corte costituzionale

Sentenza n. 103/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/06/1972 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

22 luglio 1971, riapprovata dal Consiglio regionale delle Marche il 24

novembre 1971, recante "Approvazione del conto generale

dell'Amministrazione regionale per l'esercizio 1970", promosso con

ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'11

dicembre 1971, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto

al n. 31 del registro ricorsi 1971.

Udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1972 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nella seduta del 22 luglio 1971, il Consiglio regionale della

Regione delle Marche approvava la legge di approvazione del conto

generale dell'amministrazione regionale per l'anno 1970.

Tale legge consta di sei articoli: con il primo viene "approvato il

rendiconto finanziario 1970 secondo le risultanze degli articoli

seguenti"; e questi si limitano ad indicare scheletricamente le entrate

e le spese di competenza con l'annotazione che non sussistono residui

attivi e che quelli passivi ascendono a lire 192.052.915.

Ai sensi dell'art. 47, secondo comma, dello Statuto regionale

(legge 22 maggio 1971, n. 345) il Governo rinviava la legge per nuovo

esame al Consiglio regionale e questo, nella seduta del 24 novembre

1971, la riapprovava nello stesso testo, a maggioranza assoluta dei

suoi componenti, e ne dava comunicazione al Commissario del Governo il

26 novembre successivo.

Il Governo, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data

7 dicembre 1971, con ricorso del suo Presidente notificato al

Presidente della Giunta Regionale delle Marche l'11 dicembre 1971, ha

proposto ricorso avverso la ripetuta legge, eccependone la

illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 119, primo

comma, e 125 della Costituzione, in relazione agli artt. 40 e 41 della

legge 22 maggio 1971, n. 345 (Statuto regionale della Regione delle

Marche); 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62; 20 della

legge 16 maggio 1970, n. 281, e al d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1171.

Nel presente giudizio, la Regione delle Marche non si è

costituita. Considerato in diritto :

La violazione degli artt. 125 e 119, primo comma, della

Costituzione è evidente. Il controllo di legittimità sugli atti

amministrativi della Regione prescritto dall'art. 125 della

Costituzione non può essere omesso, costituendo la base del

provvedimento legislativo regionale di approvazione del rendiconto.

Come questa Corte ha già deciso nella sentenza n. 36 del 1972, la

circostanza che la Commissione di controllo non fosse stata ancora

istituita poteva giustificare un ritardo nell'approvazione del

consuntivo, ma non la omissione di qualsiasi controllo.

Inoltre, il rendiconto approvato dalla legge impugnata, consistente

soltanto in un riepilogo delle entrate e delle spese, non si adegua

alle norme sulla amministrazione del patrimonio e della contabilità

dello Stato, così come disposto dall'art. 20 della legge 16 maggio

1970, n.281. Dal che deriva la manifesta violazione dell'art. 119,

primo comma, della Costituzione per cui le Regioni hanno autonomia

finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della

Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle

Provincie e dei Comuni. Né è a dirsi che l'istituzione di una

apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale per i

versamenti delle entrate ed il pagamento delle spese di competenze

regionali, disposto dall'art. 15 della legge 16 maggio 1970, n. 281,

potesse esonerare dall'osservanza dei principi che disciplinano la

formazione dei bilanci regionali, attesoché il surrichiamato art. 20

della stessa legge tale osservanza espressamente conferma.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

delle Marche "Approvazione del conto generale dell'Amministrazione

regionale per l'esercizio 1970", approvata dal Consiglio regionale il

22 luglio 1971 e riapprovata il 24 novembre 1971.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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