Corte costituzionale

Sentenza n. 10/1972

Altra decisione · depositata il 26/01/1972 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 75, secondo

comma, della Costituzione, della richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina

dei casi di scioglimento del matrimonio".

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1972 il Giudice

relatore Michele Fragali.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 6 dicembre 1971, depositata il 9 successivo,

l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte suprema

di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta di votazione

popolare per l'abrogazione totale della legge 1 dicembre 1970, n. 898,

concernente la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio,

presentata il 19 giugno 1971 dal prof. Sergio Cotta, dall'ing.

Francesco Guerrieri, dal prof. Gabrio Lombardi e dal prof. Tommaso

Mauro, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione: l'Ufficio non

procedette oltre alle operazioni di sua competenza, dopo aver accertato

la validità di 642.205 sottoscrizioni.

Il Presidente di questa Corte ha fissato per le deliberazioni

conseguenziali il giorno 11 gennaio 1972.

Hanno presentato memorie la Lega italiana per il divorzio ed i

promotori del referendum. Considerato in diritto :

1. - Deve dichiararsi irricevibile la memoria prodotta dalla Lega

italiana per il divorzio: il terzo comma dell'art. 33 legge 25 maggio

1970, n. 352, permette di depositarne soltanto ai promotori del

referendum e al Governo: gli uni come portatori della volontà di

coloro che hanno sottoscritto la relativa istanza, l'altro quale

rappresentante dello Stato nella sua unità, per assicurare, attraverso

tale disciplina, le condizioni necessarie e sufficienti per un

legittimo contraddittorio.

2. - In via preliminare dev'essere accertato che questa Corte sia

stata legittimamente investita del giudizio sull'ammissibilità del

referendum.

È dall'ordinanza emessa dall'Ufficio centrale suddetto che nasce

per la Corte il potere-dovere di esercitare la competenza prevista

dall'art. 2, comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n.

1; e soltanto dalla motivazione di tale ordinanza la Corte può

desumere il modo di svolgimento delle operazioni commesse all'Ufficio

menzionato.

Dall'ordinanza stessa risulta che l'Ufficio ha dichiarato conforme

a legge la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge 1

dicembre 1970, n. 898, in riferimento alla quale il relativo

procedimento era stato promosso, dopo aver insindacabilmente accertato

il deposito di firme valide per un numero superiore a quello di

500.000, prescritto dall'art. 75, primo comma, della Costituzione.

3. - Constatato ciò, a questa Corte, nella sede attuale, resta

affidato soltanto il compito di verificare se la richiesta di

referendum di cui si tratta riguardi materie che l'art. 75, secondo

comma, della Costituzione esclude dalla votazione popolare: l'art. 2,

primo comma, della citata legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e

l'art. 33, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, danno

questo limitato oggetto al giudizio che deve seguire all'ordinanza

dell'Ufficio centrale.

Il secondo comma del menzionato art. 75 della Costituzione fa

divieto di sottoporre a votazione popolare le leggi concernenti materie

tributarie e di bilancio, amnistia ed indulto, autorizzazione a

ratificare trattati internazionali. Ora, la domanda di referendum di

cui si tratta riguarda la disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio; ed è perciò evidente che la legge a cui il referendum si

riferisce, nel suo complesso e nelle singole sue disposizioni, non

concerne materia rientrante tra quelle eccettuate dalla Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum presentata il 19

giugno 1971 dalle persone sopra indicate, per l'abrogazione della legge

1 dicembre 1970, n. 898, dal titolo "Discilina dei casi di

scioglimento del matrimonio", dichiarata conforme a legge

dall'ordinanza sopra citata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzione, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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