Corte costituzionale

Sentenza n. 101/1977

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/06/1977 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 602/1970

citata

  • art. 41r.d.l. 1827/1935

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, del

d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale

di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti

cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto

delle società ed enti medesimi); dell'articolo unico del d.P.R. 16

aprile 1964, n. 480 (Esonero dall'assicurazione contro la

disoccupazione dei soci di cooperative esercenti attività

complementari del traffico) e dell'art. 41 del r.d.l. 4 ottobre 1935,

n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza

sociale), convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, promosso con

ordinanza emessa il 16 ottobre 1975 dal pretore di Caltanissetta nel

procedimento civile vertente tra la società cooperativa "Canonico De

Caro" e l'INPS, iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 21

gennaio 1976.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore

Michele Rossano;

uditi l'avv. Gianni Romoli, per l'INPS e il vice avvocato generale

dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile - promosso con ricorso 3 giugno

1974 dalla società cooperativa a responsabilità limitata "Canonico De

Caro", esercente attività di facchinaggio, nei confronti dell'INPS, al

fine di ottenere il riconoscimento del diritto dei suoi soci ad essere

assicurati contro la disoccupazione involontaria - il pretore di

Caltanissetta, con ordinanza 16 ottobre 1975, riteneva rilevante ai

fini della decisione della causa e non manifestamente infondata la

questione sollevata in via subordinata dalla società cooperativa

"Canonico De Caro" e concernente la legittimità costituzionale - in

riferimento agli artt. 3, 45, 38, comma secondo, della Costituzione -

dell'art. 1 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed

assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e

di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per

conto delle società ed enti medesimi); dell'articolo unico d.P.R. 16

aprile 1964, n. 480 (Esonero dall'assicurazione contro la

disoccupazione dei soci di cooperative esercenti attività

complementari del traffico); dell'art. 41 r.d.l. 4 ottobre 1935, n.

1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155

(Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale)

"nella parte in cui escludono i soci lavoratori di cooperative di

lavoro, che svolgono attività di facchinaggio e che retribuiscono gli

stessi soci lavoratori con il ricavato del lavoro, dall'assicurazione

obbligatoria contro la disoccupazione involontaria".

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del

21 gennaio 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito l'INPS, con

deduzioni depositate il 5 febbraio 1976, ed è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 10

febbraio 1976.

L'INPS ha chiesto che venga dichiarata inammissibile o, comunque,

non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal

pretore di Caltanissetta.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, ha preliminarmente eccepito

l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

"perché l'atto che riconosce l'impossibilità, per i lavoratori soci

di cooperative, di un regolare controllo della disoccupazione è

soltanto il d.P.R. 16 aprile 1964, n. 480, che il giudice a quo ha

erroneamente attribuito al legislatore, mentre è un atto

amministrativo". Ha, poi. dedotto che la questione di legittimità

costituzionale è, comunque, infondata. Considerato in diritto :

1. - Le questioni, prospettate dal pretore di Caltanissetta con

ordinanza 16 ottobre 1975, concernono la legittimità costituzionale -

in riferimento agli artt. 3,45,38, comma secondo, della Costituzione -

dell'art. 1 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, dell'articolo unico d.P.R.

16 aprile 1964, n. 480, e dell'art. 41 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827,

convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Secondo il pretore di Caltanissetta, dal coordinamento delle norme

citate si ricaverebbe che i soci lavoratori di cooperative esercenti

attività complementari del traffico sono esclusi dall'assicurazione

obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. È poiché la

ragione giustificatrice, addotta dal legislatore, consisterebbe nella

presunta impossibilità di un regolare controllo dello stato di

disoccupazione dei soci lavoratori delle cooperative di lavoro,

retribuiti mediante ripartizione del ricavato del lavoro, e tale

ragione non troverebbe fondamento nella realtà - sarebbero violati gli

artt. 3, 45 e 38, comma secondo, della Costituzione.

2. - E preliminare l'esame dell'eccezione dell'Avvocatura dello

Stato, secondo cui la questione è inammissibile perché l'atto, che

riconosce l'impossibilità, per i lavoratori soci di cooperative, di un

regolare controllo della disoccupazione, è soltanto il d.P.R. 16

aprile 1964, n. 480, che il giudice a quo ha erroneamente attribuito al

legislatore, mentre è un atto amministrativo, nei cui confronti non è

ammissibile un sindacato di legittimità costituzionale da parte della

Corte costituzionale.

L'eccezione è fondata.

L'art. 41 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con

modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 (Perfezionamento e

coordinamento legislativo della previdenza sociale) stabilisce che "con

regio decreto, promosso dal Ministro per le Corporazioni su proposta

del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione

involontaria, possono essere esonerati dall'obbligo di tale

assicurazione, anche limitatamente a talune località, speciali

categorie di lavoratori per le quali non sia possibile un regolare

controllo della disoccupazione".

Tale norma rimette all'ampia potestà regolamentare

dell'Amministrazione di stabilire, per speciali categorie di lavoratori

e con riguardo all'attività svolta, se sia possibile il regolare

controllo della disoccupazione involontaria per legittimare

l'imposizione dell'obbligo dell'assicurazione. Siffatta ampia

attribuzione di potestà regolamentare all'Amministrazione toglie

fondamento all'assunto che la suddetta norma legislativa presuma la

impossibilità di un regolare controllo della disoccupazione di soci

lavoratori delle cooperative di lavoro retribuiti mediante ripartizione

del ricavato del lavoro. Non sussiste, quindi, l'asserito specifico

collegamento tra la norma di legge, rispetto alla quale soltanto è

consentito il sindacato di legittimità costituzionale da parte di

questa Corte ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, e l'articolo

unico del d.P.R. n. 480 del 1964. Quella del decreto n. 480 del 1964,

emanato in base al citato art. 41 r.d.l. n. 1827 del 1935, è,

pertanto, l'unica norma che prescrive l'esonero dei lavoratori, soci di

cooperative esercenti attività complementari del traffico,

dall'obbligo della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

E il decreto n. 480 del 1964, in quanto atto amministrativo, come tale

privo di forza di legge, non è sottoposto al controllo di legittimità

costituzionale.

3. - L'altra norma citata nell'ordinanza di rinvio - articolo 1

d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale

di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti

cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto

delle società ed enti medesimi)- non si riferisce all'assicurazione

obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed

assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e

di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per

conto delle società ed enti medesimi), dell'articolo unico d.P.R. 16

aprile 1964, n. 480 (Esonero dall'assicurazione contro la

disoccupazione dei soci di cooperative esercenti attività

complementari del traffico) e dell'art. 41 r.d.l. 4 ottobre 1935, n.

1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155

(Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale),

proposta dal pretore di Caltanissetta, con ordinanza 16 ottobre 1975,

in riferimento agli artt. 3, 45, 38, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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