Corte costituzionale

Sentenza n. 10/1995

Altra decisione · depositata il 12/01/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione della legge 25 marzo 1993, n.

81 recante "Elezione diretta del sindaco, del presidente della

provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale",

limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 3, comma quinto, limitatamente alle parole: "Nei comuni

con popolazione superiore a quella dei comuni di cui all'art. 5, più

liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco.

In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma

amministrativo e si considerano fra di loro collegate.";

Articolo 5, intestazione dell'articolo, limitatamente alle

parole: "nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti."; comma

primo, limitatamente alle parole: "Nei comuni con popolazione sino a

15.000 abitanti,";

Articolo 6;

Articolo 7, iscritto al n. 77 del registro referendum;

Vista l'ordinanza del 30 novembre 1994 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato Achille Chiappetti per i presentatori Giuseppe

Calderisi, Lorenzo Strik Lievers e Elio Vito.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, esaminata la richiesta di referendum popolare - presentata da

Giuseppe Calderisi, Ottavio Lavaggi, Sergio Augusto Stanziani

Ghedini, Elio Vito e Lorenzo Strik Lievers - sulla legge 25 marzo

1993, n. 81, verificata la regolarità della richiesta, ne ha

dichiarato la legittimità con ordinanza del 30 novembre 1994.

La richiesta di referendum ha per oggetto il seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogata la legge 25 marzo 1993, n. 81 recante

"Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del

consiglio comunale e del consiglio provinciale", limitatamente alle

seguenti parti:

Articolo 3, comma quinto, limitatamente alle parole: "Nei comuni

con popolazione superiore a quella dei comuni di cui all'art. 5, più

liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco.

In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma

amministrativo e si considerano fra di loro collegate.";

Articolo 5, intestazione dell'articolo, limitatamente alle

parole: "nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti."; comma

primo, limitatamente alle parole: "Nei comuni con popolazione sino a

15.000 abitanti,";

Articolo 6;

Articolo 7;?".

2. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,

il Presidente ha convocato la Corte in camera di consiglio per il 9

gennaio 1995, disponendo che ne fosse data comunicazione ai promotori

della richiesta di referendum ed al Presidente del Consiglio dei

Ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge n.

352/1970.

3. - I promotori e presentatori del referendum, rappresentati e

difesi dall'avv. Achille Chiappetti, avvalendosi della facoltà

prevista dall'art. 33, terzo comma, della legge n. 352/1970, hanno

depositato il 3 gennaio 1995 una memoria, che conclude con la

richiesta di ammissibilità del referendum. I promotori sottolineano

che lo scopo che il quesito referendario si propone è quello di

abrogare il sistema a doppio turno per l'elezione dei sindaci e dei

consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000

abitanti, con la conseguente estensione a tutti i comuni delle

modalità di elezione del consiglio comunale (mediante sistema

maggioritario, contestualmente all'elezione del sindaco) con la

disciplina già prevista dall'art. 5 della legge n. 81 del 1993 per i

comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Ad avviso dei

promotori non vi sarebbe alcuna ragione ostativa all'ammissibilità

del referendum.

4. - Nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995 è comparso, per

i promotori, l'avv. Achille Chiappetti, che ha illustrato le ragioni

proposte a sostegno dell'ammissibilità del referendum. Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum abrogativo ha ad oggetto una parte

della legge 25 marzo 1993, n. 81, che disciplina l'elezione del

sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del

consiglio provinciale.

Con tale legge sono state configurate due modalità di elezione

degli organi comunali, egualmente ispirate al principio

maggioritario, ma diversamente modulate, in base alla distinzione tra

comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e comuni con

popolazione superiore. Per i primi l'elezione dei consiglieri si

effettua contestualmente all'elezione del sindaco: il candidato a

questa carica è collegato ad una sola lista di candidati al

consiglio comunale; è eletto sindaco chi ottiene il maggior numero

di voti ed alla lista ad esso collegata sono attribuiti due terzi dei

seggi assegnati al consiglio. Nei comuni con popolazione superiore a

15.000 abitanti il candidato alla carica di sindaco è collegato con

una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale; è

eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi al primo

turno elettorale o, se nessuno ottiene questa maggioranza, chi

ottiene il maggior numero dei voti validi al turno di ballottaggio,

che si svolge tra i due candidati più votati al primo turno. Alla

lista o al gruppo di liste collegate con il candidato eletto alla

carica di sindaco è riservato, di regola, il 60 per cento dei seggi

del consiglio.

La proposta referendaria tende alla soppressione delle modalità

di elezione del sindaco e del consiglio comunale previste dagli artt.

6 e 7 della legge per i comuni con popolazione superiore a 15.000

abitanti, con la conseguente applicazione, a tutti i comuni, del

sistema elettorale previsto dalla stessa legge per i comuni con

popolazione sino a 15.000 abitanti. In questa stessa prospettiva si

propone l'abrogazione di parti di altre disposizioni relative a

modalità e procedure elettorali (artt. 3 e 5) che contengono tale

riferimento distintivo.

2. - Le disposizioni delle quali si propone l'abrogazione

esprimono con chiarezza ed in modo univoco il quesito sottoposto

all'elettore. L'eventuale accoglimento della proposta referendaria

determinerebbe l'unificazione nella disciplina delle modalità

elettorali comunali, con la estensione a tutti i comuni del sistema

attualmente previsto per i comuni sino a 15.000 abitanti. Non

verrebbe meno in nessun momento lo strumento elettorale necessario

per il rinnovo degli organi elettivi delle amministrazioni locali,

né si determinerebbero incertezze interpretative tali da provocare

il rischio di paralisi, sia pure temporanea, di tali organi.

Sopravviverebbe nel secondo comma dell'art. 1, con riferimento

alla presidenza del consiglio comunale, un richiamo alla distinzione

della dimensione dei comuni indicata nell'art. 5. Ma i commi aggiunti

a tale disposizione dall'art. 1 della legge 15 ottobre 1993, n. 415

dettano regole autosufficienti per la convocazione e la presidenza

del consiglio comunale ed ogni problema interpretativo si risolve

secondo le comuni regole ermeneutiche. In ogni caso l'art. 36 della

legge 8 giugno 1990, n. 142, comprendendo tra le competenze del

sindaco la convocazione e la presidenza del consiglio, quando non sia

previsto diversamente, assicura una regola residuale e di chiusura.

L'eventuale abrogazione delle disposizioni per le quali si propone

il referendum non reagisce sulle modalità elettorali previste dalla

stessa legge per altri enti o organi locali.

Non sussistono pertanto, secondo i principi ripetutamente

enunciati dalla Corte in base all'art. 75 della Costituzione, ipotesi

ostative all'ammissibilità del referendum.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione della legge 25 marzo 1993, n. 81 recante "Elezione

diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio

comunale e del consiglio provinciale", limitatamente alle seguenti

parti: articolo 3, comma quinto, limitatamente alle parole: "Nei

comuni con popolazione superiore a quella dei comuni di cui

all'articolo 5, più liste possono presentare lo stesso candidato

alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il

medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro

collegate."; articolo 5, intestazione dell'articolo, limitatamente

alle parole: "nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.", e

comma primo, limitatamente alle parole: "Nei comuni con popolazione

sino a 15.000 abitanti,"; articolo 6; articolo 7, richiesta

dichiarata legittima, con ordinanza del 30 novembre 1994,

dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di

cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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