Corte costituzionale

Sentenza n. 100/1995

Altra decisione · depositata il 31/03/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il

15 aprile 1994, depositato in Cancelleria il 21 aprile 1994, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del 25 febbraio

1994, pervenuta il 4 marzo 1994, inviata dal Procuratore regionale

presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la

Regione Umbria, con la quale viene richiesta alla Regione Umbria la

trasmissione dell'elenco completo di tutti gli incarichi di

consulenza conferiti negli anni 1987-1993, nonché la trasmissione,

per ogni consulenza, dell'atto deliberativo corredato del relativo

documento istruttorio e, altresì, la comunicazione delle generalità

complete e dell'attuale residenza di coloro che presero parte alle

deliberazioni senza far constatare dal verbale il proprio eventuale

dissenso e le generalità e la residenza dei responsabili dei

documenti istruttori, e delle precedenti note dello stesso

Procuratore regionale inviate il 23 luglio 1993 e il 28 gennaio 1994,

ed iscritto al n. 9 del registro conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1995 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi gli avv.ti Maurizio Pedetta e Alberto Predieri per la

Regione Umbria e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 14 aprile 1994, notificato il giorno

successivo, la Regione Umbria ha promosso un conflitto di

attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,

in relazione alla nota del 25 febbraio 1994 (pervenuta il 4 marzo

1994) del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale

della Corte dei conti per la Regione Umbria, contenente la richiesta

di trasmettere, per ogni incarico di consulenza, copia dell'atto

deliberativo, corredato dal relativo documento istruttorio, e di

comunicare le generalità complete e l'attuale residenza di coloro

che presero parte alle deliberazioni in questione, senza far

verbalizzare il loro dissenso, nonché le generalità complete e la

residenza attuale dei responsabili dei documenti istruttori. Tale

richiesta sarebbe lesiva dell'autonomia regionale (artt. 5, 117, 118,

119, 123 e 125 della Costituzione), non rispetterebbe il principio

del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della

Costituzione) e mirerebbe a svolgere una attività di controllo sugli

atti della Regione, che non è affidata alla Corte dei conti dalla

Costituzione (artt. 100 e 103 della Costituzione). Pertanto la

Regione chiede alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta

al Procuratore regionale della Corte dei conti chiedere alla Regione

Umbria le informazioni e i documenti sopra descritti e, di

conseguenza, di annullare la nota del 25 febbraio 1994.

2. - La ricorrente premette che la nota del 25 febbraio 1994 era

stata preceduta da altre richieste della Procura della Corte dei

conti, (in particolare le note del 23 luglio 1993 e del 28 gennaio

1994), dirette ad acquisire documenti ed informazioni relativi a

tutte le consulenze conferite dalla Regione Umbria nell'ultimo

quinquennio, richieste alle quali, secondo la ricorrente, va estesa

l'impugnazione in esame. Rispetto a queste ultime, peraltro, la

Regione, in via collaborativa, aveva fornito alla Procura tutte le

informazioni richieste, ma il Procuratore regionale della Corte dei

conti, non soddisfatto, inoltrava, in data 25 febbraio 1994, la nota

che ha dato origine al confitto di attribuzione.

La Regione afferma, anzitutto, che la collaborazione prestata alla

Procura della Corte dei conti fornendo le informazioni richieste con

la prima nota non può essere intesa come acquiescenza e sottolinea

che tale istituto non è applicabile ai conflitti di attribuzione,

stante l'indisponibilità delle competenze regionali, come risulta

dalla giurisprudenza costante della Corte costituzionale. Nel merito

la Regione censura l'iniziativa della Procura regionale della Corte

dei conti, perché, travalicando i limiti delle proprie competenze,

essa avrebbe introdotto una abnorme forma di controllo sugli atti

regionali, non prevista, ed anzi esclusa, dalla Costituzione, e tale,

comunque, da comprimere l'autonomia e le competenze regionali. In

particolare, tale iniziativa lederebbe l'autonomia organizzativa

della Regione che si esprime anche nella scelta di privilegiare il

conferimento di incarichi professionali e l'apporto di consulenti

esterni (art. 82 dello Statuto della Regione Umbria), particolarmente

idonei per un'amministrazione per progetti e obiettivi, quale è

quella regionale. Come nel caso risolto dalla Corte costituzionale

con la sentenza n. 104/1989, riguardante la Regione Lombardia, anche

in questa occasione il Procuratore della Corte dei conti ha avanzato

la pretesa di acquisire tutti gli atti e le informazioni relative

agli incarichi di consulenza conferiti dalla Regione Umbria

nell'ultimo quinquennio, senza contestare specifiche ipotesi di

responsabilità. Pertanto, la richiesta della Procura si configura

come una vera e propria attività di controllo da parte di un organo

che non è abilitato ad effettuarlo, nemmeno dopo le recenti riforme

(leggi nn. 19 e 20 del 1994).

Qualora si dovesse interpretare la legge n. 20 del 1994, e in

particolare i suoi artt. 3, comma 4, 5, 6, 8 e 9, e 6, nel senso che

consentono alla Corte dei conti l'esercizio di nuove forme di

controllo di legittimità nei confronti delle Regioni, come quello

esercitato dal Procuratore regionale con le note che hanno dato

origine al presente conflitto, allora diverrebbe rilevante nel

presente giudizio la questione di legittimità costituzionale in

ordine alle suddette norme, per violazione degli artt. 5, 97, 100,

117, 118, 119, 125 e 130 della Costituzione, per le medesime ragioni

esposte da altre Regioni nei ricorsi nn. 14, 17, 20 e 21 del 1994,

pendenti davanti alla Corte (recte: decisi con la sentenza n.

29/1995).

3. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o che

sia respinto, riservandosi di produrre successive memorie difensive.

4. - In prossimità dell'udienza la Regione Umbria ha presentato

una memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso,

sulla base delle argomentazioni esposte nell'atto introduttivo del

presente giudizio. In particolare, la Regione sottolinea le

somiglianze che accomunano il conflitto da essa sollevato con quello

proposto dalla Lombardia e deciso dalla Corte in senso favorevole

alla Regione con sentenza n. 104/1989, e ribadisce che, nonostante la

Procura affermi di agire "a seguito di denuncia", la richiesta di

documenti rivolta alla Regione non appare collegata ad alcuna

contestazione di responsabilità patrimoniale.

5. - Nella memoria presentata in prossimità dell'udienza,

l'Avvocatura dello Stato indica, innanzitutto, i documenti dai quali

risultano le denunce che hanno sollecitato la Procura della Corte dei

conti ad assumere informazioni sulle consulenze conferite dalla

Regione Umbria.

A sostegno della inammissibilità del ricorso, l'Avvocatura rileva

che esso è stato presentato tardivamente, in quanto l'atto con il

quale sono state avanzate le richieste di informazioni e di documenti

alla Regione Umbria è datato 23 luglio 1993, mentre la nota del 25

febbraio 1994, in seguito alla quale la Regione ha sollevato

conflitto di attribuzione, costituisce solo la prosecuzione di una

istruttoria in corso.

Nel merito il ricorso sarebbe infondato perché, secondo

l'Avvocatura dello Stato, la fattispecie in esame si distinguerebbe

da quella decisa con la sentenza n. 104/1989. Infatti, le richieste

della Procura della Corte dei conti, lungi dall'essere legate a

ipotetiche e astratte supposizioni di responsabilità, si basano,

invece, su fatti circostanziati che denunciano presunte irregolarità

nella gestione amministrativa e contabile. L'istruttoria sarebbe,

dunque, indirizzata ad acquisire documentazione in ordine ad alcuni

specifici fatti denunciati, possibile oggetto di azioni di

responsabilità. Sotto questo profilo, la fattispecie oggi in esame

davanti alla Corte sarebbe più prossima a quella decisa con la

sentenza n. 209/1994, in cui la Regione Siciliana è risultata

soccombente. Anzi, l'Avvocatura dello Stato ritiene significativo che

la collaborazione della Regione si sia arrestata quando la Procura

della Corte dei conti ha chiesto copia delle deliberazioni degli

incarichi di consulenza, con le generalità degli autori delle

deliberazioni stesse. Tale richiesta sarebbe necessitata, secondo il

resistente, dalla necessità di muovere contestazioni specifiche a

determinati soggetti per fatti illeciti.

In definitiva, il Procuratore regionale della Corte dei conti

avrebbe svolto una attività istruttoria ai sensi dell'art. 74 del

Regio decreto n. 1214 del 1934 e non, come pretende la Regione, una

indebita attività di controllo. Considerato in diritto

1. - La Regione Umbria ha elevato conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato in relazione alla nota del 25 febbraio 1994,

nonché alle note del 23 luglio 1993 e del 28 gennaio 1994, inviate

dal Procuratore regionale presso la Corte dei conti per l'Umbria al

fine di acquisire varie informazioni sulle consulenze conferite dalla

predetta Regione nell'ultimo quinquennio. Secondo la ricorrente, le

menzionate richieste sarebbero lesive dell'autonomia garantita alla

Regione Umbria dagli artt. 5, 117, 118, 119, 123 e 125 della

Costituzione, oltre a violare il principio del buon andamento della

pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione) e a concretare

un'anomala attività di controllo insuscettibile di essere ricondotta

alle norme costituzionali (artt. 100 e 103) regolanti le competenze

della Corte dei conti. Sulla base dei ricordati motivi, la Regione

Umbria domanda a questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato

e, per esso, al Procuratore regionale presso la Corte dei conti per

l'Umbria richiedere le informazioni contestate e, conseguenzialmente,

di annullare le note oggetto di impugnazione.

2. - Inammissibili sono i profili del conflitto di attribuzione

relativi alle note del 23 luglio 1993 e del 28 gennaio 1994, a causa

della tardività del ricorso, per gli aspetti considerati, ai sensi

dell'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme

sulla costituzione e sul funzionamento della Corte).

Con la nota del 23 luglio 1993 la Procura regionale presso la

Corte dei conti per l'Umbria, "a seguito di denuncia pervenuta",

richiedeva, relativamente alle consulenze conferite dalla Regione

Umbria nell'ultimo quinquennio, i seguenti dati: a) l'ammontare,

analitico e complessivo, della spesa; b) la natura e l'oggetto della

consulenza; c) la peculiare professionalità posseduta dal

consulente; d) la durata della consulenza; e) se si tratta di

attività che poteva esser svolta da personale dipendente dalla

Regione; f) la valutazione dell'opera prodotta dal consulente.

A questa nota l'Assessore agli affari generali e al personale

rispondeva con lettera dell'11 novembre 1993, con la quale si

fornivano al Procuratore della Corte dei conti tutti i dati

richiesti, salvo le informazioni sul se le attività oggetto di

incarico potevano essere svolte da personale dipendente e sulla

valutazione dell'opera prodotta dal consulente, informazioni in

relazione alle quali l'Assessore precisava che "tali dati risultano

nelle deliberazioni di affidamento degli incarichi, già

assoggettate, anche per questi profili, ai controlli istituzionali".

Con la nota del 28 gennaio 1994 il Procuratore regionale della

Corte dei conti insisteva nel richiedere i dati non ancora inviati,

richiesta già formulata specificamente con una precedente lettera

del 3 dicembre 1993. Il 7 febbraio del 1994 lo stesso Assessore agli

affari generali e al personale rispondeva che "provvederà a fornire

le precisazioni richieste in merito ( ..) alle consulenze".

Dall'insieme della documentazione depositata in giudizio risulta

che, in relazione alle note ora esaminate, la Regione Umbria era

venuta a conoscenza degli atti impugnati in date di gran lunga

anteriori al giorno del deposito del presente ricorso per conflitto

di attribuzione, sicché quest'ultimo, per i profili indicati, deve

esser considerato come proposto oltre il termine di sessanta giorni

dall'avvenuta conoscenza, prescritto dal ricordato art. 39 della

legge n. 87 del 1953.

3. - Va respinto il ricorso per conflitto di attribuzione relativo

alla nota del 25 febbraio 1994, limitatamente alle seguenti richieste

del Procuratore regionale della Corte dei conti per l'Umbria: a)

trasmissione, per ogni consulenza, di copia dell'atto deliberativo,

corredato del relativo documento istruttorio; b) comunicazione delle

generalità complete di coloro che presero parte alle deliberazioni

in questione senza far constare dal verbale il proprio eventuale

dissenso; c) comunicazione delle generalità complete dei

responsabili dei documenti istruttori.

Questa Corte ha più volte affermato che, nell'ambito dei poteri

di promovimento dei giudizi di responsabilità per danno erariale nei

confronti dei funzionari pubblici, il procuratore della Corte dei

conti, ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 12 luglio 1934, n.

1214, "può chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di

autorità amministrative", anche dopo che questi ultimi atti siano

stati sottoposti all'esame degli organi di controllo. Tuttavia, la

stessa Corte ha precisato che l'ampio potere che il procuratore ha in

questo campo deve essere esercitato in presenza di fatti o di notizie

che facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari

ipoteticamente configuranti illeciti produttivi di danno erariale e

deve essere diretto ad acquisire atti o documenti precisamente

individuabili, di modo che l'attività del procuratore cui tali

richieste ineriscono non possa essere considerata come un'impropria

attività di controllo generalizzata e permanente (v. sentenze nn.

209 del 1994 e 104 del 1989).

Nel caso di specie, gli atti e i dati richiesti si rivelano

strumentali all'accertamento di responsabilità in relazione

all'eventuale produzione di danni erariali, un accertamento che il

procuratore regionale della Corte dei conti per l'Umbria ha ritenuto

di promuovere a seguito di articoli apparsi sulla cronaca locale di

giornali nazionali che adducevano notizie circostanziate, considerate

meritevoli di verifica, riprese successivamente da una denunzia di

cittadini. Né, invero, la richiesta di dati e di informazioni

oggetto di contestazione può essere ritenuta "generica", facendo

riferimento, piuttosto, ad atti e a fatti individuati, agevolmente

documentabili.

4. - Il ricorso va, invece, accolto nella parte in cui la nota

impugnata richiede "l'attuale residenza" dei responsabili dei

documenti istruttori, sempreché non siano attualmente in servizio, e

di coloro che hanno preso parte alle deliberazioni in questione senza

far constare dal verbale il proprio dissenso. Infatti, ai sensi del

ricordato art. 74 del Regio decreto n. 1214 del 1934, il procuratore

della Corte dei conti può chiedere in comunicazione atti e documenti

"in possesso" di autorità amministrative, mentre non può esigere da

queste ultime, come avviene con le richieste ora esaminate, una

specifica e ulteriore attività di acquisizione di dati o di notizie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al procuratore regionale

della Corte dei conti per l'Umbria, formulare alla Regione Umbria le

richieste di cui alla nota del 25 febbraio 1994, e segnatamente: a)

la trasmissione, per ogni consulenza, di copia dell'atto

deliberativo, corredato del relativo documento istruttorio; b) la

comunicazione delle generalità complete di coloro che presero parte

alle deliberazioni in questione senza far constare dal verbale il

proprio eventuale dissenso; c) la comunicazione delle generalità

complete dei responsabili dei documenti istruttori;

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al procuratore

regionale della Corte dei conti per l'Umbria, richiedere l'attuale

residenza dei responsabili dei documenti istruttori, sempreché non

siano attualmente in servizio, e di coloro che presero parte alle

deliberazioni in questione senza far constare dal verbale il proprio

dissenso e, consequenzialmente, annulla in parte qua la nota del

procuratore regionale della Corte dei conti per l'Umbria del 25

febbraio 1994, indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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