Corte costituzionale

Sentenza n. 101/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/03/1971 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

citata

  • art. 12d.P.R. 1642/1961

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del

d.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, nella parte in cui rende efficace

erga omnes l'art. 12, terzo comma, dell'accordo collettivo 8 novembre

1957 per gli operai edili della provincia di Siracusa, modificato dal

comma b dell'accordo collettivo 26 febbraio 1959, promosso con

ordinanza emessa il 29 gennaio 1970 dal pretore di Lentini nel

procedimento penale a carico di Parasiliti Gaetano, iscritta al n. 186

del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1971 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale contro Parasiliti Gaetano,

imputato di contravvenzione all'art. 8, legge 17 aprile 1959, n. 741,

per avere, tra l'altro, omesso di accantonare la percentuale dovuta

agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività, nonché di

versare alla Cassa edile siracusana il contributo paritetico, il

pretore di Lentini, con ordinanza in data 29 gennaio 1970, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del

decreto presidenziale 11 dicembre 1961, n. 1642, nella parte in cui

rende efficaci erga omnes gli artt. 12 e 18 dell'accordo collettivo 8

novembre 1957 e l'articolo unico, comma b, dell'accordo collettivo 26

febbraio 1959 da valere per gli operai edili della provincia di

Siracusa. È implicito nell'ordinanza che la questione viene proposta

in riferimento all'art. 76, Costituzione, per eccesso dai limiti della

delega legislativa conferita al Governo con la legge 14 luglio 1959, n.

741, come risulta dal richiamo alle precedenti sentenze costituzionali

in materia di casse edili.

Davanti a questa Corte non vi è stata costituzione di parti né

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

La questione concernente l'articolo unico del d.P.R. n. 1642 del

1961, nella parte in cui rende efficaci erga omnes le clausole di

contratto collettivo che prevedono versamenti di somme da effettuare da

parte degli imprenditori presso la Cassa edile siracusana, pur

presentandosi in diritto del tutto analoga a quella risolta con la

sentenza n. 129 del 1963 (e con numerose altre successive, fra cui da

ultimo la n. 42 di quest'anno, nonché la n. 78 del 1964, relativa alle

analoghe clausole concernenti la provincia di Palermo, rese efficaci

erga omnes con lo stesso decreto presidenziale), riguarda una norma che

ha una portata distinta da quelle espressamente dichiarate illegittime

con tali pronunce e va perciò decisa ora per la prima volta.

Anche nei confronti della disposizione relativa alla provincia di

Siracusa si deve tuttavia riaffermare il principio che le norme dei

contratti collettivi rese efficaci erga omnes con cui si stabilisce

l'obbligo degli imprenditori di depositare somme presso le casse edili,

non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è stato

conferito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14 luglio

1959, n. 741, e conseguentemente violano l'art. 76 della Costituzione.

La dichiarazione d'illegittimità costituzionale va limitata

all'art. 12, terzo comma, dell'accordo collettivo 8 novembre 1957,

modificato dal comma b dell'accordo collettivo 26 febbraio 1959; è

questa, infatti, la norma che stabilisce che le percentuali dovute agli

operai per ferie, gratifica natalizia e festività debbano essere

obbligatoriamente accantonate presso la Cassa edile e che impone il

versamento ad essa del contributo paritetico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

d.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, nella parte in cui rende efficace

erga omnes l'art. 12, terzo comma, dell'accordo collettivo 8 novembre

1957 per gli operai edili della provincia di Siracusa, modificato dal

comma b dell'accordo collettivo 26 febbraio 1959.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari