Corte costituzionale

Sentenza n. 102/1966

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1966 · relatore Aldo Sandulli

Norme in gioco

citata

  • art. 27r.d. 3267/1923
  • art. 30r.d. 3267/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 27 e

30 delle prescrizioni di massima valevoli per la Provincia di Enna,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 novembre 1965 dal Pretore di Troina nel

procedimento penale a carico di Galati Rando Carmelo, iscritta al n.

232 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1966;

2) ordinanza emessa l'11 novembre 1965 dal Pretore di Troina nel

procedimento penale a carico di Galati Sardo Santo, iscritta al n. 6

del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.

Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione

del Giudice Aldo Sandulli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel giudizio penale a carico di Carmelo Rando Galati, imputato

di pascolo abusivo e di contravvenzione agli artt. 27 e 30 delle

prescrizioni di massima valevoli per la Provincia di Enna, e presente

in udienza, il Pretore di Troina, accogliendo, con ordinanza

pronunciata nell'udienza dell'11 novembre 1965, un'eccezione proposta

dalla difesa dell'imputato, ha ritenuto rilevante e non manifestamente

infondata, e ha rimesso a questa Corte, la questione di legittimità

costituzionale dei suddetti articoli delle prescrizioni di massima, in

riferimento al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed agli artt. 25 e 77

della Costituzione. Osserva innanzi tutto il Pretore che le

disposizioni impugnate esorbiterebbero dalle attribuzioni demandate dal

ricordato decreto ai comitati provinciali forestali (ai quali, in

virtù dell'art. 35 del D.L. 18 aprile 1926, n. 731, sono sottentrate

le Camere di commercio), perché ai comitati non fu conferito alcun

potere in ordine alla previsione e repressione dei reati. Un ulteriore

vizio delle disposizioni impugnate discenderebbe dal fatto di essere

state emanate in base a un decreto di legislazione delegata esorbitante

dai limiti della delega, non essendo consentito al Governo di deferire

ad altri enti i poteri conferitigli con la legge di delegazione del 3

dicembre 1922. Sarebbe infine configurabile nelle disposizioni

impugnate una violazione dell'art. 25 della Costituzione, il quale pone

una riserva di legge in ordine alla previsione e punizione dei reati.

L'ordinanza, ritualmente notificata al Presidente del Consiglio dei

Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 gennaio 1966.

Nel giudizio davanti a questa Corte non vi è stata costituzione di

parti e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

La causa è stata pertanto trattata in camera di consiglio.

2. - Identiche questioni sono state sollevate dal medesimo Pretore

nella stessa udienza con altra ordinanza nel giudizio penale a carico

di Santo Sardo Galati imputato di analoghe infrazioni.

L'ordinanza, notificata all'imputato e al Presidente del Consiglio

dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 12 marzo 1966.

Anche in questo giudizio nessuno sì è costituito. Onde esso è

stato trattato in camera di consiglio. Considerato in diritto :

1. - Data l'identità delle questioni le due cause vengono riunite

e decise con unica sentenza.

2. - Le disposizioni denunciate sono comprese fra le prescrizioni

che, in ottemperanza all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, le

Camere di commercio, sottentrate ai comitati forestali ai sensi

dell'art. 35 del D.L. 18 aprile 1926, n. 731, sono tenute a compilare

per la protezione e l'utilizzazione dei boschi in ciascuna provincia.

Esse, come questa Corte ha avuto già occasione di affermare con la

sentenza n. 26 del corrente anno (in conformità del resto con la

definizione che ne dà il citato art. 10 del decreto), hanno natura

regolamentare. Non è consentito quindi nei confronti di esse il

sindacato di legittimità di questa Corte, che l'art. 134 della

Costituzione consente nei confronti dei soli atti aventi forza di

legge.

Le questioni proposte debbono essere pertanto dichiarate

inammissibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale,

proposte dal Pretore di Troina con le ordinanze indicate in epigrafe,

degli artt. 27 e 30 delle prescrizioni di massima per la Provincia di

Enna, in riferimento al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed agli artt.

25 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1966:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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