Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/01/1989 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale n.

83 del 1988 riapprovata il 28 luglio 1988 dal Consiglio Regionale

dell'Abruzzo avente per oggetto: "Disciplina transitoria per la

sistemazione del personale laureato" promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 agosto 1988,

depositato in cancelleria il 23 agosto 1988 ed iscritto al n. 24 del

registro ricorsi 1988;

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente;

Motivazione

RITENUTO IN FATTO

1. - Con ricorso notificato il 19 agosto 1988 il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, ha impugnato la legge n. 83 del 1988 della Regione Abruzzo,

riapprovata, dopo il rinvio governativo, il 28 luglio 1988,

concernente la "Disciplina transitoria per la sistemazione del

personale laureato della VII qualifica".

A giudizio del ricorrente la norma censurata, nella parte in cui

dispone il passaggio alla ottava qualifica, anche in soprannumero,

del personale di ruolo regionale inquadrato nella settima qualifica

funzionale e in possesso di diploma di laurea e di un'anzianità di

servizio nella qualifica non inferiore a cinque anni, interferisce

con l'articolo 4 della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del

1983, nonché con la normativa di cui all'accordo nazionale recepito

con legge regionale 18 dicembre 1987 n. 97, e per tale via contrasta

rispettivamente con gli artt. 97 e 117 della Costituzione.

Inoltre, in quanto attribuisce alla Giunta il potere di stabilire

le modalità di espletamento del concorso, la legge denunciata

sarebbe in contrasto con l'art. 121 Cost., che riserva al Consiglio

regionale le potestà legislative e regolamentari.

2. - La Regione Abruzzo si è costituita con atto depositato

presso la Cancelleria della Corte il 19 settembre 1988 e pertanto

fuori termine. CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la

legge della Regione Abruzzo 28 luglio 1988, n. 83, la quale dispone

il passaggio, anche in soprannumero, all'ottava qualifica del

personale di ruolo inquadrato nella settima qualifica funzionale e in

possesso di diploma di laurea e di una anzianità di servizio in tale

qualifica non inferiore a cinque anni, mediante un concorso riservato

a tale personale.

In relazione al primo parametro invocato dal ricorrente, cioè il

principio di buon andamento dell'amministrazione, non si potrebbe

prospettare l'inammissibilità del ricorso in quanto afferente al

merito delle scelte operate dalla Regione. La valutazione di merito

non è introdotta come autonomo motivo di impugnativa, bensì come

criterio di una valutazione di illegittimità costituzionale

condizionata dalla dimostrazione della "irragionevolezza della

disciplina impugnata rispetto al fine indicato dall'art. 97, primo

comma, Cost." (cfr. Corte cost. n. 10 del 1980).

Nella specie la ragionevolezza è esclusa dal rilievo che, mentre,

da un lato, si tiene fermo l'organico relativamente ai posti

assegnati all'ottava qualifica, lasciando arguire che l'attuale

dotazione è adeguata alle esigenze oggettive di funzionamento degli

uffici, dall'altro si prevede il trasferimento per concorso

all'ottava qualifica, in soprannumero e senza limiti, di impiegati di

settima, determinando così una esuberanza di personale rispetto alle

necessità funzionali, con conseguente sottoutilizzazione delle

capacità degli appartenenti alla qualifica. Inoltre la delusione

delle aspettative di carriera dei prestatori di lavoro esclusi dal

concorso riservato contrasta col principio di omogeneizzazione

sancito dall'art. 4 della legge quadro sul pubblico impiego,

pregiudicando, anche sotto questo profilo, il buon andamento

dell'amministrazione.

2. - Un secondo motivo di incostituzionalità è individuato dal

ricorrente nella violazione del principio della vacanza organica

sancito dall'art. 6 dell'accordo nazionale per il triennio 1985-1987,

recepito nella legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 1987 n. 97, il

quale dispone che il reclutamento del personale regionale mediante

pubblico concorso "ha luogo nel limite dei posti disponibili", cioè

vacanti. Tale violazione mette la legge impugnata in contrasto con

gli artt. 1 e 10, terzo comma, della legge n. 93 del 1983, e quindi

con l'art. 117 Cost., posto che nella specie non si ravvisa nessuna

delle condizioni che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,

consentono alla legge regionale di modificare o integrare il

contenuto degli accordi sindacali al fine di adeguarlo "alle

peculiarità dell'ordinamento degli uffici della Regione e alle

disponibilità del bilancio regionale" (cfr. sent. n. 217 del 1987).

3. - Il terzo motivo, addotto dal ricorrente in riferimento

all'art. 121 Cost., resta assorbito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

Abruzzo 28 luglio 1983, n. 83 ("Disciplina transitoria per la

sistemazione del personale laureato della settima qualifica").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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