Corte costituzionale

Sentenza n. 10/2000

Altra decisione · depositata il 17/01/2000 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del 16 settembre 1998 della Camera dei

deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli,

promosso con atto del tribunale di Roma sez. X penale, notificato il

16 giugno 1999, depositato in cancelleria il 22 successivo ed

iscritto al n. 20 del registro conflitti 1999.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1999 il giudice relatore

Valerio Onida;

Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale di Roma, davanti al quale pende un procedimento

penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, ha promosso, con

ordinanza emessa il 18 gennaio 1999, trasmessa a questa Corte il 22

giugno 1999, conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei

deputati in relazione alla deliberazione di detta Camera, adottata il

16 settembre 1998, su conforme proposta della Giunta per le

autorizzazioni a procedere, con la quale si è dichiarato che i fatti

per i quali è in corso il predetto procedimento penale concernono

opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni, ai

sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Il tribunale

premette che l'on. Sgarbi è imputato di diffamazione col mezzo della

stampa a danno del magistrato Giancarlo Caselli, all'epoca

procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, per

averne offeso la reputazione, anche con l'attribuzione di fatto

determinato, affermando, in dichiarazioni rese alle agenzie

giornalistiche ANSA ed AGI rese pubbliche il 27 aprile 1994, in

relazione al procedimento penale nei confronti del sen. Giulio

Andreotti, indagato da quella procura, di aver dato mandato ai suoi

legali di denunciare il magistrato; che "il processo Andreotti è un

processo politico"; ed ancora che avrebbe denunciato il Caselli per

"truffa aggravata e abuso d'ufficio per aver utilizzato il proprio

ruolo per un'azione politica". Premette inoltre che la relazione

della Giunta, nel motivare la proposta poi accolta dalla Camera,

aveva rilevato anzitutto che "la questione oggetto delle

dichiarazioni dell'on. Sgarbi ha costituito anche l'argomento di

alcune interrogazioni parlamentari"; aveva richiamato la tesi,

sostenuta dal parlamentare in sede di audizione, secondo cui "le sue

affermazioni avevano un contenuto eminentemente politico e non erano

intese a diffamare la persona del procuratore della Repubblica di

Palermo", osservando che tale era stata anche l'opinione della giunta

stessa, la quale aveva rilevato "che i suddetti temi sono stati a

lungo - e permangono tali anche al momento attuale - al centro del

dibattito politico e parlamentare, dibattito in ordine al quale ogni

partito, ogni gruppo e anche, in definitiva, ogni singolo

parlamentare ha legittimamente maturato le proprie opinioni". Ciò

premesso, il tribunale osserva che "la dichiarazione con la quale si

attribuisce ad una persona la commissione di delitti - accompagnata

dal preannuncio dell'esercizio di un diritto-dovere (quello di

denuncia)

riconosciuto dall'ordinamento a tutti i soggetti" - sarebbe condotta

esulante dall'esercizio delle funzioni di parlamentare. Né,

secondo il tribunale, varrebbero in contrario le considerazioni

svolte dalla Giunta della Camera: perché il lancio di agenzia non

sarebbe avvenuto sulla base del recepimento di una interrogazione

parlamentare, bensì sulla scorta di una mera dichiarazione resa, non

in veste di parlamentare, dall'on. Sgarbi; e perché "su uno stesso

argomento - benché oggetto centrale di lungo, attuale e diffuso

dibattito parlamentare e politico - possono esser espresse, accanto o

in contrapposizione a legittime opinioni, dichiarazioni astrattamente

o potenzialmente lesive dell'altrui reputazione". Quanto

all'affermazione del deputato di non aver inteso diffamare la persona

del magistrato, il tribunale osserva che essa non riuscirebbe a

scalfire la convinzione, secondo cui una critica politica non

potrebbe impunemente "consistere nell'attribuzione, ad una persona

nominativamente indicata, della perpetrazione di delitti,

attribuzione avvenuta in assenza, secondo l'ipotesi accusatoria, dei

canoni della verità e della continenza, in grado di scriminare la

condotta diffamatoria".

2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile, in sede di

delibazione ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge

n. 87 del 1953, con ordinanza di questa Corte n. 238 del 1999; l'atto

introduttivo e l'ordinanza sono stati successivamente, nei termini

assegnati, notificati alla Camera dei deputati e depositati con la

prova dell'avvenuta notifica.

3. - Si è costituita la Camera dei deputati, chiedendo in via

principale che il conflitto sia dichiarato irricevibile per

inidoneità dell'atto - l'ordinanza emessa dal Tribunale - con cui è

stato promosso; in subordine, che sia dichiarato che spettava alla

Camera affermare l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on.

Sgarbi. La difesa della Camera dà atto della risalente

giurisprudenza di questa Corte che ha considerato ammissibile il

conflitto sollevato da autorità giudiziaria mediante ordinanza e non

già mediante ricorso, ma prospetta articolate argomentazioni intese

a dimostrare l'infondatezza di tale assunto, invitando la Corte a

rivedere il proprio indirizzo sul punto. Pur ammettendo che

l'ordinanza del tribunale di Roma presenta un duplice contenuto,

disponendo da una parte la sospensione del processo e la trasmissione

degli atti a questa Corte, chiedendo dall'altra di dichiarare che non

spetta alla Camera dei deputati ritenere coperte da insindacabilità

le opinioni espresse dall'on. Sgarbi, la difesa della parte sostiene

la infungibilità del ricorso e dell'ordinanza. Quest'ultima sarebbe

un provvedimento giurisdizionale, compiuto, ai sensi dell'art. 101,

primo comma, della Costituzione, "in nome del popolo italiano", e

soggetto all'obbligo di motivazione di cui all'art. 111, primo comma,

della Costituzione. Il ricorso invece è atto di parte, che non deve

essere motivato ma deve contenere l'esposizione sommaria delle

ragioni di conflitto e l'indicazione delle norme costituzionali che

regolano la materia, ai sensi dell'art. 26 delle norme integrative.

Inoltre la forma dell'ordinanza, che è provvedimento

giurisdizionale, renderebbe difficile applicare la normativa sulla

rinuncia al ricorso e la sua accettazione; e sarebbe inidonea a

formalizzare il rapporto fra l'organo collegiale e il suo presidente,

cui spetterebbe la legittimazione processuale. Il tribunale avrebbe

sovrapposto la logica del giudizio costituzionale incidentale a

quella del conflitto di attribuzioni, come sarebbe dimostrato anche

dalla trasmissione alla Corte degli atti del processo, che invece,

essendo documenti del ricorrente, dovrebbero essere depositati presso

la Corte, nel numero di copie prescritto dall'art. 6 delle norme

integrative. Tale norma verrebbe invece, secondo la prassi attuale,

aggirata dall'autorità giurisdizionale, con violazione del principio

di parità fra le parti del giudizio. D'altra parte, secondo la

difesa della Camera, se fosse possibile scindere le due parti

dell'ordinanza, allora dovrebbe distinguersi fra ordinanza, relativa

al giudizio pendente, e ricorso; e verrebbe meno l'argomento, addotto

a giustificazione dell'impiego dell'ordinanza, della tipicità dei

provvedimenti dei giudici; l'atto di promozione del conflitto sarebbe

esercizio del diritto di difesa in giudizio, e dunque sarebbe tipico,

ma non in quanto atto del giudice, bensì come atto di parte. Non

sarebbe costituzionalmente giustificata la diversità di trattamento

dei conflitti promossi dall'autorità giudiziaria rispetto a quelli

promossi da altri poteri. Né potrebbe farsi leva sul principio di

economia processuale, perché il ricorso non è un atto del processo,

ma atto di impulso del diverso giudizio davanti alla Corte; e quanto

a quest'ultimo, le esigenze di economia processuale non dovrebbero

far aggio sul doveroso rispetto delle norme di procedura, così come

è avvenuto quando la Corte ha dichiarato improcedibili ricorsi per

conflitto depositati tardivamente, nonostante la possibilità di

riproposizione dei conflitti medesimi.

4. - Nel merito, la difesa della Camera muove dalla tesi, che

qualifica intermedia, secondo cui la insindacabilità coprirebbe non

tutta l'attività politica svolta dal parlamentare, ma, oltre agli

atti tipici, le opinioni collegate da nesso funzionale con il mandato

parlamentare; e sottolinea il carattere politico della rappresentanza

della nazione, nel senso che essa attiene alla generalità degli

interessi della polis, non predeterminabili a priori, e che devono

essere apprezzati in concreto sulla base di una valutazione

schiettamente politica: l'attività parlamentare, in quanto "libera

nel fine", non avrebbe contorni definibili in astratto. Pur non

dovendosi confondere fra la funzione parlamentare e l'attività del

singolo parlamentare, pur tuttavia la vastità dell'ambito funzionale

coperto dal mandato imporrebbe di negare la riconducibilità ad esso

delle sole attività del singolo membro delle Camere che siano

manifestamente estranee alla funzione. Questa Corte, il cui controllo

in questo caso confinerebbe con apprezzamenti di tipo essenzialmente

politico, non potrebbe che limitarsi ad un controllo "esterno",

attinente alla manifesta inattendibilità degli apprezzamenti

compiuti dall'organo autore dell'atto controllato. Nella specie, ad

avviso della Camera, sussisterebbe quella specifica connessione con

atti tipici della funzione che, secondo la giurisprudenza di questa

Corte, sarebbe condizione necessaria e sufficiente perché l'opinione

espressa si debba considerare coperta dalla garanzia di cui all'art.

68, primo comma, della Costituzione. Infatti, in primo luogo, l'on.

Sgarbi avrebbe già manifestato il proprio dissenso nei confronti del

procedimento penale instaurato a carico del sen. Andreotti, prima

dei fatti oggi a lui contestati, in occasione del dibattito al Senato

sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dello

stesso sen. Andreotti, cui lo Sgarbi assisteva dalla tribuna

riservata ai deputati: nel corso di quel dibattito il suo dissenso

era stato manifestato così fermamente e vivacemente, che il

Presidente del Senato aveva disposto il suo allontanamento dall'aula,

informandone il Presidente della Camera, il quale, a sua volta,

espresse rammarico per l'impossibilità, allo stato dei regolamenti

parlamentari, di infliggere all'on. Sgarbi una sanzione disciplinare,

così implicitamente statuendo che la vicenda atteneva esclusivamente

alla vita interna delle Camere. In secondo luogo, sussisterebbe una

stretta connessione fra le dichiarazioni contestate e l'esercizio, da

parte dell'on. Sgarbi, del potere di sindacato ispettivo

parlamentare, esplicatosi anzitutto con la presentazione, un anno

prima dei fatti di cui è giudizio, e cioè il 28 aprile 1993, di

un'interrogazione in merito all'uso "politico" dei "pentiti"; e poi

con la presentazione, in data 29 aprile 1994, di due interrogazioni

al Ministro della giustizia (di cui la prima presentata in realtà il

giorno 28, ancorché registrata il 29), coincidenti nella sostanza

con le dichiarazioni contestate, risolvendosi nella imputazione al

dott. Caselli dell'accusa di avere esercitato l'azione penale nei

confronti del sen. Andreotti "per motivi inesistenti e infondati",

tali da imporre l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti

del magistrato. La difesa osserva che, trattandosi di interrogazione

rivolta al Ministro della giustizia, l'on. Sgarbi faceva riferimento

alla sola responsabilità disciplinare, che il Ministro può

attivare, e non parlava della responsabilità penale, evocata invece

nelle dichiarazioni contestate, ma che la sostanza delle critiche e

delle loro conseguenze era identica. Non varrebbe obiettare che le

predette interrogazioni sono successive rispetto alle dichiarazioni,

poiché in realtà esse sarebbero contemporanee, e nelle

dichiarazioni si afferma di avere già predisposto le interrogazioni,

mentre il ritardo nel deposito delle stesse sarebbe meramente

accidentale. La vicenda in discussione andrebbe inoltre inquadrata

nel contesto del dibattito politico-parlamentare sul "caso

Andreotti", concernente un processo di portata storica: dibattito nel

cui ambito si sono registrati interventi volti a censurare l'operato

dei magistrati e a sottolineare la natura politica del processo:

questo sarebbe anche l'addebito formulato dall'on. Sgarbi. La parte

rileva infine che la deliberazione della Camera è intervenuta nel

rispetto delle regole procedurali, dopo che la Giunta aveva proceduto

in contraddittorio con l'on. Sgarbi, e sulla base di una puntuale

illustrazione del deputato che faceva funzione di relatore: onde la

Camera avrebbe puntualmente e precisamente apprezzato la consistenza

politica delle dichiarazioni dell'on. Sgarbi, indicando con

precisione le ragioni del nesso funzionale che le legavano

all'esercizio del mandato parlamentare, e dunque riscontrando

esattamente l'esistenza dei presupposti dell'insindacabilità.

5. - In una successiva memoria depositata in vista dell'udienza, la

difesa della Camera ribadisce anzitutto, richiamando la più recente

giurisprudenza di questa Corte, la tesi per cui le opinioni espresse

dal parlamentare extra moenia sarebbero assistite dalla garanzia

costituzionale dell'insindacabilità ove ricorra il nesso funzionale

con il mandato parlamentare, e ricorda un orientamento espresso dalla

Corte di cassazione, secondo cui il controllo, in sede di conflitto,

sulle deliberazioni parlamentari sarebbe assimilabile a quello

sull'eccesso di potere, e le opinioni espresse da un parlamentare

sarebbero insindacabili anche solo quando siano "plausibilmente

ricollegabili" alla sua funzione. La stessa Camera, nella specie,

avrebbe motivato la propria deliberazione non in ragione di una

presunta "copertura" generale di qualunque attività politica, ma

proprio in ragione del nesso funzionale che impone il riconoscimento

della garanzia dell'insindacabilità. Non potrebbe dunque riscontrasi

alcun vizio di procedimento, né alcun sintomo di "eccesso di

potere". In particolare, la difesa ribadisce che non vi sarebbe

stato da parte della Camera un erroneo apprezzamento dei presupposti

dell'insindacabilità, posto che le dichiarazioni contestate non

erano altro che la prosecuzione extra moenia dell'attività di

parlamentare. Quanto alle due più recenti interrogazioni presentate

dall'on. Sgarbi, solo formalmente posteriori rispetto alle

dichiarazioni, sarebbe da escludere la possibilità che esse siano

state presentate per legittimare artificiosamente a posteriori

dichiarazioni altrimenti non coperte da insindacabilità. Le

dichiarazioni dell'on. Sgarbi sarebbero in realtà unite in

inscindibile nesso logico, e quindi funzionale, con i suoi atti di

sindacato ispettivo. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzioni promosso dal tribunale di Roma

nei confronti della Camera dei deputati - dichiarato ammissibile in

sede di delibazione con la ordinanza n. 238 del 1999 - investe la

deliberazione del 16 settembre 1998 con la quale l'assemblea, su

conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha

dichiarato che i fatti per i quali è in corso, davanti al tribunale

ricorrente, un procedimento penale a carico del deputato Vittorio

Sgarbi, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa a danno

del magistrato Giancarlo Caselli, all'epoca procuratore della

Repubblica presso il tribunale di Palermo, concernono opinioni

espresse da quel parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, ai

sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Con dichiarazioni rese a due agenzie giornalistiche, che le

diffondevano il 27 aprile 1994, il deputato Sgarbi, secondo l'accusa,

avrebbe offeso, anche con l'attribuzione di un fatto determinato, la

reputazione del magistrato affermando, in relazione al procedimento

penale nei confronti del sen. Andreotti indagato dalla Procura della

Repubblica di Palermo, che "il processo Andreotti è un processo

politico"; e annunciando di aver dato mandato ai suoi legali di

denunciare il magistrato, capo di detta procura, per "truffa

aggravata e abuso di ufficio per aver utilizzato il proprio ruolo per

una azione politica".

La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei

deputati, nella relazione che accompagnava la proposta accolta

dall'assemblea, rilevava che "la questione oggetto delle

dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi ha costituito anche l'argomento

di alcune interrogazioni parlamentari"; esprimeva l'opinione che,

come fatto presente dal deputato, le sue affermazioni avevano un

contenuto eminentemente politico e non erano intese a diffamare la

persona del procuratore della Repubblica di Palermo; rilevava che "i

suddetti temi sono stati a lungo - e permangono tali anche al momento

attuale - al centro del dibattito politico e parlamentare, dibattito

in ordine al quale ogni partito, ogni gruppo e anche, in definitiva,

ogni singolo parlamentare ha legittimamente maturato le proprie

opinioni".

Il tribunale ricorrente ritiene che la Camera, con la dichiarazione

di insindacabilità, abbia illegittimamente esercitato il proprio

potere, perché avrebbe arbitrariamente valutato il presupposto del

collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare:

infatti, ad avviso del ricorrente, la dichiarazione con la quale si

attribuisce ad una persona la commissione di delitti, accompagnata

dal preannuncio dell'esercizio del diritto-dovere di denuncia,

riconosciuto dall'ordinamento a tutti i soggetti, sarebbe condotta

esulante dall'esercizio della funzione di parlamentare.

2. - L'eccezione di irricevibilità del conflitto per inidoneità

dell'atto introduttivo, sollevata dalla difesa della Camera dei

deputati, non può essere accolta.

È ben vero che nel conflitto di attribuzioni - a differenza che

nella questione di legittimità costituzionale sollevata in via

incidentale - il giudice, quale titolare della funzione

giurisdizionale, si fa promotore del giudizio come parte ricorrente,

in vista della tutela di un interesse potenzialmente fornito di

protezione costituzionale; e dunque l'atto introduttivo è un atto

del giudizio costituzionale, ne assume i contenuti e le forme e ne

segue le regole procedurali. Ma da ciò non si può trarre la

conclusione della irricevibilità del presente conflitto in quanto

promosso con ordinanza. Quella del tribunale di Roma, infatti, al di

là del nomen juris possiede i requisiti necessari di un valido

ricorso, come definiti dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953 e

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale: vi è l'identificazione del soggetto ricorrente

(l'organo giudiziario procedente) e dell'atto da cui si afferma

discendere la lamentata lesione di attribuzioni ad esso spettanti (la

deliberazione della Camera dei deputati); vi è l'espressione della

volontà di promuovere il conflitto e la richiesta di una pronuncia

della Corte che dichiari non spettare alla Camera la valutazione

contenuta nella deliberazione impugnata, e che annulli quest'ultima;

vi è l'indicazione delle "ragioni del conflitto" e delle "norme

costituzionali che regolano la materia", nonché la sottoscrizione

del soggetto ricorrente, nella persona del Presidente e dei membri

del collegio giudicante. L'atto è pervenuto alla cancelleria di

questa Corte in forma che può assimilarsi al "deposito" di cui al

citato art. 26 delle norme integrative, ed è stato, dopo l'ordinanza

di ammissibilità, regolarmente notificato a cura del ricorrente e

depositato con la prova dell'avvenuta notifica.

Tanto basta perché si debba procedere all'esame del merito.

3. - Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito

precisati.

Questa Corte, ai fini della risoluzione del conflitto, è chiamata

a decidere se le dichiarazioni dell'on. Sgarbi possano dirsi, ed

eventualmente in quali limiti, rese nell'esercizio delle funzioni

parlamentari. Esula quindi dal compito della Corte, la risposta al

quesito se le dichiarazioni in questione integrino gli estremi del

reato ascritto al deputato, o non concretino piuttosto la

manifestazione del diritto di critica politica, di cui egli, al pari

di qualsiasi altro soggetto, fruisce, e che certamente comprende il

diritto di critica anche nei confronti della magistratura e

dell'operato di suoi membri: diritto a sua volta tutelato dall'art.

21 della Costituzione. A questa domanda è chiamato a rispondere il

giudice del processo penale, al quale spetta pronunciarsi in concreto

sul rapporto fra diritto di libera manifestazione del pensiero, in

particolare in campo politico, e diritto all'onore e alla reputazione

del soggetto che si ritenga leso dall'opinione espressa.

Il giudizio della Corte verte, invece, sulla tutela delle

rispettive sfere di attribuzioni, ed investe la controversia

sull'applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione,

originata dal contrasto tra la valutazione della Camera e quella

dell'autorità giurisdizionale procedente.

A tal fine, la Corte non può limitarsi a verificare la validità o

la congruità delle motivazioni - ove siano espresse - con le quali

la Camera di appartenenza del parlamentare abbia dichiarato

insindacabile una determinata opinione. Il giudizio in sede di

conflitto fra poteri non si atteggia a giudizio sindacatorio

(assimilabile a quello del giudice amministrativo chiamato a valutare

un atto cui si imputi il vizio di eccesso di potere) su di una

determinazione discrezionale dell'assemblea politica. In questo senso

va precisato e in parte corretto quanto affermato nella pregressa

giurisprudenza, circa i caratteri del controllo di questa Corte sulle

deliberazioni di insindacabilità adottate dalle Camere (cfr.

sentenza n. 265 del 1997): la Corte, chiamata a svolgere, in

posizione di terzietà, una funzione di garanzia, da un lato

dell'autonomia della Camera di appartenenza del parlamentare,

dall'altro della sfera di attribuzione dell'autorità

giurisdizionale, non può verificare la correttezza, sul piano

costituzionale, di una pronuncia di insindacabilità senza verificare

se, nella specie, l'insindacabilità sussista, cioè se l'opinione di

cui si discute sia stata espressa nell'esercizio delle funzioni

parlamentari, alla luce della nozione di tale esercizio che si desume

dalla Costituzione (cfr. sentenza in pari data, n. 11 del 2000).

4. - Questa Corte ha già più volte sottolineato che la

prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione non

copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento

della sua attività politica, ma solo quelle legate da "nesso

funzionale" con le attività svolte "nella qualità" di membro delle

Camere (sentenze n. 375 del 1997, n. 289 del 1998, n. 329 e n. 417

del 1999). Si tratta ora di precisare, rispetto alla precedente

giurisprudenza della Corte ed anche in vista di esigenze di certezza,

quando ricorra tale nesso funzionale.

È pacifico che costituiscono opinioni espresse nell'esercizio

della funzione quelle manifestate nel corso dei lavori della Camera e

dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi

fra le funzioni svolte dalla Camera medesima, ovvero manifestate in

atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà

proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea.

Invece l'attività politica svolta dal parlamentare al di fuori di

questo ambito non può dirsi di per sé esplicazione della funzione

parlamentare nel senso preciso cui si riferisce l'art. 68, primo

comma, della Costituzione.

Nel normale svolgimento della vita democratica e del dibattito

politico, le opinioni che il parlamentare esprima fuori dai compiti e

dalle attività propri delle assemblee rappresentano piuttosto

esercizio della libertà di espressione comune a tutti i consociati:

ad esse dunque non può estendersi, senza snaturarla, una immunità

che la Costituzione ha voluto, in deroga al generale principio di

legalità e di giustiziabilità dei diritti, riservare alle opinioni

espresse nell'esercizio delle funzioni.

La linea di confine fra la tutela dell'autonomia e della libertà

delle Camere, e, a tal fine, della libertà di espressione dei loro

membri, da un lato, e la tutela dei diritti e degli interessi,

costituzionalmente protetti, suscettibili di essere lesi

dall'espressione di opinioni, dall'altro lato, è fissata dalla

Costituzione attraverso la delimitazione funzionale dell'ambito della

prerogativa. Senza questa delimitazione, l'applicazione della

prerogativa la trasformerebbe in un privilegio personale (cfr.

sentenza n. 375 del 1997), finendo per conferire ai parlamentari una

sorta di statuto personale di favore quanto all'ambito e ai limiti

della loro libertà di manifestazione del pensiero: con possibili

distorsioni anche del principio di eguaglianza e di parità di

opportunità fra cittadini nella dialettica politica.

Né si può accettare, senza vanificare tale delimitazione, una

definizione della "funzione" del parlamentare così generica da

ricomprendervi l'attività politica che egli svolga in qualsiasi

sede, e nella quale la sua qualità di membro delle Camere sia

irrilevante. Nel linguaggio e nel sistema della Costituzione, le

"funzioni" riferite agli organi non indicano generiche finalità, ma

riguardano ambiti e modi giuridicamente definiti: e questo vale anche

per la funzione parlamentare, ancorché essa si connoti per il suo

carattere non "specializzato" (cfr. sentenze n. 148 del 1983; n. 375

del 1997).

5. - Discende da quanto osservato che la semplice comunanza di

argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni

espresse dal deputato o dal senatore in sede parlamentare non può

bastare a fondare l'estensione alla prima della immunità che copre

le seconde. Tanto meno può bastare a tal fine la ricorrenza di un

contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca.

Siffatto tipo di collegamenti non può valere di per sé a conferire

carattere di attività parlamentare a manifestazioni di opinioni che

siano oggettivamente ad essa estranee. Sarebbe, oltre tutto,

contraddittorio da un lato negare - come è inevitabile negare - che

di per sé l'espressione di opinioni nelle più diverse sedi

pubbliche costituisca esercizio di funzione parlamentare, e

dall'altro lato ammettere che essa invece acquisti tale carattere e

valore in forza di generici collegamenti contenutistici con attività

parlamentari svolte dallo stesso membro delle Camere.

In questo senso va precisato il significato del "nesso funzionale"

che deve riscontrarsi, per poter ritenere l'insindacabilità, tra la

dichiarazione e l'attività parlamentare. Non cioè come semplice

collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e

dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa

quale espressione di attività parlamentare (cfr. sentenza, in pari

data, n. 11 del 2000).

6. - Nella specie qui in esame si tratta di dichiarazioni rese dal

deputato a due agenzie giornalistiche, evidentemente al di fuori

dell'esercizio di funzioni parlamentari. La considerazione

dell'intento politico e non diffamatorio delle dichiarazioni, e della

collocazione del tema trattato al centro del dibattito politico e

parlamentare - cioè di due degli argomenti addotti dalla Giunta

della Camera a fondamento della dichiarazione di insindacabilità -

resta estranea all'oggetto del presente giudizio, attenendo piuttosto

alla verifica della compatibilità della opinione espressa con i

limiti del diritto di critica politica.

Vero è invece, come pure ricordato dalla Giunta, che "la questione

oggetto delle dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi ha costituito anche

l'argomento di alcune interrogazioni parlamentari". Ma, per quanto si

è detto sopra, non basta il mero collegamento di argomento con atti

di sindacato ispettivo; tanto meno basta il richiamo, effettuato

dalla difesa della Camera, alla manifestazione di dissenso del

deputato, espressa in Senato dove egli assisteva alla seduta, circa

il processo intentato a carico del sen. Andreotti e la relativa

richiesta di autorizzazione a procedere della procura di Palermo,

sottoposta in quella circostanza al Senato.

Le dichiarazioni potrebbero dunque essere coperte dalla immunità

solo in quanto risultassero sostanzialmente riproduttive di

un'opinione espressa in sede parlamentare. Infatti l'opinione

espressa nell'esercizio della funzione non è protetta da immunità

solo nell'occasione specifica in cui viene manifestata nell'ambito

parlamentare, ricadendo al di fuori della sfera della prerogativa se

venga riprodotta in sede diversa. L'immunità riguarda non già solo

l'occasione specifica in cui le opinioni sono manifestate nell'ambito

parlamentare, ma il contenuto storico di esse, anche quando ne sia

realizzata la diffusione pubblica, in ogni sede e con ogni mezzo. La

pubblicità, infatti, e anzi la naturale destinazione, per così

dire, alla collettività dei rappresentati, che caratterizza

normalmente le attività e gli atti del Parlamento, proprio per

assicurarne la funzione di sede massima della libera dialettica

politica, comporta che l'immunità si estenda a tutte le altre sedi

ed occasioni in cui l'opinione venga riprodotta al di fuori

dell'ambito parlamentare.

Ma l'immunità è limitata a quel contenuto storico: e dunque, nel

caso di riproduzione all'esterno della sede parlamentare, è

necessario, per ritenere che sussista l'insindacabilità, che si

riscontri la identità sostanziale di contenuto fra l'opinione

espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella sede

"esterna".

Ciò che si richiede, ovviamente, non è una puntuale coincidenza

testuale, ma una sostanziale corrispondenza di contenuti.

7. - Nella specie, non può aver rilievo il richiamo - pure fatto

dalla difesa della Camera - alla interrogazione n. 3/00937 presentata

dall'on. Sgarbi il 28 aprile 1993, cioè un anno prima delle

dichiarazioni contestate, in quanto tale interrogazione verteva solo

sul cosiddetto "uso politico dei pentiti" e sul "pericolo di

inchieste giudiziarie pilotate attraverso i pentiti", essendo volta a

conoscere le iniziative del Governo per far sì che il fenomeno del

"pentitismo" "non si presti ad essere gestito e politicamente

utilizzato in modo disinvolto per interessi di parte". L'oggetto e il

contenuto di tale atto ispettivo (ove non compare alcun riferimento

all'attuale querelante dott. Caselli) non hanno dunque più che un

generico collegamento tematico con il contenuto delle dichiarazioni

in questione.

Restano le due interrogazioni n. 3/00009 e n. 3/00010, presentate

dall'on. Sgarbi rispettivamente il 28 e il 29 aprile 1994 (ancorché

registrate entrambe in data 29 aprile), cioè nei giorni

immediatamente successivi alle dichiarazioni, nelle quali ci si

riferiva appunto ad una interrogazione. Può convenirsi con la difesa

della Camera che, in questo caso, vi è sostanziale contestualità

fra le une e le altre.

Egualmente però le dichiarazioni non possono considerarsi come

divulgazione del contenuto delle interrogazioni, in quanto la

sostanziale corrispondenza di contenuto fra le une e le altre è solo

parziale.

La prima delle due interrogazioni si riferisce alle presunte

dichiarazioni di un testimone, che avrebbe smentito un assunto della

procura di Palermo, e chiede al Ministro della giustizia "se non

ritenga di disporre accertamenti ispettivi circa la correttezza delle

procedure giudiziarie in questione ed eventualmente promuovere

l'azione disciplinare davanti al CSM nei confronti del dottor

Caselli, che, se quanto esposto in premessa risultasse vero, avrebbe

chiesto l'autorizzazione a procedere contro il senatore Andreotti per

motivi inesistenti e infondati". Nella seconda interrogazione si

riferisce il contenuto di un articolo pubblicato dal settimanale

Epoca da cui sarebbe risultato fra l'altro che nell'indagine di

Palermo non erano emerse prove concrete a carico del sen. Andreotti,

si chiede se risulti al Governo che quanto riportato dal settimanale

risponda al vero, e si chiede al Ministro "se non ritenga, in caso

affermativo, di disporre accertamenti ispettivi ai fini di

un'eventuale promozione di un procedimento disciplinare davanti al

CSM".

Anche nelle dichiarazioni alle agenzie il deputato faceva

riferimento all'articolo pubblicato da Epoca e alla mancanza di prove

nel processo Andreotti; nelle interrogazioni non si trova invece né

la testuale affermazione, contenuta nelle dichiarazioni, secondo cui

"il processo Andreotti è un processo politico", né alcun accenno

alla preannunciata denuncia nei confronti del dott. Caselli per

truffa e abuso d'ufficio, per avere utilizzato il proprio ruolo per

una azione politica: cioè non si trovano le due affermazioni sulle

quali si basa l'ipotesi accusatoria relativa al reato di diffamazione

contestato al deputato. E se la prima di esse, relativa al carattere

"politico" del processo di Palermo, potrebbe trovare una certa

sostanziale corrispondenza nell'addebito, peraltro solo ipotizzato,

nella prima interrogazione, di aver chiesto l'autorizzazione a

procedere contro il senatore Andreotti "per motivi inesistenti e

infondati", la seconda, cioè l'annuncio di una denuncia per reati

determinati, in relazione all'addebito di strumentalizzazione

politica del ruolo del procuratore, non trova alcuna corrispondenza

sostanziale negli atti ispettivi.

Né può equivalere ad essa il riferimento ad eventuali azioni

disciplinari, una volta (nella prima interrogazione) in relazione

alla "correttezza delle procedure giudiziarie in questione", e

un'altra volta (nella seconda interrogazione) in via del tutto

generica. Non vale osservare che al Ministro, per la sua competenza,

non si poteva che prospettare la sola ipotesi di responsabilità

disciplinare, e non quella di una responsabilità penale. Proprio

questo rilievo sulla competenza ministeriale, evocabile ed evocata

nell'interrogazione, non fa che sottolineare la differenza di

contenuto fra gli atti ispettivi, esercizio della funzione

parlamentare, e le dichiarazioni alle agenzie, ove si muove un

addebito determinato di (affermata) rilevanza penale: elemento,

quest'ultimo, specificamente posto a base dell'imputazione mossa al

deputato.

8. - Si deve dunque concludere che le dichiarazioni dell'on.

Sgarbi, per la parte priva di sostanziale corrispondenza con il

contenuto degli atti ispettivi citati, non possono ritenersi rese

nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e dunque coperte

dall'immunità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione; in relazione a tale parte, dunque, va annullata la

deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare che i

fatti per i quali è in corso presso il tribunale di Roma il

procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, per

diffamazione a danno dell'allora procuratore della Repubblica di

Palermo Giancarlo Caselli, limitatamente al contenuto delle

dichiarazioni del medesimo deputato non corrispondente

sostanzialmente a quello delle interrogazioni da lui presentate al

Ministro della giustizia il 29 aprile 1994, concernono opinioni

espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai

sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; di conseguenza

annulla nella parte in cui si riferisce al predetto contenuto delle

dichiarazioni, la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera

dei deputati nella seduta del 16 settembre 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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