Corte costituzionale

Sentenza n. 102/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1976 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

citata

  • art. 36legge 370/1934

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo

comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e

settimanale, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1973 dalla

Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Buldini

Ettore ed altri e la società Snia Viscosa, iscritta al n. 93 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 107 del 24 aprile 1974.

Visti gli atti di costituzione di Buldini Ettore ed altri e della

società Snia Viscosa;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1976 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

uditi gli avvocati Benedetto Bussi e Luciano Ventura, per Buldini

Ettore ed altri, e gli avvocati Michele Giorgianni e Ubaldo

Prosperetti, per la società Snia Viscosa.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Quattro operai dipendenti della Società Snia Viscosa, addetti a

lavorazioni a ciclo continuo, mediante turni di lavoro a settupla

squadra - sostenendo che non avevano goduto del riposo settimanale di

24 ore intere libere dopo sei giorni di lavoro, perché nella

successione dei turni i cambiamenti degli orari importavano delle

pause, alternativamente, dalle 14 alle 14 del giorno successivo o dalle

22 alle 22 o, infine, dalle 6 alle 6, che non integravano il riposo

solare settimanale convenivano davanti al tribunale di Rieti la

suddetta società perché venisse condannata a pagare la retribuzione

con la maggiorazione del 70% per il settimo giorno di lavoro.

Il tribunale adito, con sentenza 19-28 giugno 1968, dopo avere

espletata l'istruttoria della causa mediante consulenza tecnica "a

campione" sull'orario di lavoro e di riposo di cinque operai a diverse

squadre, rigettava interamente la domanda degli attori.

Questi proponevano appello per i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 1, comma primo, e falsa applicazione

dell'art. 3, comma terzo, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonché

violazione dell'art. 14 delle preleggi, avendo il tribunale ritenuto

erroneamente di poter equiparare ad un riposo di 24 ore consecutive

quello minore di ore 23 e 55 minuti di media;

2) violazione dell'art. 36 della Costituzione, perché l'art. 3,

comma terzo, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, disponendo che per i

lavori a squadra il riposo decorre dall'ora di sostituzione di ciascuna

squadra può consentire agli impresari di organizzare i turni di

servizio in modo tale da non concedere mai un intero giorno solare di

riposo ai lavoratori che fanno parte delle squadre addette ai lavori a

ciclo continuo.

La Corte d'appello di Roma, così adita, con ordinanza 22 febbraio

1973 (pervenuta a questa Corte l'8 marzo 1974) dopo aver rigettato con

sentenza parziale di pari data il primo motivo di gravame, dichiarava

d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, della legge 22

febbraio 1934, n. 370, in riferimento all'art. 36, comma terzo, della

Costituzione.

Secondo la Corte d'appello di Roma, infatti, con l'alternanza dei

turni di lavoro giornalieri e con la decorrenza di ciascun turno di

riposo dall'ora di cessazione di quello di lavoro si verifica una

commistione del riposo giornaliero con quello settimanale, cosicché

anche se tra la fine di un turno di lavoro e l'inizio del turno

successivo possono esservi intervalli di 24 ore (non, peraltro, tra le

ore O e le ore 24 di uno stesso giorno) praticamente non si ha mai un

intero giorno libero da lavoro.

Nel giudizio così promosso si sono costituiti, con atto depositato

il 23 marzo 1974, la società Snia Viscosa e con atto depositato il 9

maggio 1974 gli attori del giudizio a quo.

Il patrocinio della Snia Viscosa, con l'atto di intervento,

richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, nonché all'identità

della formulazione dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2 della

Convenzione n. 14 della Organizzazione internazionale del lavoro sul

riposo settimanale negli stabilimenti industriali, resa esecutiva con

r.d. 20 marzo 1924, n. 580, sostiene che le 24 ore di riposo

settimanale debbono essere consecutive e non anche che debbono sempre

decorrere dalle ore 0 alle ore 24 di un singolo giorno, cosicché la

tesi fondamentale dell'ordinanza di rinvio risulta priva di fondamento

e conclude perché la questione venga dichiarata non fondata.

Il patrocinio delle altre parti, con la memoria di costituzione,

riportandosi sostanzialmente alla motivazione di detta ordinanza,

sostiene la fondatezza della questione e chiede che questa Corte decida

in conformità.

Con altra memoria, depositata il 25 febbraio 1975, il patrocinio

della società Snia Viscosa insiste, con ampia motivazione, nel

chiedere che la questione venga dichiarata infondata. Considerato in diritto :

1. - L'art. 3 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 ("Riposo

domenicale e settimanale") nel disciplinare le modalità di attuazione

del diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive riconosciuto al

personale dipendente, tra l'altro, anche dall'art. 1 della legge

stessa, dispone:

a) il riposo di 24 ore consecutive deve essere, di regola, dato la

domenica;

b) tale riposo, cada di domenica o in altro giorno della settimana,

sempre di regola, deve decorrere da una mezzanotte all'altra, ma può

anche decorrere da ora diversa stabilita con i contratti collettivi, o,

in mancanza, dall'Ispettorato del lavoro;

c) per i lavori a squadra il riposo decorre dall'ora di

sostituzione di ciascuna squadra.

Come si è riferito in narrativa, la Corte d'appello di Roma, con

l'ordinanza di rinvio, pronunciata nel corso di un giudizio nel quale

alcuni dipendenti della società Snia Viscosa, addetti ad un lavoro a

squadre con turni alternati di otto ore, decorrenti dalle 6 alle 14,

dalle 14 alle 22 e dalle 22 alle 6, lamentavano che nell'alternarsi di

tali turni non avevano potuto godere del riposo settimanale di 24 ore

consecutive non incidenti sulle ore di riposo normale giornaliero, ad

essi spettante, chiedevano il pagamento della retribuzione

corrispondente all'asserito omesso godimento del riposo settimanale, ha

denunziato a questa Corte il terzo comma dell'art. 3 della legge n. 370

del 1934, in quanto la decorrenza del riposo settimanale dall'ora di

sostituzione di ciascuna squadra, dato l'intrecciarsi dei vari turni di

lavoro, così come nella specie sono stati determinati, importerebbe,

necessariamente, l'assorbimento nelle ore di riposo settimanale di

alcune ore di riposo giornaliero, con violazione dell'art. 36, terzo

comma, della Costituzione.

2. - Dall'insieme delle norme che disciplinano l'orario del lavoro

giornaliero, il riposo settimanale e le ferie annuali retribuite,

risulta in modo evidente che al lavoratore dipendente debbono essere

assicurate tre forme inderogabili ed infungibili di riposo:

giornaliero, settimanale, annuale.

In particolare con l'orario di lavoro di otto ore giornaliere,

quale era quello vigente quando si è svolto il rapporto che ha dato

luogo alla controversia nel corso della quale è stata adottata

l'ordinanza di rinvio, i lavoratori avevano diritto a 16 ore di riposo

giornaliero (24 - 8) e 24 consecutive di riposo settimanale. Nessuna

delle disposizioni contenute nel riportato art. 3 della legge n. 370

del 1934 può condurre a ritenere che le ore libere giornaliere possano

essere ridotte, salvo l'ipotesi, che nella specie non ricorre, di

lavoro straordinario, che, peraltro, non può elevare a più di 10 ore

la durata del lavoro giornaliero.

Ne consegue che, anche in conformità con le convenzioni

internazionali recepite nel nostro ordinamento (r.d. 20 marzo 1924, n.

580; d.P.R. 23 ottobre 1961, n. 1660) il riposo settimanale può anche

essere usufruito in giorno non festivo e con decorrenza diversa da

quella "da una mezzanotte all'altra" preveduta nel secondo comma

dell'art. 8 della legge n. 370 del 1934, ma a condizione che sia, nel

contempo, mantenuta integra la durata del riposo giornaliero (al quale

quello settimanale si aggiunge e non si sostituisce) sia nel giorno che

precede sia in quello che segue le 24 ore di riposo settimanale.

Da questi principi non si discosta la norma impugnata, che, anzi,

per la deroga alla decorrenza da "una mezzanotte all'altra" rimanda

alla contrattazione collettiva o, in mancanza, all'Ispettorato del

lavoro la determinazione - richiesta dalla natura dell'esercizio -

della eventuale diversa decorrenza.

Se, pertanto, come si assume sia avvenuto nel caso in esame, il

meccanismo dell'avvicendamento dei turni del lavoro a squadre sia

congegnato in modo tale da non consentire le 24 ore consecutive di

riposo settimanale, sia pure ripartite in due giorni solari

immediatamente successivi, senza incidere in misura più o meno elevata

sul riposo giornaliero - ancorché tale meccanismo sia stato adottato

non ad arbitrio della società Snia Viscosa, ma da un contratto

collettivo - non può desumersene la illegittimità costituzionale del

terzo comma dell'articolo 3 della legge n. 370 del 1934 per violazione

dell'art. 36, comma terzo, della Costituzione, bensì deve desumersene

errata applicazione o addirittura disapplicazione della norma impegnata

in questa sede, che rientra nella competenza del giudice di merito

accertare e valutare.

3. - Le considerazioni che precedono dimostrano come la questione

di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza di rinvio sia

infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, della legge 22

febbraio 1934, n. 370 ("Riposo domenicale e settimanale"), sollevata

con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 36, comma

terzo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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