Corte costituzionale

Sentenza n. 103/1968

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/07/1968 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 40r.d.l. 1827/1935

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40, n. 6,

del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento

legislativo della previdenza sociale, promosso con ordinanza emessa il

18 novembre 1966 dal Tribunale di Rovigo nel procedimento civile

vertente tra Reali Angelo e l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, iscritta al n. 1 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1968 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

udito l'avv. Giorgio Cannella, per l'I.N.P.S.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il 3 dicembre 1962 Reali Angelo inoltrava all'Istituto nazionale

della previdenza sociale, sede provinciale di Rovigo, una domanda

intesa ad ottenere l'indennità di disoccupazione. La domanda veniva

accolta e, per il periodo compreso tra il 16 gennaio e 16 marzo 1963,

l'istante percepiva l'indennità. Successivamente però l'Istituto,

dopo avere accertato che il Reali non era stato alle dipendenze di un

terzo estraneo, ma del fratello Gottardo (e che pertanto non era

soggetto all'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione ai sensi

dell'art. 40, n. 6, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827), chiedeva il

rimborso dell'indennità indebitamente pagata, oltre gli interessi

legali. Non avendo l'interessato ottemperato a tale invito, l'Istituto

provvedeva a trattenere l'importo dell'indennità in sede di

liquidazione di una susseguente erogazione fatta allo stesso titolo.

Questo provvedimento veniva poi confermato dal Comitato speciale di

disoccupazione.

Il Reali allora conveniva l'I.N.P.S. in giudizio dinanzi al

Tribunale di Rovigo chiedendo la restituzione dell'indennità a lui

precedentemente corrisposta e poi trattenuta, osservando che la norma

contenuta nell'art. 40, n. 6, che esenta dall'obbligo

dell'assicurazione per la disoccupazione "coloro che prestano la loro

opera alle dipendenze di persona tenuta verso di essi alla

somministrazione degli alimenti, secondo le disposizioni del Codice

civile" non era applicabile nei suoi confronti, in quanto il fratello

non era obbligato a somministrargli gli alimenti e comunque aveva

regolarmente versato all'I.N.P.S. i contributi per la disoccupazione.

Si costituiva l'Istituto in quella sede deducendo che, per la norma

richiamata, è sufficiente l'obbligo degli alimenti e non già la

somministrazione effettiva degli stessi.

Il Tribunale, con ordinanza emessa il 18 novembre 1968, in

accoglimento dell'eccezione sollevata dalla difesa dell'attore, ha

proposto alla Corte la questione di legittimità costituzionale della

ricordata norma in riferimento all'art. 38 della Costituzione rilevando

che mentre per tale precetto costituzionale il diritto del lavoratore

ad essere assicurato dal pericolo della disoccupazione involontaria è

un obbligo che spetta allo Stato o agli Istituti all'uopo predisposti,

la disposizione impugnata viene invece a trasferire detto obbligo, sia

pure in via indiretta, tramite l'istituto degli alimenti, a carico del

privato cittadino.

Pone altresì in luce l'ordinanza la eventualità che il lavoratore

disoccupato, che non ha diritto all'indennità per aver prestato lavoro

alle dipendenze di persona tenuta verso di lui alla somministrazione

degli alimenti, non venga a godere neppure della effettiva

somministrazione degli alimenti, nel caso in cui l'obbligato si trovi

nelle condizioni economiche di non potere assolvere all'obbligo

impostogli dalla legge.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28

gennaio 1967.

Nel presente giudizio si è costituito soltanto l'I.N.P.S., in

persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli

avvocati Giorgio Cannella e Arturo Pittoni. Nelle deduzioni

costitutive, depositate in cancelleria il 7 febbraio 1967, la difesa

dell'Istituto osserva che l'indennità di disoccupazione ha carattere

assicurativo e natura alimentare in quanto l'evento coperto

dall'assicurazione è lo stato di bisogno in cui viene a trovarsi

involontariamente il prestatore di attività lavorativa retribuito alle

dipendenze di "altri" quando il rapporto di lavoro preesistente sia

venuto meno. La involontarietà della disoccupazione è presunta dalla

legge allorché il datore di lavoro sia un estraneo per il lavoratore.

Nel caso in cui il datore di lavoro sia un parente o comunque una

persona tenuta, a norma degli artt. 433- 448 del Codice civile, alla

corresponsione degli alimenti, la disposizione dell'art. 40, n. 6,

presume, invece, la "volontarietà" dell'eventuale stato di

disoccupazione del lavoratore. In sostanza perciò l'esclusione

dell'obbligo assicurativo per la disoccupazione sancito dalla ripetuta

norma, la legge ha voluto impedire - proprio per il carattere

alimentare della prestazione - che coloro i quali sono tenuti a dare

gli alimenti al proprio lavoratore, non riversino sulla collettività

l'obbligo alimentare ad essi imposto dal Codice civile, con un atto

meramente volontario, quale è quello del licenziamento.

Ciò premesso, la difesa dell'Istituto prende atto del rilievo di

incostituzionalità messo dall'ordinanza di rinvio e conclude

rimettendosi alla decisione della Corte.

In una memoria, depositata il 29 maggio 1968, la difesa

dell'I.N.P.S. precisa che nell'assicurazione obbligatoria contro la

disoccupazione non è tutelato qualsiasi stato di disoccupazione,

bensì, come risulta dalla legge, uno stato di disoccupazione

involontaria, per mancanza di lavoro, che segua una precedente

occupazione soggetta alla relativa assicurazione. Ora, nella ipotesi

prevista dalla norma impugnata, il legislatore ha escluso che possa

ricorrere la possibilità dell'evento protetto da tale forma di

assicurazione. Il lavoratore dipendente da un congiunto non è infatti

soggetto all'alea della disoccupazione derivante dalle condizioni del

mercato del lavoro perché il datore di lavoro, essendo compreso tra le

persone soggette alla somministrazione degli alimenti, ha interesse a

che il congiunto non rimanga disoccupato.

Contesta poi la difesa che la norma in esame abbia trasferito al

privato un obbligo che, viceversa, dovrebbe essere assolto con i mezzi

dello Stato, rilevando che essa non pone a carico del datore di lavoro

l'obbligo di pagare la disoccupazione, ma esclude il datore di lavoro

dall'obbligo di assicurare.

Il fatto, infine, che nella realtà il datore di lavoro possa

trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'obbligo alimentare non

sposta la soluzione della dedotta questione in quanto dalla previsione

della norma non si richiede che effettivamente il datore di lavoro

somministri in concreto gli alimenti, ma è sufficiente egli sia

compreso tra le persone che, secondo le norme del Codice civile,

possono essere tenute all'adempimento dell'obbligo alimentare. Considerato in diritto :

La questione di legittimità costituzionale della norma contenuta

nell'art. 40, n. 6 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, in riferimento

all'art. 38 della Costituzione, è fondata.

Lo scopo dell'assicurazione per la disoccupazione, com'è dato

desumere dall'art. 45, comma terzo, del citato R.D.L. n. 1827 del 1935,

è "l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di

disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro". Soggetti del

rapporto assicurativo sono: l'Ente gestore (e cioè l'Istituto

nazionale della previdenza sociale), il datore di lavoro (obbligato al

pagamento dei contributi) che impiega alle proprie dipendenze persone

retribuite e i lavoratori assicurati, che prestano la loro opera alle

dipendenze altrui. L'evento coperto è, infine, la disoccupazione

involontaria per mancanza di lavoro, ossia quella inattività -

conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro - non

riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni

obbiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni nel mercato

di lavoro.

Ora è di tutta evidenza che anche nell'ipotesi contemplata dalla

norma impugnata e cioè nel rapporto di lavoro di coloro che prestano

la loro opera alla dipendenza di persona tenuta per legge verso di essi

alla somministrazione degli alimenti, possano puntualmente realizzarsi

tutte le condizioni e ricorrere tutti i requisiti costituenti gli

indispensabili presupposti della forma assicurativa in esame. Anche in

tali rapporti il lavoratore resta esposto all'alea della involontaria

disoccupazione. È quindi da disattendere l'opposta tesi, sostenuta

dalla difesa dell'I.N.P.S. a giustificazione della norma censurata,

secondo la quale la possibilità dell'evento protetto non potrebbe

verificarsi in quanto il datore di lavoro, essendo compreso tra le

persone soggette all'obbligo della somministrazione degli alimenti, ha

interesse a che il congiunto non rimanga disoccupato. I vincoli di

parentela possono al più rendere meno probabile, ma non escludere che

il lavoratore possa incorrere in uno stato di disoccupazione

involontaria.

Va peraltro rilevato che ai sensi dell'art. 38 della Costituzione

tutti i lavoratori hanno diritto ad essere assicurati contro la

disoccupazione e che solo l'assicurazione sociale, in quanto basata

sulla generalità ed obbligatorietà del rapporto assicurativo,

rappresenta l'idoneo strumento per indennizzare indistintamente e

concretamente tutti coloro che vengono colpiti dalla mancanza di

lavoro. Questa fondamentale esigenza, che si identifica con lo scopo

dell'assicurazione, non può certo essere perseguita con l'istituto

degli alimenti, regolato dal Codice civile, avente natura, caratteri e

finalità del tutto diversi. Il lavoratore tutelato dalla forma

previdenziale in esame ottiene sicuramente l'indennità in caso di

involontaria disoccupazione; colui, invece, che resta privo di

occupazione dopo essere stato alle dipendenze di persona tenuta alla

somministrazione degli alimenti, non solo non ha diritto

all'indennità, per non essere il rapporto di lavoro assicurabile, ma

resta anche esposto alla eventualità di non poter godere neppure degli

alimenti nei casi, non infrequenti, in cui l'obbligato alla

somministrazione venga a trovarsi in condizioni economiche tali da non

poter assolvere all'obbligo impostogli dalla legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, n. 6, del

R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul "perfezionamento e coordinamento

legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni,

nella legge 6 aprile 1936, n. 1115.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

ECLI:IT:COST:1968:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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