Corte costituzionale

Sentenza n. 100/1967

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/07/1967 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della

Regione Friuli-Venezia Giulia 16 dicembre 1966, n. 107 bis, sulla

"Dotazione organica dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato e lo

stato giuridico e il trattamento economico del personale" riapprovata

in seguito a rinvio il 16 dicembre 1966, promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 2 gennaio 1967,

depositato in cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 2 del

Registro ricorsi 1967.

Visto l'atto di Costituzione della Regione Friuli- Venezia Giulia;

udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1967 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Vezio

Crisafulli, per la Regione Friuli- Venezia Giulia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto notificato il 2 gennaio 1967 il Presidente del Consiglio

dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, ha proposto

ricorso alla Corte costituzionale contro la Regione Friuli-Venezia

Giulia in persona del Presidente della Giunta regionale, chiedendo che

venga dichiarata la illegittimità costituzionale della legge regionale

16 dicembre 1966, n. 107 bis, ed in particolare degli artt. 2, 7, 8,

10, 12, 22, 26, 29, 30, 32 e 34, nonché - per quanto possa occorrere -

anche dell'art. 42, perché in contrasto con il combinato disposto

degli artt. 68, secondo comma, e 4, n. 1, dello Statuto speciale della

Regione stessa, approvato con legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio

1963.

Nel ricorso si premette che con la legge n. 21 del 18 ottobre 1965

la Regione aveva istituito un "Ente per lo sviluppo dell'artigianato"

(E.S.A.), dotato di personalità giuridica, pubblica, disponendo, fra

l'altro, che l'assunzione del personale, salvo quello necessario per il

primo impianto degli uffici dell'Ente, avrebbe dovuto essere fatta per

concorso, mentre si rinviava ad una successiva legge regionale la

determinazione dell'organico dell'Ente e la disciplina dello stato

giuridico e del trattamento economico del personale.

La Regione aveva inteso poi provvedere in merito con un disegno di

legge del 26 ottobre 1966, n. 107, il quale venne, peraltro, rinviato

alla Regione stessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai

fini del riesame di numerose disposizioni, le quali avevano dato luogo

a dubbi di legittimità.

Senonché la Regione aveva riapprovato il provvedimento con

deliberazione in data 16 dicembre 1966, n. 107 bis, senza apportarvi

alcuna modificazione, provocando in conseguenza la impugnativa della

legge davanti alla Corte costituzionale, deliberata dal Consiglio dei

Ministri il 22 dicembre 1966, in base ad una serie di considerazioni

esposte nel ricorso depositato dalla Avvocatura generale dello Stato.

In tale ricorso si premette che il provvedimento regionale consta

di quattro capi, i quali prevedono rispettivamente le norme per la

classificazione e l'ordinamento delle carriere (artt. 1-9), l'accesso a

tali carriere (artt. 10- 19), lo svolgimento delle carriere stesse

(artt. 20-33) e, infine, le disposizioni concernenti la sistemazione

del personale assunto per il primo impianto (artt. 34-42).

Vi si osserva poi che:

1) l'inizio dello sviluppo di carriera non è stabilito in

conformità di quello del corrispondente personale statale, ma

direttamente alla qualifica superiore;

2) l'ammissione ai concorsi della carriera direttiva e di concetto

del personale immediatamente inferiore non corrisponde alle condizioni

previste per gli statali;

3) per il conseguimento delle promozioni non è richiesta

l'anzianità nella qualifica e nella carriera pari a quella prevista

per il personale dello Stato;

4) il conferimento al personale già in servizio delle qualifiche

superiori a quelle iniziali dovrebbe essere subordinato al possesso di

una congrua anzianità di servizio, prestato anche presso enti pubblici

con funzioni analoghe a quelle relative alla carriera cui appartiene la

qualifica da conferire, il che non è previsto dalle norme in

questione;

5) per la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti

delle commissioni esaminatrici non sono state osservate le disposizioni

contenute nel D.P.R. 11 gennaio 1965, n. 5;

6) agli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge,

nonché a quelli relativi al funzionamento dell'Ente si dovrebbe far

fronte, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 18 ottobre 1965, n.

21, con il complesso delle entrate dell'Ente stesso e non

esclusivamente mediante i contributi della Regione;

7) dovendosi ormai ritenere superata la fase di primo impianto

dell'Ente, non avrebbe più ragione di essere la possibilità

dell'assunzione di altro personale senza concorso.

La Regione, in persona del Presidente della Giunta, si è

costituita tempestivamente in giudizio, depositando nella cancelleria

della Corte in data 24 gennaio 1967 le proprie deduzioni.

La difesa della Regione premette in linea di principio che la

disposizione dell'art. 68, secondo comma, dello Statuto regionale, che

essa definisce quale unico fondamento del ricorso, sarebbe del tutto

inconferente nella specie. Osserva in proposito che, a norma dell'art.

4, n. 1, dello Statuto, la Regione ha competenza legislativa piena o

primaria nella materia dello "Ordinamento degli uffici e degli enti

dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale

ad essi addetto". Sostiene poi che la legge in esame è senza alcuna

possibilità di dubbio rivolta a disciplinare lo stato giuridico ed

economico del personale di un ente dipendente dalla Regione, e quindi

rientrante fra i cosiddetti enti para-regionali, ai quali non sarebbero

applicabili le norme dettate per il personale dipendente dalle

amministrazioni dello Stato.

In quanto all'art. 68 dello Statuto regionale, si fa presente che

le norme contenute nel secondo comma di esse riguardano lo stato

giuridico ed economico del personale del "ruolo regionale", contestando

che una disposizione riferentesi in modo specifico al ruolo stesso

possa valere "comunque" per i ruoli di un ente diverso dalla Regione e

dipendente da questa. Si conclude pertanto nel senso che si deve

ammettere che lo svolgimento delle carriere non debba e non possa, per

natura di cose, corrispondere puntualmente a quella degli impiegati

civili dello Stato e che di conseguenza non debbano neppure

corrispondere in ogni dettaglio le disposizioni regolanti il passaggio

da una ad altra qualifica, da una ad altra carriera, con che cadrebbero

in tal modo anche le relative censure.

Tanto l'Avvocatura generale dello Stato quanto la difesa della

Regione Friuli- Venezia Giulia hanno depositato memorie per ribadire le

tesi già esposte nelle deduzioni precedenti. La prima ha insistito

soprattutto sulla necessità di interpretare la norma contenuta nel

secondo comma dell'art. 68 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia

Giulia anche in relazione alle disposizioni vigenti negli ordinamenti

delle altre regioni a statuto speciale, nonché sugli inconvenienti che

deriverebbero dalla concessione di trattamenti diversi al personale

della Regione ed al personale di altri enti, cosiddetti para-regionali.

La difesa della Regione ha invece sottolineato particolarmente il

rapporto che sussisterebbe fra le due norme contenute rispettivamente

nell'art. 4, n. 1, e nell'art. 68, secondo comma, dello Statuto della

Regione Friuli-Venezia Giulia, insistendo nella tesi - opposta a quella

sostenuta dall'Avvocatura generale dello Stato - concernente la

possibilità che la seconda norma sia suscettibile di applicazione a

tutto quanto riguarda l'organizzazione, l'ordinamento delle carriere e

lo stato giuridico ed economico di personale, che non sia qualificabile

come appartenente al "ruolo regionale".

Nella discussione orale alla pubblica udienza i difensori delle

parti hanno ribadito gli argomenti esposti negli atti scritti e

ripetuto le conclusioni già formulate. Considerato in diritto :

La prima e più rilevante questione discussa fra le parti, e sulla

quale ritiene di dovere anzitutto soffermarsi la Corte, concerne il

rapporto fra la norma contenuta nell'art. 4, n. 1, dello Statuto della

Regione Friuli- Venezia Giulia e l'altra sancita nel secondo comma

dell'art. 68 dello Statuto stesso.

Tanto la difesa dello Stato quanto quella della Regione hanno

discusso ampiamente sulla questione, come si è riferito nella

esposizione del fatto; ma riguardo a questo punto la Corte non ritiene

che sussista alcun dubbio che le due disposizioni non soltanto non si

trovano in contrasto, ma anzi si integrano reciprocamente, e quindi

debbono essere applicate entrambe, dato che quella del secondo comma

dell'art. 68 è stata evidentemente inserita nel testo dello Statuto

proprio al fine di chiarire e completare la disposizione contenuta

nell'art. 4, n. 1, onde evitare ogni rischio che gli enti così detti

para-regionali, e in particolare i loro dipendenti, potessero ottenere

trattamenti privilegiati di qualsiasi specie in confronto a quelli

normali spettanti al personale della Regione.

L'argomento addotto dalla difesa della Regione stessa, che nella

specie si tratterebbe di un Ente tanto modesto e di così scarsa

importanza e limitato personale, non superiore a 24 dipendenti, da non

potere dar luogo ad inconvenienti di alcun genere, non può influire in

alcun modo ai fini della decisione della Corte, cui spetta identificare

ed interpretare i principi costituzionali che devono essere osservati e

non già prevedere e valutare le eventuali conseguenze in linea di

fatto dell'una o dell'altra disposizione legislativa sottoposta al suo

esame e quindi delle proprie decisioni sulla legittimità

costituzionale di esse. Non mette conto, pertanto, soffermarsi né

sull'argomento che si vorrebbe desumere dallo scarso numero dei

componenti il personale dell'Ente in questione, né su quello opposto

deducibile dal fatto che la previsione di un contributo della Regione

agli oneri dell'Ente stesso nella misura di 425 milioni di lire

all'anno (vedi art. 42 della legge in esame) potrebbe far nascere

qualche dubbio sulla modesta struttura dell'istituto in questione

affermata dalla difesa della Regione.

Gli aspetti rilevanti ai fini della decisione sono ben altri: si

tratta - ed è perfino superfluo ricordarlo - di accertare se la

Regione, approvando la legge denunciata dallo Stato, abbia o no

osservato ed applicato le norme costituzionali in vigore. E nel caso in

esame la Corte non può non rilevare una patente violazione dello

Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, più o meno evidente nei

riguardi delle singole disposizioni della legge regionale, ma

facilmente ravvisabile nelle intenzioni, nello spirito e nelle singole

applicazioni dei principi assunti come base del provvedimento.

Considerato poi che le disposizioni dettate dal legislatore

regionale sono interdipendenti e rispondono ad uno stesso fine, la

Corte ritiene fuori luogo procedere ad un esame circostanziato di

ciascuna di esse, tanto più in quanto la dichiarazione di

illegittimità costituzionale di una parte del testo legislativo che

includerebbe necessariamente proprio le norme di principio che

informano tutta la legge, avrebbe come conseguenza nesessaria di

rendere inoperante ogni altra disposizione dettata ai fini

dell'applicazione delle prime.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intero testo

della legge impugnata, oggetto della domanda proposta in via principale

dal Presidente del Consiglio dei Ministri, importerà invece la

conseguenza di consentire alla Regione, sempre che lo ritenga

opportuno, di elaborare ed approvare un nuovo testo legislativo

destinato a disciplinare in modo unitario e coerente la materia,

beninteso entro i limiti e nei modi adeguati ai principi stabiliti

dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto della Regione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni sollevate dalla difesa della Regione,

dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione

Friuli-Venezia Giulia 16 dicembre 1966, n. 107 bis, sulla "Dotazione

organica dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato e lo stato

giuridico e il trattamento economico del personale" riapprovata in

seguito a rinvio il 16 dicembre 1966, in riferimento agli artt. 4, n.

1, e 68, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -

LUIGI OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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