Corte costituzionale

Sentenza n. 101/1980

Altra decisione · depositata il 25/06/1980 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

il 1 luglio 1976 e riapprovata il 30 settembre 1976 dal Consiglio

regionale della Valle d'Aosta, recante: "Determinazione delle nuove

misure dell'assegno pensionabile e della quota di aggiunta di

famiglia", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 25 ottobre 1976, depositato in cancelleria il 3

novembre successivo ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 1976.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Giunta regionale

della Valle d'Aosta;

udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1980 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In data 25 ottobre 1976 il Presidente del Consiglio dei ministri

presentava ricorso tempestivo avverso la legge regionale della Valle

d'Aosta 30 settembre 1976, recante "Determinazione delle nuove misure

dell'assegno pensionabile e della quota di aggiunta di famiglia" (nel

testo riapprovato), nei confronti del Presidente della stessa Regione,

proponendo questione di legittimità costituzionale della legge

medesima per preteso contrasto con gli artt. 2 dello Statuto speciale e

30 e 36 della Costituzione.

Si costituiva tempestivamente il Presidente della Regione chiedendo

che la proposta questione di legittimità costituzionale fosse

dichiarata non fondata.

Con ulteriori deduzioni depositate il 22 settembre 1977,

l'Avvocatura dello Stato esponeva che la Regione Autonoma della Valle

d'Aosta aveva approvato, nell'adunanza del Consiglio del 28 aprile

1977, la legge 6 giugno 1977, n. 40, concernente la "Modificazione

degli importi dell'assegno pensionabile e delle quote di aggiunta di

famiglia spettanti al personale regionale". Con lo stesso provvedimento

era stata (art. 4) espressamente abrogata l'impugnata legge regionale

30 settembre 1976.

Si chiedeva pertanto che la Corte volesse dichiarare cessata la

materia del contendere.

Con nota n. 56084/5 del 22 maggio 1980 avente ad oggetto il ricorso

n. 37/1976, il Presidente della Giunta della Regione Autonoma della

Valle d'Aosta comunicava alla Corte che "l'articolo 4 della legge

regionale 6 giugno 1977, n. 40 ha abrogato esplicitamente la legge

regionale 30 settembre 1976. Pertanto è cessata la materia del

contendere". Considerato in diritto :

In effetti la legge regionale della Valle d'Aosta del 6 giugno

1977, n. 40 all'art. 4 dispone testualmente: "Le leggi regionali

approvate con provvedimenti del Consiglio Regionale n. 38, in data 10

febbraio 1976, e n. 332, in data 30 settembre 1976, sono abrogate".

Ora, a prescindere da ogni giudizio sulla proprietà del termine

"abrogazione" nei confronti di una legge regionale non ancora

promulgata perché tempestivamente investita da ricorso del Presidente

del Consiglio dei ministri dopo la sua riapprovazione da parte della

Regione, è certo che l'effetto del citato art. 4 della legge n. 40 del

1977 equivale al ritiro del provvedimento legislativo impugnato, con la

conseguente cessazione della materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari