Corte costituzionale

Sentenza n. 100/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 12r.d.l. 1324/1923

citata

  • art. 3legge 473/1925

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l.

27 maggio 1923, n. 1324 (che modifica il r.d.l. 9 novembre 1919, n.

2239, nella parte riguardante la Cassa nazionale del notariato, e ne

coordina le disposizioni coll'articolo unico della legge 7 aprile 1921,

n. 349), convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, promosso con

ordinanza emessa l'11 novembre 1971 dal tribunale di Milano nel

procedimento penale a carico di Zito Elia Vincenzo, iscritta al n. 3

del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 50 del 23 febbraio 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1974 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento penale a carico del notaio Elia Vincenzo Zito

il giudice istruttore presso il tribunale di Milano, con decreto del 23

dicembre 1970, ordinava il sequestro, nella misura di un quinto, delle

indennità spettanti al detto notaio all'atto della cessazione delle

funzioni notarili e giacenti presso la Cassa nazionale del notariato in

Roma.

Avendo la Cassa nazionale del notariato proposto opposizione, in

forza dell'art. 618 del codice di procedura penale, perché fosse

accertata l'impignorabilità e insequestrabilità della indennità di

cessazione, il tribunale di Milano, ritenuto che tale indennità "è un

assegno nel senso delineato dall'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n.

1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473" e tuttora in

vigore, ed è per ciò non cedibile né soggetta a sequestro o

pignoramento, sollevava la questione di legittimità costituzionale del

citato art. 12 del r.d.l. n. 1324 del 1923, in riferimento all'art. 3,

comma primo, della Costituzione.

Rilevava il giudice a quo che relativamente ad altre categorie di

lavoratori e cioè ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato,

agli avvocati e procuratori, ai geometri ed ai lavoratori subordinati,

gli emolumenti per cessazione di lavoro sono soggetti a ben diversa

disciplina, rispettivamente prevista nel d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180,

e relativo regolamento di esecuzione, nella legge 8 gennaio 1952, n. 6,

nella legge 24 ottobre 1955, n. 990, e nell'art. 545 del codice di

procedura civile.

E da ciò deduceva che, pur trovandosi i notai e le altre categorie

di lavoratori sostanzialmente in condizioni di fatto identiche, la

norma denunciata stabilisce "un trattamento di privilegio generale a

favore dei notai", in violazione del principio secondo cui tutti i

cittadini sono eguali davanti alla legge senza distinzione di

condizioni personali o sociali.

2. - Davanti a questa Corte non si costituiva alcuna delle parti.

Spiegava invece intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, a

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.

La questione, ad avviso del Presidente del Consiglio, si presta ad

essere esaminata sotto due profili. Sotto un primo profilo, mettendosi

a raffronto la disciplina dettata per i notai e quella vigente per i

dipendenti pubblici, gli avvocati e procuratori ed i geometri, la

decisione della questione di legittimità costituzionale non avrebbe

alcuna rilevanza ai fini della soluzione della controversia: ed

infatti, qualora per i notai fosse in vigore una disposizione analoga a

quella contenuta nell'art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950 (richiamato

dall'art. 33 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato),

nell'art. 47 della legge n. 6 del 1952 e nell'art. 37 della legge n.

990 del 1955, l'opposizione della Cassa del notariato dovrebbe essere

ugualmente accolta.

Sotto un secondo profilo, quello della messa a raffronto della

normativa relativa ai notai e del disposto dell'art. 545 del codice di

procedura civile, la questione sarebbe non fondata sembrando "contrario

a qualsiasi criterio logico porre sullo stesso piano, ai fini della

valutazione del rispetto del principio di uguaglianza, dei liberi

professionisti, quali sono i notai, e i dipendenti privati". Considerato in diritto :

1. - Il tribunale di Milano, con ordinanza dell'11 novembre 1971,

prospetta il dubbio che sia costituzionalmente illegittima, in

riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la norma

dell'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324 (che modifica il r.d.l.

9 novembre 1919, n. 2239, nella parte riguardante la Cassa nazionale

del notariato, e ne coordina le disposizioni coll'articolo unico della

legge 7 aprile 1921, n. 349), in quanto stabilisce un trattamento di

privilegio generale a favore dei notai nei confronti di altre categorie

di lavoratori che si trovano (sostanzialmente) in condizioni di fatto

identiche a quelle dei notai (d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e relativo

regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. 28 luglio 1950, n. 895;

legge 8 gennaio 1952, n. 6; legge 24 ottobre 1955, n. 990, e art. 545

del codice di procedura civile).

2. - Chiamato a pronunciarsi sull'assoggettabilità a sequestro

conservativo penale delle somme dovute, a titolo di indennità di

cessazione dall'esercizio delle funzioni, dalla Cassa nazionale del

notariato ad un notaio sottoposto a procedimento penale, il giudice a

quo, a proposito del citato art. 12 del r.d.l. n. 1324 del 1923 (per

cui "le quote d'integrazione, nonché le pensioni e gli assegni sui

fondi della Cassa nazionale del notariato non sono cedibili né

soggetti a sequestro o pignoramento"), ritiene che la norma, nella

parte in cui dichiara non soggetti a sequestro gli assegni (e tra

questi rientrerebbe l'indennità di cessazione dalle funzioni), ponga

ingiustificatamente, in violazione del principio di eguaglianza, i

notai in una situazione giuridica più favorevole di quella

riconosciuta dalle sopracitate norme di legge rispettivamente ai

dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, agli avvocati e

procuratori, ai geometri ed ai lavoratori subordinati.

La Corte è a tal riguardo di contrario avviso.

Ritiene che con la denuncia si tenda ad una declaratoria di

parziale illegittimità costituzionale del ripetuto art. 12 del r.d.l.

1324 del 1923 e probabilmente all'affermazione della sequestrabilità

dei detti "assegni" nella misura di un quinto a garanzia di crediti

diversi da quelli per causa di alimenti o per tributi dovuti allo

Stato, alle province e ai comuni;

che il d.P.R. n. 180 del 1950, con il relativo regolamento

d'esecuzione, a cui rinviano l'art. 47 della legge n. 6 del 1952 (per

gli avvocati e procuratori) e l'art. 37 della legge n. 990 del 1955

(per i geometri), non prevede per i dipendenti dalle pubbliche

amministrazioni, e sul punto in questione, una disciplina differenziata

nei confronti di quella dettata per i notai, per ciò che per i

crediti, soggettivamente ed oggettivamente considerati, per cui è

consentito il sequestro conservativo penale, non sono sequestrabili gli

stipendi, i salari e le pensioni dei dipendenti dalle pubbliche

amministrazioni;

e che invero codesta possibilità di sequestro nella misura di un

quinto sussiste, per il rinvio contenuto nell'ultimo inciso dell'art.

671 del codice di procedura civile e per l'applicabilità di codesta

norma anche all'ipotesi di sequestro conservativo penale, a garanzia di

qualsiasi credito e sopra le somme dovute per le causali indicate nel

terzo comma dell'art. 545 del codice di procedura civile.

Per ciò, la Corte considera priva di base la prospettata

violazione del principio di eguaglianza a proposito della normativa

dettata per i notai, messa a raffronto con quella valida per i

dipendenti dalle pubbliche amministrazioni (ed anche per gli avvocati e

procuratori, e per i geometri) e relativa alla sequestrabilità delle

somme ad essi dovute a titolo lato sensu retributivo, valutata in

relazione alla controversia. E a proposito della differenza che è dato

di rilevare tra la norma denunciata e l'art. 545 del codice di

procedura civile, reputa non sussistente una arbitraria o

ingiustificata disparità di trattamento, sembrando - siccome è

osservato dall'Avvocatura generale dello Stato - "contrario a qualsiasi

criterio logico porre sullo stesso piano, ai fini della valutazione del

principio di eguaglianza, dei liberi professionisti, quali sono i

notai, e i dipendenti privati".

La questione come sopra sollevata deve pertanto dirsi non fondata.

A tale conclusione si perviene soprattutto argomentando dalla

discrezionalità del legislatore nella specifica materia, della

pignorabilità e sequestrabilità dei beni del debitore, e dalla non

irrazionalità delle scelte da lui fatte.

Ma si avverte il bisogno che ad essa si accompagni l'auspicio che

nella debita sede la disciplina legislativa di quella materia, che,

considerata nel suo insieme, si presenta composita e variamente

articolata, sia resa intimamente più coerente e venga armonizzata nel

rispetto e con il contemperamento, per altro, degli interessi generali

e delle esigenze proprie dei singoli campi di applicazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324 (che modifica il r.d.l.

9 novembre 1919, n. 2239, nella parte riguardante la Cassa nazionale

del notariato, e ne coordina le disposizioni coll'articolo unico della

legge 7 aprile 1921, n. 349), convertito nella legge 17 aprile 1925, n.

473, questione sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della

Costituzione, dal tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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